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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2465 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. PARADISO VANESSA;
C.F._1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
[...] P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 3.12.2020 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento CP_1
dell'importo di € 3.916,65 a titolo di ANF 2018, deducendo l'illegittima compensazione impropria tra l'intero importo dovuto a titolo di ANF per l'anno 2018 e quanto vantato dall'Istituto a titolo di restituzione di prestazioni indebitamente erogate in anni precedenti. Rilevava che gli assegni familiari fossero insuscettibili di compensazione e chiedeva, dunque, la condanna dell' a corrispondere l'intero importo di cui CP_1
sopra ed in subordine, nell'ipotesi di ritenuta compensabilità degli ANF nei limiti di 1/5, la condanna alla restituzione dell'importo residuo di
€.3.133,32.
L' si è costituito deducendo che: “la trattenuta sugli ANF, per CP_1
l'appunto, procede al medesimo titolo e come tale è ammissibile, trattandosi di regolazione di rapporti di dare/avere nell'ambito del medesimo rapporto assicurativo e per debiti di medesima natura”. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso avversario ed in via subordinata di confermare la trattenuta a titolo di ANF non dovuti nei limiti del quinto della prestazione dedotta in giudizio.
***
Il ricorso merita accoglimento. Con riferimento agli assegni familiari, il disposto dell'art. 22 del dpr n. 797/1955 (art.6 R.D.L. 17 giugno 1937,
n.1048), prevede che “gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti”. Ne consegue che il relativo credito non è oggetto di compensazione, ai sensi dell'art. 1246 n.
3 c.c.
Né sussistono le condizioni necessarie ad effettuare una compensazione impropria, la quale opera qualora i rispettivi crediti e debiti traggano origine da un unico rapporto obbligatorio nell'ambito del quale il giudice
Pagina 2 di 4 procede, senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti in materia di compensazione tecnico-giuridica, ad una valutazione delle reciproche pretese nonché ad un accertamento contabile di dare ed avere tra le parti
(Cass.30220/2019).
Nel caso di specie, infatti, il credito vantato dal ricorrente riguarda gli
ANF per il 2018; mentre quello vantato dall' riguarda CP_1
disoccupazione agricola e ANF di annualità diverse: e deve ritenersi che per ciascuna annualità e ciascuna prestazione sorga un autonomo rapporto giuridico, perché la prestazione di ciascun anno si basa su fatti costitutivi differenti.
Ed infatti nel messaggio n.734 del 25 febbraio 2020 (“Chiarimenti CP_1
sulle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito”), prodotto da parte ricorrente, si legge che l' deve verificare la possibilità di effettuare CP_1
una compensazione impropria (la quale si verifica laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione, con l'avvertenza che “per medesima prestazione a sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo tipo, ma specificatamente quella che sorge dal medesimo titolo: a titolo esemplificativo, con riferimento alla disoccupazione agricola, il trattamento riferibile ad una specifica annualità”.
L' è quindi tenuto al pagamento degli ANF trattenuti a CP_1
compensazione dei propri crediti restitutori. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
dell'importo di €. 3.916,65, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al pagamento effettivo nonché alla refusione delle spese di lite
Pagina 3 di 4 liquidate in € 1500 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, distratte in favore del procuratore attoreo.
06/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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