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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
AN AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 389/2025, introdotta da
(ROMA, 11/06/1966) e Parte_1 [...]
(TE (FR), 10/01/1960), entrambi con il Parte_2
patrocinio dell'avv. MAURO APOSTOLICO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2010, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) la casa familiare in Roma (RM), in Piazza Francesco Vannetti Donnini n. 46, di proprietà della SI.ra , resterà assegnata a quest'ultima, Parte_1
ove la stessa potrà convivere con la figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente;
2) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non Persona_2
autosufficiente, la somma di € 714,00 (settecentoquattordici/00) da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello della pubblicazione del provvedimento di omologa delle presenti condizioni, e sarà annualmente rivalutata in base al 100% della variazione degli indici istat e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia delle Parti, Persona_2
4) Il SI. parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia Parte_2
da individuarsi secondo il Protocollo di Intesa dell'Ordine degli Persona_2
Avvocati di Roma del 2014 al quale si rinvia e da corrispondersi entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/05/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 389/2025 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/05/1997 tra (ROMA, Parte_1 11/06/1966) e TE (FR), 10/01/1960) Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00304, Parte 2 , Serie A04, Anno1997 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 02/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
AN AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 389/2025, introdotta da
(ROMA, 11/06/1966) e Parte_1 [...]
(TE (FR), 10/01/1960), entrambi con il Parte_2
patrocinio dell'avv. MAURO APOSTOLICO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2010, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) la casa familiare in Roma (RM), in Piazza Francesco Vannetti Donnini n. 46, di proprietà della SI.ra , resterà assegnata a quest'ultima, Parte_1
ove la stessa potrà convivere con la figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1
autosufficiente;
2) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non Persona_2
autosufficiente, la somma di € 714,00 (settecentoquattordici/00) da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello della pubblicazione del provvedimento di omologa delle presenti condizioni, e sarà annualmente rivalutata in base al 100% della variazione degli indici istat e ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia delle Parti, Persona_2
4) Il SI. parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia Parte_2
da individuarsi secondo il Protocollo di Intesa dell'Ordine degli Persona_2
Avvocati di Roma del 2014 al quale si rinvia e da corrispondersi entro 30 giorni dalla relativa richiesta documentata”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/05/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 389/2025 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/05/1997 tra (ROMA, Parte_1 11/06/1966) e TE (FR), 10/01/1960) Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00304, Parte 2 , Serie A04, Anno1997 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 02/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR ZI