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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. SC Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 3040/2022 RG;
tra
P. IVA.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei curatori Avv. e Dott. , CP_1 Controparte_2 [...]
P. I.V.A ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1 amministratore giudiziario Dott. , Controparte_4
rappr. e dif. dall'avv. Avv. SC RE (C.F. ); CodiceFiscale_1 attori contro
P.IVA P.IV ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_5 P.IVA_2 rappr. e dif. dall'avv. ORNELLA VANESSA ROMITO;
convenuto
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss. l.fall.);
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 04/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del Fallimento della Parte_1
e l'Amministrazione Giudiziaria della chiedevano dichiararsi
[...] Parte_1
l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, in via gradata, comma 2, ed in via ancor più gradata, ai sensi dell'art. 66 l.f., della cessione delle cambiali - emesse dalla a favore della CP_6
e girate nel periodo sospetto al Gruppo RI RL -, per un importo complessivo Parte_1
1 Par di € 390.000,00 effettuata dalla (dichiarata fallita con sentenza n. 32/2019 Controparte_7 resa in data 8 novembre 20169) in favore della della RL. in pagamento del debito già CP_5 contratto con quest'ultima di € 390.000,00, con conseguente condanna della citata società convenuta alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento e della Amministrazione
Giudiziaria della RL. della somma di € 390.000,00 (ovvero di quella minore somma CP_7 che sarà ritenuta di giustizia ), oltre agli interessi ed ai danni da degrado monetario.
Ritualmente costituitasi, la Gruppo RI S.R.L. contestava la condotta processuale tenuta dalla parte attrici, evidenziando di essere stata evocata in giudizio senza aver ricevuto alcuna previa richiesta stragiudiziale di restituzione e, premesso che solo parte degli effetti cambiari, pari in numero di 9 da 16.250,00 cadauno e per un totale di € 146.250,00, era stata incassata, mentre la residua somma era riferita ad altri effetti cambiari non incassati, in quanto o non presentati per l'incasso ( vale a dire gli effetti aventi le scadenze dal 31/1/2021 al 31/5/2021) o sono stati presentati, ma rimasti impagati perchè protestati, concludeva con la richiesta di dichiararsi la sola inefficacia dei pagamenti effettivamente eseguiti – offrendo la relativa somma banco iudicis nonché la restituzione degli effetti cambiari effettivamente in suo possesso vale a dire quelli non presentati ovvero quelli protestati e restituiti dagli Istituti di credito - con compensazione delle spese di lite.
Nelle more giudizio, la convenuta ha effettivamente operato la restituzione - previa autorizzazione datata il 28 febbraio 2023 del Giudice Delegato alla procedura fallimentare per l'accredito sul conto corrente acceso dall' Amministrazione Giudiziaria - della somma di €
146.250,00, importo pari a quello portato dagli effetti cambiari effettivamente incassati, in quattro rate nonché alla parziale restituzione dei residui effetti cambiari ed in particolare quelli ancora in suo possesso ( in quanto non presentate per l'incasso ), omettendo di restituire solo n. 4 cambiali, rispettivamente con scadenza in data 30.06.2020, 31.07.2020, 31.10.2020 e 31.12.2020, oggetto di protesto ma di cui non aveva ottenuto la restituzione dalla banca presso la quale erano state presentate per l'incasso.
Alla luce di tali vicende processuali, le attrici hanno chiesto nella comparsa conclusionale del 02.01.2025 di “dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, e, in via gradata, comma 2, e, in via ancor più gradata, ai sensi dell'art. 66 l.f., e, per l'effetto, revocare la cessione Par delle cambiali per un valore capitale di € 390.000,00 effettuata dalla in favore CP_7 della RL. in pagamento del debito di € 390.000, e, conseguentemente, condannare CP_5
Pt_ la alla restituzione in favore della Curatela del Fallimento e della CP_5
Par Amministrazione Giudiziaria della della complessiva somma di € 65.000,00, CP_7 ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e ai
2 danni da degrado monetario”, mentre parte convenuta ha domandato “dichiarare l'inefficacia dei pagamenti eseguiti in favore di Gruppo RI S.r.l. limitatamente alla somma di euro
146.250,00, somma già corrisposta a mezzo bonifici bancari in favore dell'Amministrazione
Giudiziaria, accertando – conseguentemente – che detto importo, ossia euro 146.250,00, sia il solo importo che la convenuta doveva restituire in favore delle attrici;
accertarsi, conseguentemente, l'infondatezza della domanda attorea per le ulteriori somme richieste in revocatoria, non avendo Gruppo RI S.r.l. incassato l'importo di euro 390.000,00, ma solo
l'importo di euro 146.250,00, a mezzo delle cambiali aventi scadenza dal 30 giugno 2019 al 29 febbraio 2020; dichiararsi che i titoli non incassati e in possesso della convenuta sono stati già restituiti in favore delle attrici e che gli stessi fossero già scaduti il dì della notificazione dell'atto di citazione;
dichiarare che nessun'altra somma è dovuta in favore delle attrici, in ragione, del mero incasso dell'importo di euro 146.250,00, rigettando anche la domanda circoscritta di pagamento di euro 65.000,00 relativa agli effetti aventi le scadenze il 30 giugno 2020, il 31 luglio
2020, il 31 ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, trattandosi di cambiali protestate e, dunque, non incassate da Gruppo RI S.r.l.; dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di interessi e da degrado monetario, in assenza di espressa costituzione in mora ed in ragione dell'assenza di prova di un eventuale degrado monetario, meramente richiesto, non provato e non documentato;
con compensazione integrale delle spese e dei compensi di causa, in ragione dell'abuso del processo meglio descritto nel corpus degli scritti difensivi e del parziale rigetto della domanda attorea, in ragione di quanto effettivamente dovuto in favore delle attrici, ricorrendone gravi e giustificati motivi”.
Istruito il procedimento in via documentale, all'udienza del 4.11.2024 la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Ad avviso del giudicante, per effetto della restituzione delle somme effettivamente incassate dalla convenuta, deve dichiararsi in parte qua la cessazione della materia del contendere, laddove, per quanto riguarda i titoli pur girati dall'attrice in bonis, ma non incassati presso la società emittente ( perché protestati ovvero non presentati per l'incasso ), la domanda attorea va rigettata, evidenziando che di tali effetti la convenuta ha comunque operato la restituzione.
Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, la domanda attorea deve ritenersi – sia pur in parte – fondatamente proposta.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nella revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 67, secondo comma, legge fall., nel periodo sospetto, l'eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della
3 lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25571 del 17 dicembre 2010).
Parte resistente, non ha contestato la scientia decotionis e peraltro, come detto, ha provveduto alla restituzione della somma di € 146.250,00, quale importo effettivamente incassato ed ha altresì provveduto alla restituzione, sia pur parziale, dei titoli non incassati delle cambiali protestate e mai incassate, residuando la riconsegna delle cambiali con scadenza 31/06/2020,
31/07/2020, 30/10/2020, 31/12/2020 per un importo pari ad € 65.000,00, anche queste protestate e non incassate, come dimostrato con la produzione documentale.
La convenuta ha comunque dimostrato di non aver incassato neanche gli effetti non restituiti, come emerge dall'allagato c) prodotto con la comparsa di costituzione (copia movimentazione bancaria attestante il protesto di n. 4 cambiali) e della produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale convenuta (“14012025 dichiarazione gruppo turi”):
a) con riferimento alla cambiale con scadenza del 31.07.2020 alla data del 22.12.2020
“Effetto Cartaceo Protestato scad. 31/07/20 n. 07718700403111 Debit. Controparte_8
973664988” per € 16.250,00”;
[...]
b) con riferimento alla cambiale con scadenza del 30.06.2020 alla data del 22.12.2020
“Effetto Cartaceo Protestato scad. 30/06/20 n. 07718700603111 Debit. Controparte_8
973664987” per € 16.250,00”;
[...]
c) con riferimento alla cambiale con scadenza del 31.10.2020 alla data del 23.12.2020
“Effetto Cartaceo Protestato scad. 31/10/20 n. 022718506403111 Debit. CP_8
0973664978” per € 16.250,00”;
[...]
d) con riferimento alla cambiale con scadenza del 31.12.2020 alla data del 14.10.2021
“Insoluto o protestato” per € 16.423,09, e pedissequa specificazione con la nota con
Ndg n. 254133 di tale stato dell'effetto, ed ulteriore indicazione con la nota del 14 gennaio 2025 dell'avvenuto protesto della citata cambiale n. 031110267183027. la domanda attrice va dunque rigettata in parte qua, non essendosi verificato l'effetto estintivo del debito, quale presupposto sia per l'applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 2) prescrive che “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento” che per l'applicazione dell'art. 67, comma 2, (“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
4 pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
In considerazione della reciproca soccombenza oltre che della mancanza di una richiesta stragiudiziale e della pronta restituzione operata dalla convenuta di quanto effettivamente incassato, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., sussistono idonei motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
SC GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
n persona dei curatori Avv. e Dott. Parte_1 CP_1
e dell' Controparte_2 Controparte_3 in persona del suo amministratore giudiziario Dott. , rappr. e dif. dall'avv. Avv. Controparte_4
SC RE con atto di citazione depositato in data 03 ottobre 2022 nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. dall'avv. Ornella vanessa CP_5
Romito, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara in parte cessata la materia del contendere ed in parte rigetta la domanda attorea, come da parte motiva;
2) Spese interamente compensate.
Brindisi, lì 17/10/2025 IL GIUDICE
dott. SC GILIBERTI
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Antonio Manigrasso, Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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