Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, primo comma, cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2010, n. 20508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20508 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21257/2006 proposto da:
D.A. (c.f. (omesso) ), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso l'avvocato D'AMMANDO FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.L. (c.f. (omesso) ), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CAMOZZI 1, presso l'avvocato DE GIORGIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PROIETTI MARCO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 76/2006 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato PROIETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.A. con citazione del 20 maggio 1998 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Terni il coniuge divorziato C.L. per ottenere, per quel che ancora rileva, previa declaratoria del regime di comunione legale in relazione ad immobile in XXXXX edificato dal C. in costanza di matrimonio su terreno di sua proprietà esclusiva, la condanna di quest'ultimo al pagamento del valore della metà del manufatto ovvero delle somme occorse per edificarlo.
Il convenuto, ritualmente costituito, ha dedotto l'infondatezza della domanda. In particolate ha eccepito d'aver costruito l'immobile con mezzi propri, senza l'apporto della moglie.
Il Tribunale di Terni ha respinto la domanda sull'assunto che la proprietà esclusiva del cespite si apparteneva al C. in virtù del principio dell'accessione, ne' la D. aveva assolto all'onere di provare che la costruzione fosse stata realizzata anche col suo contributo economico, personale ovvero proveniente dalla comunione legale. Il significato prevalente dell'istruttoria espletata deponeva, al contrario, per l'ipotesi che i materiali erano stati acquistati dalla famiglia del C. e la manodopera era stata fornita da quest'ultimo e dai suoi familiari.
La decisione è stata impugnata dalla D. innanzi alla Corte d'appello di Perugia, lamentando errata interpretazione delle risultanze probatorie ed omesso rilievo della nullità delle eventuali donazioni fatte al C. dai suoi familiari siccome prive del requisito della forma, e del fatto che comunque i materiali erano entrati nella comunione legale ed il loro impiego nella costruzione le dava diritto a ripetere la sua quota in sede di scioglimento della comunione. Ha altresì prodotto copia di contratto di mutuo ipotecario, congiuntamente stipulato il (omesso) . La Corte territoriale con sentenza n. 76 depositata il 9 marzo 2006 ha respinto il gravame.
Avverso questa statuizione la D. ha proposto il presente ricorso per cassazione che ha affidato a tre motivi resistiti dall'intimato con controricorso illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente:
1.- Col primo motivo denuncia violazione degli artt. 177 e 179 c.c.. Ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell'aver ritenuto che ella dovesse giustificare il proprio credito alla metà del valore del cespite, provando d'aver contribuito con denaro proprio e per la metà alle spese di costruzione, incorrendo in ulteriore errore nel valutare gli apporti in termini solo di denaro, anziché nel quadro delle rispettive sostanze e capacità di lavoro. La fondamentale distinzione fra denaro personale e denaro personalissimo, non percepita dal giudice di merito, poneva a carico dell'ex coniuge l'onere di provare d'aver realizzato la costruzione con denaro personalissimo.
Formula a conclusione quesito di diritto con cui chiede se, nel caso in esame, è sufficiente dar la prova che il manufatto è stato realizzato nel vigore del regime di comunione legale o se spetta al coniuge proprietario esclusivo la dimostrazione della realizzazione del manufatto con denaro personalissimo.
2.- Col secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2, 3 e 39 Cost., e degli artt. 143, 177 e 179 c.c., con riferimento al principio costituzionale della parità morale e giuridica fra coniugi, e si duole dell'omesso rilievo che avrebbe dovuto essere attribuito agli apporti al menage familiare da essa forniti in corso di costruzione.
Ascrive ai giudici di merito errata considerazione del contributo alle spese, siccome valutato solo in termini di erogazione di denaro, senza tener conto della sostanza dell'aiuto da essa prestato in cantiere ed in famiglia. Tale errata prospettiva ha orientato la valutazione delle risultanze istruttorie. Ribadisce infine che la donazione dei familiari del C. è affetta da nullità,
sicché i materiali non possono ritenersi beni personali. Formula quesito di diritto con cui chiede se in ragione del principio costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che parifica il lavoro casalingo a quello professionale, assuma rilievo nella previsione dell'art. 177 c.c., il lavoro manageriale del coniuge diretto alla cura dei figli.
Col terzo motivo denuncia violazione dell'art. 935 c.p.c., e, con richiamo al principio enunciato nella sentenza n. 651/1996, ne deduce travisamento, rivendicando il suo diritto di credito in forza dell'accessione.
Formula quesito di diritto, con cui chiede se il fondamento del diritto di credito alla metà del valore della costruzione discenda dal principio dell'accessione e se si presuma di tale entità salva la prova del coniuge proprietario d'aver impiegato denaro personalissimo.
I tre motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Riconosciuta all'attrice la sola tutela obbligatoria subordinata alla dimostrazione dell'impiego del patrimonio comune nell'edificazione del manufatto di proprietà del marito, la Corte territoriale ha escluso che gli apporti parentali di cui ha beneficiato il C. rappresentassero donazioni indirette che, affette da nullità in assenza della forma prescritta, potessero costituire attribuzioni patrimoniali ricadenti nel regime di comunione legale radicando il diritto di credito dell'attrice quanto meno alla metà delle spese. Le ha qualificate donazioni manuali rivolte al solo familiare, che non concorrono a formare il diritto di credito dell'altro coniuge. Premesso che il C. non era tenuto a dimostrare d'aver costruito con denaro proprio, ma piuttosto la D. aveva l'onere di provare l'impiego nella costruzione di denaro suo o comune, ha ritenuto la prova offerta dall'attrice in ordine al suo apporto di denaro impiegato per la costruzione del manufatto contraddittoria e poco credibile. Il contratto di mutuo prodotto è posteriore alla realizzazione dell'immobile.
Tale decisione, corretta nella sua premessa, conforme ad interpretazione consolidatasi in materia sul solco della pronuncia delle S.U. n. 651/1996, nonché nella sua conclusione, va rettificata nella parte motivazionale. Per costante giurisprudenza, il principio dell'accessione sancito nell'art. 934 c.c., secondo cui il proprietario del suolo acquista al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, opera, salvo deroga pattizia o legale, ancorché la costruzione sia stata realizzata in costanza di matrimonio e nella vigenza del regime di comunione legale. "L'acquisto della proprietà per accessione, infatti, avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo"- Cass. n. 7060/2004 -. L'esigenza di deroga espressa posta dall'art. 934 c.c., esclude che possa attribuirsi tale natura al disposto dell'art. 177, lett. a), che, nulla prevedendo a riguardo, regolamenta in via generale gli acquisti del singolo coniuge in regime di comunione legale.
La tutela del coniuge non proprietario del suolo non opera perciò sul piano del diritto reale, ma su quello obbligatorio del diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le spese affrontate per la costruzione medesima - Cass. citata nonché nn. 8585/1999, 4076/1998, 2354/2005 -.
Nel caso di specie, indiscusso che la costruzione venne realizzata su suolo di proprietà personale del C. , questi pur non essendone onerato, ha dedotto e provato d'aver impiegato per la realizzazione del manufatto esclusivamente beni personali, ovvero provenienti da apporti dei familiari, che di certo non entrarono a far parte della comunione legale. L'altro coniuge, odierna ricorrente, onerata della prova d'aver prestato il suo personale sostegno economico alla costruzione, non solo non ha contestato la circostanza di fatto addotta dal convenuto, ma non ha ne' allegato nè dimostrato una sua prestazione, diversa dall'assistenza e dal sostegno morale, affettivo e manageriale che assume d'aver fornito alla famiglia con allegazione del tutto ininfluente e peraltro inammissibile perché dedotta solo in questa sede, il suo diritto alla tutela obbligatoria, consistente come rilevato nel riconoscimento del diritto di credito pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione, postulava la dimostrazione del suo contributo economico agli esborsi sostenuti per la costruzione dell'immobile, proveniente da risorse personali ovvero ricadenti in comunione, che la predetta non ha dedotto in sede di merito, ne' tanto meno ha tentato di fornire. Nessuno dei motivi in esame censura l'omessa valutazione di fatti e circostanze che dimostrassero il suo esborso economico di cui si fosse giovato il coniuge per sostenere l'onere della costruzione. Piuttosto si prospetta l'avvenuto acquisto degli apporti parentali offerti al C. dai suoi familiari, che rappresenta, alla luce dei principi enunciati, un dato irrilevante.
Ai quesiti di diritto formulati nel ricorso deve rispondersi che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, è onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni;
di contro il coniuge proprietario non è tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale ne' personalissimo. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 30 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010