Articolo 1 della Legge 7 novembre 1996, n. 569
Versione
9 novembre 1996
Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 , recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, e' convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366 .
Entrata in vigore il 9 novembre 1996
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