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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
LE LI Presidente relatore
AR IN ZI UD
Michela Palladino UD in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1097 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
INTERDIZIONE vertente tra:
Parte_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelina Scala - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nato a [...], il [...], C.F._3
RESISTENTE - INTERDICENDO con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE , con ricorso depositato il 10/04/2025, ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'interdizione del fratello , in considerazione della grave CP_1 situazione psico-fisica in cui il familiare versa.
All'udienza dell'11 7 2025 si è proceduto all'esame dell'interdicendo.
Rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
L'art. 414 c.c. dispone: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
L'art. 404 c.c. stabilisce: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».
Ciò posto, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n.° 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. civ., Sez. I, 1 3 2010, n° 4866).
Pertanto, nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c.., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole
(Cass. civ., Sez. I, 22 4 2009, n° 9628).
Tanto premesso, la domanda di interdizione è fondata e va accolta in base alle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione sanitaria prodotta emerge che risulta affetto CP_1 da «Cerebropatia spastica e ritardo mentale grave con anomalie comportamentali e deambulazione assistita» ed è riconosciuto «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», sin dai primi anni di vita.
L'esame dell'interdicendo ha evidenziato la sua mancanza di reazione agli stimoli del mondo esterno e le gravi deficienze mentali e fisiche nelle quali egli versa da decenni.
In base a quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che le condizioni di CP_1
siano tali da renderlo incapace di attendere con discernimento e consapevolezza
[...] alle occupazioni della vita quotidiana, con la conseguente necessità di assistenza continua e totale, al fine di assicurare l'adeguata protezione della sua persona e del suo patrimonio.
La ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessato, del resto, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi poteri che la legge riconosce al tutore, con un implicito giudizio di inadeguatezza della misura formalmente adottata.
In accoglimento del ricorso, dunque, deve dichiararsi l'interdizione di CP_1
, con la contestuale: a) annotazione della presente sentenza nell'apposito
[...] registro ai sensi dell'art. 423 c.c.; b) trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.; c) trasmissione di copia della presente sentenza al UD Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c.
Quanto al soggetto da nominare tutore va tenuto conto del disposto dell'art. 408 c.c., richiamato dall'art. 424, comma 3, c.c., che prevede:
«La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità … In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisi l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo».
Nel caso di specie, l'interdicendo vive con l'anziana madre e il fratello Pt_1 ricorrente, il quale si è offerto di fare da tutore. Tenuto conto che l'anziana madre è quasi novantenne e non si è opposta alla nomina a tutore del figlio che di fatto già si Pt_1 occupa del germano si deve provvedere come da parte dispositiva.
Le ragioni della decisione unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una vera e propria soccombenza, per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) dichiara l'interdizione di , nato a [...] il CP_1
20/10/1976;
2) nomina , nato ad [...], il [...], tutore provvisorio Parte_1 dell'interdetto;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro e per la sua trasmissione:
- al UD tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.;
- all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente relatore ed estensore
LE LI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
LE LI Presidente relatore
AR IN ZI UD
Michela Palladino UD in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1097 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
INTERDIZIONE vertente tra:
Parte_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelina Scala - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nato a [...], il [...], C.F._3
RESISTENTE - INTERDICENDO con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE , con ricorso depositato il 10/04/2025, ha chiesto che venga Parte_1 dichiarata l'interdizione del fratello , in considerazione della grave CP_1 situazione psico-fisica in cui il familiare versa.
All'udienza dell'11 7 2025 si è proceduto all'esame dell'interdicendo.
Rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
L'art. 414 c.c. dispone: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
L'art. 404 c.c. stabilisce: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».
Ciò posto, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n.° 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. civ., Sez. I, 1 3 2010, n° 4866).
Pertanto, nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c.., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole
(Cass. civ., Sez. I, 22 4 2009, n° 9628).
Tanto premesso, la domanda di interdizione è fondata e va accolta in base alle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione sanitaria prodotta emerge che risulta affetto CP_1 da «Cerebropatia spastica e ritardo mentale grave con anomalie comportamentali e deambulazione assistita» ed è riconosciuto «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», sin dai primi anni di vita.
L'esame dell'interdicendo ha evidenziato la sua mancanza di reazione agli stimoli del mondo esterno e le gravi deficienze mentali e fisiche nelle quali egli versa da decenni.
In base a quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che le condizioni di CP_1
siano tali da renderlo incapace di attendere con discernimento e consapevolezza
[...] alle occupazioni della vita quotidiana, con la conseguente necessità di assistenza continua e totale, al fine di assicurare l'adeguata protezione della sua persona e del suo patrimonio.
La ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessato, del resto, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi poteri che la legge riconosce al tutore, con un implicito giudizio di inadeguatezza della misura formalmente adottata.
In accoglimento del ricorso, dunque, deve dichiararsi l'interdizione di CP_1
, con la contestuale: a) annotazione della presente sentenza nell'apposito
[...] registro ai sensi dell'art. 423 c.c.; b) trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.; c) trasmissione di copia della presente sentenza al UD Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c.
Quanto al soggetto da nominare tutore va tenuto conto del disposto dell'art. 408 c.c., richiamato dall'art. 424, comma 3, c.c., che prevede:
«La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità … In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisi l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo».
Nel caso di specie, l'interdicendo vive con l'anziana madre e il fratello Pt_1 ricorrente, il quale si è offerto di fare da tutore. Tenuto conto che l'anziana madre è quasi novantenne e non si è opposta alla nomina a tutore del figlio che di fatto già si Pt_1 occupa del germano si deve provvedere come da parte dispositiva.
Le ragioni della decisione unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una vera e propria soccombenza, per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) dichiara l'interdizione di , nato a [...] il CP_1
20/10/1976;
2) nomina , nato ad [...], il [...], tutore provvisorio Parte_1 dell'interdetto;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro e per la sua trasmissione:
- al UD tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.;
- all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Presidente relatore ed estensore
LE LI