TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1965 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nella qualità di Parte_1 C.F._1
titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Villabate, corso Vittorio Emanuele n. 537, presso lo studio dell'avv. Domenico Schillaci, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) e (C.F. C.F._4 CP_4
), tutti nella qualità di eredi di C.F._5 Persona_1
, titolare dell'omonima ditta individuale denominata “
[...] [...]
, elettivamente domiciliati in Villafrati, via Re n. 3, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Vincenzo Terrano, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2019, emesso dal
Tribunale di Termini Imerese in date 10-11/03/2019 (R.G. n. 4114/2018).
CONCLUSIONI: all'udienza del 26/04/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data, cui si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2019, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di
Termini Imerese in date 10-11/03/2019 (RG n. 4114/2018), con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
e nella qualità di eredi di
[...] CP_4 Persona_1
titolare dell'omonima ditta individuale, della somma di € 20.040.43, per il mancato pagamento delle fatture nn. 131, 167, 185, 203 del 2014 e delle fatture nn. 05, 20,
54, 67, 97, 122, 134, 175 del 2015, emesse per la vendita di diverso materiale edile, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al soddisfo ed oltre spese.
A fondamento dell'opposizione eccepiva in via preliminare Parte_1
il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti-opposti e, nel merito, disconosceva l'autenticità delle firme apposte sulle fatture e contestava le pretese creditorie fatte valere nei suoi confronti.
Al riguardo deduceva:
- l'inesistenza del rapporto casuale sottostante;
- la non riferibilità dei due assegni, dell'importo complessivo di € 18.400,00,
- 2 - depositati nel procedimento monitorio alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- la non riferibilità degli effetti cambiari depositati nella fase monitoria al debito nei confronti di in quanto rilasciate in favore della Persona_1
moglie di quest'ultimo, CP_1
- la prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti vantati dagli opposti.
Parte opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3
nella spiegata qualità, i quali contestavano in fatto ed in diritto le CP_4
domande dell'opponente e ne chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 05/05/2020, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e veniva ordinato agli eredi il deposito degli originali degli assegni, delle cambiali e delle scritture Per_1
contabili già prodotti in copia.
Con ordinanza del 05/10/2020 veniva ammesso l'interrogatorio formale di
[...]
e la prova per testi articolata dagli opposti. Parte_1
Esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli eredi spiegata da parte opponente alla luce dei principi statuiti dalla Per_1
giurisprudenza di legittimità.
Parte opposta ha depositato il certificato di morte di Persona_1
il certificato di stato di famiglia dello stesso, l'estratto dei registri degli atti di matrimonio di e gli atti di nascita Persona_1 CP_1
- 3 - dei figli , e e la dichiarazione di successione. Per_1 CP_3 CP_4
Trattandosi di successione legittima (non essendovi elementi per ritenere aperta altro tipo di successione), dalla produzione degli atti dello stato civile “è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius” che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.” (Cass. 16/01/2017 n. 868).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. ord. 24/08/2018 n. 10060).
La riscossione dei crediti, infatti, ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario e non di atto avente natura meramente conservativa (cfr. Cass.
06/02/2014, n. 2743 e Cass. 05/11/1999 n. 12327).
Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
- 4 - domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr. Cass. 03/02/2006
n. 2421).
Il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto deriva dal mancato pagamento di 12 fatture emesse a fronte della vendita di diverso materiale edile da parte della ditta di Ribaudo a Persona_1 Parte_1
Gli opposti hanno provato il proprio credito depositando le suddette fatture, i relativi documenti di trasporto e l'estratto delle scritture contabili vendite munito di attestazione di conformità all'originale (cfr. documentazione depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta).
Tali documenti, se possono costituire prove scritte idonee nel giudizio a cognizione sommaria costituito dal procedimento di ingiunzione, perdono la loro valenza probatoria nel giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena ed in cui - come detto - il creditore deve dare la prova rigorosa del proprio credito secondo le ordinarie regole.
Sotto il profilo dell'istruzione probatoria va, tuttavia, precisato che la produzione documentale offerta da parte opposta a sostegno delle proprie difese è risultata già di per sé idonea a fornire la prova piena dei fatti dedotti in comparsa di costituzione, anche in considerazione dell'ulteriore allegazione degli assegni e delle cambiali a firma dell'ingiunto.
Parte opponente non ha provato alcun fatto estintivo del credito.
Invero, con l'atto di opposizione ha disconosciuto le firme Parte_1
apposte sulle fatture prodotte: tuttavia, nessuna firma è stata apposta sulle indicate fatture e, quindi, detto disconoscimento è privo di rilievo.
a, inoltre, affermato di disconoscere le fatture ed il rapporto Parte_1
causale sottostante.
- 5 - Al riguardo deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccepito disconoscimento, stante la generalità della contestazione e la mancanza di alcuna motivazione posta alla base della dichiarazione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è univoca:
“In tema di prova documentale, l'onere previsto dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con la negazione inequivoca della genuinità della copia e l'indicazione dei motivi a base della dichiarazione” (Cass. sentenza n. 21842/2014).
Peraltro, a differenza di parte opponente – che, come era suo onere, non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno dell'asserita inesistenza dell'obbligazione ovvero di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo della stessa – parte opposta durante il giudizio ha dato prova della fonte negoziale del diritto fatto valere.
Si evidenzia, inoltre, che gli opposti hanno depositato gli originali degli estratti delle scritture contabili, degli assegni e delle cambiali.
L'istruttoria ha confermato l'esistenza del rapporto sottostante.
In primis, le circostanze indicate dagli eredi nella memoria ex art. 183 Per_1
comma 6 n. 2 c.p.c. in ordine ai rapporti dare/avere intercorsi tra le parti devono intendersi ammesse da parte opponente ai sensi dell'art. 232 c.p.c, stante la mancata comparizione dello stesso a rendere interrogatorio formale all'udienza fissata, senza addurre alcuna giustificazione dell'assenza.
I testi escussi hanno confermato che per anni ha acquistato Persona_2
materiale edile presso la ditta di determinando Persona_1
rapporti di credito-debito.
Invero, il teste ha riferito “che la ditta del sig. per Testimone_1 Parte_1
l'acquisto dei materiali dei propri cantieri, in quel periodo, si riforniva presso la ditta del sig. sita in Villafrati. (…) mi capitava di andare anche da solo per Persona_1
- 6 - l'acquisto del materiale per conto del sig. presso la ditta (…) quando Parte_1 Per_1
andavamo a prendere il materiale dalla ditta eravamo autorizzati dal Sig. Per_1 Parte_1
a firmare per ricevuta i documenti di consegna e trasporto;
oltre me andavano a ritirare
[...]
il materiale per conto del sig. anche i sigg. , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e anch'essi autorizzati a firmare i Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
documenti di trasporto” (cfr. verbale di udienza del 17/10/2022).
Ed ancora il teste ha riferito di essere stato presente quando “il Testimone_2
sig. riconosceva espressamente davanti la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
il suo debito di circa €. 20.000,00 per materiale edile preso presso la ditta del CP_3
sig. (…) che in quella occasione il sig. insieme alla sig.ra e al figlio Per_1 Parte_1 CP_1
hanno verificato le fatture intestate alla ditta del sig. e che il CP_3 Parte_1 [...]
ha riconosciuto gli importi come dovuti (…) che, a seguito del riconoscimento del debito, Pt_1
il sig. ha chiesto alla sig. di poter rateizzare il suddetto credito (…) Parte_1 CP_1
quando dopo qualche giorno il , in adempimento del suo credito, ha emesso degli effetti Parte_1
cambiari di €. 1.000,00 ciascuno a favore della sig.ra , con scadenza mensile” CP_1
(cfr. verbale di udienza del 17/10/2022).
Prive di rilievo sono le considerazioni svolte da parte opponente in ordine ai due assegni depositati a fondamento del ricorso monitorio.
Detti assegni, nonostante sia decorso il termine per l'azione cartolare, costituiscono, nei rapporti tra traente e trattario, atto di riconoscimento del debito che comporta una presunzione di esistenza del rapporto sottostante (cfr. Cass. civ. sezione III, 16/09/2013, n. 21098 “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art.
1988 cod. civ., comporta una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante,
- 7 - fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova – che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito – dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del 22/08/2006, Cass.
n. 19929 del 29/09/2011).)
Ugualmente infondate sono le eccezioni dell'opponente in ordine agli effetti cambiari depositati unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, i quali sono stati prodotti quali promesse di pagamento ex art. 1988 c.c. e, come l'assegno, comportano una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante.
Deve, infine, essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. sollevata dall'opponente.
Nel caso che ci occupa, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. non rinvenendosi alcune delle fattispecie previste dall'art. 2948 c.c. richiamato da parte opponente.
Le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sono state emesse negli anni 2014 e 2015
e alla data del 23/05/2019, quando è stato notificato il decreto ingiuntivo, il termine prescrizionale previsto dalla legge era ancora ampiamente in corso.
Alla luce delle pregresse considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 238/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in date
10-11/03/2019, deve essere confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
e sono liquidate in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni contraria
- 8 - istanza eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 238/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in date 10-11/03/2019 (RG n. 4114/2018), che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna al pagamento in favore di parte opposta delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 24/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1965 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , nella qualità di Parte_1 C.F._1
titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Villabate, corso Vittorio Emanuele n. 537, presso lo studio dell'avv. Domenico Schillaci, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) e (C.F. C.F._4 CP_4
), tutti nella qualità di eredi di C.F._5 Persona_1
, titolare dell'omonima ditta individuale denominata “
[...] [...]
, elettivamente domiciliati in Villafrati, via Re n. 3, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Vincenzo Terrano, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2019, emesso dal
Tribunale di Termini Imerese in date 10-11/03/2019 (R.G. n. 4114/2018).
CONCLUSIONI: all'udienza del 26/04/2023 le parti concludevano come da verbale in pari data, cui si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2019, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di
Termini Imerese in date 10-11/03/2019 (RG n. 4114/2018), con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
e nella qualità di eredi di
[...] CP_4 Persona_1
titolare dell'omonima ditta individuale, della somma di € 20.040.43, per il mancato pagamento delle fatture nn. 131, 167, 185, 203 del 2014 e delle fatture nn. 05, 20,
54, 67, 97, 122, 134, 175 del 2015, emesse per la vendita di diverso materiale edile, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al soddisfo ed oltre spese.
A fondamento dell'opposizione eccepiva in via preliminare Parte_1
il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti-opposti e, nel merito, disconosceva l'autenticità delle firme apposte sulle fatture e contestava le pretese creditorie fatte valere nei suoi confronti.
Al riguardo deduceva:
- l'inesistenza del rapporto casuale sottostante;
- la non riferibilità dei due assegni, dell'importo complessivo di € 18.400,00,
- 2 - depositati nel procedimento monitorio alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- la non riferibilità degli effetti cambiari depositati nella fase monitoria al debito nei confronti di in quanto rilasciate in favore della Persona_1
moglie di quest'ultimo, CP_1
- la prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti vantati dagli opposti.
Parte opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3
nella spiegata qualità, i quali contestavano in fatto ed in diritto le CP_4
domande dell'opponente e ne chiedevano il rigetto.
Con ordinanza del 05/05/2020, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e veniva ordinato agli eredi il deposito degli originali degli assegni, delle cambiali e delle scritture Per_1
contabili già prodotti in copia.
Con ordinanza del 05/10/2020 veniva ammesso l'interrogatorio formale di
[...]
e la prova per testi articolata dagli opposti. Parte_1
Esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli eredi spiegata da parte opponente alla luce dei principi statuiti dalla Per_1
giurisprudenza di legittimità.
Parte opposta ha depositato il certificato di morte di Persona_1
il certificato di stato di famiglia dello stesso, l'estratto dei registri degli atti di matrimonio di e gli atti di nascita Persona_1 CP_1
- 3 - dei figli , e e la dichiarazione di successione. Per_1 CP_3 CP_4
Trattandosi di successione legittima (non essendovi elementi per ritenere aperta altro tipo di successione), dalla produzione degli atti dello stato civile “è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius” che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.” (Cass. 16/01/2017 n. 868).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. ord. 24/08/2018 n. 10060).
La riscossione dei crediti, infatti, ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario e non di atto avente natura meramente conservativa (cfr. Cass.
06/02/2014, n. 2743 e Cass. 05/11/1999 n. 12327).
Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
- 4 - domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr. Cass. 03/02/2006
n. 2421).
Il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto deriva dal mancato pagamento di 12 fatture emesse a fronte della vendita di diverso materiale edile da parte della ditta di Ribaudo a Persona_1 Parte_1
Gli opposti hanno provato il proprio credito depositando le suddette fatture, i relativi documenti di trasporto e l'estratto delle scritture contabili vendite munito di attestazione di conformità all'originale (cfr. documentazione depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta).
Tali documenti, se possono costituire prove scritte idonee nel giudizio a cognizione sommaria costituito dal procedimento di ingiunzione, perdono la loro valenza probatoria nel giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena ed in cui - come detto - il creditore deve dare la prova rigorosa del proprio credito secondo le ordinarie regole.
Sotto il profilo dell'istruzione probatoria va, tuttavia, precisato che la produzione documentale offerta da parte opposta a sostegno delle proprie difese è risultata già di per sé idonea a fornire la prova piena dei fatti dedotti in comparsa di costituzione, anche in considerazione dell'ulteriore allegazione degli assegni e delle cambiali a firma dell'ingiunto.
Parte opponente non ha provato alcun fatto estintivo del credito.
Invero, con l'atto di opposizione ha disconosciuto le firme Parte_1
apposte sulle fatture prodotte: tuttavia, nessuna firma è stata apposta sulle indicate fatture e, quindi, detto disconoscimento è privo di rilievo.
a, inoltre, affermato di disconoscere le fatture ed il rapporto Parte_1
causale sottostante.
- 5 - Al riguardo deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccepito disconoscimento, stante la generalità della contestazione e la mancanza di alcuna motivazione posta alla base della dichiarazione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è univoca:
“In tema di prova documentale, l'onere previsto dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica di una scrittura implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con la negazione inequivoca della genuinità della copia e l'indicazione dei motivi a base della dichiarazione” (Cass. sentenza n. 21842/2014).
Peraltro, a differenza di parte opponente – che, come era suo onere, non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno dell'asserita inesistenza dell'obbligazione ovvero di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo della stessa – parte opposta durante il giudizio ha dato prova della fonte negoziale del diritto fatto valere.
Si evidenzia, inoltre, che gli opposti hanno depositato gli originali degli estratti delle scritture contabili, degli assegni e delle cambiali.
L'istruttoria ha confermato l'esistenza del rapporto sottostante.
In primis, le circostanze indicate dagli eredi nella memoria ex art. 183 Per_1
comma 6 n. 2 c.p.c. in ordine ai rapporti dare/avere intercorsi tra le parti devono intendersi ammesse da parte opponente ai sensi dell'art. 232 c.p.c, stante la mancata comparizione dello stesso a rendere interrogatorio formale all'udienza fissata, senza addurre alcuna giustificazione dell'assenza.
I testi escussi hanno confermato che per anni ha acquistato Persona_2
materiale edile presso la ditta di determinando Persona_1
rapporti di credito-debito.
Invero, il teste ha riferito “che la ditta del sig. per Testimone_1 Parte_1
l'acquisto dei materiali dei propri cantieri, in quel periodo, si riforniva presso la ditta del sig. sita in Villafrati. (…) mi capitava di andare anche da solo per Persona_1
- 6 - l'acquisto del materiale per conto del sig. presso la ditta (…) quando Parte_1 Per_1
andavamo a prendere il materiale dalla ditta eravamo autorizzati dal Sig. Per_1 Parte_1
a firmare per ricevuta i documenti di consegna e trasporto;
oltre me andavano a ritirare
[...]
il materiale per conto del sig. anche i sigg. , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e anch'essi autorizzati a firmare i Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
documenti di trasporto” (cfr. verbale di udienza del 17/10/2022).
Ed ancora il teste ha riferito di essere stato presente quando “il Testimone_2
sig. riconosceva espressamente davanti la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
il suo debito di circa €. 20.000,00 per materiale edile preso presso la ditta del CP_3
sig. (…) che in quella occasione il sig. insieme alla sig.ra e al figlio Per_1 Parte_1 CP_1
hanno verificato le fatture intestate alla ditta del sig. e che il CP_3 Parte_1 [...]
ha riconosciuto gli importi come dovuti (…) che, a seguito del riconoscimento del debito, Pt_1
il sig. ha chiesto alla sig. di poter rateizzare il suddetto credito (…) Parte_1 CP_1
quando dopo qualche giorno il , in adempimento del suo credito, ha emesso degli effetti Parte_1
cambiari di €. 1.000,00 ciascuno a favore della sig.ra , con scadenza mensile” CP_1
(cfr. verbale di udienza del 17/10/2022).
Prive di rilievo sono le considerazioni svolte da parte opponente in ordine ai due assegni depositati a fondamento del ricorso monitorio.
Detti assegni, nonostante sia decorso il termine per l'azione cartolare, costituiscono, nei rapporti tra traente e trattario, atto di riconoscimento del debito che comporta una presunzione di esistenza del rapporto sottostante (cfr. Cass. civ. sezione III, 16/09/2013, n. 21098 “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art.
1988 cod. civ., comporta una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante,
- 7 - fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova – che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito – dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del 22/08/2006, Cass.
n. 19929 del 29/09/2011).)
Ugualmente infondate sono le eccezioni dell'opponente in ordine agli effetti cambiari depositati unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, i quali sono stati prodotti quali promesse di pagamento ex art. 1988 c.c. e, come l'assegno, comportano una presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante.
Deve, infine, essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. sollevata dall'opponente.
Nel caso che ci occupa, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. non rinvenendosi alcune delle fattispecie previste dall'art. 2948 c.c. richiamato da parte opponente.
Le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sono state emesse negli anni 2014 e 2015
e alla data del 23/05/2019, quando è stato notificato il decreto ingiuntivo, il termine prescrizionale previsto dalla legge era ancora ampiamente in corso.
Alla luce delle pregresse considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 238/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in date
10-11/03/2019, deve essere confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
e sono liquidate in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ogni contraria
- 8 - istanza eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 238/2019, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in date 10-11/03/2019 (RG n. 4114/2018), che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna al pagamento in favore di parte opposta delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 24/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 9 -