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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11272/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VERDESCA ADRIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
*** FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni raggiunte CP_1 dal consulente o in fase di accertamento tecnico preventivo. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Nella relazione in atti il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di MAGGIO 2024. In particolare, il ctu ha così concluso: “Dalla documentazione sanitaria agli atti si è messo in evidenza che la IG.ra , di anni 61, scolarità licenza media inferiore, professione Parte_1 estetista, risulta essere ocesso artrosico degenerativo a carico della colonna in toto di moderata entità .L'obiettività clinica peritale ha evidenziato una riduzione dei movimenti della colonna sia nel tratto cervicale che lombosacrale ai gradi medi, con contrattura dei muscoli paravertebrali e chiari segni di coinvolgimento radicolare secondario. Appare evidente come tale patologia limiti in modo significativo la funzionalità statico dinamico della colonna rendendolo non in grado di affrontare posture incongrue (stazione eretta e flessa prolungata) richiesta dalla tipologia lavorativa di estetista della ricorrente. L'apparato cardiovascolare è interessato da una cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare documentata dagli accertamenti cardiologici, da una valvulopatia mitralica e da un varicocele di 2 grado pelvico che sicuramente è aggravato dalla stazione eretta prolungata assunta dalla ricorrente durante il suo lavoro. Infine, è presente una tiroidite cronica da noduli tiroidei. Si tratta di un complesso di infermità che riducono in maniera rilevante la capacità lavorativa attitudinale della ricorrente, ricordiamolo ancora, è quella di estetista sessantunenne con esperienze lavorative esclusive in quell'ambito ed istruzione media inferiore ed a parere dello scrivente non è in alcun modo ipotizzabile un'alternativa realistica collocazione lavorativa. Data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate così posso rispondere in scienza e coscienza ai quesiti posti dalla S.V.Ill.ma:
è affetta da affezioni permanenti che riducono la Parte_1 ccupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo ( 1/3) con decorrenza Maggio 2024.” Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 13.10.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da MAGGIO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto CP_1 oltre accessori, previa verifica a cura dell'Istituto dei requi rsi da quello sanitario.
2. Spese di lite compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 10.04.2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo