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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6974 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], e ivi alla via Santa Chiara n. Parte_1
114, , elettivamente domiciliato in San GA AL (SU), alla via CodiceFiscale_1
Tommaseo, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valentina Mamusa, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...].Baia Mare (ROMANIA) il 29/03/1975 e ivi Controparte_1
residente in [...]nr. 70 ap. 40 Jud MM. Mun Controparte_2
convenuto- contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Con riguardo alla domanda di separazione :
“ pronuncia della separazione”
Con riguardo alla domanda di divorzio “ Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 15,01.20005 e e trascritto al n. 37 P. 1 Uff. 1 anno 2005 Parte_1 Controparte_1
dei registri dello stato civile del Comune di Torino, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni. 5) con vittoria di spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge, e, decorsi i termini di legge, il divorzio Controparte_1
fra loro.
non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 12.02.2025 è comparso il solo ricorrente che ha confermato il contenuto del ricorso.
e ha dichiarato “siamo separati da circa 12 anni. Abbiamo vissuto a Torino ma da circa 3 anni mi sono trasferito a San GA AL dove sono nato. La figlia è maggiorenne e sta con Per_1
la madre in dove studia e lavora. La resistente è laureata in lingue e credo lavori in CP_2
Sta con l'ex marito dal quale ha divorziata e dal quale ha avuto un figlio che ora ha circa CP_2
12 anni. Al momento sono disoccupato. Domando solo la pronuncia della separazione.”
Il Giudice ha dichiarato la contumacia della resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
nulla ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. non essendovi domande ulteriori rispetto a quella di pronuncia della separazione. Ha trattenuto quindi la causa in decisione non essendovi necessità di ulteriore istruzione.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
28.12.1961 e , nata a [...]. il 29/03/1975, Controparte_1 Controparte_2
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.
37, parte 1, anno 2005- Comune di Torino);
2) Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
4) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Latti Giorgio
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 6974 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], e ivi alla via Santa Chiara n. Parte_1
114, , elettivamente domiciliato in San GA AL (SU), alla via CodiceFiscale_1
Tommaseo, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valentina Mamusa, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
contro
, nata a [...].Baia Mare (ROMANIA) il 29/03/1975 e ivi Controparte_1
residente in [...]nr. 70 ap. 40 Jud MM. Mun Baia Mare (ROMANIA);
convenuto- contumace e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sull'ulteriore domanda avente ad oggetto la pronuncia del divorzio;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 19.1.2026 ore 9,30 davanti al giudice delegato Dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Latti Giorgio