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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1471/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio in data 12.05.2025, in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Michele Esposito
Appellante nei confronti di
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1
Maila Buttari
Appellato/i
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze n.
1670/2020;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, -dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente alla cartella n. 04120120030400276001, il cui credito iscritto a ruolo ad oggi risulta annullato anche per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio n. 197/2022; per il resto, con riferimento alla cartella n. 04120120021835986001, in accoglimento dell'appello, e previa declaratoria di nullità della costituzione in giudizio degli ex-soci appellati in riassunzione, riformare la Sentenza n. 1670/2020 emessa e pubblicata in data 14.7.2020 dal Tribunale di Firenze, notificata in data 17.7.2020 e per l'effetto rigettare il ricorso avanzato dalla in quanto Controparte_1 inammissibile ed infondato. Con ntrambi i gradi di giudizio.”
- per i convenuti in appello: “In via preliminare e pregiudiziale:
1. dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis e art 336 bis per i motivi adotti nel presente atto 2. dichiarare l'interruzione del processo per cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel merito In via principale: rigettare l'appello proposto da
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e Controparte_2 confermare la sentenza n. 1670/2020 del Tribunale di Firenze, per i motivi adotti nel presente atto. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. per cui il sottoscritto difensore costituito Avv. Maila Buttari si dichiara procuratore antistatario e chiede dunque la diretta liquidazione delle spese professionali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza notificati in data
16.3.2018, la società si opponeva agli Controparte_1 estratti di ruolo n. 04120120021835986001 e n. 04120120030400276001, sostenendo in sostanza: (i) la mancata notifica delle cartelle di pagamento, asseritamente notificate il 19.07.2012 e 03.11.2012, di cui la ricorrente deduceva di aver avuto conoscenza solo a seguito di istanza di accesso agli atti, avanzata in data 15.06.2015, (ii) l'avvenuta prescrizione delle somme oggetto delle cartelle, per lo spirare del termine quinquennale.
Cont Si costituiva in giudizio la comparente , contestando la fondatezza della domanda avversaria, evidenziando la legittimità della propria azione e dando comunque atto del fatto che, in data 15/07/2016, la società contribuente aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione di una serie di cartelle di pagamento notificate, ivi comprese le due qui contestate, con conseguente acquiescenza alla pretesa e rinuncia a valersi dell'eventuale prescrizione maturata.
Con sentenza a verbale n. 1670/2020, il Tribunale di Firenze così statuiva:
“a) accoglie l'opposizione e pertanto dichiara che nulla è dovuto dalla società ricorrente all' per le cartelle di pagamento n. Parte_1
04120120021835986 001 e n. 04120120030400276 001 con conseguente discarico e cancellazione delle stesse e dei relativi ruoli;
b) condanna
[...]
[...] alla refusione delle spese processuali in favore della società CP_4 ricorrente che si liquidano in Euro 2.000,00 per compenso, Euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Maila Buttari dichiaratasi antistataria”.
A sostegno della propria decisione, il primo giudice motivava come segue.
In primis, il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione per entrambe le cartelle impugnate. Rilevava, a tal proposito, che l'istanza di rateizzazione presentata dalla società contribuente nel 2016 non poteva qualificarsi quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, avviatasi a far data dal 2012. Di talché, le pretese vantate dall' dovevano Controparte_5 ritenersi prescritte, in quanto erano trascorsi più di cinque anni dal momento dell'emissione/notifica delle suddette cartelle esattoriali. A sostegno dell'inidoneità dell'istanza di rateizzazione ad interrompere il decorso della prescrizione, richiamava una serie di pronunce sia di merito che di legittimità
(in particolare, Cass. n. 13506/2018).
In secondo luogo, il Tribunale riteneva altresì fondata l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle esattoriali. Sul punto, rilevava che dalla relata di ricerca, non vi era un'attestazione che potesse giustificare l'irreperibilità assoluta del destinatario, valevole ai fini del perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza. Di talché, trattandosi di “irreperibilità relativa”, la notifica non poteva ritenersi perfezionata col deposito presso la Casa comunale e l'affissione all'albo del relativo avviso, dal momento che dovevano essere eseguiti gli ulteriori adempimenti posti dall'a. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.
–
Avverso la sentenza de qua, proponeva appello l' Parte_1
. Con un unico motivo, ha censurato la decisione nella parte in
[...] cui aveva ritenuto che la pretesa vantata dall'amministrazione fosse prescritta per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale. Sul punto, rilevava che la giurisprudenza di legittimità si sarebbe invece assestata nel ritenere che l'istanza di rateizzazione equivalga ad un riconoscimento del debito e, in quanto tale, l'atto sarebbe idoneo a dispiegare efficacia interruttiva.
Si costituiva la società che preliminarmente assumeva Parte_2 il passaggio in giudicato della statuizione in ordine alla nullità della notifica della cartella, stante la mancata formulazione di un motivo di appello in
3 ordine a tale punto di motivazione. Di talché, secondo la società, il passaggio in giudicato di tale statuizione sarebbe, a prescindere dalla fondatezza dell'appello, d'ostacolo ad una riforma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 6/06/2023, la Corte di Appello di Firenze pronunciava l'interruzione del processo per intervenuta cancellazione ex art. 2490 c.c. della società appellata, con conseguente estinzione della stessa.
L' , in data 20/09/2024, depositava il ricorso in Parte_1 riassunzione, instaurando il giudizio nei confronti degli ex soci della
[...]
i sigg.ri e Parte_2 Controparte_1 Controparte_1 CP_1
.
[...]
Con note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 20.05.2024, gli appellati/ex soci contestavano la riassunzione del processo da parte dell' nei loro confronti. Secondo gli stessi, la Parte_1 cancellazione della società appellata e l'assenza di alcun utile in sede di bilancio di liquidazione, impedirebbe di ritenere gli stessi responsabili per i debiti societari. Di talché, l'appello sarebbe da considerarsi inammissibile.
Nel merito, riprendeva le argomentazioni spese nella costituzione in giudizio della società.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del
20.05.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'a. 190 cpc. Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha eccepito la nulla o comunque l'inammissibilità della costituzione in giudizio degli appellati in riassunzione, per via della mancanza di una valida procura
(secondo l'appellante, infatti, gli ex soci non avevano conferito nuovo e autonomo mandato ad litem al difensore della società). Ha chiesto, dunque, che venisse dichiarata la contumacia degli appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dev'essere affrontata la questione relativa all'ammissibilità della costituzione in giudizio degli ex soci – appellati in riassunzione, a seguito dell'interruzione del processo per via dell'avvenuta estinzione della società.
A parere della Corte, l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'appellata, è infondata. Al di là della mancata espressa indicazione in epigrafe del
4 riferimento alla costituzione in riassunzione, le note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 20.05.2024 valgono come comparsa di costituzione degli ex soci. Invero, nell'intestazione vengono indicati i nomi degli stessi e, nel corpo dell'atto, gli appellati prendono posizione in ordine all'ammissibilità della riassunzione da parte dell' nei loro confronti e Parte_1 richiamano altresì le difese già spiegate. Il vizio relativo alla procura è invece stato sanato, con efficacia retroattiva, tramite il deposito della stessa quale allegato alla comparsa conclusionale.
Tanto premesso, gli ex soci risultano ritualmente costituiti.
Secondariamente, deve darsi atto del fatto che l'appello in riassunzione, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, è ammissibile. Sono infatti destituite di fondamento le censure tese a predicare l'impossibilità di riassumere la causa nei confronti dei sig.ri Infatti, la pretesa CP_1 dell'amministrazione pacificamente azionabile nei confronti degli stessi in veste di ex soci, in virtù dell'ordinario fenomeno successorio che si verifica a seguito dell'estinzione della società. La questione relativa alla loro responsabilità intra vires, ossia alla responsabilità limitata degli stessi, attiene invece al merito e dev'essere esaminata subordinatamente alla verifica della fondatezza dell'appello principale.
–
Venendo al merito dell'appello, si deve preliminarmente osservare che l'unica cartella esattoriale di cui l' invoca l'attuale efficacia è la Parte_1
n. 04120120021835986001. Sulla n. 04120120030400276001, invero, è intervenuta la Legge di Bilancio n. 197/2022, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.
L'appellante ha proposto un unico motivo d'appello avverso la sentenza impugnata, relativo all'assunto erroneo accertamento della prescrizione della pretesa creditoria vantata, stante che, secondo la lettura dell'Agenzia, la rateizzazione del debito, da assimilarsi ad un atto di ricognizione del debito, valeva ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
Sono infatti corrette le deduzioni di parte appellata, che ha invocato l'impossibilità di una riforma della sentenza per via dell'effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla “nullità delle notifiche di entrambe le cartelle oggetto di ricorso”, data la mancata impugnazione di tale statuizione. Invero, il
Tribunale ha accolto l'opposizione promossa dai ricorrenti sia riconoscendo
5 l'intervenuta prescrizione, che attestando l'illegittimità del procedimento notificatorio di entrambe le cartelle;
rilevando, su tale ultimo aspetto, che la mancata espletazione degli adempimenti richiesti per la notifica, aveva di fatto impedito alla società di venire a conoscenza dei debiti maturati nei confronti dell'istituto previdenziale. Si ritiene opportuno riportare il passaggio motivazionale dove il primo giudice riepiloga il suo ragionamento
(pag. 7): “Orbene, conclusivamente, nella fattispecie in esame, la notifica è nulla, in quanto eseguita con modalità non conformi allo schema tipico: da un lato non vi è attestazione nella relata delle ricerche che possano giustificare
l'irreperibilità assoluta del destinatario (né risulta in altro modo accertato il trasferimento in luogo non conosciuto); dall'altro, neppure è stata inviata la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. considerato l'utilizzo a tal fine di poste private che rende inesistente la notifica (cfr. per tale ultimo aspetto Cass. 2922\2015). Tale nullità non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della proposta opposizione, posto che la regola di cui all'art. 156 del codice di rito presuppone che il destinatario dell'atto ne sia venuto a conoscenza tramite il procedimento notificatorio e, pertanto, non è applicabile laddove – come nel caso di specie – la conoscenza dell'atto sia stata acquisita aliunde”.
Per tale ragione, l'appello è inammissibile.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 5.200,00 a 26.000,00 € (avuto riguardo ai parametri minimi data la bassa complessità della causa).
Pur trattandosi di inammissibilità, non trova qui applicazione, la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 quater del TU spese di Giustizia (vedi Cassazione,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 – secondo la quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”(in applicazione di tale principio, la
S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo
6 dichiarato inammissibile un ricorso del per Parte_3
l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l.
n. 206 del 2004).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- Dichiara Inammissibile l'appello promosso dall' Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 1670/2020 emessa dal Tribunale di
[...]
Firenze;
- Condanna l' a rimborsare a parte Parte_1 appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 2.906,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge, con l'attribuzione all'avv. Maila Buttari, dichiaratasi procuratrice antistataria.
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
- Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo 30.06.2003 n.196.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella Camera di Consiglio in data 12.05.2025, in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Michele Esposito
Appellante nei confronti di
[...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1
Maila Buttari
Appellato/i
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze n.
1670/2020;
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, -dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente alla cartella n. 04120120030400276001, il cui credito iscritto a ruolo ad oggi risulta annullato anche per effetto dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio n. 197/2022; per il resto, con riferimento alla cartella n. 04120120021835986001, in accoglimento dell'appello, e previa declaratoria di nullità della costituzione in giudizio degli ex-soci appellati in riassunzione, riformare la Sentenza n. 1670/2020 emessa e pubblicata in data 14.7.2020 dal Tribunale di Firenze, notificata in data 17.7.2020 e per l'effetto rigettare il ricorso avanzato dalla in quanto Controparte_1 inammissibile ed infondato. Con ntrambi i gradi di giudizio.”
- per i convenuti in appello: “In via preliminare e pregiudiziale:
1. dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis e art 336 bis per i motivi adotti nel presente atto 2. dichiarare l'interruzione del processo per cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel merito In via principale: rigettare l'appello proposto da
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e Controparte_2 confermare la sentenza n. 1670/2020 del Tribunale di Firenze, per i motivi adotti nel presente atto. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. per cui il sottoscritto difensore costituito Avv. Maila Buttari si dichiara procuratore antistatario e chiede dunque la diretta liquidazione delle spese professionali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza notificati in data
16.3.2018, la società si opponeva agli Controparte_1 estratti di ruolo n. 04120120021835986001 e n. 04120120030400276001, sostenendo in sostanza: (i) la mancata notifica delle cartelle di pagamento, asseritamente notificate il 19.07.2012 e 03.11.2012, di cui la ricorrente deduceva di aver avuto conoscenza solo a seguito di istanza di accesso agli atti, avanzata in data 15.06.2015, (ii) l'avvenuta prescrizione delle somme oggetto delle cartelle, per lo spirare del termine quinquennale.
Cont Si costituiva in giudizio la comparente , contestando la fondatezza della domanda avversaria, evidenziando la legittimità della propria azione e dando comunque atto del fatto che, in data 15/07/2016, la società contribuente aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione di una serie di cartelle di pagamento notificate, ivi comprese le due qui contestate, con conseguente acquiescenza alla pretesa e rinuncia a valersi dell'eventuale prescrizione maturata.
Con sentenza a verbale n. 1670/2020, il Tribunale di Firenze così statuiva:
“a) accoglie l'opposizione e pertanto dichiara che nulla è dovuto dalla società ricorrente all' per le cartelle di pagamento n. Parte_1
04120120021835986 001 e n. 04120120030400276 001 con conseguente discarico e cancellazione delle stesse e dei relativi ruoli;
b) condanna
[...]
[...] alla refusione delle spese processuali in favore della società CP_4 ricorrente che si liquidano in Euro 2.000,00 per compenso, Euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Maila Buttari dichiaratasi antistataria”.
A sostegno della propria decisione, il primo giudice motivava come segue.
In primis, il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione per entrambe le cartelle impugnate. Rilevava, a tal proposito, che l'istanza di rateizzazione presentata dalla società contribuente nel 2016 non poteva qualificarsi quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, avviatasi a far data dal 2012. Di talché, le pretese vantate dall' dovevano Controparte_5 ritenersi prescritte, in quanto erano trascorsi più di cinque anni dal momento dell'emissione/notifica delle suddette cartelle esattoriali. A sostegno dell'inidoneità dell'istanza di rateizzazione ad interrompere il decorso della prescrizione, richiamava una serie di pronunce sia di merito che di legittimità
(in particolare, Cass. n. 13506/2018).
In secondo luogo, il Tribunale riteneva altresì fondata l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle esattoriali. Sul punto, rilevava che dalla relata di ricerca, non vi era un'attestazione che potesse giustificare l'irreperibilità assoluta del destinatario, valevole ai fini del perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza. Di talché, trattandosi di “irreperibilità relativa”, la notifica non poteva ritenersi perfezionata col deposito presso la Casa comunale e l'affissione all'albo del relativo avviso, dal momento che dovevano essere eseguiti gli ulteriori adempimenti posti dall'a. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.
–
Avverso la sentenza de qua, proponeva appello l' Parte_1
. Con un unico motivo, ha censurato la decisione nella parte in
[...] cui aveva ritenuto che la pretesa vantata dall'amministrazione fosse prescritta per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale. Sul punto, rilevava che la giurisprudenza di legittimità si sarebbe invece assestata nel ritenere che l'istanza di rateizzazione equivalga ad un riconoscimento del debito e, in quanto tale, l'atto sarebbe idoneo a dispiegare efficacia interruttiva.
Si costituiva la società che preliminarmente assumeva Parte_2 il passaggio in giudicato della statuizione in ordine alla nullità della notifica della cartella, stante la mancata formulazione di un motivo di appello in
3 ordine a tale punto di motivazione. Di talché, secondo la società, il passaggio in giudicato di tale statuizione sarebbe, a prescindere dalla fondatezza dell'appello, d'ostacolo ad una riforma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 6/06/2023, la Corte di Appello di Firenze pronunciava l'interruzione del processo per intervenuta cancellazione ex art. 2490 c.c. della società appellata, con conseguente estinzione della stessa.
L' , in data 20/09/2024, depositava il ricorso in Parte_1 riassunzione, instaurando il giudizio nei confronti degli ex soci della
[...]
i sigg.ri e Parte_2 Controparte_1 Controparte_1 CP_1
.
[...]
Con note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 20.05.2024, gli appellati/ex soci contestavano la riassunzione del processo da parte dell' nei loro confronti. Secondo gli stessi, la Parte_1 cancellazione della società appellata e l'assenza di alcun utile in sede di bilancio di liquidazione, impedirebbe di ritenere gli stessi responsabili per i debiti societari. Di talché, l'appello sarebbe da considerarsi inammissibile.
Nel merito, riprendeva le argomentazioni spese nella costituzione in giudizio della società.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del
20.05.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'a. 190 cpc. Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha eccepito la nulla o comunque l'inammissibilità della costituzione in giudizio degli appellati in riassunzione, per via della mancanza di una valida procura
(secondo l'appellante, infatti, gli ex soci non avevano conferito nuovo e autonomo mandato ad litem al difensore della società). Ha chiesto, dunque, che venisse dichiarata la contumacia degli appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dev'essere affrontata la questione relativa all'ammissibilità della costituzione in giudizio degli ex soci – appellati in riassunzione, a seguito dell'interruzione del processo per via dell'avvenuta estinzione della società.
A parere della Corte, l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'appellata, è infondata. Al di là della mancata espressa indicazione in epigrafe del
4 riferimento alla costituzione in riassunzione, le note scritte depositate in sostituzione d'udienza del 20.05.2024 valgono come comparsa di costituzione degli ex soci. Invero, nell'intestazione vengono indicati i nomi degli stessi e, nel corpo dell'atto, gli appellati prendono posizione in ordine all'ammissibilità della riassunzione da parte dell' nei loro confronti e Parte_1 richiamano altresì le difese già spiegate. Il vizio relativo alla procura è invece stato sanato, con efficacia retroattiva, tramite il deposito della stessa quale allegato alla comparsa conclusionale.
Tanto premesso, gli ex soci risultano ritualmente costituiti.
Secondariamente, deve darsi atto del fatto che l'appello in riassunzione, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, è ammissibile. Sono infatti destituite di fondamento le censure tese a predicare l'impossibilità di riassumere la causa nei confronti dei sig.ri Infatti, la pretesa CP_1 dell'amministrazione pacificamente azionabile nei confronti degli stessi in veste di ex soci, in virtù dell'ordinario fenomeno successorio che si verifica a seguito dell'estinzione della società. La questione relativa alla loro responsabilità intra vires, ossia alla responsabilità limitata degli stessi, attiene invece al merito e dev'essere esaminata subordinatamente alla verifica della fondatezza dell'appello principale.
–
Venendo al merito dell'appello, si deve preliminarmente osservare che l'unica cartella esattoriale di cui l' invoca l'attuale efficacia è la Parte_1
n. 04120120021835986001. Sulla n. 04120120030400276001, invero, è intervenuta la Legge di Bilancio n. 197/2022, che ha comportato la cessazione della materia del contendere.
L'appellante ha proposto un unico motivo d'appello avverso la sentenza impugnata, relativo all'assunto erroneo accertamento della prescrizione della pretesa creditoria vantata, stante che, secondo la lettura dell'Agenzia, la rateizzazione del debito, da assimilarsi ad un atto di ricognizione del debito, valeva ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
Sono infatti corrette le deduzioni di parte appellata, che ha invocato l'impossibilità di una riforma della sentenza per via dell'effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla “nullità delle notifiche di entrambe le cartelle oggetto di ricorso”, data la mancata impugnazione di tale statuizione. Invero, il
Tribunale ha accolto l'opposizione promossa dai ricorrenti sia riconoscendo
5 l'intervenuta prescrizione, che attestando l'illegittimità del procedimento notificatorio di entrambe le cartelle;
rilevando, su tale ultimo aspetto, che la mancata espletazione degli adempimenti richiesti per la notifica, aveva di fatto impedito alla società di venire a conoscenza dei debiti maturati nei confronti dell'istituto previdenziale. Si ritiene opportuno riportare il passaggio motivazionale dove il primo giudice riepiloga il suo ragionamento
(pag. 7): “Orbene, conclusivamente, nella fattispecie in esame, la notifica è nulla, in quanto eseguita con modalità non conformi allo schema tipico: da un lato non vi è attestazione nella relata delle ricerche che possano giustificare
l'irreperibilità assoluta del destinatario (né risulta in altro modo accertato il trasferimento in luogo non conosciuto); dall'altro, neppure è stata inviata la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. considerato l'utilizzo a tal fine di poste private che rende inesistente la notifica (cfr. per tale ultimo aspetto Cass. 2922\2015). Tale nullità non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della proposta opposizione, posto che la regola di cui all'art. 156 del codice di rito presuppone che il destinatario dell'atto ne sia venuto a conoscenza tramite il procedimento notificatorio e, pertanto, non è applicabile laddove – come nel caso di specie – la conoscenza dell'atto sia stata acquisita aliunde”.
Per tale ragione, l'appello è inammissibile.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 5.200,00 a 26.000,00 € (avuto riguardo ai parametri minimi data la bassa complessità della causa).
Pur trattandosi di inammissibilità, non trova qui applicazione, la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 quater del TU spese di Giustizia (vedi Cassazione,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 – secondo la quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”(in applicazione di tale principio, la
S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo
6 dichiarato inammissibile un ricorso del per Parte_3
l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l.
n. 206 del 2004).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- Dichiara Inammissibile l'appello promosso dall' Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 1670/2020 emessa dal Tribunale di
[...]
Firenze;
- Condanna l' a rimborsare a parte Parte_1 appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 2.906,00, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge, con l'attribuzione all'avv. Maila Buttari, dichiaratasi procuratrice antistataria.
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
- Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo 30.06.2003 n.196.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat.
Dott.ssa Laura D'Amelio
La Presidente
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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