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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 09/07/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 3537 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. MAIORINO FRANCESCO;
Ricorrente opponente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. DESANTIS ANGELA SANTA;
Resistente opposto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Con decreto n. 175/2024, notificato il 07.02.2024, si ingiungeva a in persona del suo Parte_1 legale rapp.te p.t., di pagare la somma di € 1.918,56, dovuta a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del credito e dovuti sino al soddisfo, nonché di rifondere le spese della procedura monitoria liquidate in euro 473,00 oltre oneri di legge e di tariffa.
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, spiegava opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, chiedendone la revoca.
Nelle more del giudizio, così come documentato nei verbali di udienza del 2.04.2025 e del 9.07.2025, la creditrice parte opposta dichiarava l'intervenuto pagamento del TFR da parte della società opponente, chiedendo per tale titolo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed insistendo nella condanna della al pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo. Parte_1
La causa, chiamata all'odierna udienza, è stata discussa e decisa.
1 Deve darsi atto della cessazione parziale della materia del contendere, essendo venute meno — in corso di causa — le ragioni di contrasto tra le parti in relazione all'importo di € 1.918,56, dovuto a titolo di TFR, stante l'intervenuto pagamento della predetta somma da parte della società opponente.
Ciò comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione alla suddetta domanda giudiziale (cfr. da ultimo Trib. Salerno, sez. lav., 01/10/2019, n. 1973: “la cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa 'materia' su cui si fonda la controversia … La cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale”).
Va altresì precisato che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione.
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Quanto alla domanda di condanna alle spese della fase monitoria, la stessa è fondata.
Invero, a fronte del pagamento della somma ingiunta, alcuna giustificazione ha dedotto parte opponente circa le ragioni della mancata corresponsione delle spese della fase monitoria, che sono state liquidate e poste dal giudice a suo carico.
Anzi, parte opponente ha proceduto al pagamento del T.F.R., somma capitale – così riconoscendo il debito - non ottemperando alla statuizione di condanna sulle spese.
Ne deriva che spetta al l'ulteriore importo di € 473,00 a titolo di spese della procedura monitoria CP_1
“oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge e contributo unificato (ove effettivamente versato)”.
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Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato il 19.03.2024, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'importo di € 1.918,56, in ragione della successiva corresponsione dello stesso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 175/2024, notificato il
07.02.2024;
2 2. Condanna la al pagamento, in favore di , delle spese della Parte_1 Controparte_1 procedura di ingiunzione, così come liquidate nel decreto ingiuntivo;
3. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, in data 09.07.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Felice Forte
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