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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6845/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6845/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025, promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paolo Giungato;
Parte_1
– ATTRICE – CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Gianfranco Chiarelli;
– CONVENUTA – avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 13.10.2023, Parte_1
[...
in seguito all'accoglimento del reclamo promosso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione formulata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n°48/2022, ha introdotto il giudizio di merito convenendo, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 al fine di sentire “accogliere le seguenti conclusioni e per l'effetto accertare
[...]
e dichiarare la natura giuridica di contratto di mutuo di scopo edilizio quanto a quello sottoscritto da con sotto la dizione “mutuo fondiario” e per Parte_1 Controparte_2
l'effetto dichiarare il difetto di esecutività del titolo azionato da in violazione CP_1 dell'art. 474 III comma cpc, con vittoria di spese e compensi di lite maturati, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo rende la dichiarazione di rito.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'attrice ha evidenziato:
1. che con contratto di mutuo per notar del 23.01.2007 (repertorio 83912 e raccolta Persona_1
24202) le aveva concesso la somma di € 680.000,00 ai fini della realizzazione CP_3 di n. 10 alloggi per civile abitazione e n. 9 box auto di pertinenza, nel Comune di Sannicola, alla via Aradeo, censiti nel N.C.T. in Sannicola, al foglio 10 particella 216 e 434;
1 2. di aver rappresentato alla che, in esito alle verifiche tecniche effettuate dal fiduciario CP_2 dello stesso istituto di credito, il completamento dell'opera necessitasse della somma di € 1.019.116,34 e di aver, quindi, richiesto in data 18.10.2012 la rinegoziazione del mutuo;
3. che in data 30.04.2013 concludeva contratto di apertura di credito in conto CP_3 corrente con garanzia ipotecaria per la somma di € 220.000,00 al fine dell'ultimazione della costruzione di immobili ad uso residenziale;
4. che l'istituto di credito, non rispettando lo scopo negoziale del contratto di apertura di credito, destinava tramite un'operazione di giroconto € 75.000,00 a ripianare le rate insolute del mutuo di scopo edilizio del 2007, omettendo di erogare il residuo importo di € 145.000,00;
5. di aver conseguentemente costituito in mora l'istituto finanziario con missiva del 23.02.2016;
6. che con raccomandata del 23.08.2016, la le notificava la decadenza del beneficio del CP_2 termine del mutuo;
7. che, in data 26.06.2017, le partecipazioni in furono cedute da CP_3 Parte_2 in liquidazione coatta amministrativa ad;
[...] Controparte_4
8. che, in data 10.07.2017, si rendeva cessionaria di crediti deteriorati e Parte_2 partecipazioni in tra i quali era ricompreso il credito vantato nei confronti di CP_3
Parte_1
9. di aver ricevuto, il 17.12.2020, notifica di atto di precetto per la somma di € 816.863,46 e, in data 20.12.2021, atto di precetto in rinnovazione per il medesimo importo, oltre interessi sul capitale dal 19.02.2007;
10. che in data 31.01.2022 le veniva notificato da Controparte_1 atto di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva R.G.E. n°20/21;
[...]
11. di aver spiegato opposizione avverso l'esecuzione n. R.G.E. 48/2022 promossa da CP_1 formulando richiesta di sospensione della procedura esecutiva, che veniva rigettata con ordinanza del 04.05.2023;
12. di aver promosso reclamo, avverso la suddetta ordinanza di rigetto, accolto dal Tribunale di Lecce in composizione collegiale, il quale sospendeva l'esecuzione immobiliare promossa da concedendo il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. CP_1
In diritto, l'attrice ha rappresentato:
1. la natura giuridica di mutuo di scopo del contratto azionato;
2. il difetto del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; Ha concluso, quindi, chiedendo accertarsi la natura giuridica di mutuo di scopo relativamente al contratto di mutuo del 23.01.2007, con consequenziale declaratoria del suo difetto di esecutività, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
costituitasi ritualmente in giudizio, ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza delle considerazioni ex adverso formulate, evidenziando come il contratto di mutuo del 2007 non potesse essere considerato quale mutuo di scopo e, in particolare, come la tecnica delle erogazioni a SAL, così come la previsione di accertamenti dello stato di avanzamento lavori da parte di un tecnico di fiducia della non connotassero CP_2 il mutuo sotto il profilo causale, rappresentando piuttosto previsioni contrattuali effettuate nell'esclusivo interesse dell'istituto di credito.
2 Infine, quanto all'eccepito difetto del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la convenuta ha sottolineato la valenza dirimente dell'atto di quietanza per Notar del 29.10.2010, idoneo Per_1
a comprovare l'avvenuta erogazione delle somme in favore della società mutuataria. Ha concluso, pertanto, per l'integrale rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio e oneri di legge. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 2 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati. Deve anzitutto evidenziarsi come il contratto di cui è causa vada qualificato quale mutuo di scopo, emergendo con evidenza dalle disposizioni contrattuali come la realizzazione dei dieci alloggi per civili abitazioni e dei nove box auto di pertinenza nel Comune di Sannicola, alla via Aradeo, lungi dal rappresentare un mero motivo, costituisca parte integrante del sinallagma contrattuale. Depongono in tal senso diverse previsioni contrattuali: prima fra tutte, l'art. 1, laddove è previsto che (…) concede in mutuo (…) alla parte mutuataria, società CP_3
“ (…) la somma di EURO seicentottantamila/00 (680.000,00), Parte_1 per la realizzazione di n. 10 (dieci) alloggi per civili abitazioni e n. 9 (nove) box-auto di pertinenza nel comune di Sannicola (LE), alla via Aradeo.” Secondariamente, l'art. 2 prevede innanzitutto che “La consegna del capitale sarà effettuata, mediante atto di quietanza, (…) con il sistema dei versamenti rateali in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione del finanziando fabbricato”, per specificare, poi, che la Banca “ha facoltà di eseguire controlli e di verificare la conformità delle opere eseguite alla Legge, agli Strumenti Urbanistici ed al progetto di costruzione” e che la stessa “potrà domandare la risoluzione del contratto nel caso che le opere siano realizzate in modo non conforme al progetto approvato, alla vigente disciplina urbanistica e più in generale alle normative in vigore, nonché in caso di mancata esibizione del certificato di agibilità dell'immobile. La risoluzione potrà essere demandata anche nel caso di eventi pregiudizievoli a carico della mutuataria o del cantiere finanziato quali, a puro titolo esemplificativo, il verificarsi di protesti a carico della mutuataria, di atti pregiudizievoli compiuti sul patrimonio di questa da parte di terzi, la sospensione o l'inerzia dei lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni.” Giova considerare, inoltre, il combinato disposto dell'art. 2, co.4, e dell'art. 6, ai sensi dei quali
“la parte mutuataria (…) si obbliga ad ultimare i lavori di costruzione dell'immobile oggetto del finanziamento entro il termine di 30 (trenta) mesi dalla stipula del presente contratto”, con la precisazione che, qualora nel suddetto termine i lavori “non siano ultimati e non si addivenga alla stipula dell'atto di “erogazione a saldo, quietanza finale e frazionamento” (…) la parte mutuataria sarà tenuta al rimborso delle somme erogate, entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi al 31.07.2009”. Non può sottacersi, infine, come all'interno del documento contrattuale sia specificata la percentuale di capitale da erogare alla al compimento di ogni specifica Parte_1 lavorazione. In particolare, è previsto che la eroghi il capitale mutuato come segue: CP_2
1. il 20% per gli oneri sostenuti per l'acquisto del terreno e per il rilascio del permesso di costruire;
3 2. il 24% al completamento avvenuto del rustico;
3. il 24% al completamento avvenuto di intonaci, pavimentazioni e tubazioni relative agli impianti idro-sanitari, termico ed elettrico;
4. il 24% al completamento avvenuto di finiture, impianti e relativi allacciamenti ai servizi;
5. l'8% a seguito del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità. Tali previsioni si sostanziano a tutti gli effetti in un vero e proprio programma contrattuale, il quale, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte con ordinanza n. 15695 del 05.06.2024, assume valenza dirimente ai fini dell'individuazione dei casi di effettiva connotazione causale dello scopo. Pertanto, appurata la natura giuridica di mutuo di scopo del contratto a rogito del Notaio
del 23.01.2007, non può che evidenziarsene il difetto di titolo esecutivo ex art. Persona_1
474 c.p.c.. Com'è noto, infatti, il contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, rappresenta una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché - come nel mutuo - l'elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che l'appartenenza dell'intera somma, salvo i ratei già materialmente riconosciuti e corrisposti, è riferibile non al soggetto finanziato, ma all'ente finanziatore. Il contratto condizionato di mutuo, quindi, in quanto caratterizzato dalla persistente disponibilità presso la mutuante delle somme erogate a garanzia dell'avverarsi delle condizioni ivi previste, con conseguente differimento del momento della rispettiva consegna e, di riflesso, di quello di perfezionamento del sottostante contratto, è inidoneo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente, non documentando l'esistenza attuale di un'obbligazione di somma di denaro. Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno accogliere la domanda sì come proposta da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del D.M. 10.3.2014 n. 55, applicato lo scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile, in considerazione delle fasi svolte, applicati gli importi minimi in ragione della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 6845/2023 R.G., così provvede:
• ACCOGLIE la domanda attorea;
• DICHIARA il difetto di esecutività del titolo azionato da Controparte_1
[...]
• CONDANNA al pagamento, in favore Controparte_1 della società attrice, delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Paolo Giungato. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 9 luglio 2025
4 Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6845/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025, promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paolo Giungato;
Parte_1
– ATTRICE – CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Gianfranco Chiarelli;
– CONVENUTA – avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 13.10.2023, Parte_1
[...
in seguito all'accoglimento del reclamo promosso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione formulata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n°48/2022, ha introdotto il giudizio di merito convenendo, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 al fine di sentire “accogliere le seguenti conclusioni e per l'effetto accertare
[...]
e dichiarare la natura giuridica di contratto di mutuo di scopo edilizio quanto a quello sottoscritto da con sotto la dizione “mutuo fondiario” e per Parte_1 Controparte_2
l'effetto dichiarare il difetto di esecutività del titolo azionato da in violazione CP_1 dell'art. 474 III comma cpc, con vittoria di spese e compensi di lite maturati, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo rende la dichiarazione di rito.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'attrice ha evidenziato:
1. che con contratto di mutuo per notar del 23.01.2007 (repertorio 83912 e raccolta Persona_1
24202) le aveva concesso la somma di € 680.000,00 ai fini della realizzazione CP_3 di n. 10 alloggi per civile abitazione e n. 9 box auto di pertinenza, nel Comune di Sannicola, alla via Aradeo, censiti nel N.C.T. in Sannicola, al foglio 10 particella 216 e 434;
1 2. di aver rappresentato alla che, in esito alle verifiche tecniche effettuate dal fiduciario CP_2 dello stesso istituto di credito, il completamento dell'opera necessitasse della somma di € 1.019.116,34 e di aver, quindi, richiesto in data 18.10.2012 la rinegoziazione del mutuo;
3. che in data 30.04.2013 concludeva contratto di apertura di credito in conto CP_3 corrente con garanzia ipotecaria per la somma di € 220.000,00 al fine dell'ultimazione della costruzione di immobili ad uso residenziale;
4. che l'istituto di credito, non rispettando lo scopo negoziale del contratto di apertura di credito, destinava tramite un'operazione di giroconto € 75.000,00 a ripianare le rate insolute del mutuo di scopo edilizio del 2007, omettendo di erogare il residuo importo di € 145.000,00;
5. di aver conseguentemente costituito in mora l'istituto finanziario con missiva del 23.02.2016;
6. che con raccomandata del 23.08.2016, la le notificava la decadenza del beneficio del CP_2 termine del mutuo;
7. che, in data 26.06.2017, le partecipazioni in furono cedute da CP_3 Parte_2 in liquidazione coatta amministrativa ad;
[...] Controparte_4
8. che, in data 10.07.2017, si rendeva cessionaria di crediti deteriorati e Parte_2 partecipazioni in tra i quali era ricompreso il credito vantato nei confronti di CP_3
Parte_1
9. di aver ricevuto, il 17.12.2020, notifica di atto di precetto per la somma di € 816.863,46 e, in data 20.12.2021, atto di precetto in rinnovazione per il medesimo importo, oltre interessi sul capitale dal 19.02.2007;
10. che in data 31.01.2022 le veniva notificato da Controparte_1 atto di pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva R.G.E. n°20/21;
[...]
11. di aver spiegato opposizione avverso l'esecuzione n. R.G.E. 48/2022 promossa da CP_1 formulando richiesta di sospensione della procedura esecutiva, che veniva rigettata con ordinanza del 04.05.2023;
12. di aver promosso reclamo, avverso la suddetta ordinanza di rigetto, accolto dal Tribunale di Lecce in composizione collegiale, il quale sospendeva l'esecuzione immobiliare promossa da concedendo il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. CP_1
In diritto, l'attrice ha rappresentato:
1. la natura giuridica di mutuo di scopo del contratto azionato;
2. il difetto del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; Ha concluso, quindi, chiedendo accertarsi la natura giuridica di mutuo di scopo relativamente al contratto di mutuo del 23.01.2007, con consequenziale declaratoria del suo difetto di esecutività, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
costituitasi ritualmente in giudizio, ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza delle considerazioni ex adverso formulate, evidenziando come il contratto di mutuo del 2007 non potesse essere considerato quale mutuo di scopo e, in particolare, come la tecnica delle erogazioni a SAL, così come la previsione di accertamenti dello stato di avanzamento lavori da parte di un tecnico di fiducia della non connotassero CP_2 il mutuo sotto il profilo causale, rappresentando piuttosto previsioni contrattuali effettuate nell'esclusivo interesse dell'istituto di credito.
2 Infine, quanto all'eccepito difetto del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., la convenuta ha sottolineato la valenza dirimente dell'atto di quietanza per Notar del 29.10.2010, idoneo Per_1
a comprovare l'avvenuta erogazione delle somme in favore della società mutuataria. Ha concluso, pertanto, per l'integrale rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio e oneri di legge. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 2 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati. Deve anzitutto evidenziarsi come il contratto di cui è causa vada qualificato quale mutuo di scopo, emergendo con evidenza dalle disposizioni contrattuali come la realizzazione dei dieci alloggi per civili abitazioni e dei nove box auto di pertinenza nel Comune di Sannicola, alla via Aradeo, lungi dal rappresentare un mero motivo, costituisca parte integrante del sinallagma contrattuale. Depongono in tal senso diverse previsioni contrattuali: prima fra tutte, l'art. 1, laddove è previsto che (…) concede in mutuo (…) alla parte mutuataria, società CP_3
“ (…) la somma di EURO seicentottantamila/00 (680.000,00), Parte_1 per la realizzazione di n. 10 (dieci) alloggi per civili abitazioni e n. 9 (nove) box-auto di pertinenza nel comune di Sannicola (LE), alla via Aradeo.” Secondariamente, l'art. 2 prevede innanzitutto che “La consegna del capitale sarà effettuata, mediante atto di quietanza, (…) con il sistema dei versamenti rateali in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione del finanziando fabbricato”, per specificare, poi, che la Banca “ha facoltà di eseguire controlli e di verificare la conformità delle opere eseguite alla Legge, agli Strumenti Urbanistici ed al progetto di costruzione” e che la stessa “potrà domandare la risoluzione del contratto nel caso che le opere siano realizzate in modo non conforme al progetto approvato, alla vigente disciplina urbanistica e più in generale alle normative in vigore, nonché in caso di mancata esibizione del certificato di agibilità dell'immobile. La risoluzione potrà essere demandata anche nel caso di eventi pregiudizievoli a carico della mutuataria o del cantiere finanziato quali, a puro titolo esemplificativo, il verificarsi di protesti a carico della mutuataria, di atti pregiudizievoli compiuti sul patrimonio di questa da parte di terzi, la sospensione o l'inerzia dei lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni.” Giova considerare, inoltre, il combinato disposto dell'art. 2, co.4, e dell'art. 6, ai sensi dei quali
“la parte mutuataria (…) si obbliga ad ultimare i lavori di costruzione dell'immobile oggetto del finanziamento entro il termine di 30 (trenta) mesi dalla stipula del presente contratto”, con la precisazione che, qualora nel suddetto termine i lavori “non siano ultimati e non si addivenga alla stipula dell'atto di “erogazione a saldo, quietanza finale e frazionamento” (…) la parte mutuataria sarà tenuta al rimborso delle somme erogate, entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi al 31.07.2009”. Non può sottacersi, infine, come all'interno del documento contrattuale sia specificata la percentuale di capitale da erogare alla al compimento di ogni specifica Parte_1 lavorazione. In particolare, è previsto che la eroghi il capitale mutuato come segue: CP_2
1. il 20% per gli oneri sostenuti per l'acquisto del terreno e per il rilascio del permesso di costruire;
3 2. il 24% al completamento avvenuto del rustico;
3. il 24% al completamento avvenuto di intonaci, pavimentazioni e tubazioni relative agli impianti idro-sanitari, termico ed elettrico;
4. il 24% al completamento avvenuto di finiture, impianti e relativi allacciamenti ai servizi;
5. l'8% a seguito del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità. Tali previsioni si sostanziano a tutti gli effetti in un vero e proprio programma contrattuale, il quale, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte con ordinanza n. 15695 del 05.06.2024, assume valenza dirimente ai fini dell'individuazione dei casi di effettiva connotazione causale dello scopo. Pertanto, appurata la natura giuridica di mutuo di scopo del contratto a rogito del Notaio
del 23.01.2007, non può che evidenziarsene il difetto di titolo esecutivo ex art. Persona_1
474 c.p.c.. Com'è noto, infatti, il contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, rappresenta una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che assolve essenzialmente una funzione creditizia, con la conseguenza che la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione principale, anziché - come nel mutuo - l'elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che l'appartenenza dell'intera somma, salvo i ratei già materialmente riconosciuti e corrisposti, è riferibile non al soggetto finanziato, ma all'ente finanziatore. Il contratto condizionato di mutuo, quindi, in quanto caratterizzato dalla persistente disponibilità presso la mutuante delle somme erogate a garanzia dell'avverarsi delle condizioni ivi previste, con conseguente differimento del momento della rispettiva consegna e, di riflesso, di quello di perfezionamento del sottostante contratto, è inidoneo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente, non documentando l'esistenza attuale di un'obbligazione di somma di denaro. Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno accogliere la domanda sì come proposta da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del D.M. 10.3.2014 n. 55, applicato lo scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile, in considerazione delle fasi svolte, applicati gli importi minimi in ragione della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 6845/2023 R.G., così provvede:
• ACCOGLIE la domanda attorea;
• DICHIARA il difetto di esecutività del titolo azionato da Controparte_1
[...]
• CONDANNA al pagamento, in favore Controparte_1 della società attrice, delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Paolo Giungato. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 9 luglio 2025
4 Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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