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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 6092/2023 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. CARMELITA COSENTINO;
Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. KARL Controparte_1
REINSTADLER;
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva disporre l'annullamento dell'atto; dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata per i motivi esposti in premessa;
condannare alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_1
percepite oltre al risarcimento del danno da quantificare secondo equità;
pagina 1 di 5 Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: in via preliminare: respingere l'avversaria domanda di sospensione nel merito respingere l'opposizione, le eccezioni avversarie e tutte le domande di parte attrice in quanto infondate.
Spese di causa rifuse. in via istruttoria respingere le richieste avversarie in quanto assolutamente superflue.
In ogni caso con rifusione delle spese di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a seguito della notifica dell'atto di precetto – unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario Rep. N. 158895 e Racc.
N. 25183, Notaio dott.ssa del 19.04.2018, registrato a Verona 1 il 26.04.2018 Persona_1
al N. 8262, Serie 1T, - dell'importo di € 92.387,12 da parte della Controparte_1
[...]
Con l'opposizione è stato chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento che il creditore istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata e la restituzione delle somme indebitamente percepite oltre al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno delle proprie pretese, parte opponente ha dedotto a motivo di opposizione l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata attesa la nullità del contratto di mutuo per cd. usura sopravvenuta Ha allegato, altresì, l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. del tasso di interesse.
Si è costituita in giudizio la (d'ora innanzi Controparte_1 CP_1
) chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto per infondatezza.
[...]
Con ordinanza del 23 novembre 2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo precettato limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi di mora ed è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*
pagina 2 di 5 L'opposizione va accolta parzialmente nei limiti e per i motivi infra precisati.
Quanto al motivo di opposizione afferente alla nullità del contratto di mutuo per cd. usura sopravvenuta va rilevato nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. ex multis, Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017; Sez. 3 - , Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023).
In ogni caso, come evidenziato dalla convenuta, parte attrice non ha indicato nel proprio atto di opposizione in quali periodi il tasso avrebbe, successivamente alla stipula, superato il tasso soglia antiusura, né ciò emerge dalla perizia di parte depositata, pertanto le allegazioni di parte attrice appaiono affette da estrema genericità.
Alla luce di quanto sopra esposto, non può trovare accoglimento la richiesta di CTU, reiterata dall'opponente anche in sede di note conclusive, atteso che tale richiesta appare esplorativa dovendosi tenere conto dell'onere di allegazione specifico gravante sulla parte che eccepisca l'applicazione di interessi usurari (cfr. Cass. Sezioni Unite, 18/09/2020, n. 19597).
Quanto al motivo di opposizione afferente all'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. del tasso di interesse, a prescindere dalla genericità della doglianza, va evidenziato che il metodo di calcolo del tasso di interesse era chiaramente indicato nell'art. 4 del contratto di mutuo, oltre ad essere riportato nel “documento di sintesi” allegato al contratto e sottoscritto dal Parte_1
Considerato che è pacifico che la parte mutuataria rivestiva la qualità di consumatore al momento della stipula del contratto e che pertanto compete a questo giudice rilevare d'ufficio la sussistenza di eventuali clausole abusive del contratto di mutuo (v. Cass. sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023), con ordinanza del 18.04.2024 è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101
c.p.c. la questione rilevata d'ufficio.
Si ritiene manifestamente eccessivo l'importo richiesto per interessi di mora che, distinguendo per ogni categoria di rapporto, risulti superiore alla sommatoria delle seguenti voci:
pagina 3 di 5 1) tasso corrispettivo contrattualmente previsto (TAN);
2) maggiorazione dell'1,9% per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, aumentata della metà.
Conseguentemente, il tasso di mora nella misura dell'8%, il cui pagamento è stato richiesto con l'atto di precetto, appare manifestamente eccessivo considerato che il tasso corrispettivo di riferimento per i mutui a tasso fisso era all'epoca di stipula del contratto pari al 2,77 (v. doc. 2 convenuta) e pertanto il tasso di mora dell'8% risulta essere superiore al doppio della maggiorazione media prevista (1,9 %).
La suddetta clausola del contratto di mutuo deve pertanto considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma primo, lett. f) del Codice del Consumo e conseguentemente inidonea a produrre effetti ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo.
In definitiva, va accolta parzialmente l'opposizione e va dichiarata l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla Controparte_1 Parte_1 base del contratto di mutuo fondiario Rep. N. 158895 e Racc. N. 25183, Notaio dott.ssa Per_1 del 19.04.2018, limitatamente alla somma richiesta a titolo di interessi moratori nella
[...] misura dell'8%.
Alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate nella misura di ¼ con condanna dell'opponente al pagamento della quota residua (3/4), liquidata come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a €
260.000,00) dal Dm 55/2014, con la riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria non essendo stata espletata attività istruttoria e della fase decisionale atteso il mancato deposito di memorie di replica.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e quindi dichiara l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1
sulla base del contratto di mutuo fondiario Rep. N. 158895 e Racc. Parte_1
N. 25183, Notaio dott.ssa del 19.04.2018, limitatamente alle somme Persona_1
richieste a titolo di interessi moratori nella misura dell'8%.
pagina 4 di 5 2) compensa le spese di lite nella misura di ¼ e condanna a rifondere Parte_1
alla la quota residua, che si liquida in euro Controparte_1
6.856,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 6092/2023 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. CARMELITA COSENTINO;
Parte_1
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. KARL Controparte_1
REINSTADLER;
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice:
“previa sospensione dell'efficacia esecutiva disporre l'annullamento dell'atto; dichiarare che non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata per i motivi esposti in premessa;
condannare alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_1
percepite oltre al risarcimento del danno da quantificare secondo equità;
pagina 1 di 5 Condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa: in via preliminare: respingere l'avversaria domanda di sospensione nel merito respingere l'opposizione, le eccezioni avversarie e tutte le domande di parte attrice in quanto infondate.
Spese di causa rifuse. in via istruttoria respingere le richieste avversarie in quanto assolutamente superflue.
In ogni caso con rifusione delle spese di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a seguito della notifica dell'atto di precetto – unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario Rep. N. 158895 e Racc.
N. 25183, Notaio dott.ssa del 19.04.2018, registrato a Verona 1 il 26.04.2018 Persona_1
al N. 8262, Serie 1T, - dell'importo di € 92.387,12 da parte della Controparte_1
[...]
Con l'opposizione è stato chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento che il creditore istante non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata e la restituzione delle somme indebitamente percepite oltre al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno delle proprie pretese, parte opponente ha dedotto a motivo di opposizione l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata attesa la nullità del contratto di mutuo per cd. usura sopravvenuta Ha allegato, altresì, l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. del tasso di interesse.
Si è costituita in giudizio la (d'ora innanzi Controparte_1 CP_1
) chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto per infondatezza.
[...]
Con ordinanza del 23 novembre 2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo precettato limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi di mora ed è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*
pagina 2 di 5 L'opposizione va accolta parzialmente nei limiti e per i motivi infra precisati.
Quanto al motivo di opposizione afferente alla nullità del contratto di mutuo per cd. usura sopravvenuta va rilevato nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. ex multis, Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017; Sez. 3 - , Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023).
In ogni caso, come evidenziato dalla convenuta, parte attrice non ha indicato nel proprio atto di opposizione in quali periodi il tasso avrebbe, successivamente alla stipula, superato il tasso soglia antiusura, né ciò emerge dalla perizia di parte depositata, pertanto le allegazioni di parte attrice appaiono affette da estrema genericità.
Alla luce di quanto sopra esposto, non può trovare accoglimento la richiesta di CTU, reiterata dall'opponente anche in sede di note conclusive, atteso che tale richiesta appare esplorativa dovendosi tenere conto dell'onere di allegazione specifico gravante sulla parte che eccepisca l'applicazione di interessi usurari (cfr. Cass. Sezioni Unite, 18/09/2020, n. 19597).
Quanto al motivo di opposizione afferente all'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. del tasso di interesse, a prescindere dalla genericità della doglianza, va evidenziato che il metodo di calcolo del tasso di interesse era chiaramente indicato nell'art. 4 del contratto di mutuo, oltre ad essere riportato nel “documento di sintesi” allegato al contratto e sottoscritto dal Parte_1
Considerato che è pacifico che la parte mutuataria rivestiva la qualità di consumatore al momento della stipula del contratto e che pertanto compete a questo giudice rilevare d'ufficio la sussistenza di eventuali clausole abusive del contratto di mutuo (v. Cass. sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023), con ordinanza del 18.04.2024 è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101
c.p.c. la questione rilevata d'ufficio.
Si ritiene manifestamente eccessivo l'importo richiesto per interessi di mora che, distinguendo per ogni categoria di rapporto, risulti superiore alla sommatoria delle seguenti voci:
pagina 3 di 5 1) tasso corrispettivo contrattualmente previsto (TAN);
2) maggiorazione dell'1,9% per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, aumentata della metà.
Conseguentemente, il tasso di mora nella misura dell'8%, il cui pagamento è stato richiesto con l'atto di precetto, appare manifestamente eccessivo considerato che il tasso corrispettivo di riferimento per i mutui a tasso fisso era all'epoca di stipula del contratto pari al 2,77 (v. doc. 2 convenuta) e pertanto il tasso di mora dell'8% risulta essere superiore al doppio della maggiorazione media prevista (1,9 %).
La suddetta clausola del contratto di mutuo deve pertanto considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma primo, lett. f) del Codice del Consumo e conseguentemente inidonea a produrre effetti ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo.
In definitiva, va accolta parzialmente l'opposizione e va dichiarata l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di sulla Controparte_1 Parte_1 base del contratto di mutuo fondiario Rep. N. 158895 e Racc. N. 25183, Notaio dott.ssa Per_1 del 19.04.2018, limitatamente alla somma richiesta a titolo di interessi moratori nella
[...] misura dell'8%.
Alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite vanno compensate nella misura di ¼ con condanna dell'opponente al pagamento della quota residua (3/4), liquidata come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a €
260.000,00) dal Dm 55/2014, con la riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase trattazione/istruttoria non essendo stata espletata attività istruttoria e della fase decisionale atteso il mancato deposito di memorie di replica.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e quindi dichiara l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1
sulla base del contratto di mutuo fondiario Rep. N. 158895 e Racc. Parte_1
N. 25183, Notaio dott.ssa del 19.04.2018, limitatamente alle somme Persona_1
richieste a titolo di interessi moratori nella misura dell'8%.
pagina 4 di 5 2) compensa le spese di lite nella misura di ¼ e condanna a rifondere Parte_1
alla la quota residua, che si liquida in euro Controparte_1
6.856,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Verona, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
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