Sentenza 14 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 14/01/2021, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00045/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2018, proposto da
Fallimento P.M.T. S.p.A., in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Pullano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio PI OR NI in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Comune di Motta di Livenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;
per l'annullamento
del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Motta di Livenza (TV) n. 3 dd 23/03/2018 – prot. n. 0008370 dd 10/04/2018 – avente ad oggetto “esame osservazioni ed approvazione variante n. 5 al Piano degli Interventi” comunicato a mezzo PEC in data 10/04/2018 con cui è stato reso noto al ricorrente, a seguito del deposito da parte dello stesso di una “Memoria di osservazioni alla Variante n. 5 del P.I. del Comune di Motta di Livenza – scheda di proposta n.1;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Motta di Livenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 202, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il Fallimento ricorrente ha dedotto di essere proprietario di un opificio industriale sito nel Comune di Motta di Livenza che veniva utilizzato dalla società fallita per la produzione industriale di pannelli tubolari e di pannelli rivestiti per l’industria del mobile, e collocato in zona C/3- Zone residenziale parzialmente edificate in area agricola : trattandosi di attività produttiva in zona impropria, trovavano applicazione le norme a tutela dei siti produttivi collocati in tali aree.
Con la deliberazione n. 10 del 29/06/2017, di approvazione della Variante n. 4 al Piano degli Interventi, il Comune di Motta di Livenza stabiliva che nell’area in oggetto non potessero essere riammesse nuove attività produttive che dessero adito a inquinamenti di qualsiasi tipo; con la deliberazione n.21 del 30/11/2017 il Comune, pur apportano alcune modifiche rispetto alle determinazioni assunte con la Variante n.4, non accoglieva le richieste in proposito avanzate dalla curatela e adottava la Variante n.5 del Piano degli Interventi.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2018, qui impugnata, ed avente ad oggetto “ esame osservazioni ed approvazione variante n.5 al Piano degli Interventi ”, la PA resistente riteneva non accoglibili le osservazioni proposte dal ricorrente.
Avverso tale atto sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:
1) in primo luogo, si assume che la delibera gravata sarebbe illegittima per plurime violazioni di norme di legge e per una motivazione inficiata da profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e violazione delle norme procedimentali inerenti le attività produttive in zona impropria: in particolare, le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale si porrebbero in contrasto con la stessa disciplina di cui alle N.T.O., articolo 61, ove è prescritto che qualsiasi intervento sulle attività produttive in zona impropria è soggetto a convenzionamento. Invece, nel caso di specie, non sarebbe stato attuato alcun convenzionamento, né sarebbe stata attivata la procedura semplificata di cui all'art.86 delle N.T.O.
Inoltre, il Comune avrebbe anche statuito che le diverse destinazioni d'uso riconosciute dalla nuova Variante n. 5 consentirebbero un recupero del sito, senza tuttavia tener conto del deprezzamento di valore che si determinerebbe per il compendio immobiliare in questione. La motivazione della PA risulterebbe, in particolare, illogica nella parte in cui si afferma che il recupero del sito ex produttivo potrebbe essere conseguito attraverso la molteplicità di destinazioni d'uso ammesse in zona;
2) inoltre, si afferma, la decisione adottata dal Comune di Motta di Livenza sarebbe del tutto illogica e contraddittoria rispetto a diversi precedenti provvedimenti emanati dalla stessa Amministrazione, con i quali veniva autorizzata la realizzazione di opere destinate a migliorare, ampliare o comunque implementare il compendio immobiliare del Fallimento, in funzione dell'attività produttiva che ivi veniva svolta.
La modifica alla destinazione d'uso deliberata da parte della PA resistente, quindi, limiterebbe il libero esercizio dei diritti che discendono in capo al ricorrente in virtù del diritto di proprietà privata.
Peraltro, sarebbe stata fatta cattiva applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, giacché al momento della presentazione del progetto per l'ampliamento (a cui sono seguite le concessioni e i permessi di costruire) questo veniva ritenuto compatibile con lo strumento urbanistico e conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e la PA resistente non provvedeva ad individuare ulteriori e diverse aree idonee all'iniziativa produttiva che risultava sospesa.
La Variante nr. 5 meriterebbe, comunque, di essere annullata nella parte in cui dovesse produrre effetti lesivi del diritto soggettivo di cui gode la ricorrente, determinando a relativo carico un ingente danno patrimoniale.
Sulla scorta di tali argomentazioni parte ricorrente ha domandato: dichiarare nulli ovvero annullare i provvedimenti impugnati; in sede di giurisdizione esclusiva, previa disapplicazione della Variante nr. 4 e della Variante nr. 5, accertare e dichiarare che il diritto di proprietà della ricorrente in relazione al compendio immobiliare in oggetto gode della destinazione produttiva originaria; disporre il risarcimento del danno a carico dell’Amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente, eccependo l’irricevibilità dell’impugnazione nella parte in cui vengono gravati i provvedimenti di approvazione della precedente Variante n. 4 (D.C.C. n. 10 del 29 giugno 2017) e il primo P.I. (D.C.C. n. 7 del 28 febbraio 2013), nonché per carenza di interesse, in quanto con la variante nr. 5 sarebbe stata approvata una reformatio in melius della previgente disciplina disposta dalla Variante n. 4; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
All’udienza in data 3.12.2020, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame il Fallimento P.M.T. spa impugna la delibera del Consiglio Comunale di Motta di Livenza nr. 3/2018 con cui l’ente, respinte le osservazioni di parte ricorrente, ha approvato la Variante nr. 5 al P.I. comunale, nonché ulteriori atti che si assumono presupposti, tra cui la delibera di approvazione della Variante nr. 4 allo stesso piano.
Giova premettere che il Fallimento ricorrente è titolare di un compendio immobiliare a destinazione produttiva in zona impropria di tipo agricolo; con la Variante n. 4 al P.I. (adottata con D.C.C. n. 40 del 23 dicembre 2016 ed approvata con D.C.C. n. 10 del 29 giugno 2017: cfr . doc. 7 della produzione di parte resistente), il Comune interveniva sulla disciplina urbanistica dell’area, stabilendo di limitare gli interventi ammissibili sull’edificato solo alle tipologie di recupero “minori” di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), b) e c), D.P.R. 380/2001) e circoscrivere le possibilità d’uso all’attività produttiva esistente; si stabiliva, inoltre, che per ogni diverso intervento dovesse operare la disciplina prevista per le zone C3 (con riuso a fini residenziali, turistico-ricettivi, per artigianato di servizio con superficie massima 200 mq e per attrezzatture accessorie alla residenza).
A seguito di un’interlocuzione con il Fallimento, il Comune adottava la Variante nr. 5, stabilendo, quanto all’attività produttiva, di consentirne la riattivazione solo previo intervento unitario di adeguamento in armonia con gli obiettivi di tutela dell’ambiente circostante, e con effettuazione delle necessarie opere di mitigazione; quanto alle destinazioni ammesse, oltre a quella residenziale e turistico-ricettiva già previste, si consentiva l’insediamento di uffici, di depositi commerciali e di autofficine.
Parte ricorrente presentava, dunque, nuove osservazioni, che l’Amministrazione, con la delibera qui gravata, respingeva, approvando la Variante in commento.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente, poiché il ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato.
Con il primo motivo di gravame si lamenta che la delibera si porrebbe in contrasto con la normativa vigente in materia di disciplina delle zone improprie, e, segnatamente: con l'articolo 17, comma 2°, lettera I, della L.R. 11/2004, che disciplina i contenuti del P.I. nella parte di interesse stabilendo che esso è teso ad “ individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37” ; con la L.R. 55/2012, che ammette ampliamenti di attività produttive in zona impropria, o comunque in difformità dallo strumento urbanistico, purché entro l’80% del volume o della superficie esistente e in misura non superiore a 1.500 mq, ammettendo anche ampliamenti in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico al ricorrere di determinate condizioni; con l’art. 61, comma III° delle NTO al PI che prevede che “ il PI individua le attività produttive ubicate in zona impropria, recependo le Schede puntuali redatte ai sensi della LR 11/1987 e dell’articolo 30 della LR 61/1985, che assegnano alle stesse una potenzialità edificatoria secondo criteri di compatibilità localizzativa, igienico-sanitaria e ambientale” , nonché con i commi 6 e 7 della medesima disposizione, che prevedono che qualsiasi intervento sulle attività produttive in zona impropria sarà soggetto a convenzionamento e disciplinano le modalità di individuazione di nuovi insediamenti produttivi in zona impropria ( cfr . doc. 5 della produzione di parte resistente).
Le norme citate, secondo parte ricorrente, sarebbero state erroneamente interpretate dall’Amministrazione, laddove si è previsto che in caso di dismissione di attività produttive in zona impropria originaria sussisterebbe un divieto di subentro di altre attività produttive, ammettendosi unicamente una riconversione con attività compatibili con la zona (Zto C3).
Il motivo non coglie nel segno.
Invero il Comune di Motta di Livenza, con l’adozione e l’approvazione della Variante qui in commento, che costituisce il frutto di un ripensamento in senso favorevole all’interessato delle determinazioni assunte con la precedente Variante nr. 4, ha inteso imporre una nuova disciplina urbanistica dell’area ove insiste il complesso produttivo del Fallimento.
In particolare, preso atto che tale opificio sorge in zona impropria di carattere agricolo, l’ente resistente ha scelto di consentire la riattivazione del complesso industriale nella titolarità del Fallimento previa adozione di idonee misure di mitigazione e riqualificazione, volte a limitare il possibile impatto nocivo dell’attività ivi esercitata sull’ambiente circostante; al contempo, nella prospettiva della riconversione, ha indicato una serie di destinazioni ammissibili, e in particolare:
- uffici pubblici e privati, sportelli bancari e agenzie assicurative;
- alberghi, pensioni, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di deposito e magazzini commerciali, con esclusione di stoccaggio di rifiuti di qualsiasi tipo;
-officine di riparazione per veicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 3 volte la superficie utile dell’officina e purché i locali siano dotati di impianti di abbattimento delle emissioni;
- attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
- attività artigianali di servizio: lavanderie, esercizi di barbieri, parrucchieri, estetiste, servizi alla persona ed attività affini, elettrauto, gommisti ed affini, laboratori odontotecnici, laboratori artigianali alimentari e di servizio alla casa, fino alla superficie utile di mq 2.000 per unita con esclusione di lavorazioni fonti di immissioni inquinanti e non compatibili con le zone residenziali.
Le determinazioni assunte costituiscono il frutto del legittimo esercizio dell’ampia discrezionalità di cui il Comune gode nell’operare le scelte pianificatorie: tali scelte non appaiono illogiche, né irragionevoli, ma sono coerenti con il contesto fattuale di riferimento (esistenza di un complesso produttivo in zona impropria di carattere agricolo), e con gli obiettivi avuti di mira, enucleati nel verbale di controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Fallimento ricorrente, in cui si afferma:
“...sia la variante 4 al PI e la successiva variante 5 al PI, per gli immobili qui osservati, è intervenuta per disciplinare correttamente questa porzione di territorio, con attenzione al sito e all’ambito nel suo complesso, valutando e intervenendo per contemperare le esigenze del nucleo insediativo, dell’ambiente rurale e delle caratteristiche paesaggistiche, con le destinazioni d’uso e le modalità di recupero degli immobili dismessi, dell’attività produttiva ex Triolegno ed ex P.M.T. spa. Sotto tale profilo e con tali elementi, sia la variante 4 al PI e successivamente la variante 5 al PI, hanno puntualmente disciplinato il sito, mediante una nuova Scheda normativa puntuale, che ha sostituito la precedente disposizione puntuale di attività produttiva in zona impropria, mediante Scheda n. 02. Tutto ciò è avvenuto con l’applicazione delle disposizioni regionali in materia, come anche citate nella memoria di osservazione. Si reputa quindi che la norma puntuale, di cui al PN 26, così come contenuto nella variante 5 al PI adottata, sia coerente con la vigente legislazione regionale in materia, con i caratteri urbanistici e ambientali del sito ex produttivo ed attualmente dismesso e ricadente nella Zto C3/1, nonché con l’eventuale suo recupero, consentendo altresì una molteplicità di destinazioni d’uso atte a favorire ogni coerente azione di recupero generale, di riqualificazione urbanistica e ambientale e di valorizzazione degli immobili colà presenti. ” Prosegue, inoltre, la PA affermando che “ Visti i contenuti della richiesta, esaminato lo stato dei luoghi e degli immobili qui osservati, si ritiene che la variante 4 al PI e la successiva variante 5 al PI per ciò che riguarda l’area e l’immobile in oggetto sia coerente con la legislazione regionale vigente in materia. Posto che l’Amministrazione comunale ha agito esclusivamente nell’interesse generale, perseguendo esclusivamente gli obiettivi della tutela e della salvaguardia del territorio e degli insediamenti urbani, rurali e produttivi, ed in particolare nel caso in oggetto, in cui vanno perseguite tutte le azioni legittime, atte alla salvaguardia del territorio e del paesaggio ” ( cfr . doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
Nemmeno è dato apprezzare alcuna violazione delle norme richiamate, che nel dettare la disciplina generale delle attività produttive in zona impropria, non escludono certo che l’ente, nell’ambito della propria discrezionalità, ne escluda o ne limiti l’insediamento in alcune parti del territorio.
Parte ricorrente si duole del fatto che la limitazione delle destinazioni ammissibili determinerebbe un danno agli interessi della proprietà, violando il diritto di parte ricorrente di poter proseguire con l'attività produttiva e imponendo destinazioni d’uso incompatibili con lo stato dei luoghi, tali da impedire il recupero del sito: tuttavia, da un lato, non risponde al vero che sia stato impedito di proseguire l’attività produttiva: è stato, infatti, già osservato che la disciplina in esame consente la riattivazione del complesso industriale previa adozione di idonee misure di mitigazione e riqualificazione, volte a limitare il possibile impatto nocivo dell’attività ivi esercitata sull’ambiente circostante; dall’altro, la pretesa incompatibilità delle molteplici destinazioni ammesse con le caratteristiche del sito, tale da renderlo di fatto non recuperabile, è solo genericamente allegata ma rimane del tutto indimostrata.
Sulla scorta di principi giurisprudenziali consolidati è possibile osservare che le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un'amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, l'Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano ( cfr . Tar Lazio-Roma, Sez. II bis, 20.11.2020, nr, 231/2021; Cons. St. Sez. IV, 12.05.2010 n. 2843; Consiglio di Stato, sez. IV, 22/05/2012, n. 2952).
Le scelte urbanistiche, inoltre, non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione (nel caso di specie sussistente) a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione ( cfr . TAR Brescia, I, 20 marzo 2020 n. 252; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13.01.2015 n. 419).
Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che la decisione adottata dal Comune di Motta di Livenza sarebbe del tutto illogica e contraddittoria rispetto a precedenti provvedimenti emanati dalla stessa Amministrazione, con i quali veniva autorizzata la realizzazione di opere destinate a migliorare, ampliare o comunque implementare il compendio immobiliare del Fallimento, in funzione dell'attività produttiva che ivi veniva svolta.
Inoltre, si afferma che la modifica alla destinazione d'uso deliberata dalla PA resistente inciderebbe negativamente sul libero esercizio di diritti soggettivi e, in particolare, sul diritto di proprietà privata vantato dal Fallimento: le delibere di approvazione delle Varianti nr. 4 e 5 andrebbero di conseguenza disapplicate.
Anche questo motivo deve essere disatteso.
Quanto al primo dei profili evidenziati, è agevole rilevare che i titoli edilizi citati dal Fallimento sono stati rilasciati in conformità alla disciplina urbanistica vigente alla data del loro rilascio e in epoca in cui l’opificio industriale era ancora attivo, ma ciò non inibiva la possibilità del Comune di disporre per le medesime aree una disciplina urbanistica diversa dalla precedente, secondo quanto si è in precedenza evidenziato.
Né in questa scelta è dato cogliere la lamentata violazione dei diritti soggettivi vantati dal Fallimento; si ribadisce sul punto che il Comune si è limitato, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, a esprimere nuove scelte urbanistiche per l’area in considerazione, sulla scorta di una adeguata indicazione dei presupposti di fatto presi in considerazione e degli obiettivi perseguiti.
Non risulta pertinente alla fattispecie in esame il richiamo operato alla disposizione di cui all’art. 5 del DPR 447/1998, che disciplina il procedimento per l’autorizzazione di progetti di impianti produttivi comportanti varianti urbanistiche: nel caso di specie, l’impianto esistente sul sito in considerazione è stato debitamente autorizzato; ad oggi, ne risulta consentito il mantenimento e la riattivazione alle condizioni indicate, mentre sono state specificamente individuate le destinazioni alternative possibili.
Da quanto precede discende, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal Fallimento.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO