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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
R.G. n.: 29973/2019
Il Tribunale di Napoli XI Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del G.o.p. Dott.ssa Concetta Menale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 29973/2019 avente ad oggetto: accertamento accordo transattivo e restituzione somme
TRA
La con sede legale in UO (NA) alla via Cuma Licola n. 73, Controparte_1
(P.IVA ) in persona del suo legale rappresentate p.t. Sig. P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...] ) ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla P.zza G. Garibaldi n° 39 presso lo studio dell'Avv.
Immacolata Marino del Foro di Napoli ( ) che la rappresenta C.F._2
e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione pec Email_1
ATTRICE
E in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Controparte_2 CP_3
con sede in Napoli alla via Bronzi di Riace n° 59 (p.i. ) -
[...] P.IVA_1
Email_2
CONVENUTA-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.10.2019 la conveniva Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 24.03.2020 la per far CP_2
accertare che tra le parti in causa fosse intercorso un accordo transattivo in relazione
1 all'acquisto, di “ una struttura in carpenteria metallica lavorata per supporto banco taglio, per un importo complessivo di € 56.680,00 (Tot. Imponibile € 44,000,00 +
IVA € 9.680.00) stante i gravi difetti strutturali e le anomalie di funzionamento denunciati dall'attrice con impegno della convenuta a stornare la fattura n. 735 del
10/10/2017 ed emettere nota di credito in favore della per l'intero Controparte_1
importo suindicato. Ancora, chiedeva parte attrice che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento della ll'accordo transattivo tra loro intercorso non CP_2
avendo, quest'ultima, provveduto, come da intese raggiunte e formalizzate, a stornare la fattura n° 735 del 10/10/2017 con emissione della nota di credito pari e per effetto di quanto sopra e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione della somma di € € 40,000,00 oltre IVA, erroneamente bonificata dalla alla oltre risarcimento danni da richiedersi in separata Controparte_1 CP_2
sede. Il tutto con condanna alle spese di lite con clausola di attribuzione.
La convenuta società, regolarmente citata giusta notifica a mezzo pec del
18.10.2019, non si costituiva in giudizio e, la dott.ssa , alla prima udienza Per_1
celebrata in data 24.06.2021 ammetteva i mezzi istruttori richiesti da parte attrice,
(interrogatorio formale del legale rapp.te della società convenuta nonché prova per testi) e rinviava per l'assunzione delle prove all'udienza del 28.03.2022 poi rinviata al 31.03.2022. Alla detta udienza, sebbene parte attrice aveva notificato il provvedimento di ammissione dell'interrogatorio di parte convenuta, il legale rapp,te della non si presentava a rendere l'interrogatorio, pertanto, veniva CP_2
escusso solo il teste . Dopo alcuni rinvii richiesti da parte attrice Testimone_1
per tentativo di bonario componimento tra le parti, in mancanza della paventata conciliazione parte attrice chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.01.2025 la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini del 190 c.p.c.. L'attrice non provvedeva a depositare le comparse nei termini assegnati.
Così riassunta la controversia, rileva il Giudice che la domanda come proposta è infondata e non provata e, pertanto, va rigettata.
2 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta regolarmente citata.
Nel merito va rilevato che parte attrice a sostegno del suo assunto ha depositato una contestazione della fattura di acquisto del 725 del 10.10.2017, emessa dalla CP_2
assumendo che il materiale consegnato non fosse compatibile con il carrello da loro costruito, pertanto, non utilizzabile e si dichiarava disposta a restituirlo e a trasportarlo direttamente presso la società venditrice.
La contestazione indicata come raccomandata a mano recava la data del 20.01.2028, orbene, la mancanza di data di consegna e di firma per accettazione o pervenuta conoscenza di parte convenuta non rende il detto documento idoneo a provare la tempestività della denuncia dei fatti lamentati nonché la conoscenza della detta contestazione alla CP_2
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, rileva il giudicante che l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cass. civ. n. 18947/2017). Ancora in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. Unite, sentenza n.
11748 del 3 maggio 2019).
Dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso parte attrice non ha fornito la prova dei lamentati vizi.
Ancora, parte attrice con il presente giudizio chiede al giudice di accertare e dichiarare che tra le parti sia intercorso un accordo transattivo con il quale la in virtù dei vizi del prodotto consegnato, si era impegnata a stornare la CP_2
fattura in contestazione con contestuale emissione di nota di credito;
di accertare e dichiarare l'inadempimento della all'accordo transattivo per non aver CP_2
stornato la fattura contestata e, conseguentemente, condannarla alla restituzione
3 della somma di euro 40.000,00 erroneamente pagata dall'attrice.
Agli atti di causa non risulta depositato il presunto accordo transattivo richiamato dall'attrice né risulta provata l'esistenza del detto accordo. Sul punto va precisato che la transazione richiede la forma scritta solo ad probationem (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 c.c.), cosicché, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo. La specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, difatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro (cfr. Cass. civ. n. 22395/2006).
Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte, nonché, dalle dichiarazioni rese dal teste non è provata l'esistenza dell'accordo transattivo assunto dall'attrice ma, contrariamente a quanto da questa asserito appare che non ci fosse stato alcun accordo transattivo sulle somme tanto che la provvedeva a pagare le CP_1
somme mediante due bonifici di euro 20.000, 00 e, successivamente, con pec del legale ne richiedeva la restituzione assumendo che l'importo fosse stato pagato solo per errore.
Anche la mancata comparizione dell'amministratore di parte convenuta a rendere l'interrogatorio deferito non giova a sopperire le lacune probatorie di parte attrice, infatti, sul punto si precisa che la mancata comparizione o il rifiuto di adempiere non comportano un'automatica fictio confessoria: il giudice è, infatti, tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio (Cass. civ. n. 9436/2018)
In tema di prove, infatti, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la
4 facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. Il problema principale degli accordi verbali è quello di dimostrarli in sede di contenzioso, in quanto non vi è una prova materiale del patto in questione.
I contenziosi riguardanti gli accordi verbali sono i medesimi dei contratti conclusi in forma scritta e, quindi, ci troveremo in sede di responsabilità contrattuale per cui la parte lesa potrà ricorrere al giudice per ottenere la risoluzione del contratto o l'adempimento forzato. In entrambi i casi l'onere della prova spetta a colui che dà impulso al procedimento, ma potrebbe risultare difficile dimostrare l'entità di tale accordo. Si potrebbe pensare alla prova testimoniale, ma il nostro codice civile, all'art. 2721, la vieta, disponendo che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede 2,58 euro.
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza“, quindi, l'ammissibilità della prova testimoniale è rimessa alla discrezionalità del giudice.
La dott.ssa con provvedimento del 24.06.2021 ammetteva sulla circostanza Per_1
la prova per testi ma il teste escusso in data 31.03.2022 sulla domanda formulata al capo 4)vero che in data 24.01.2018 presso la sede della si ribadiva CP_1
l'accordo sullo storno della fattura n. 735 ciò che non avveniva rispondeva “è vero perché mi è stato riferito dal sig. . Parte_1
La testimonianza de relato ex parte, però, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale, in tal caso, “è sostanzialmente nulla”.
Nel caso in esame il giudice, quindi, in mancanza di prova scritta dell'accordo transattivo potrebbe desumere il proprio convincimento tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti durante l'esecuzione dell'accordo verbale che potrebbe essere indice di un rapporto contrattuale. Dall'esame del comportamento delle parti invero si desume che nessun accordo transattivo tra le parti, relativo allo
5 storno della fattura emessa dalla e contestuale emissione di nota di credito, CP_2
fosse intercorso tanto che la provvide al pagamento della somma CP_1
richiesta dalla convenuta come provato dai bonifici da questa prodotti in atti.
Per tutto quanto motivato, non avendo parte attrice provato l'esistenza dell'accordo transattivo la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia della regolarmente citata;
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rigetta la domanda di parte attrice perché infondata e non provata;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli 15 maggio 2025.
Il G.O.P. (Dott.ssa Concetta Menale)
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