TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70074/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 70074/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 70074/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti. Parte_1
OPPONENTE
E
con l'Avv. l'Nino Nigro come in atti. Controparte_1
pagina1 di 3 OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il opponeva il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Parte_1
Roma il 16.8.2019 (n. 16992/2019; R.G. 50924/2019) per la somma di euro 20.146,67, in favore della come cessionaria del credito vantato dalla per la Controparte_1 Parte_2
fornitura effettuata a favore della . Controparte_2
He eccepito l'incompetenza territoriale e l'infondatezza della domanda.
La i è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'eccezione di incompetenza è infondata.
L'art. 25 c.p.c. prevede che, quando l'Amministrazione è convenuta, il distretto competente si individua con riguardo ai luoghi in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Per cui deve affermarsi la competenza del Tribunale di Roma con riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Infatti la fornitura di energia elettrica è stata effettuata da parte della cedente sulla base Pt_2
della convenzione con la CP_3
Essa stabilisce (lett. f) che i singoli contratti di fornitura siano conclusi tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione degli ordinativi.
Per cui deve intendersi che l'obbligazione sorga nel luogo in cui il fornitore riceve l'ordinativo.
Dagli ordinativi di acquisto emerge che il Fornitore contraente ha sede in Roma. Pt_2
Da ciò derivando la competenza dell'intestato Tribunale.
Quanto alla cessione dei crediti è noto che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo finché il rapporto sia ancora in corso (Cass., n 2209 del 2007; Cass., n. 268 del 2006).
Nel caso in esame, tuttavia, il , che ne era onerato, non ha provato tale circostanza (Trib. Parte_1
Roma, n. 8476/2022).
Essa non era comunque necessaria perché la cessione ha riguardato crediti relativi a forniture eseguite.
pagina2 di 3 Il credito deve ritenersi sussistente in base alla documentazione allegata dalla parte opposta comprendente le convenzioni con la , gli ordinativi di fornitura e le fatture oltre all'atto di CP_3
cessione di crediti (26.6.2013).
Dovendo ulteriormente rilevarsi al riguardo che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis, Cass., n. 13685 del 2019 Cass., n. 826 del 2015).
L'Amministrazione non ha provato l'asserito pagamento in favore del cedente né alcun altro pagamento.
Infine, il d. lgs. n. 231/2002 ha dettato una disciplina specifica per gli interessi moratori applicabile anche ai contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni (artt. 1, 2 e 4).
Deve quindi confermarsene la spettanza essendosi in presenza dei presupposti previsti dalla richiamata normativa.
In tale contesto deve confermarsi il provvedimento (11.11.2020) che non ha autorizzato la chiamata in causa di terzo da parte del opponente per le ragioni ivi esplicitate. Parte_1
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta dal condannandolo al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore della che liquida in euro 4200,00, per compensi, oltre Controparte_1
accessori come dovuti per legge.
Roma, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 70074/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 70074/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti. Parte_1
OPPONENTE
E
con l'Avv. l'Nino Nigro come in atti. Controparte_1
pagina1 di 3 OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il opponeva il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Parte_1
Roma il 16.8.2019 (n. 16992/2019; R.G. 50924/2019) per la somma di euro 20.146,67, in favore della come cessionaria del credito vantato dalla per la Controparte_1 Parte_2
fornitura effettuata a favore della . Controparte_2
He eccepito l'incompetenza territoriale e l'infondatezza della domanda.
La i è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'eccezione di incompetenza è infondata.
L'art. 25 c.p.c. prevede che, quando l'Amministrazione è convenuta, il distretto competente si individua con riguardo ai luoghi in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Per cui deve affermarsi la competenza del Tribunale di Roma con riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Infatti la fornitura di energia elettrica è stata effettuata da parte della cedente sulla base Pt_2
della convenzione con la CP_3
Essa stabilisce (lett. f) che i singoli contratti di fornitura siano conclusi tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione degli ordinativi.
Per cui deve intendersi che l'obbligazione sorga nel luogo in cui il fornitore riceve l'ordinativo.
Dagli ordinativi di acquisto emerge che il Fornitore contraente ha sede in Roma. Pt_2
Da ciò derivando la competenza dell'intestato Tribunale.
Quanto alla cessione dei crediti è noto che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo finché il rapporto sia ancora in corso (Cass., n 2209 del 2007; Cass., n. 268 del 2006).
Nel caso in esame, tuttavia, il , che ne era onerato, non ha provato tale circostanza (Trib. Parte_1
Roma, n. 8476/2022).
Essa non era comunque necessaria perché la cessione ha riguardato crediti relativi a forniture eseguite.
pagina2 di 3 Il credito deve ritenersi sussistente in base alla documentazione allegata dalla parte opposta comprendente le convenzioni con la , gli ordinativi di fornitura e le fatture oltre all'atto di CP_3
cessione di crediti (26.6.2013).
Dovendo ulteriormente rilevarsi al riguardo che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis, Cass., n. 13685 del 2019 Cass., n. 826 del 2015).
L'Amministrazione non ha provato l'asserito pagamento in favore del cedente né alcun altro pagamento.
Infine, il d. lgs. n. 231/2002 ha dettato una disciplina specifica per gli interessi moratori applicabile anche ai contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni (artt. 1, 2 e 4).
Deve quindi confermarsene la spettanza essendosi in presenza dei presupposti previsti dalla richiamata normativa.
In tale contesto deve confermarsi il provvedimento (11.11.2020) che non ha autorizzato la chiamata in causa di terzo da parte del opponente per le ragioni ivi esplicitate. Parte_1
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta dal condannandolo al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore della che liquida in euro 4200,00, per compensi, oltre Controparte_1
accessori come dovuti per legge.
Roma, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3