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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1699/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritto al N. R.G. 1699 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. AGOSTINO SOLA, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. LUCIANO CASTALDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Trib. Trento n. 385/2023 del 15-5-2023
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note da intendersi qui integralmente trascritte.
per parte attrice: “Piaccia all' Ecc.mo Giudice contrariis reiectis, così provvedere, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi ( e , Persona_1 Persona_2 previa nomina di un curatore speciale nei confronti del minore ( – diverso Persona_1 dai legatari e dagli altri eredi - , assunti i più opportuni provvedimenti in rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c.: - in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dalla Sig.ra - in via Controparte_1 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere, in tutto o in parte, fondata la pretesa avanzata dalla Sig.ra accertare e Controparte_1 dichiarare che la Sig.ra è coobbligata per un terzo, residuando i Parte_1 restanti 2/3 a carico degli altri eredi, e terzi chiamati;
- Persona_1 Persona_2 in ogni caso, con vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”; per parte convenuta: “In via preliminare, ordinarsi all'opponente la esibizione della Procura Notarile sulla scorta della quale l'Avv. Sola ha presenziato, ai fini del tentativo di conciliazione, per conto della IG.ra all'udienza del 20.12.2023 che non Pt_1 risulta essere stata depositata nel fascicolo telematico, evidenziando che detta procura notarile deve essere riferita specificamente al Giudizio de quo e non astrattamente riferita ai giudizi della IG.ra o ad altro Giudizio. In assenza di deposito, si Pt_1 chiede rimettere la causa sul ruolo e fissarsi nuova udienza di comparizione delle parti al fine di dare effettivamente corso al tentativo di conciliazione previsto nella prima udienza. B) Nel merito, rigettarsi la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi confermare il Decreto Ingiuntivo n. 385 del 2023 del Tribunale di Trento per tutto quanto ampiamente esposto in premessa;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre
15% ex art.15 T.P.F., I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio -in opposizione a decreto ingiuntivo n. 385/2023 del 15-
5-2023 del Tribunale di Trento, notificato il 16-5-2023, recante ingiunzione per il pagamento della somma di euro 60.000,00 oltre compensi professionali e spese- esponendo che:
-la pretesa portata dal decreto ingiuntivo opposto si fonda su scrittura privata ascritta alla madre , nei cui rapporti l'attrice risulta erede testamentaria unitamente CP_2
a e Persona_1 Persona_2
era proprietaria dell'immobile che sarebbe stato interessato dai lavori CP_2
indicati nella scrittura privata;
-non sussiste prova dell'effettiva esecuzione dei lavori, né di alcun pagamento intervenuto ai fini della loro esecuzione;
-la menzionata scrittura privata non corrisponde a riconoscimento di debito, al più potendo indicare l'esistenza di un rapporto di comodato d'uso gratuito fra la convenuta e il di lei marito, e la;
Persona_3 CP_2
-è inesistente il rapporto a fondamento del credito azionato, sia per assenza di prova di esborso, sia per assenza di dimostrazione dell'esecuzione dei lavori, le condizioni dell'immobile risultando incompatibili con le opere asseritamente realizzate, nonché, in ipotesi di ricorrenza di rapporto di comodato, per esclusione di possibilità di rimborso in pag. 2/12 favore del comodatario;
-la scrittura privata non è riferibile alla , l'attrice erede dichiarando di non CP_2
conoscerla;
-l'attrice è al più co-obbligata passiva nei limiti della quota di 1/3 ai sensi degli artt.
752 e 754 c.c. quale co-erede, attesa l'accettazione con beneficio dell'inventario nei limiti dei beni pervenuti in relazione alla propria quota ereditaria, per ammontare non superiore ad euro 15.000,00, da cui devono essere detratte le spese sostenute per l'accettazione con beneficio di inventario pari ad euro 8.000,00; conclusivamente richiedendo il rigetto della pretesa avanzata in sede monitoria, in subordine accertare il più limitato obbligo nei limiti di un terzo, residuando i restanti due terzi a carico degli altri eredi e altresì con richiesta di Persona_1 Persona_2
loro chiamata in causa e nomina di curatore speciale.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega che:
-la pretesa azionata trova fondamento nelle ragioni di credito così esposte “l'odierna ricorrente è sposata con il IG. , nato a [...] il [...], il quale ha Persona_3 ricevuto in comodato d'uso gratuito dalla nonna IG.ra , nata a [...] loup CP_2
(BELGIO) il 17.02.1928 e deceduta a Borgo Valsugana (TN) in data 09.02.2022,
l'immobile sito in Bieno (TN) alla Via Don Luigi Morelli n. 18, coma da documenti in atti nn. 1 e 4; l'odierna ricorrente ha eseguito opere di manutenzione straordinaria al fine di rendere abitabile il predetto immobile per un importo complessivo di euro
60.000,00 (eurosessantamila//00), come da documentazione versata in atti nn. 1 e 4;Tali lavori di manutenzione straordinaria non rinviabili sono stati posti alla conoscenza della comodante, oggi defunta, IG.ra che con atto di riconoscimento espresso CP_2 firmato in data 17.12.2020 ne attestava l'esecuzione da parte della IG.ra
[...]
, come da allegato in atti;
le predette opere eseguite a spese esclusive della CP_1
ricorrente, hanno apportato migliorie evidenti ad un bene di proprietà della de cuius IG.ra e quindi anche degli eredi di quest'ultima; Oggi la IG.ra CP_2 Parte_1
, nata a [...] il [...] - e residente in [...]delle
[...]
Ortensie n. 4 - 80040 - Pollena Trocchia (NA) - è erede della defunta IG.ra , CP_2
come da dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario che si deposita al documento n. 2 in atti e come tale soggetto obbligato alla restituzione in
pag. 3/12 favore della ricorrente della somma di euro 60.000,00 quale
contro
-valore economico delle opere di ristrutturazione effettuate a spese della ricorrente;
” (comparsa di costituzione, pag. 2);
-sulla base dello stralcio del verbale di accettazione di eredità con beneficio di inventario la convenuta “ebbe modo di dichiarare specificamente le opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della defunta che ella aveva finanziato per 60 mila euro al fine di rendere abitabile la parte ovest dell'appartamento al primo piano”;
-l'attrice ha impugnato il testamento della madre, con giudizio che potrebbe avere effetti sul contenzioso de quo, con richiesta di riunione o sospensione del presente giudizio;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. si è rilevato, in ordine alla richiesta di chiamata del terzo, che parte opponente non ha spiegato domande nei confronti dei terzi, richiedendo, invece, l'accertamento in subordine della più limitata quota di debito a proprio carico, sì da non reputarsi sussistenti i presupposti per l'autorizzazione alla chiamata di terzo.
Depositate le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 20-12-2023 le parti hanno dato atto dell'insussistenza dei presupposti onde addivenire a una definizione conciliativa della controversia.
Precisate le rispettive conclusioni, previo deposito degli scritti conclusionali, la causa
è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 27-12-2024.
2. Sull'accoglimento dell'opposizione.
In via pregiudiziale, parte opposta rileva, in sede di precisazione delle conclusioni, il mancato deposito in via telematica della procura notarile esibita dal difensore dell'attrice in sede di udienza del 20-12-2023 ai fini del tentativo di conciliazione.
Il difensore di parte opponente sostiene, invece, la superfluità del deposito telematico della procura esibita.
Le censure di parte opposta sono fondate.
Nell'alveo del processo civile, infatti, sin dalla disciplina di cui all'art. 16 bis della l.
n. 179/2012, nonché, all'attualità e con portata generale, in forza dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., il deposito degli atti e dei documenti può intervenire esclusivamente in via pag. 4/12 telematica, salvo che il giudice ne autorizzi il deposito su supporto cartaceo “indicandone specificamente la ragione” o nel caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna di dette ipotesi, il difensore dell'opponente avendo del resto espresso riserva ai fini del deposito telematico, l'adempimento soltanto di questo onere potendo reputare validamente acquisita la procura de qua agli atti.
Ciò precisato, vale nondimeno osservare che, in sede di udienza del 20-12-2023, i difensori delle parti hanno dato altresì atto dell'insussistenza dei presupposti per addivenire a una definizione conciliativa della vertenza, né consta allo stato la sopravvenienza di elementi onde reputare l'eventualità di una siffatta modalità di definizione della vertenza.
Al contempo, la mancata comparizione personale delle parti in sede di prima udienza, così come disposta dall'art. 183, comma 1, c.p.c., non consente, anche in ipotesi, nel caso in esame di trarre argomenti di prova ai fini della decisione ex art. 116 c.p.c. tenuto conto della natura e dell'oggetto della causa, peraltro vertendosi in ordine ad asserito rapporto di credito, non nei confronti dell'opponente personalmente, bensì nei confronti della dante causa-de cuius, ciò altresì escludendo una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Sempre in via pregiudiziale, quanto al procedimento Trib. Trento n. 468/2023 r.g., va escluso alcun rapporto di pregiudizialità o dipendenza, non controvertendosi in quella sede circa il titolo ereditario dell'attrice e degli ulteriori eredi testamentari (doc. 4 conv.; docc. 9 e 12 att.), bensì in ordine al legato in favore di e Persona_3 CP_1
(doc. 9 att.), il menzionato contenzioso, anche per l'ipotesi di accoglimento delle
[...]
domande concernenti la disposizione a titolo particolare (legato), nulla mutando quanto al titolo ereditario dell'attrice in forza del quale la pretesa creditoria è stata azionata in sede monitoria dalla ricorrente, qui convenuta opposta (doc. 2 fasc. mon.).
Appare, inoltre, opportuno precisare che dall'accettazione beneficiata consegue una limitazione di responsabilità dell'erede, in deroga legale al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale, e la posizione più favorevole dell'erede debitore è, come tale, una “qualità del relativo rapporto”, assumendo rilievo proprio nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso e limitando al valore dei beni ricevuti pag. 5/12 la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, beneficio che afferisce così alla sorte capitale come agli interessi e, per regola (come può desumersi dall'art. 94 c.p.c.), si estende anche alle spese del giudizio (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 23398 del 27/07/2022; Sez. 2, 29/09/2020, n. 20531; Sez. 1,
24/03/1981, n. 1712; Sez. 1, 11/08/1977, n. 3713), ciò comportando, sin dalla fase di cognizione, che la statuizione di condanna nei confronti dell'erede beneficiato debba essere limitata intra vires hereditatis, ossia entro i limiti dei beni a lui pervenuti in via ereditaria e della rispettiva quota, senza che, tuttavia, sia esclusa la proponibilità nei suoi confronti di una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario (Cass. Sez. 3,
10/07/1973, n. 1990: “L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per se non impedisce che entro i limiti del valore dell'eredità i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni”; Cass. Sez. 1, 20/01/1964, n. 112).
Ciò premesso, venendo al merito, in primo luogo, il decreto ingiuntivo opposto si fonda su scrittura privata dd. 17-12-2020 con sottoscrizione attribuita a , ove CP_2 si legge la dichiarazione a quest'ultima ascritta secondo cui “Nell'appartamento dato in comodato gratuito a mio nipote dichiaro che tutti i lavori svolti all'interno Persona_3
comprendente nuova pavimentazione, serramenti, porte, finestre, cucina, rifacimento sistemazione elettrico, impianto idraulico nel bagno che è stato rifatto completamente, impianto stufa, rasatura e pitturazione, arredamento per renderlo abitabile tutto l'anno, CP_ sono stati effettuati da mio nipote a spese della moglie per un importo di circa
60.000 euro (sessantamilaeuro) dichiara inoltre che gli attrezzi negli avvolti compreso il trattorino per taglio erba, stufa economica caldaia a pellet di marca 1.D.D. e boiler da
250 litri sono di proprietà della Signora ” (doc. 1 fasc. Controparte_1
mon.).
La convenuta ha prodotto altresì stralcio del verbale di inventario dei beni della
, ove si legge “A questo punto dichiara di aver un CP_2 Controparte_1 credito verso l'eredità per l'importo di Euro 60.000 (sessantamila) circa, per lavori svolti sul fabbricato di proprietà della defunta e in particolare la parte ovest dell'appartamento
a primo piano per renderlo abitabile tutto l'anno, come risulta dalla dichiarazione autografa datata e sottoscritta “Bieno 17-12-2020 che, in originale CP_2
pag. 6/12 debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera Q” (doc. 4 fasc. mon.).
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha dichiarato di non conoscere detta dichiarazione, altresì chiarendo gli effetti analoghi a quelli del disconoscimento (atto di citazione, pag. 5). Ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., infatti, “Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”, pacifico altresì essendo che “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33769 del
19/12/2019).
Ciò precisato, è controversa fra le parti l'intervenuta proposizione di un'istanza di verificazione.
Nessuna richiesta in tal senso è proposta in via formale dalla difesa dell'opposta, le cui argomentazioni difensive sembrano anzi poggiare sull'assunto erroneo del mancato disconoscimento (comparsa di costituzione, pag. 4: “La opponente non contesta in modo esplicito la validità dell'atto di ricognizione del debito su cui fonda la pretesa creditoria della opposta ma si limita, invece, a tratteggiare dei dubbi sulla effettività dei lavori svolti senza però impugnare in alcun modo la validità del documento che quindi dovrà intendersi implicitamente acquisito come definitivamente valido”). La difesa della convenuta si è altresì opposta all'ammissione della CTU grafologica richiesta dall'opponente, ossia da soggetto diverso da quello onerato dell'istanza di verificazione
(cfr. memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. parte convenuta, pag. 3: “Risulta inammissibile, oltre che infondata, la richiesta di CTU grafologica atta ad indicare l'effettiva riferibilità della scrittura privata alla IG.ra . La odierna opponente non ha mai CP_2
espressamente contestato la veridicità del documento o la riferibilità dello stesso alla IG.ra e se avesse voluto farlo avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della CP_2
pag. 7/12 azione di querela di falso in via principale o incidentale in corso di causa, cosa che non ha fatto. Viceversa, la IG.ra si è limitata ad insinuare il dubbio o alludere alla Pt_1
non riferibilità del documento alla defunta IG.ra , condotta questa non chiara in CP_2
sede processuale che non consente, ora, in questa fase processuale di richiedere una CTU grafologica dal momento in cui le difese sono strutturate su altre tematiche”).
Alla luce di quanto sopra, se è vero che l'istanza di verificazione può essere altresì implicita, non richiedendo la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass., Sez. 6,
02/11/2022, n. 32169; Sez. 2, 24/05/2012, n. 8272), nel caso concreto, tuttavia,
l'assunzione della proposizione di una istanza di verificazione si porrebbe invero in contrasto con le argomentazioni difensive e istruttorie svolte dalla medesima parte nel cui interesse detta istanza dovrebbe intendersi, seppur implicitamente, spiegata, tenuto conto che la stessa, da un lato, assume l'assenza di alcun disconoscimento, dall'altro lato, si oppone financo all'espletamento di CTU grafologica.
Né nel caso concreto gli elementi agli atti potrebbero intendersi già di per sé soli sufficienti, in particolare, nessuna prova testimoniale essendo stata articolata al riguardo, né a nulla rilevando la circostanza che detta scrittura privata sia stata allegata al verbale di inventario in quanto, in primo luogo, ciò non implica alcuna autenticazione della sottoscrizione (art. 2703 c.c.), né la stessa potrebbe intendersi per ciò solo “legalmente considerata come riconosciuta” (art. 2702 c.c.), trattandosi appunto di mero allegato ad atto pubblico senza che ciò esplichi alcun effetto in ordine alla relativa sottoscrizione.
In secondo luogo, nemmeno potrebbe configurarsi nel caso de quo un riconoscimento tacito in sede stragiudiziale, sia tenuto conto che detta ipotesi potrebbe al più delinearsi laddove la provenienza della scrittura fosse ascritta alla persona cui venga altresì attribuito il riconoscimento tacito (non, quindi, all'erede), sia in quanto difetta comunque in concreto un qualsivoglia elemento onde reputare integrata una siffatta fattispecie. Non soltanto, infatti, non consta la presenza personale dell'attrice al momento della predisposizione dell'inventario notarile (doc. 11 att.), ma quest'ultimo reca, inoltre, esclusivamente una dichiarazione della medesima convenuta circa la provenienza di detta scrittura (doc. 4 fasc. mon.; doc. 11 att.).
pag. 8/12 Ciò detto, rilevato comunque l'onere di indicare mezzi di prova a carico della parte che intenda avvalersi del documento disconosciuto (art. 216 c.p.c.), anche laddove si potesse reputare spiegata un'istanza di verificazione implicita nonostante il contrasto con le difese e le istanze istruttorie della medesima parte a ciò onerata, non potrebbero comunque nemmeno dirsi ricorrere elementi sufficienti onde ritenere acquisita la provenienza dell'atto dal soggetto cui la sottoscrizione è ascritta.
Le superiori considerazioni appaiono peraltro superflue ai fini della decisione, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, per le seguenti concorrente ragioni.
Oggetto del ricorso monitorio e, con esso, quello del presente giudizio (l'opposta essendosi, infatti, limitata a richiedere nel merito il rigetto dell'opposizione attorea) è la domanda relativa “alla restituzione in favore della ricorrente della somma di euro
60.000,00 quale
contro
-valore economico delle opere di ristrutturazione effettuate a spese della ricorrente” (ricorso per decreto ingiuntivo, pag. 2), nella specie in ordine all'appartamento “ricevuto in comodato d'uso gratuito”, asserendosi che “le predette opere eseguite a spese esclusive della ricorrente hanno apportato migliorie evidenti” e con riguardo, in particolare, a “lavori di manutenzione straordinaria non rinviabili … posti alla conoscenza della comodante, oggi defunta, IG.ra che con atto di CP_2
riconoscimento espresso firmato in data 17.12.2020 ne attestava l'esecuzione da parte della IG.ra ” (ricorso cit., pag. 1; cfr. anche comparsa di Controparte_1 costituzione, pag. 6: “Nell'atto di ricognizione del debito viene chiaramente indicato il valore di 60.000,00 euro quale corrispettivo economico dei lavori proprio ai fini ricognitivi verso la creditrice oggi opposta”).
Così precisato l'oggetto della domanda, la già richiamata scrittura privata, anche laddove in ipotesi si ritenesse utilizzabile ai fini della decisione, non reca l'assunzione di un'obbligazione di pagamento da parte della de cuius, né appare riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1988 c.c., recando, invero, mera dichiarazione circa l'esecuzione di lavori “nell'appartamento dato in comodato gratuito a mio nipote ad Persona_3
CP_ opera di “mio nipote a spese della moglie per un importo di circa 60.000 euro”. In nessun modo dalla stessa è dato, invece, evincere l'assunzione di un debito al riguardo, né il suo riconoscimento, del resto altresì pacifico risultando il riferimento alla sussistenza di un rapporto di comodato sotteso all'esecuzione degli asseriti lavori, rapporto fatto pag. 9/12 valere e presupposto dalla parte convenuta anche in seno al ricorso monitorio.
Nemmeno chiarito è, peraltro, l'indirizzamento di una siffatta dichiarazione, ovverosia se la stessa sia stata specificamente indirizzata ad alcun soggetto e quale, dovendosi rammentare che “Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 2104 del 14/02/2012).
Vale, inoltre, considerare che, non potendo trovare applicazione in ordine a contratto di comodato l'art. 1150 c.c. (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7923 del 26/06/1992: “Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è ne' possessore ne' terzo, dei principi di cui agli artt. 1150
e 936 cod. civ., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie”), il credito asserito non potrebbe comunque derivare dall'esecuzione in sé delle opere, né corrispondere al relativo “
contro
-valore”, il comodatario, ai sensi dell'art. 1808 c.c., potendo, infatti, richiedere il rimborso soltanto degli esborsi economici in favore di terzi in concreto sostenuti e soltanto laddove di tratti di spese destinate alla “conservazione” del bene (e non al suo miglioramento) e altresì necessarie ed urgenti (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15699 del 14/06/2018; Sez. 2,
18/10/2016, n. 21023; Sez. 3, 06/11/2002, n. 15543).
Nessuna idonea prova è stata offerta con riguardo alla natura conservativa delle opere pag. 10/12 e ancor meno quanto al relativo carattere, in specie quanto all'eventuale urgenza, se si considera che, da un lato, la prova orale articolata dalla convenuta, oltre che tardiva (in quanto spiegata soltanto nella terza memoria istruttoria), è inammissibile per genericità oltre che in parte valutativa;
dall'altro lato, la documentazione versata dalla difesa della convenuta (docc. 5, 6 e 7 conv.) nulla dice in merito, la stessa nemmeno potendosi reputare esaustiva circa l'an dei lavori per come pretesi, né sulla relativa riferibilità soggettiva, né sull'an e sul quantum degli esborsi economici.
In via invero dirimente ai fini del decidersi -anche per l'ipotesi in cui la scrittura privata de qua fosse utilizzabile e avesse contenuto un riconoscimento di debito- la stessa, non potendo comunque integrare una fonte autonoma di obbligazione, ma avendo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, potrebbe comportare soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, essendo destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente (Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 13/06/2014), in definitiva determinando una mera presunzione iuris tantum peraltro superabile anche attraverso presunzioni semplici (Cass.
Sez. 1, 27/10/1998, n. 10681).
Nel caso concreto, dal momento che nessun credito, come detto, può sorgere in relazione a un contratto di comodato con riguardo al “controvalore” di opere eventualmente eseguite dal comodatario, quest'ultimo potendo vantare se del caso un diritto al rimborso delle “spese … sostenute” (per una somma di denaro pari a quella erogata), l'oggetto della domanda di parte opposta -concernente, invece, un preteso
“controvalore” delle opere- ne determina ex se, pena in difetto la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., il relativo rigetto, delineandosi sin dalla fase di allegazione un asserito diritto (che si pretenderebbe rivenire prova nella menzionata scrittura privata) non provvisto, tuttavia, di tutela giuridica, ferma, inoltre, l'inammissibilità di una domanda di arricchimento ingiustificato attesone il carattere meramente sussidiario (Cass.
Sez. 2, 27/01/2012, n. 1216: “In tema di comodato, il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'art.
1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa
pag. 11/12 essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte, essendo piuttosto essa finalizzata ad impedire che gli spostamenti patrimoniali privi di giusta causa tra soggetti terzi, per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, debbano essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento e danno”).
Per tutto quanto sopra, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il criterio del disputatum e nei valori medi secondo il D.M. n. 55/2014 per la fase di studio (euro
2.552,00) e introduttiva (euro 1.628,00), in quelli minimi (euro 2.835,00) per la fase istruttoria, in difetto di attività di assunzione probatoria, e per quella decisionale (euro
2.126,50), in mancanza di questioni nuove rispetto a quelle già oggetto di vaglio nelle precedenti fasi, e, quindi, per l'importo complessivo di euro 9.141,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se in quanto dovuti;
da distrarsi in favore del difensore Avv. Agostino Sala ex art. 93 c.p.c., come da richiesta in sede di atto di citazione e ribadita in sede di note di precisazione delle conclusioni.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 9.141,50 per onorario, oltre a Parte_1
rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
con distrazione in favore del difensore Avv. AGOSTINO SOLA ex art. 93 c.p.c.
Trento, 03/03/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1699/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritto al N. R.G. 1699 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. AGOSTINO SOLA, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. LUCIANO CASTALDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Trib. Trento n. 385/2023 del 15-5-2023
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note da intendersi qui integralmente trascritte.
per parte attrice: “Piaccia all' Ecc.mo Giudice contrariis reiectis, così provvedere, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi ( e , Persona_1 Persona_2 previa nomina di un curatore speciale nei confronti del minore ( – diverso Persona_1 dai legatari e dagli altri eredi - , assunti i più opportuni provvedimenti in rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c.: - in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dalla Sig.ra - in via Controparte_1 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere, in tutto o in parte, fondata la pretesa avanzata dalla Sig.ra accertare e Controparte_1 dichiarare che la Sig.ra è coobbligata per un terzo, residuando i Parte_1 restanti 2/3 a carico degli altri eredi, e terzi chiamati;
- Persona_1 Persona_2 in ogni caso, con vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”; per parte convenuta: “In via preliminare, ordinarsi all'opponente la esibizione della Procura Notarile sulla scorta della quale l'Avv. Sola ha presenziato, ai fini del tentativo di conciliazione, per conto della IG.ra all'udienza del 20.12.2023 che non Pt_1 risulta essere stata depositata nel fascicolo telematico, evidenziando che detta procura notarile deve essere riferita specificamente al Giudizio de quo e non astrattamente riferita ai giudizi della IG.ra o ad altro Giudizio. In assenza di deposito, si Pt_1 chiede rimettere la causa sul ruolo e fissarsi nuova udienza di comparizione delle parti al fine di dare effettivamente corso al tentativo di conciliazione previsto nella prima udienza. B) Nel merito, rigettarsi la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi confermare il Decreto Ingiuntivo n. 385 del 2023 del Tribunale di Trento per tutto quanto ampiamente esposto in premessa;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre
15% ex art.15 T.P.F., I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio -in opposizione a decreto ingiuntivo n. 385/2023 del 15-
5-2023 del Tribunale di Trento, notificato il 16-5-2023, recante ingiunzione per il pagamento della somma di euro 60.000,00 oltre compensi professionali e spese- esponendo che:
-la pretesa portata dal decreto ingiuntivo opposto si fonda su scrittura privata ascritta alla madre , nei cui rapporti l'attrice risulta erede testamentaria unitamente CP_2
a e Persona_1 Persona_2
era proprietaria dell'immobile che sarebbe stato interessato dai lavori CP_2
indicati nella scrittura privata;
-non sussiste prova dell'effettiva esecuzione dei lavori, né di alcun pagamento intervenuto ai fini della loro esecuzione;
-la menzionata scrittura privata non corrisponde a riconoscimento di debito, al più potendo indicare l'esistenza di un rapporto di comodato d'uso gratuito fra la convenuta e il di lei marito, e la;
Persona_3 CP_2
-è inesistente il rapporto a fondamento del credito azionato, sia per assenza di prova di esborso, sia per assenza di dimostrazione dell'esecuzione dei lavori, le condizioni dell'immobile risultando incompatibili con le opere asseritamente realizzate, nonché, in ipotesi di ricorrenza di rapporto di comodato, per esclusione di possibilità di rimborso in pag. 2/12 favore del comodatario;
-la scrittura privata non è riferibile alla , l'attrice erede dichiarando di non CP_2
conoscerla;
-l'attrice è al più co-obbligata passiva nei limiti della quota di 1/3 ai sensi degli artt.
752 e 754 c.c. quale co-erede, attesa l'accettazione con beneficio dell'inventario nei limiti dei beni pervenuti in relazione alla propria quota ereditaria, per ammontare non superiore ad euro 15.000,00, da cui devono essere detratte le spese sostenute per l'accettazione con beneficio di inventario pari ad euro 8.000,00; conclusivamente richiedendo il rigetto della pretesa avanzata in sede monitoria, in subordine accertare il più limitato obbligo nei limiti di un terzo, residuando i restanti due terzi a carico degli altri eredi e altresì con richiesta di Persona_1 Persona_2
loro chiamata in causa e nomina di curatore speciale.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega che:
-la pretesa azionata trova fondamento nelle ragioni di credito così esposte “l'odierna ricorrente è sposata con il IG. , nato a [...] il [...], il quale ha Persona_3 ricevuto in comodato d'uso gratuito dalla nonna IG.ra , nata a [...] loup CP_2
(BELGIO) il 17.02.1928 e deceduta a Borgo Valsugana (TN) in data 09.02.2022,
l'immobile sito in Bieno (TN) alla Via Don Luigi Morelli n. 18, coma da documenti in atti nn. 1 e 4; l'odierna ricorrente ha eseguito opere di manutenzione straordinaria al fine di rendere abitabile il predetto immobile per un importo complessivo di euro
60.000,00 (eurosessantamila//00), come da documentazione versata in atti nn. 1 e 4;Tali lavori di manutenzione straordinaria non rinviabili sono stati posti alla conoscenza della comodante, oggi defunta, IG.ra che con atto di riconoscimento espresso CP_2 firmato in data 17.12.2020 ne attestava l'esecuzione da parte della IG.ra
[...]
, come da allegato in atti;
le predette opere eseguite a spese esclusive della CP_1
ricorrente, hanno apportato migliorie evidenti ad un bene di proprietà della de cuius IG.ra e quindi anche degli eredi di quest'ultima; Oggi la IG.ra CP_2 Parte_1
, nata a [...] il [...] - e residente in [...]delle
[...]
Ortensie n. 4 - 80040 - Pollena Trocchia (NA) - è erede della defunta IG.ra , CP_2
come da dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario che si deposita al documento n. 2 in atti e come tale soggetto obbligato alla restituzione in
pag. 3/12 favore della ricorrente della somma di euro 60.000,00 quale
contro
-valore economico delle opere di ristrutturazione effettuate a spese della ricorrente;
” (comparsa di costituzione, pag. 2);
-sulla base dello stralcio del verbale di accettazione di eredità con beneficio di inventario la convenuta “ebbe modo di dichiarare specificamente le opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della defunta che ella aveva finanziato per 60 mila euro al fine di rendere abitabile la parte ovest dell'appartamento al primo piano”;
-l'attrice ha impugnato il testamento della madre, con giudizio che potrebbe avere effetti sul contenzioso de quo, con richiesta di riunione o sospensione del presente giudizio;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. si è rilevato, in ordine alla richiesta di chiamata del terzo, che parte opponente non ha spiegato domande nei confronti dei terzi, richiedendo, invece, l'accertamento in subordine della più limitata quota di debito a proprio carico, sì da non reputarsi sussistenti i presupposti per l'autorizzazione alla chiamata di terzo.
Depositate le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 20-12-2023 le parti hanno dato atto dell'insussistenza dei presupposti onde addivenire a una definizione conciliativa della controversia.
Precisate le rispettive conclusioni, previo deposito degli scritti conclusionali, la causa
è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 27-12-2024.
2. Sull'accoglimento dell'opposizione.
In via pregiudiziale, parte opposta rileva, in sede di precisazione delle conclusioni, il mancato deposito in via telematica della procura notarile esibita dal difensore dell'attrice in sede di udienza del 20-12-2023 ai fini del tentativo di conciliazione.
Il difensore di parte opponente sostiene, invece, la superfluità del deposito telematico della procura esibita.
Le censure di parte opposta sono fondate.
Nell'alveo del processo civile, infatti, sin dalla disciplina di cui all'art. 16 bis della l.
n. 179/2012, nonché, all'attualità e con portata generale, in forza dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., il deposito degli atti e dei documenti può intervenire esclusivamente in via pag. 4/12 telematica, salvo che il giudice ne autorizzi il deposito su supporto cartaceo “indicandone specificamente la ragione” o nel caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna di dette ipotesi, il difensore dell'opponente avendo del resto espresso riserva ai fini del deposito telematico, l'adempimento soltanto di questo onere potendo reputare validamente acquisita la procura de qua agli atti.
Ciò precisato, vale nondimeno osservare che, in sede di udienza del 20-12-2023, i difensori delle parti hanno dato altresì atto dell'insussistenza dei presupposti per addivenire a una definizione conciliativa della vertenza, né consta allo stato la sopravvenienza di elementi onde reputare l'eventualità di una siffatta modalità di definizione della vertenza.
Al contempo, la mancata comparizione personale delle parti in sede di prima udienza, così come disposta dall'art. 183, comma 1, c.p.c., non consente, anche in ipotesi, nel caso in esame di trarre argomenti di prova ai fini della decisione ex art. 116 c.p.c. tenuto conto della natura e dell'oggetto della causa, peraltro vertendosi in ordine ad asserito rapporto di credito, non nei confronti dell'opponente personalmente, bensì nei confronti della dante causa-de cuius, ciò altresì escludendo una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Sempre in via pregiudiziale, quanto al procedimento Trib. Trento n. 468/2023 r.g., va escluso alcun rapporto di pregiudizialità o dipendenza, non controvertendosi in quella sede circa il titolo ereditario dell'attrice e degli ulteriori eredi testamentari (doc. 4 conv.; docc. 9 e 12 att.), bensì in ordine al legato in favore di e Persona_3 CP_1
(doc. 9 att.), il menzionato contenzioso, anche per l'ipotesi di accoglimento delle
[...]
domande concernenti la disposizione a titolo particolare (legato), nulla mutando quanto al titolo ereditario dell'attrice in forza del quale la pretesa creditoria è stata azionata in sede monitoria dalla ricorrente, qui convenuta opposta (doc. 2 fasc. mon.).
Appare, inoltre, opportuno precisare che dall'accettazione beneficiata consegue una limitazione di responsabilità dell'erede, in deroga legale al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale, e la posizione più favorevole dell'erede debitore è, come tale, una “qualità del relativo rapporto”, assumendo rilievo proprio nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso e limitando al valore dei beni ricevuti pag. 5/12 la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, beneficio che afferisce così alla sorte capitale come agli interessi e, per regola (come può desumersi dall'art. 94 c.p.c.), si estende anche alle spese del giudizio (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 23398 del 27/07/2022; Sez. 2, 29/09/2020, n. 20531; Sez. 1,
24/03/1981, n. 1712; Sez. 1, 11/08/1977, n. 3713), ciò comportando, sin dalla fase di cognizione, che la statuizione di condanna nei confronti dell'erede beneficiato debba essere limitata intra vires hereditatis, ossia entro i limiti dei beni a lui pervenuti in via ereditaria e della rispettiva quota, senza che, tuttavia, sia esclusa la proponibilità nei suoi confronti di una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario (Cass. Sez. 3,
10/07/1973, n. 1990: “L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per se non impedisce che entro i limiti del valore dell'eredità i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni”; Cass. Sez. 1, 20/01/1964, n. 112).
Ciò premesso, venendo al merito, in primo luogo, il decreto ingiuntivo opposto si fonda su scrittura privata dd. 17-12-2020 con sottoscrizione attribuita a , ove CP_2 si legge la dichiarazione a quest'ultima ascritta secondo cui “Nell'appartamento dato in comodato gratuito a mio nipote dichiaro che tutti i lavori svolti all'interno Persona_3
comprendente nuova pavimentazione, serramenti, porte, finestre, cucina, rifacimento sistemazione elettrico, impianto idraulico nel bagno che è stato rifatto completamente, impianto stufa, rasatura e pitturazione, arredamento per renderlo abitabile tutto l'anno, CP_ sono stati effettuati da mio nipote a spese della moglie per un importo di circa
60.000 euro (sessantamilaeuro) dichiara inoltre che gli attrezzi negli avvolti compreso il trattorino per taglio erba, stufa economica caldaia a pellet di marca 1.D.D. e boiler da
250 litri sono di proprietà della Signora ” (doc. 1 fasc. Controparte_1
mon.).
La convenuta ha prodotto altresì stralcio del verbale di inventario dei beni della
, ove si legge “A questo punto dichiara di aver un CP_2 Controparte_1 credito verso l'eredità per l'importo di Euro 60.000 (sessantamila) circa, per lavori svolti sul fabbricato di proprietà della defunta e in particolare la parte ovest dell'appartamento
a primo piano per renderlo abitabile tutto l'anno, come risulta dalla dichiarazione autografa datata e sottoscritta “Bieno 17-12-2020 che, in originale CP_2
pag. 6/12 debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera Q” (doc. 4 fasc. mon.).
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'attrice ha dichiarato di non conoscere detta dichiarazione, altresì chiarendo gli effetti analoghi a quelli del disconoscimento (atto di citazione, pag. 5). Ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., infatti, “Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”, pacifico altresì essendo che “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33769 del
19/12/2019).
Ciò precisato, è controversa fra le parti l'intervenuta proposizione di un'istanza di verificazione.
Nessuna richiesta in tal senso è proposta in via formale dalla difesa dell'opposta, le cui argomentazioni difensive sembrano anzi poggiare sull'assunto erroneo del mancato disconoscimento (comparsa di costituzione, pag. 4: “La opponente non contesta in modo esplicito la validità dell'atto di ricognizione del debito su cui fonda la pretesa creditoria della opposta ma si limita, invece, a tratteggiare dei dubbi sulla effettività dei lavori svolti senza però impugnare in alcun modo la validità del documento che quindi dovrà intendersi implicitamente acquisito come definitivamente valido”). La difesa della convenuta si è altresì opposta all'ammissione della CTU grafologica richiesta dall'opponente, ossia da soggetto diverso da quello onerato dell'istanza di verificazione
(cfr. memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. parte convenuta, pag. 3: “Risulta inammissibile, oltre che infondata, la richiesta di CTU grafologica atta ad indicare l'effettiva riferibilità della scrittura privata alla IG.ra . La odierna opponente non ha mai CP_2
espressamente contestato la veridicità del documento o la riferibilità dello stesso alla IG.ra e se avesse voluto farlo avrebbe dovuto utilizzare lo strumento della CP_2
pag. 7/12 azione di querela di falso in via principale o incidentale in corso di causa, cosa che non ha fatto. Viceversa, la IG.ra si è limitata ad insinuare il dubbio o alludere alla Pt_1
non riferibilità del documento alla defunta IG.ra , condotta questa non chiara in CP_2
sede processuale che non consente, ora, in questa fase processuale di richiedere una CTU grafologica dal momento in cui le difese sono strutturate su altre tematiche”).
Alla luce di quanto sopra, se è vero che l'istanza di verificazione può essere altresì implicita, non richiedendo la formale apertura di un procedimento incidentale, né
l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass., Sez. 6,
02/11/2022, n. 32169; Sez. 2, 24/05/2012, n. 8272), nel caso concreto, tuttavia,
l'assunzione della proposizione di una istanza di verificazione si porrebbe invero in contrasto con le argomentazioni difensive e istruttorie svolte dalla medesima parte nel cui interesse detta istanza dovrebbe intendersi, seppur implicitamente, spiegata, tenuto conto che la stessa, da un lato, assume l'assenza di alcun disconoscimento, dall'altro lato, si oppone financo all'espletamento di CTU grafologica.
Né nel caso concreto gli elementi agli atti potrebbero intendersi già di per sé soli sufficienti, in particolare, nessuna prova testimoniale essendo stata articolata al riguardo, né a nulla rilevando la circostanza che detta scrittura privata sia stata allegata al verbale di inventario in quanto, in primo luogo, ciò non implica alcuna autenticazione della sottoscrizione (art. 2703 c.c.), né la stessa potrebbe intendersi per ciò solo “legalmente considerata come riconosciuta” (art. 2702 c.c.), trattandosi appunto di mero allegato ad atto pubblico senza che ciò esplichi alcun effetto in ordine alla relativa sottoscrizione.
In secondo luogo, nemmeno potrebbe configurarsi nel caso de quo un riconoscimento tacito in sede stragiudiziale, sia tenuto conto che detta ipotesi potrebbe al più delinearsi laddove la provenienza della scrittura fosse ascritta alla persona cui venga altresì attribuito il riconoscimento tacito (non, quindi, all'erede), sia in quanto difetta comunque in concreto un qualsivoglia elemento onde reputare integrata una siffatta fattispecie. Non soltanto, infatti, non consta la presenza personale dell'attrice al momento della predisposizione dell'inventario notarile (doc. 11 att.), ma quest'ultimo reca, inoltre, esclusivamente una dichiarazione della medesima convenuta circa la provenienza di detta scrittura (doc. 4 fasc. mon.; doc. 11 att.).
pag. 8/12 Ciò detto, rilevato comunque l'onere di indicare mezzi di prova a carico della parte che intenda avvalersi del documento disconosciuto (art. 216 c.p.c.), anche laddove si potesse reputare spiegata un'istanza di verificazione implicita nonostante il contrasto con le difese e le istanze istruttorie della medesima parte a ciò onerata, non potrebbero comunque nemmeno dirsi ricorrere elementi sufficienti onde ritenere acquisita la provenienza dell'atto dal soggetto cui la sottoscrizione è ascritta.
Le superiori considerazioni appaiono peraltro superflue ai fini della decisione, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, per le seguenti concorrente ragioni.
Oggetto del ricorso monitorio e, con esso, quello del presente giudizio (l'opposta essendosi, infatti, limitata a richiedere nel merito il rigetto dell'opposizione attorea) è la domanda relativa “alla restituzione in favore della ricorrente della somma di euro
60.000,00 quale
contro
-valore economico delle opere di ristrutturazione effettuate a spese della ricorrente” (ricorso per decreto ingiuntivo, pag. 2), nella specie in ordine all'appartamento “ricevuto in comodato d'uso gratuito”, asserendosi che “le predette opere eseguite a spese esclusive della ricorrente hanno apportato migliorie evidenti” e con riguardo, in particolare, a “lavori di manutenzione straordinaria non rinviabili … posti alla conoscenza della comodante, oggi defunta, IG.ra che con atto di CP_2
riconoscimento espresso firmato in data 17.12.2020 ne attestava l'esecuzione da parte della IG.ra ” (ricorso cit., pag. 1; cfr. anche comparsa di Controparte_1 costituzione, pag. 6: “Nell'atto di ricognizione del debito viene chiaramente indicato il valore di 60.000,00 euro quale corrispettivo economico dei lavori proprio ai fini ricognitivi verso la creditrice oggi opposta”).
Così precisato l'oggetto della domanda, la già richiamata scrittura privata, anche laddove in ipotesi si ritenesse utilizzabile ai fini della decisione, non reca l'assunzione di un'obbligazione di pagamento da parte della de cuius, né appare riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1988 c.c., recando, invero, mera dichiarazione circa l'esecuzione di lavori “nell'appartamento dato in comodato gratuito a mio nipote ad Persona_3
CP_ opera di “mio nipote a spese della moglie per un importo di circa 60.000 euro”. In nessun modo dalla stessa è dato, invece, evincere l'assunzione di un debito al riguardo, né il suo riconoscimento, del resto altresì pacifico risultando il riferimento alla sussistenza di un rapporto di comodato sotteso all'esecuzione degli asseriti lavori, rapporto fatto pag. 9/12 valere e presupposto dalla parte convenuta anche in seno al ricorso monitorio.
Nemmeno chiarito è, peraltro, l'indirizzamento di una siffatta dichiarazione, ovverosia se la stessa sia stata specificamente indirizzata ad alcun soggetto e quale, dovendosi rammentare che “Il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Ne deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 2104 del 14/02/2012).
Vale, inoltre, considerare che, non potendo trovare applicazione in ordine a contratto di comodato l'art. 1150 c.c. (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7923 del 26/06/1992: “Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è ne' possessore ne' terzo, dei principi di cui agli artt. 1150
e 936 cod. civ., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie”), il credito asserito non potrebbe comunque derivare dall'esecuzione in sé delle opere, né corrispondere al relativo “
contro
-valore”, il comodatario, ai sensi dell'art. 1808 c.c., potendo, infatti, richiedere il rimborso soltanto degli esborsi economici in favore di terzi in concreto sostenuti e soltanto laddove di tratti di spese destinate alla “conservazione” del bene (e non al suo miglioramento) e altresì necessarie ed urgenti (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15699 del 14/06/2018; Sez. 2,
18/10/2016, n. 21023; Sez. 3, 06/11/2002, n. 15543).
Nessuna idonea prova è stata offerta con riguardo alla natura conservativa delle opere pag. 10/12 e ancor meno quanto al relativo carattere, in specie quanto all'eventuale urgenza, se si considera che, da un lato, la prova orale articolata dalla convenuta, oltre che tardiva (in quanto spiegata soltanto nella terza memoria istruttoria), è inammissibile per genericità oltre che in parte valutativa;
dall'altro lato, la documentazione versata dalla difesa della convenuta (docc. 5, 6 e 7 conv.) nulla dice in merito, la stessa nemmeno potendosi reputare esaustiva circa l'an dei lavori per come pretesi, né sulla relativa riferibilità soggettiva, né sull'an e sul quantum degli esborsi economici.
In via invero dirimente ai fini del decidersi -anche per l'ipotesi in cui la scrittura privata de qua fosse utilizzabile e avesse contenuto un riconoscimento di debito- la stessa, non potendo comunque integrare una fonte autonoma di obbligazione, ma avendo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, potrebbe comportare soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, essendo destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente (Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 13/06/2014), in definitiva determinando una mera presunzione iuris tantum peraltro superabile anche attraverso presunzioni semplici (Cass.
Sez. 1, 27/10/1998, n. 10681).
Nel caso concreto, dal momento che nessun credito, come detto, può sorgere in relazione a un contratto di comodato con riguardo al “controvalore” di opere eventualmente eseguite dal comodatario, quest'ultimo potendo vantare se del caso un diritto al rimborso delle “spese … sostenute” (per una somma di denaro pari a quella erogata), l'oggetto della domanda di parte opposta -concernente, invece, un preteso
“controvalore” delle opere- ne determina ex se, pena in difetto la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., il relativo rigetto, delineandosi sin dalla fase di allegazione un asserito diritto (che si pretenderebbe rivenire prova nella menzionata scrittura privata) non provvisto, tuttavia, di tutela giuridica, ferma, inoltre, l'inammissibilità di una domanda di arricchimento ingiustificato attesone il carattere meramente sussidiario (Cass.
Sez. 2, 27/01/2012, n. 1216: “In tema di comodato, il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di rimborso avanzata ai sensi dell'art.
1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa
pag. 11/12 essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte, essendo piuttosto essa finalizzata ad impedire che gli spostamenti patrimoniali privi di giusta causa tra soggetti terzi, per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, debbano essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento e danno”).
Per tutto quanto sopra, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il criterio del disputatum e nei valori medi secondo il D.M. n. 55/2014 per la fase di studio (euro
2.552,00) e introduttiva (euro 1.628,00), in quelli minimi (euro 2.835,00) per la fase istruttoria, in difetto di attività di assunzione probatoria, e per quella decisionale (euro
2.126,50), in mancanza di questioni nuove rispetto a quelle già oggetto di vaglio nelle precedenti fasi, e, quindi, per l'importo complessivo di euro 9.141,50, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, se in quanto dovuti;
da distrarsi in favore del difensore Avv. Agostino Sala ex art. 93 c.p.c., come da richiesta in sede di atto di citazione e ribadita in sede di note di precisazione delle conclusioni.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita,
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice Controparte_1
le spese di lite, liquidate in € 9.141,50 per onorario, oltre a Parte_1
rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
con distrazione in favore del difensore Avv. AGOSTINO SOLA ex art. 93 c.p.c.
Trento, 03/03/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 12/12