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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa MA Ciccolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, pendente tra elettivamente domiciliata in Frosinone, via Firenze n. 100, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marco Pizzutelli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Ciollo giusta procura a margine dell'atto di citazione attrice e
elettivamente domiciliata in Frosinone, via Po n. 24, presso lo studio CP_1 dell'avv. Simonetta Ferrante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gabrielli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta oggetto: usucapione di beni immobili.
1. I fatti di causa.
La sig.ra ha convenuto in giudizio la propria madre, sig.ra Parte_1 CP_1 deducendo che:
• nell'anno 1985 le era stato concesso l'uso, quale casa coniugale e con la promessa di una futura cessione in proprietà, dell'immobile, grezzo e privo di rifiniture, posto al secondo piano di una palazzina sita nel comune di Amaseno alla via
Ripole s.n.c., immobile distinto in catasto al foglio 24 part. 734 sub. 3;
1 • in assenza di titolo edilizio aveva eseguito, con mezzi propri e insieme al marito sig. una serie di lavori edili al fine di rendere l'immobile Parte_2 abitabile;
• i genitori, a conoscenza della realizzazione di tali lavori, non avevano mai manifestato alcuna opposizione;
• nell'anno 2013, la sig.ra aveva adito il Tribunale di Frosinone al fine CP_1 di ottenere la restituzione dell'immobile di cui sopra, deducendo di averlo concesso alla figlia in comodato allo scopo di matrimonio e che, a seguito dello scioglimento dello stesso, il contratto verbale era da intendersi risolto;
• aveva resistito in giudizio avanzando domanda riconvenzionale di condanna della Con madre al pagamento della somma di € 150.000,00 a titolo di spese sostenute per rifinire l'immobile;
• con sentenza n. 1357/2017 del 28.11.2017, resa nel procedimento r.g. n.
3439/2013, appellata da entrambe le parti, il Tribunale di Frosinone accertava che tra la sig.ra e la figlia MA era intercorso un contratto verbale CP_1 di comodato, e ne dichiarava la risoluzione e/o la cessazione in ragione dello scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso in fatto, l'attrice negando l'esistenza tra le parti di un rapporto di comodato e, comunque, deducendo che vi sarebbe stata interversione nel possesso, ha chiesto al Tribunale di dichiarare e accertare l'acquisto per usucapione ventennale del diritto di proprietà dell'immobile sito in Amaseno alla via Ripole snc, identificato al catasto al foglio 24, part. 734, sub 3, con ogni effetto e conseguenza in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza e con vittoria di spese di lite.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha esposto che:
• al momento della consegna alla sig.ra l'immobile non era privo di Parte_1 finiture tanto che i coniugi avevano abitato nell'appartamento sin dal primo giorno di matrimonio;
• i lavori eseguiti sull'immobile, dalla figlia MA e dal marito, erano consistiti solo nell'ampliamento della cucina con la tamponatura di una parte del balcone ed Con erano stati effettuati senza il consenso della madre;
• non era mai intervenuto alcun accordo circa un futuro trasferimento della proprietà;
2 • la sentenza del Tribunale di Frosinone costituirà giudicato esterno sull'esistenza del comodato e sulla data di risoluzione dello stesso, incompatibili con la dedotta usucapione;
• le difese svolte da in quel giudizio, e nel successivo giudizio di Parte_1 appello, sono incompatibili con l'attuale deduzione di un possesso utile all'usucapione, avendo la medesima affermato, nella comparsa di risposta del
24.4.2014 e nelle memorie conclusive del 29.9.2016, l'esistenza di un “comodato di alloggio vita natural durante” e, in appello, di un contratto atipico misto comodato/appalto;
• la domanda di condono presentata dall'attrice non è idonea a provare l'intervenuta interversione del possesso, anche perché la sig.ra Parte_1 non ha prodotto i documenti integrativi richiesti dal né ha Parte_3 pagato le rate del condono;
• in ogni caso, il termine ventennale utile a usucapire è da ritenersi interrotto dal sequestro penale avvenuto nell'anno 1988.
La convenuta, concludendo, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, e condanna alla rifusione delle spese di mediazione
In corso di causa, l'attrice ha depositato ricorso per sequestro giudiziario dell'immobile sul presupposto che la sig.ra aveva richiesto l'esecuzione della sentenza n. CP_1
1357/2017 del Tribunale di Frosinone, appellata e non sospesa. Il sequestro è stato concesso dal Presidente del Tribunale con decreto inaudita altera parte del 31.7.2018 e successivamente revocato con ordinanza di questo giudice del 26.9.2018.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed espletato con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi.
Infine, all'udienza del 10.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, e la parte convenuta ha depositato la sentenza n. 1448 emessa dalla
Corte di Appello di Roma in data 29.2.2024 con cui sono stati rigettati entrambi gli appelli ed è stata confermata la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1357/2017, passata in giudicato, come dedotto dalla convenuta e non contestato dalla parte attrice. La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
3 Preliminarmente, occorre esaminare la questione del giudicato tra le parti in ragione della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone n. 1357/2017, nel procedimento r.g.
3439/2013, con la quale è stato accertato tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 CP_1 era intercorso un contratto verbale di comodato a scopo di matrimonio o quanto meno di natura precaria, dichiarato risolto e/o cessato per il venir meno dello scopo e l'assenza di un termine per la restituzione.
La sentenza, appellata da entrambe le parti, è stata confermata in grado di appello e, in corso di causa, è passata in giudicato. Tale circostanza è pacifica poiché non contestata dalla parte attrice.
Occorre, quindi, esaminare le conseguenze del passaggio in giudicato.
La predetta sentenza, accertata l'esistenza di un comodato a scopo di matrimonio o, quantomeno, precario, ne ha pronunciato la risoluzione, dichiarando, inoltre, l'odierna attrice decaduta dalla domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per l'immobile in quanto tardiva.
Dunque, è stata definitivamente accertata la natura di comodato del rapporto intercorso fra le parti.
A tal riguardo è opportuno richiamare le pronunce della Suprema Corte in materia:
• La autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (Cass. n. 9712/2020);
• Il principio cosiddetto del "dedotto e deducibile", in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ragioni non
4 dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass. n. 14747/2000);
• L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. n.
33021/2022);
• Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata. (Nella specie, riguardante due conti correnti bancari per i quali la
Corte d'appello aveva ritenuto ritualmente sollevata l'eccezione di prescrizione con riferimento ad uno solo di essi, la S.C. ha escluso il giudicato implicito sulla rituale eccezione anche per l'altro conto, avendo la sentenza di primo grado rigettato l'eccezione nel merito per mancato decorso del termine senza pronunciarsi sulla sua riferibilità ad uno o ad entrambi i rapporti) (Cass. n. 7115/2020);
Ora, è dubbio che la proposizione di un'azione, caratterizzata da autonomi causa petendi e petitum, con cui si sostenga che la detenzione qualificata si sia trasformata in possesso ad usucapionem, ricada nell'ambito del deducibile nel senso delineato dalle succitate pronunce.
E', però, indubbio che sia passato in giudicato, con efficacia vincolante tra le parti,
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di comodato fra le medesime con durata sino alla pronuncia di risoluzione (rectius, sino alla richiesta di restituzione, che, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi essere stata effettuata per la prima volta con il ricorso introduttivo del giudizio r.g. n. 3438/2013, presentato nell'anno 2013).
Da tale momento non è trascorso il periodo ventennale necessario per il maturare dell'usucapione.
5 In ogni caso, si ritiene che non sia stata data prova sufficiente dell'interversione nel possesso.
Nell'ipotesi in cui la relazione con il bene sia riconducibile alla detenzione (es. il caso del comodato), è pacifico che la parte che agisce per l'accertamento dell'usucapione non può limitarsi ad allegare il potere di fatto sull'immobile, ma deve fornire la prova dell'avvenuta interversione nel possesso, cioè il compimento di atti materiali in opposizione al proprietario concedente (Cass. n. 21690/2014).
Per consolidato orientamento, l'interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine, sono inidonei tutti gli atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita
(verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene) (cfr.
Cass. n. 21690/2014; Cass. n. 5551/2005; Cass. n. 12007/2004; Cass. n. 7337/2002).
Ancora, si legge in Cass. n. 12080/2018 che il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente.
In particolare, la Corte ha affermato che, ai fini dell'interversione del possesso, di cui all'art. 1141, secondo comma, cod. civ., l'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione, espressamente autorizzata dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione" idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa (Cass. n. 27584/2013).
6 Dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi sufficientemente univoci nel senso che sia intervenuta l'interversio possessionis nei termini di cui alla citata giurisprudenza.
Infatti, le prove articolate non possono ritenersi utili a provare l'interversio possessionis, poiché unicamente dirette a dimostrare che sull'appartamento oggetto di causa sono stati eseguiti alcuni lavori edili, che da soli non integrano atti di opposizione inequivocabilmente rivolti contro il possessore e, quindi, idonei a rendere esteriormente riconoscibile agli aventi diritto che il detentore intendeva convertire in possesso la detenzione precedentemente esercitata (cfr. tra le tante, Cass. n. 12968/2006).
Invero, gli atti di utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle condizioni dell'immobile, non comportano il mutamento del titolo (cfr. Cass. 18361/2022; C. Appello di Roma n. 316/2023), essendo qualificabili come mere attività materiali di gestione del bene, che di per sé denunciano unicamente lo sfruttamento, da parte del detentore, della situazione di vantaggio correlata alla materiale disponibilità.
Inoltre, occorre precisare che neanche la presentazione della domanda di condono edilizio e il pagamento della relativa oblazione da parte del detentore assumono rilievo significativo, in quanto, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985, la legittimazione compete persino al conduttore che abbia interesse alla sanatoria degli abusi personalmente commessi (cfr. Cass. n. 24722/2017; Cass. n. 13104/2000).
Oltre a ciò, dall'esame dei documenti prodotti è emerso che la domanda di condono edilizio presentata dalla sig.ra non reca alcuna indicazione del titolo in base Parte_1 al quale la stessa era stata presentata e, pertanto, non appare comunque idonea a provare l'esercizio del possesso uti dominus (cfr. Cass. ord. n. 24848/2019).
Quanto alla prova testimoniale, il sig. fratello dell'attrice e figlio della Testimone_1 convenuta, ha affermato che i lavori eseguiti sull'immobile erano stati pagati interamente dai genitori, perché MA era l'unica figlia femmina e, quindi, la preferita, che i genitori comprarono anche il mobilio della casa e che i lavori erano consistiti in un ampliamento abusivo.
La teste amica di infanzia dell'attrice, ha dichiarato di aver appreso dei Testimone_2 lavori e dei pagamenti, a suo dire eseguiti da MA, quando andava a trovare la nonna di quest'ultima, che abitava lì vicino;
tali circostanze le erano riferite dalla nonna e dall'ex marito;
trattasi, quindi, di testimonianza de relato.
ex marito dell'attrice, ha reso una deposizione molto più Parte_2 circostanziata, riferendo che al momento della consegna dell'immobile le tamponature
7 erano fatte, mancava da rifinire la facciata e i pavimenti interni, che poi avevano fatto modifiche interne e modificato un poco la cubatura, che questi lavori li aveva fatti lui personalmente prima che lui e la moglie andassero ad abitare nell'immobile, nel 1985; il teste ha anche riferito che nel 1987-1988 aveva iniziato la realizzazione di un ampliamento tramite chiusura di una parte di balcone, per realizzare un cucinino abbinato al salone per sfruttare una camera in più per la bambina, e che e il marito erano CP_1 CP_2
a conoscenza dei lavori, sia quelli iniziali che quelli di ampliamento, e avevano sostenuto le spese per l'acquisto dei materiali per la finitura della facciata, pavimenti, sanitari, maiolicati, che l'arredo fu acquistato in parte da lui e in parte dal suocero, che i lavori di ampliamento lì pagò MA.
Dalla deposizione del teste emerge che, sia prima che dopo il matrimonio, furono eseguiti sull'immobile lavori di completamento e ampliamento, pagati sia dai suoceri che dalla moglie, che all'epoca lavorava, mentre lui aveva contribuito con il proprio lavoro.
Infine il teste fratello dell'attrice e figlio della convenuta, ha detto che i Testimone_3 lavori li pagava MA e che la madre aveva detto che i tre appartamenti erano destinati ai tre figli, dichiarazioni che, però, non inficiano quelle più dettagliate e attendibili dell'ex coniuge, anche considerando che lo stesso teste ha riferito che all'epoca dei primi lavori la sorella lavorava come baby sitter e in campagna, per cui appare poco verosimile che abbia potuto sostenere le ingenti spese richieste dagli interventi di sistemazione e arredo degli immobili.
Quindi, può ritenersi che dalla prova orale sia emerso che i lavori non sono stati fatti all'insaputa dell'odierna convenuta, e che la medesima, anzi, ha contribuito alle relative spese, per cui l'esecuzione degli stessi non costituisce un'attività posta in essere "contro" il proprietario.
Né può trascurarsi il carattere, se pure indiziario, delle affermazioni difensive rese dall'odierna attrice nel giudizio r.g. n. 3438/2013, che escludono la sussistenza in capo alla medesima dell'animus possidendi necessario all'acquisto per usucapione.
Infatti, la parte convenuta ha prodotto la comparsa di risposta depositata in data
28.4.2014 dall'odierna attrice in quel giudizio, nella quale la difesa era fondata sull'espressa e ripetuta affermazione di aver ricevuto l'immobile per cui è causa, nell'anno
1985 dalla sig.ra e di averlo mantenuto a titolo di comodato senza limite di CP_1 durata, senza riferimento alcuno ad una interversione nel possesso, e analoghe affermazioni erano contenute nelle note conclusive depositate nello stesso giudizio dalla sig.ra in data 29.9.2016. Parte_1
8 Alla luce di quanto esposto, la domanda della sig.ra deve essere rigettata. Parte_1
La soccombenza regola le spese di lite, e del procedimento cautelare in corso di causa, che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022, considerando il valore dell'immobile come precisato dalla parte convenuta nella memoria di replica, perché fondato sulla stessa documentazione prodotta dalla parte attrice, ridotti i valori medi in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa MA Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna la parte attrice al rimborso, in favore della parte convenuta, delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi per il giudizio di merito, ed €
4.031,00 per il giudizio cautelare, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Gabrielli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Frosinone il giorno 27.3.2025.
Il giudice
(dott.ssa MA Ciccolo)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa MA Ciccolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, pendente tra elettivamente domiciliata in Frosinone, via Firenze n. 100, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marco Pizzutelli, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Ciollo giusta procura a margine dell'atto di citazione attrice e
elettivamente domiciliata in Frosinone, via Po n. 24, presso lo studio CP_1 dell'avv. Simonetta Ferrante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gabrielli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta oggetto: usucapione di beni immobili.
1. I fatti di causa.
La sig.ra ha convenuto in giudizio la propria madre, sig.ra Parte_1 CP_1 deducendo che:
• nell'anno 1985 le era stato concesso l'uso, quale casa coniugale e con la promessa di una futura cessione in proprietà, dell'immobile, grezzo e privo di rifiniture, posto al secondo piano di una palazzina sita nel comune di Amaseno alla via
Ripole s.n.c., immobile distinto in catasto al foglio 24 part. 734 sub. 3;
1 • in assenza di titolo edilizio aveva eseguito, con mezzi propri e insieme al marito sig. una serie di lavori edili al fine di rendere l'immobile Parte_2 abitabile;
• i genitori, a conoscenza della realizzazione di tali lavori, non avevano mai manifestato alcuna opposizione;
• nell'anno 2013, la sig.ra aveva adito il Tribunale di Frosinone al fine CP_1 di ottenere la restituzione dell'immobile di cui sopra, deducendo di averlo concesso alla figlia in comodato allo scopo di matrimonio e che, a seguito dello scioglimento dello stesso, il contratto verbale era da intendersi risolto;
• aveva resistito in giudizio avanzando domanda riconvenzionale di condanna della Con madre al pagamento della somma di € 150.000,00 a titolo di spese sostenute per rifinire l'immobile;
• con sentenza n. 1357/2017 del 28.11.2017, resa nel procedimento r.g. n.
3439/2013, appellata da entrambe le parti, il Tribunale di Frosinone accertava che tra la sig.ra e la figlia MA era intercorso un contratto verbale CP_1 di comodato, e ne dichiarava la risoluzione e/o la cessazione in ragione dello scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso in fatto, l'attrice negando l'esistenza tra le parti di un rapporto di comodato e, comunque, deducendo che vi sarebbe stata interversione nel possesso, ha chiesto al Tribunale di dichiarare e accertare l'acquisto per usucapione ventennale del diritto di proprietà dell'immobile sito in Amaseno alla via Ripole snc, identificato al catasto al foglio 24, part. 734, sub 3, con ogni effetto e conseguenza in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza e con vittoria di spese di lite.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha esposto che:
• al momento della consegna alla sig.ra l'immobile non era privo di Parte_1 finiture tanto che i coniugi avevano abitato nell'appartamento sin dal primo giorno di matrimonio;
• i lavori eseguiti sull'immobile, dalla figlia MA e dal marito, erano consistiti solo nell'ampliamento della cucina con la tamponatura di una parte del balcone ed Con erano stati effettuati senza il consenso della madre;
• non era mai intervenuto alcun accordo circa un futuro trasferimento della proprietà;
2 • la sentenza del Tribunale di Frosinone costituirà giudicato esterno sull'esistenza del comodato e sulla data di risoluzione dello stesso, incompatibili con la dedotta usucapione;
• le difese svolte da in quel giudizio, e nel successivo giudizio di Parte_1 appello, sono incompatibili con l'attuale deduzione di un possesso utile all'usucapione, avendo la medesima affermato, nella comparsa di risposta del
24.4.2014 e nelle memorie conclusive del 29.9.2016, l'esistenza di un “comodato di alloggio vita natural durante” e, in appello, di un contratto atipico misto comodato/appalto;
• la domanda di condono presentata dall'attrice non è idonea a provare l'intervenuta interversione del possesso, anche perché la sig.ra Parte_1 non ha prodotto i documenti integrativi richiesti dal né ha Parte_3 pagato le rate del condono;
• in ogni caso, il termine ventennale utile a usucapire è da ritenersi interrotto dal sequestro penale avvenuto nell'anno 1988.
La convenuta, concludendo, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, e condanna alla rifusione delle spese di mediazione
In corso di causa, l'attrice ha depositato ricorso per sequestro giudiziario dell'immobile sul presupposto che la sig.ra aveva richiesto l'esecuzione della sentenza n. CP_1
1357/2017 del Tribunale di Frosinone, appellata e non sospesa. Il sequestro è stato concesso dal Presidente del Tribunale con decreto inaudita altera parte del 31.7.2018 e successivamente revocato con ordinanza di questo giudice del 26.9.2018.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed espletato con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi.
Infine, all'udienza del 10.9.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, e la parte convenuta ha depositato la sentenza n. 1448 emessa dalla
Corte di Appello di Roma in data 29.2.2024 con cui sono stati rigettati entrambi gli appelli ed è stata confermata la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1357/2017, passata in giudicato, come dedotto dalla convenuta e non contestato dalla parte attrice. La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
3 Preliminarmente, occorre esaminare la questione del giudicato tra le parti in ragione della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone n. 1357/2017, nel procedimento r.g.
3439/2013, con la quale è stato accertato tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 CP_1 era intercorso un contratto verbale di comodato a scopo di matrimonio o quanto meno di natura precaria, dichiarato risolto e/o cessato per il venir meno dello scopo e l'assenza di un termine per la restituzione.
La sentenza, appellata da entrambe le parti, è stata confermata in grado di appello e, in corso di causa, è passata in giudicato. Tale circostanza è pacifica poiché non contestata dalla parte attrice.
Occorre, quindi, esaminare le conseguenze del passaggio in giudicato.
La predetta sentenza, accertata l'esistenza di un comodato a scopo di matrimonio o, quantomeno, precario, ne ha pronunciato la risoluzione, dichiarando, inoltre, l'odierna attrice decaduta dalla domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute per l'immobile in quanto tardiva.
Dunque, è stata definitivamente accertata la natura di comodato del rapporto intercorso fra le parti.
A tal riguardo è opportuno richiamare le pronunce della Suprema Corte in materia:
• La autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (Cass. n. 9712/2020);
• Il principio cosiddetto del "dedotto e deducibile", in virtù del quale l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato esplicito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito), concerne le ragioni non
4 dedotte che si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass. n. 14747/2000);
• L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass. n.
33021/2022);
• Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata. (Nella specie, riguardante due conti correnti bancari per i quali la
Corte d'appello aveva ritenuto ritualmente sollevata l'eccezione di prescrizione con riferimento ad uno solo di essi, la S.C. ha escluso il giudicato implicito sulla rituale eccezione anche per l'altro conto, avendo la sentenza di primo grado rigettato l'eccezione nel merito per mancato decorso del termine senza pronunciarsi sulla sua riferibilità ad uno o ad entrambi i rapporti) (Cass. n. 7115/2020);
Ora, è dubbio che la proposizione di un'azione, caratterizzata da autonomi causa petendi e petitum, con cui si sostenga che la detenzione qualificata si sia trasformata in possesso ad usucapionem, ricada nell'ambito del deducibile nel senso delineato dalle succitate pronunce.
E', però, indubbio che sia passato in giudicato, con efficacia vincolante tra le parti,
l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di comodato fra le medesime con durata sino alla pronuncia di risoluzione (rectius, sino alla richiesta di restituzione, che, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi essere stata effettuata per la prima volta con il ricorso introduttivo del giudizio r.g. n. 3438/2013, presentato nell'anno 2013).
Da tale momento non è trascorso il periodo ventennale necessario per il maturare dell'usucapione.
5 In ogni caso, si ritiene che non sia stata data prova sufficiente dell'interversione nel possesso.
Nell'ipotesi in cui la relazione con il bene sia riconducibile alla detenzione (es. il caso del comodato), è pacifico che la parte che agisce per l'accertamento dell'usucapione non può limitarsi ad allegare il potere di fatto sull'immobile, ma deve fornire la prova dell'avvenuta interversione nel possesso, cioè il compimento di atti materiali in opposizione al proprietario concedente (Cass. n. 21690/2014).
Per consolidato orientamento, l'interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine, sono inidonei tutti gli atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita
(verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene) (cfr.
Cass. n. 21690/2014; Cass. n. 5551/2005; Cass. n. 12007/2004; Cass. n. 7337/2002).
Ancora, si legge in Cass. n. 12080/2018 che il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente.
In particolare, la Corte ha affermato che, ai fini dell'interversione del possesso, di cui all'art. 1141, secondo comma, cod. civ., l'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione, espressamente autorizzata dal proprietario del suolo, non costituisce un'attività posta in essere "contro" il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di "opposizione" idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa (Cass. n. 27584/2013).
6 Dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi sufficientemente univoci nel senso che sia intervenuta l'interversio possessionis nei termini di cui alla citata giurisprudenza.
Infatti, le prove articolate non possono ritenersi utili a provare l'interversio possessionis, poiché unicamente dirette a dimostrare che sull'appartamento oggetto di causa sono stati eseguiti alcuni lavori edili, che da soli non integrano atti di opposizione inequivocabilmente rivolti contro il possessore e, quindi, idonei a rendere esteriormente riconoscibile agli aventi diritto che il detentore intendeva convertire in possesso la detenzione precedentemente esercitata (cfr. tra le tante, Cass. n. 12968/2006).
Invero, gli atti di utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle condizioni dell'immobile, non comportano il mutamento del titolo (cfr. Cass. 18361/2022; C. Appello di Roma n. 316/2023), essendo qualificabili come mere attività materiali di gestione del bene, che di per sé denunciano unicamente lo sfruttamento, da parte del detentore, della situazione di vantaggio correlata alla materiale disponibilità.
Inoltre, occorre precisare che neanche la presentazione della domanda di condono edilizio e il pagamento della relativa oblazione da parte del detentore assumono rilievo significativo, in quanto, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985, la legittimazione compete persino al conduttore che abbia interesse alla sanatoria degli abusi personalmente commessi (cfr. Cass. n. 24722/2017; Cass. n. 13104/2000).
Oltre a ciò, dall'esame dei documenti prodotti è emerso che la domanda di condono edilizio presentata dalla sig.ra non reca alcuna indicazione del titolo in base Parte_1 al quale la stessa era stata presentata e, pertanto, non appare comunque idonea a provare l'esercizio del possesso uti dominus (cfr. Cass. ord. n. 24848/2019).
Quanto alla prova testimoniale, il sig. fratello dell'attrice e figlio della Testimone_1 convenuta, ha affermato che i lavori eseguiti sull'immobile erano stati pagati interamente dai genitori, perché MA era l'unica figlia femmina e, quindi, la preferita, che i genitori comprarono anche il mobilio della casa e che i lavori erano consistiti in un ampliamento abusivo.
La teste amica di infanzia dell'attrice, ha dichiarato di aver appreso dei Testimone_2 lavori e dei pagamenti, a suo dire eseguiti da MA, quando andava a trovare la nonna di quest'ultima, che abitava lì vicino;
tali circostanze le erano riferite dalla nonna e dall'ex marito;
trattasi, quindi, di testimonianza de relato.
ex marito dell'attrice, ha reso una deposizione molto più Parte_2 circostanziata, riferendo che al momento della consegna dell'immobile le tamponature
7 erano fatte, mancava da rifinire la facciata e i pavimenti interni, che poi avevano fatto modifiche interne e modificato un poco la cubatura, che questi lavori li aveva fatti lui personalmente prima che lui e la moglie andassero ad abitare nell'immobile, nel 1985; il teste ha anche riferito che nel 1987-1988 aveva iniziato la realizzazione di un ampliamento tramite chiusura di una parte di balcone, per realizzare un cucinino abbinato al salone per sfruttare una camera in più per la bambina, e che e il marito erano CP_1 CP_2
a conoscenza dei lavori, sia quelli iniziali che quelli di ampliamento, e avevano sostenuto le spese per l'acquisto dei materiali per la finitura della facciata, pavimenti, sanitari, maiolicati, che l'arredo fu acquistato in parte da lui e in parte dal suocero, che i lavori di ampliamento lì pagò MA.
Dalla deposizione del teste emerge che, sia prima che dopo il matrimonio, furono eseguiti sull'immobile lavori di completamento e ampliamento, pagati sia dai suoceri che dalla moglie, che all'epoca lavorava, mentre lui aveva contribuito con il proprio lavoro.
Infine il teste fratello dell'attrice e figlio della convenuta, ha detto che i Testimone_3 lavori li pagava MA e che la madre aveva detto che i tre appartamenti erano destinati ai tre figli, dichiarazioni che, però, non inficiano quelle più dettagliate e attendibili dell'ex coniuge, anche considerando che lo stesso teste ha riferito che all'epoca dei primi lavori la sorella lavorava come baby sitter e in campagna, per cui appare poco verosimile che abbia potuto sostenere le ingenti spese richieste dagli interventi di sistemazione e arredo degli immobili.
Quindi, può ritenersi che dalla prova orale sia emerso che i lavori non sono stati fatti all'insaputa dell'odierna convenuta, e che la medesima, anzi, ha contribuito alle relative spese, per cui l'esecuzione degli stessi non costituisce un'attività posta in essere "contro" il proprietario.
Né può trascurarsi il carattere, se pure indiziario, delle affermazioni difensive rese dall'odierna attrice nel giudizio r.g. n. 3438/2013, che escludono la sussistenza in capo alla medesima dell'animus possidendi necessario all'acquisto per usucapione.
Infatti, la parte convenuta ha prodotto la comparsa di risposta depositata in data
28.4.2014 dall'odierna attrice in quel giudizio, nella quale la difesa era fondata sull'espressa e ripetuta affermazione di aver ricevuto l'immobile per cui è causa, nell'anno
1985 dalla sig.ra e di averlo mantenuto a titolo di comodato senza limite di CP_1 durata, senza riferimento alcuno ad una interversione nel possesso, e analoghe affermazioni erano contenute nelle note conclusive depositate nello stesso giudizio dalla sig.ra in data 29.9.2016. Parte_1
8 Alla luce di quanto esposto, la domanda della sig.ra deve essere rigettata. Parte_1
La soccombenza regola le spese di lite, e del procedimento cautelare in corso di causa, che vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022, considerando il valore dell'immobile come precisato dalla parte convenuta nella memoria di replica, perché fondato sulla stessa documentazione prodotta dalla parte attrice, ridotti i valori medi in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa MA Ciccolo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna la parte attrice al rimborso, in favore della parte convenuta, delle spese di giudizio, liquidate in € 7.052,00 per compensi per il giudizio di merito, ed €
4.031,00 per il giudizio cautelare, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Gabrielli, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Frosinone il giorno 27.3.2025.
Il giudice
(dott.ssa MA Ciccolo)
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