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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5001/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t ed Parte_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. Roberto Marino, presso il cui Parte_2 studio elett.te domiciliano in Napoli, via Concezione a Montecalvario n.38.
appellanti
E
, in persona del Presidente p.t, rapp.ta e difesa dall'avv.Maria Controparte_1
Filomena Luongo dell'Avvocatura regionale, con cui elett.te domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81.
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli- sez.civile in data 16/11/2019, la in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t ed hanno proposto appello Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 814 del 10/5/2019, che aveva rigettato l'opposizione da loro proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23 emessa nei loro confronti dalla ex lege 689/81 in data 19.04.2018 e con la Controparte_1 quale veniva ingiunto, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento della somma di € 3.000,00 per violazione dell'art. 105 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 133 comma 1 del medesimo decreto, per aver effettuato, nella qualità di gestore e manutentore dell'impianto di depurazione di proprietà della , scarico di CP_2 acque reflue in corpo idrico recettore Vallone degli Zingari, affluente del fiume Grassano, senza rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 parte III del decreto, in particolare con riferimento al parametro escherichia coli.
2.L'appellante ha censurato il rigetto delle eccezioni di nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto proveniente da soggetto privo del potere di sottoscrivere decreti dirigenziali ed in quanto priva dell'attestazione della conformità all'originale. Ha sostenuto che lo Statuto della non prevedeva alcunché in ordine al Controparte_1 potere dei dirigenti e che neppure l'ordinanza ingiunzione indicava i poteri del dott.
Inoltre l'ordinanza ingiunzione, in assenza di attestazione di Persona_1 conformità della copia all'originale telematico, andava inteso quale documento emesso in semplice copia e quindi riproduzione meccanica, che parte appellante aveva disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c., per cui, non avendo la prodotto alcun CP_1 documento originale, il suindicato documento cartaceo doveva ritenersi privo di efficacia nei confronti della e di . Parte_1 Parte_2
3.Ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto corretta, ai sensi dell'art.6 l.n.689/1981, la notifica in solido dell'ordinanza ingiunzione sia alla persona giuridica che al suo legale rappresentante, benchè il sig. fosse il legale rapp.te della Pt_2 [...]
, ma non l'autore della violazione, per cui la contestazione andava Parte_1 effettuata solo nei confronti della società, in quanto la responsabilità solidale non si estendeva dalla società al suo legale rappresentante .
4.Ha censurato l'erronea interpretazione degli artt.14 e 15 della legge n.689/1981 sulla cui base il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di estinzione dell'ordinanza ingiunzione per non essere stata la violazione contestata né immediatamente , né nel termine di 90 giorni dall'accertamento. Ha sostenuto che nell'ipotesi in cui non sia avvenuta la comunicazione prevista dai commi 1 e 4 dell'art.15 si osservano i termini di cui all'art.14, e cioè quello di 90 giorni dall'accertamento ed era proprio quanto avvenuto nel caso di specie in cui il rapporto di prova contenente le analisi su campione non era stato portato a conoscenza della cooperativa e del suo legale rappresentante, che ne avevano avuto contezza solo con la costituzione in giudizio della CP_1
Dunque, nel caso di specie il mancato rispetto del termine si evinceva dalla
[...] circostanza che l'accertamento era avvenuto in data 4/8/2015 e la notifica della contestazione era avvenuta in data 4/11/2015, e quindi dopo il termine di 90 giorni.
5. Ha sostenuto che erroneamente il primo giudice aveva fondato la responsabilità della sulla sentenza del Tribunale di Parte_1
Benevento n. 573/2018, con cui era stata annullata l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell' proprietaria dell'impianto di depurazione. Controparte_3
Tuttavia in tale sentenza si era solo affermato che essa società era mero manutentore dell'impianto di depurazione, per cui nell'odierno giudizio la Controparte_1 avrebbe dovuto dimostrare che essa società era anche deputata al controllo dei limiti di emissione del depuratore, prova che non aveva fornito.
6. Ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, dell'eccezione proposta al capo e) del ricorso introduttivo, e cioè quella di nullità ed inefficacia del decreto dirigenziale per aver contestato unicamente la violazione dell'art. 105 del d.lgs 152/2006, senza indicare il comma della norma che si assumeva essere stato violato. Invero l'art. 105 conteneva sei commi molto divergenti tra loro sia per quanto riguarda l'oggetto dello scarico, sia per quanto riguarda le procedure e l'indicazione dei valori e dei limiti da rispettare, per cui la mancata indicazione del comma violato comportava l'indeterminatezza, genericità ed incertezza sulla norma applicata.
7. Ha sostenuto che il primo giudice era incorso in una ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo pronunciato alcunché in ordine a quanto richiesto al capo g) del ricorso introduttivo, e cioè sulla mancanza di prove sufficienti per giungere alla emanazione della ordinanza ingiunzione.
8.Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:
“- Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone gravi e circostanziati motivi:
- In riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati, siano esse di rito, di merito, preliminari e pregiudiziali e che si abbiano in questa sede per integralmente riportati e trascritti, nulla, illegittima ed inefficace nella sua interezza la ordinanza ingiunzione impugnata, avente n. 23 del 19.04.2018, annullandola ad ogni effetto di legge e della carenza e insufficienza di prova;
- Condannare la appellata , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
9.La si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di Controparte_1 varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
10.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
11.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, entrambe le parti hanno depositato note scritte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento. 13. Correttamente il primo giudice ha respinto le eccezioni formali proposte avverso l'ordinanza ingiunzione n.23 del 19/4/2018 emessa dalla nei Controparte_1 confronti della e del suo legale Parte_1 rappresentante . Parte_2
13.1 Il dott. quale dirigente della U.O.D 50 17 06 della D.G. Ciclo Persona_1 integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della giunta regionale della era sicuramente competente ad emettere la suindicata CP_1 ordinanza ingiunzione in applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento regionale sanciti dalla legge regionale n.6 del 2009, che è lo statuto della CP_1
[...]
L'art.66 di tale legge, titolato “Separazione tra politica e amministrazione”,stabilisce:
“1. Agli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
In ogni caso, con Decreto n. 559 del 16/7/2002 i poteri in materia di irrogazione di sanzioni amministrative erano stati delegati dal Presidente della Giunta regionale della ai Dirigenti . CP_1
13.2 In calce all'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio risulta riportata l'attestazione della conformità della copia cartacea al provvedimento originale in formato elettronico , firmato elettronicamente, conservato nella banca dati della con specifica indicazione degli estremi elettronici del documento Controparte_1 primario.
Peraltro nella fattispecie in esame trova applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui :“Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità”( Cass. sez.lav. ord. n. 26200 del 7/10/2024). La Corte ha infatti rilevato che le disposizioni relative alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico contenute nell'art.22 commi 3 e 4 del Dlgs n. 82 del 2005 sono chiaramente ricollegabili al disposto dell'art. 2712 c.c., il quale stabilisce che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Di conseguenza risultano applicabili i medesimi principi, e quindi anche la necessità che la contestazione della conformità all'originale della copia cartacea debba essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale.
Nella fattispecie in esame parte appellante si è limitata a contestare genericamente la conformità all'originale elettronico della copia cartacea prodotta dalla CP_1 senza indicare in maniera chiara ed univoca gli elementi differenziali della
[...] copia rispetto all'originale, il che rende inefficace tale contestazione.
14. La violazione dell'art.105 Dlgs n. 252/2006 sulla cui base è stata emessa l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio è sicuramente addebitabile ad
[...]
che, in qualità di amministratore della Parte_2 Parte_1 doveva vigilare che venissero rispettati dall'impianto di depurazione
[...] gestito dalla società i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 parte III del decreto, con particolare riferimento al parametro escherichia coli.
Quindi correttamente l'ordinanza ingiunzione è stata emessa sia nei confronti di che della e ciò Parte_2 Parte_1 in applicazione del principio sancito dall'art.6 legge n.689 del 1981, secondo cui: “ Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica
o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
15. Va disattesa l'eccezione di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione per violazione dei termini di cui agli artt. 14 e 15 legge n.689/1981, seppure modificando la motivazione della pronuncia di primo grado .
15.1 A norma dell'art. 14, primo comma, della legge n. 689 del 1981 le violazioni amministrative, ove possibile, debbono essere contestate immediatamente. Se la contestazione immediata non è avvenuta, ai sensi del secondo comma di detto articolo, gli estremi della violazione debbono essere notificati agl'interessati residenti nel territorio dello Stato entro novanta giorni. A norma dell'ultimo comma dell'art. 14 , se è omessa la notificazione entro tali termini, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
Nel sistema della legge n. 689 del 1981, la normativa dell'art. 14 va coordinata con il disposto dell'art. 15 della stessa legge n. 689, che regola con norma speciale l'ipotesi in cui l'accertamento dell'infrazione avvenga attraverso analisi di campioni, statuendo che in tal caso l'esito dell'analisi deve essere comunicato all'interessato dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14. Solo ove non sia possibile effettuare questa comunicazione, a norma del quinto comma dell'art. 15 si deve procedere alla notificazione nel termine prescritto dall'art. 14 (o dalle eventuali norme derogative) e, in difetto, si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Pertanto, come ha ritenuto la Suprema Corte “nel sistema della legge n. 689, in caso di accertamento preceduto da analisi di campioni, deve ritenersi che il giudice, in sede di opposizione, ove se ne contesti la tempestività, sia innanzitutto tenuto a verificare se esso fu immediatamente effettuato con lettera raccomandata (o con altro mezzo che possa ritenersi equipollente), come prescrive l'art. 15 (commi primo e quarto), cioè entro un lasso di tempo compatibile con l'equiparazione, stabilita dal quinto comma, tra tale forma di accertamento e l'accertamento immediato previsto dal primo comma dell'art. 14. In mancanza - poiché il sesto comma dell'art. 15 statuisce che ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14 - il giudice dell'opposizione è tenuto a verificare se la notificazione della contestazione sia avvenuta nel termine prescritto dall'art. 14, secondo comma (o da eventuali norme derogative), decorrente dal momento del completamento dell'analisi” ( Cass. n. 7079/1997, nello stesso senso Cass. n. 18199/2019).
15.2 Nel caso di specie, come emerge dalla premessa all'ordinanza ingiunzione n. 23 del 19/4/2018 , l' notificava il rapporto di prova n. 20150017743 del 7 ottobre Pt_3
2015 relativo alle analisi eseguite dai laboratori dell'Area Analitica da cui risultava il superamento del parametro della Escherichia coli unitamente alla contestazione della violazione dell'art.105 sanzionata dall'art.133 c.1 del Dlgs n. 152/2006, e quindi con raccomandata ricevuta in data 4/11/2015.
Dunque tale comunicazione equivaleva alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, che non comportava il decorso di alcun termine, e comunque la contestuale notifica della violazione escludeva alcuna possibilità di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione ex art.14 ultimo comma legge n. 689/1981. Né può sostenersi, come fa parte appellante, che il termine di 90 giorni previsto dall'art.14 decorresse dalla data del 4/8/2015, in cui è stato effettuato il sopralluogo dell' considerato che in tale data vennero effettuati solo i prelievi dei campioni Pt_3 delle acque reflue, che ovviamente dovevano essere analizzati, per cui alla data del 4/8/2015 sicuramente non si conoscevano i risultati delle analisi.
Di conseguenza, anche a prescindere dalla comunicazione del rapporto di prova, deve comunque ritenersi tempestiva la contestazione della violazione del 4/11/2015, non risultando agli atti un diverso accertamento della violazione da cui far decorrere il termine di 90 giorni di cui all'art.14 c.2 l.n. 689/1981.
Va, a tal proposito, condiviso il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “ In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale”( Cass. sez.lav. ord. n. 20977 del 26/7/2024).
In tale pronuncia la Corte ha precisato che l'accertamento da cui decorre il termine di cui all'art.14 c.2 l.n.689/1981 “non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare”.
16. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che dal contratto di appalto stipulato con l , proprietaria dell'impianto di depurazione- come Controparte_3 riportato nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 573/2018- emergesse che la
[...] non era mero manutentore dell'impianto Parte_1 di depurazione, e che quindi era tenuta all'osservanza degli obblighi sanciti dall'art.105 Dlgs n. 152/2006.
Come riportato nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 573/2018:” All'art.2 dei patti ( la cui rubrica è “OGGETTO DEL CONTRATTO”), infatti , si legge che la committente affidava alla controparte “ L'incarico per la gestione tecnica e la conduzione quale terzo responsabile dell'impianto di sollevamento e depurazione acque reflue industriali a servizio del Complesso Alberghiero del “ Grand Hotel Telese” di Telese Terme (BN) in uno alle prestazioni accessorie quali: manutenzione ordinaria, correttiva, straordinaria, meglio descritte nel Capitolato Speciale di Appalto di cui al succ.vo art.4, escluso lo smaltimento dei rifiuti di processo.
Il capitolato speciale , richiamato dall'art.2 e, poi, dall'art.4 del contratto, prevede, all'art.4, tra le altre cose, che all'appaltatrice venissero affidati la gestione tecnica, la conduzione , la manutenzione , il controllo analitico di laboratorio , specificando che
“ La gestione tecnica e la conduzione dell'impianto di depurazione sono finalizzate a garantire che le caratteristiche dell'effluente finale rispettino costantemente i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3-col.4, dell'Allegato 5 alla PARTE TERZA, del decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006e s.m.i”.
Alla luce delle suindicate disposizioni contrattuali non vi è dubbio che la Parte_1 fosse gestore tecnico e conduttore dell'impianto
[...] Parte_1 di depurazione di proprietà dell ed in quanto tale fosse tenuta Controparte_3 all'osservanza degli obblighi sanciti dall'art.105 Dlgs n. 152/2006 ( cfr. Cass.n. 14441/2006, Cass. n. 22295/2010).
17. Effettivamente il primo giudice non si è pronunciato sulle eccezioni di cui ai capi e) e g) del ricorso in opposizione, ma l'esame delle stesse non muta la decisione dell'opposizione.
17.1 La mancata indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, di quale fosse il comma dell'art.105 Dlgs 152/2006 violato dagli odierni appellanti non comporta alcuna indeterminatezza dell'ordinanza ingiunzione, considerato che nel verbale di sopralluogo dell' del 4/8/2015, ritualmente notificato agli odierni appellanti, Pt_3 emerge chiaramente che il controllo riguardava le acque reflue industriali e che, di conseguenza, la violazione commessa atteneva al comma 1° dell'art.105 Dlgs n. 152/2006.
17.2 Deve ritenersi inammissibile per indeterminatezza la doglianza esposta al capo g) del ricorso introduttivo, con cui parte opponente lamentava genericamente che “ non risultano esservi prove sufficienti della responsabilità degli opponenti, così come espressamente prevede l'art.23 della L. 689/81”.
E' irrilevante l'indicazione dell'art.23 l.n.689/1981, peraltro abrogato dall'art.34 Dlgs n. 150/2011, in quanto tale norma si limitava a dettare le disposizioni sul procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative.
La doglianza proposta deve, comunque, ritenersi assolutamente generica ed indeterminata, non essendo censurate in alcun modo le circostanze di fatto su cui si fondava la violazione contestata.
18.La sentenza impugnata va, quindi, confermata nel rigetto dell'opposizione proposta. 19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM 147/2022, come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 9 luglio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5001/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t ed Parte_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. Roberto Marino, presso il cui Parte_2 studio elett.te domiciliano in Napoli, via Concezione a Montecalvario n.38.
appellanti
E
, in persona del Presidente p.t, rapp.ta e difesa dall'avv.Maria Controparte_1
Filomena Luongo dell'Avvocatura regionale, con cui elett.te domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81.
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli- sez.civile in data 16/11/2019, la in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t ed hanno proposto appello Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 814 del 10/5/2019, che aveva rigettato l'opposizione da loro proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23 emessa nei loro confronti dalla ex lege 689/81 in data 19.04.2018 e con la Controparte_1 quale veniva ingiunto, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento della somma di € 3.000,00 per violazione dell'art. 105 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 133 comma 1 del medesimo decreto, per aver effettuato, nella qualità di gestore e manutentore dell'impianto di depurazione di proprietà della , scarico di CP_2 acque reflue in corpo idrico recettore Vallone degli Zingari, affluente del fiume Grassano, senza rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 parte III del decreto, in particolare con riferimento al parametro escherichia coli.
2.L'appellante ha censurato il rigetto delle eccezioni di nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto proveniente da soggetto privo del potere di sottoscrivere decreti dirigenziali ed in quanto priva dell'attestazione della conformità all'originale. Ha sostenuto che lo Statuto della non prevedeva alcunché in ordine al Controparte_1 potere dei dirigenti e che neppure l'ordinanza ingiunzione indicava i poteri del dott.
Inoltre l'ordinanza ingiunzione, in assenza di attestazione di Persona_1 conformità della copia all'originale telematico, andava inteso quale documento emesso in semplice copia e quindi riproduzione meccanica, che parte appellante aveva disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c., per cui, non avendo la prodotto alcun CP_1 documento originale, il suindicato documento cartaceo doveva ritenersi privo di efficacia nei confronti della e di . Parte_1 Parte_2
3.Ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto corretta, ai sensi dell'art.6 l.n.689/1981, la notifica in solido dell'ordinanza ingiunzione sia alla persona giuridica che al suo legale rappresentante, benchè il sig. fosse il legale rapp.te della Pt_2 [...]
, ma non l'autore della violazione, per cui la contestazione andava Parte_1 effettuata solo nei confronti della società, in quanto la responsabilità solidale non si estendeva dalla società al suo legale rappresentante .
4.Ha censurato l'erronea interpretazione degli artt.14 e 15 della legge n.689/1981 sulla cui base il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di estinzione dell'ordinanza ingiunzione per non essere stata la violazione contestata né immediatamente , né nel termine di 90 giorni dall'accertamento. Ha sostenuto che nell'ipotesi in cui non sia avvenuta la comunicazione prevista dai commi 1 e 4 dell'art.15 si osservano i termini di cui all'art.14, e cioè quello di 90 giorni dall'accertamento ed era proprio quanto avvenuto nel caso di specie in cui il rapporto di prova contenente le analisi su campione non era stato portato a conoscenza della cooperativa e del suo legale rappresentante, che ne avevano avuto contezza solo con la costituzione in giudizio della CP_1
Dunque, nel caso di specie il mancato rispetto del termine si evinceva dalla
[...] circostanza che l'accertamento era avvenuto in data 4/8/2015 e la notifica della contestazione era avvenuta in data 4/11/2015, e quindi dopo il termine di 90 giorni.
5. Ha sostenuto che erroneamente il primo giudice aveva fondato la responsabilità della sulla sentenza del Tribunale di Parte_1
Benevento n. 573/2018, con cui era stata annullata l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell' proprietaria dell'impianto di depurazione. Controparte_3
Tuttavia in tale sentenza si era solo affermato che essa società era mero manutentore dell'impianto di depurazione, per cui nell'odierno giudizio la Controparte_1 avrebbe dovuto dimostrare che essa società era anche deputata al controllo dei limiti di emissione del depuratore, prova che non aveva fornito.
6. Ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, dell'eccezione proposta al capo e) del ricorso introduttivo, e cioè quella di nullità ed inefficacia del decreto dirigenziale per aver contestato unicamente la violazione dell'art. 105 del d.lgs 152/2006, senza indicare il comma della norma che si assumeva essere stato violato. Invero l'art. 105 conteneva sei commi molto divergenti tra loro sia per quanto riguarda l'oggetto dello scarico, sia per quanto riguarda le procedure e l'indicazione dei valori e dei limiti da rispettare, per cui la mancata indicazione del comma violato comportava l'indeterminatezza, genericità ed incertezza sulla norma applicata.
7. Ha sostenuto che il primo giudice era incorso in una ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo pronunciato alcunché in ordine a quanto richiesto al capo g) del ricorso introduttivo, e cioè sulla mancanza di prove sufficienti per giungere alla emanazione della ordinanza ingiunzione.
8.Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:
“- Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone gravi e circostanziati motivi:
- In riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati, siano esse di rito, di merito, preliminari e pregiudiziali e che si abbiano in questa sede per integralmente riportati e trascritti, nulla, illegittima ed inefficace nella sua interezza la ordinanza ingiunzione impugnata, avente n. 23 del 19.04.2018, annullandola ad ogni effetto di legge e della carenza e insufficienza di prova;
- Condannare la appellata , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
9.La si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di Controparte_1 varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
10.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
11.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, entrambe le parti hanno depositato note scritte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento. 13. Correttamente il primo giudice ha respinto le eccezioni formali proposte avverso l'ordinanza ingiunzione n.23 del 19/4/2018 emessa dalla nei Controparte_1 confronti della e del suo legale Parte_1 rappresentante . Parte_2
13.1 Il dott. quale dirigente della U.O.D 50 17 06 della D.G. Ciclo Persona_1 integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della giunta regionale della era sicuramente competente ad emettere la suindicata CP_1 ordinanza ingiunzione in applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento regionale sanciti dalla legge regionale n.6 del 2009, che è lo statuto della CP_1
[...]
L'art.66 di tale legge, titolato “Separazione tra politica e amministrazione”,stabilisce:
“1. Agli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
In ogni caso, con Decreto n. 559 del 16/7/2002 i poteri in materia di irrogazione di sanzioni amministrative erano stati delegati dal Presidente della Giunta regionale della ai Dirigenti . CP_1
13.2 In calce all'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio risulta riportata l'attestazione della conformità della copia cartacea al provvedimento originale in formato elettronico , firmato elettronicamente, conservato nella banca dati della con specifica indicazione degli estremi elettronici del documento Controparte_1 primario.
Peraltro nella fattispecie in esame trova applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui :“Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità”( Cass. sez.lav. ord. n. 26200 del 7/10/2024). La Corte ha infatti rilevato che le disposizioni relative alle copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico contenute nell'art.22 commi 3 e 4 del Dlgs n. 82 del 2005 sono chiaramente ricollegabili al disposto dell'art. 2712 c.c., il quale stabilisce che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Di conseguenza risultano applicabili i medesimi principi, e quindi anche la necessità che la contestazione della conformità all'originale della copia cartacea debba essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale.
Nella fattispecie in esame parte appellante si è limitata a contestare genericamente la conformità all'originale elettronico della copia cartacea prodotta dalla CP_1 senza indicare in maniera chiara ed univoca gli elementi differenziali della
[...] copia rispetto all'originale, il che rende inefficace tale contestazione.
14. La violazione dell'art.105 Dlgs n. 252/2006 sulla cui base è stata emessa l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio è sicuramente addebitabile ad
[...]
che, in qualità di amministratore della Parte_2 Parte_1 doveva vigilare che venissero rispettati dall'impianto di depurazione
[...] gestito dalla società i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 parte III del decreto, con particolare riferimento al parametro escherichia coli.
Quindi correttamente l'ordinanza ingiunzione è stata emessa sia nei confronti di che della e ciò Parte_2 Parte_1 in applicazione del principio sancito dall'art.6 legge n.689 del 1981, secondo cui: “ Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica
o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
15. Va disattesa l'eccezione di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione per violazione dei termini di cui agli artt. 14 e 15 legge n.689/1981, seppure modificando la motivazione della pronuncia di primo grado .
15.1 A norma dell'art. 14, primo comma, della legge n. 689 del 1981 le violazioni amministrative, ove possibile, debbono essere contestate immediatamente. Se la contestazione immediata non è avvenuta, ai sensi del secondo comma di detto articolo, gli estremi della violazione debbono essere notificati agl'interessati residenti nel territorio dello Stato entro novanta giorni. A norma dell'ultimo comma dell'art. 14 , se è omessa la notificazione entro tali termini, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.
Nel sistema della legge n. 689 del 1981, la normativa dell'art. 14 va coordinata con il disposto dell'art. 15 della stessa legge n. 689, che regola con norma speciale l'ipotesi in cui l'accertamento dell'infrazione avvenga attraverso analisi di campioni, statuendo che in tal caso l'esito dell'analisi deve essere comunicato all'interessato dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14. Solo ove non sia possibile effettuare questa comunicazione, a norma del quinto comma dell'art. 15 si deve procedere alla notificazione nel termine prescritto dall'art. 14 (o dalle eventuali norme derogative) e, in difetto, si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Pertanto, come ha ritenuto la Suprema Corte “nel sistema della legge n. 689, in caso di accertamento preceduto da analisi di campioni, deve ritenersi che il giudice, in sede di opposizione, ove se ne contesti la tempestività, sia innanzitutto tenuto a verificare se esso fu immediatamente effettuato con lettera raccomandata (o con altro mezzo che possa ritenersi equipollente), come prescrive l'art. 15 (commi primo e quarto), cioè entro un lasso di tempo compatibile con l'equiparazione, stabilita dal quinto comma, tra tale forma di accertamento e l'accertamento immediato previsto dal primo comma dell'art. 14. In mancanza - poiché il sesto comma dell'art. 15 statuisce che ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14 - il giudice dell'opposizione è tenuto a verificare se la notificazione della contestazione sia avvenuta nel termine prescritto dall'art. 14, secondo comma (o da eventuali norme derogative), decorrente dal momento del completamento dell'analisi” ( Cass. n. 7079/1997, nello stesso senso Cass. n. 18199/2019).
15.2 Nel caso di specie, come emerge dalla premessa all'ordinanza ingiunzione n. 23 del 19/4/2018 , l' notificava il rapporto di prova n. 20150017743 del 7 ottobre Pt_3
2015 relativo alle analisi eseguite dai laboratori dell'Area Analitica da cui risultava il superamento del parametro della Escherichia coli unitamente alla contestazione della violazione dell'art.105 sanzionata dall'art.133 c.1 del Dlgs n. 152/2006, e quindi con raccomandata ricevuta in data 4/11/2015.
Dunque tale comunicazione equivaleva alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, che non comportava il decorso di alcun termine, e comunque la contestuale notifica della violazione escludeva alcuna possibilità di estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione ex art.14 ultimo comma legge n. 689/1981. Né può sostenersi, come fa parte appellante, che il termine di 90 giorni previsto dall'art.14 decorresse dalla data del 4/8/2015, in cui è stato effettuato il sopralluogo dell' considerato che in tale data vennero effettuati solo i prelievi dei campioni Pt_3 delle acque reflue, che ovviamente dovevano essere analizzati, per cui alla data del 4/8/2015 sicuramente non si conoscevano i risultati delle analisi.
Di conseguenza, anche a prescindere dalla comunicazione del rapporto di prova, deve comunque ritenersi tempestiva la contestazione della violazione del 4/11/2015, non risultando agli atti un diverso accertamento della violazione da cui far decorrere il termine di 90 giorni di cui all'art.14 c.2 l.n. 689/1981.
Va, a tal proposito, condiviso il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “ In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale”( Cass. sez.lav. ord. n. 20977 del 26/7/2024).
In tale pronuncia la Corte ha precisato che l'accertamento da cui decorre il termine di cui all'art.14 c.2 l.n.689/1981 “non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare”.
16. Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che dal contratto di appalto stipulato con l , proprietaria dell'impianto di depurazione- come Controparte_3 riportato nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 573/2018- emergesse che la
[...] non era mero manutentore dell'impianto Parte_1 di depurazione, e che quindi era tenuta all'osservanza degli obblighi sanciti dall'art.105 Dlgs n. 152/2006.
Come riportato nella sentenza del Tribunale di Benevento n. 573/2018:” All'art.2 dei patti ( la cui rubrica è “OGGETTO DEL CONTRATTO”), infatti , si legge che la committente affidava alla controparte “ L'incarico per la gestione tecnica e la conduzione quale terzo responsabile dell'impianto di sollevamento e depurazione acque reflue industriali a servizio del Complesso Alberghiero del “ Grand Hotel Telese” di Telese Terme (BN) in uno alle prestazioni accessorie quali: manutenzione ordinaria, correttiva, straordinaria, meglio descritte nel Capitolato Speciale di Appalto di cui al succ.vo art.4, escluso lo smaltimento dei rifiuti di processo.
Il capitolato speciale , richiamato dall'art.2 e, poi, dall'art.4 del contratto, prevede, all'art.4, tra le altre cose, che all'appaltatrice venissero affidati la gestione tecnica, la conduzione , la manutenzione , il controllo analitico di laboratorio , specificando che
“ La gestione tecnica e la conduzione dell'impianto di depurazione sono finalizzate a garantire che le caratteristiche dell'effluente finale rispettino costantemente i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3-col.4, dell'Allegato 5 alla PARTE TERZA, del decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006e s.m.i”.
Alla luce delle suindicate disposizioni contrattuali non vi è dubbio che la Parte_1 fosse gestore tecnico e conduttore dell'impianto
[...] Parte_1 di depurazione di proprietà dell ed in quanto tale fosse tenuta Controparte_3 all'osservanza degli obblighi sanciti dall'art.105 Dlgs n. 152/2006 ( cfr. Cass.n. 14441/2006, Cass. n. 22295/2010).
17. Effettivamente il primo giudice non si è pronunciato sulle eccezioni di cui ai capi e) e g) del ricorso in opposizione, ma l'esame delle stesse non muta la decisione dell'opposizione.
17.1 La mancata indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, di quale fosse il comma dell'art.105 Dlgs 152/2006 violato dagli odierni appellanti non comporta alcuna indeterminatezza dell'ordinanza ingiunzione, considerato che nel verbale di sopralluogo dell' del 4/8/2015, ritualmente notificato agli odierni appellanti, Pt_3 emerge chiaramente che il controllo riguardava le acque reflue industriali e che, di conseguenza, la violazione commessa atteneva al comma 1° dell'art.105 Dlgs n. 152/2006.
17.2 Deve ritenersi inammissibile per indeterminatezza la doglianza esposta al capo g) del ricorso introduttivo, con cui parte opponente lamentava genericamente che “ non risultano esservi prove sufficienti della responsabilità degli opponenti, così come espressamente prevede l'art.23 della L. 689/81”.
E' irrilevante l'indicazione dell'art.23 l.n.689/1981, peraltro abrogato dall'art.34 Dlgs n. 150/2011, in quanto tale norma si limitava a dettare le disposizioni sul procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative.
La doglianza proposta deve, comunque, ritenersi assolutamente generica ed indeterminata, non essendo censurate in alcun modo le circostanze di fatto su cui si fondava la violazione contestata.
18.La sentenza impugnata va, quindi, confermata nel rigetto dell'opposizione proposta. 19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM 147/2022, come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 9 luglio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente