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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6471/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo al n. RGAC 6471 dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza del 27 giugno 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Modena, via Rinusso n° 118, presso lo studio del procuratore, avv. Pasqualino MIRAGLIA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
nata in [...] il [...] , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Benevento, via R. Follerau n° 9, presso lo studio del procuratore, avv. Gerardo GIORGIONE, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA 1 E
AVV. in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2 Per_1
ato a Benevento il 5 agosto 2015 e nata a [...] il 4
[...] Persona_2
aprile 2018, nominata con decreto del 22 giugno 2020 del Tribunale Ordinario di Roma, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, Via Fasana n. 21 in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA
E
AVV. in qualità di tutore dei minori nato a CP_3 Persona_1
Benevento il 5 agosto 2015 e nata a [...] il [...], Persona_2
nominata con decreto del 28 gennaio 2022 del giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di
Benevento, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Napoli, via Taddeo da
Sessa condominio Isola 9, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 14703/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 21 settembre 2021 in tema di separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2018 – deducendo che il 2 giugno CP_1
2012 a Foglianise era stato celebrato il suo matrimonio con dalla Parte_1
cui unione era nato il figlio (nato a [...] il [...]) e la figlia Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) - conveniva innanzi al Tribunale di Roma Parte_1
per sentir pronunziare la separazione personale tra le parti, con addebito al
[...]
marito; per sentirsi assegnare la casa familiare;
per sentir disporre l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno;
per sentir porre a carico del n assegno di mantenimento dei figli in misura pari a Per_1
complessivi 700,00 euro mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie e un assegno di 2 mantenimento per lei stessa in misura pari a 300,00 euro mensili. Deduceva, a fondamento della propria domanda, che fin dal primo anno di matrimonio il veva assunto Per_1
nei suoi confronti atteggiamenti di ingiustificato astio e risentimento che, occasionalmente, erano anche sfociati in minacce e violenze fisiche e verbali. Sottolineava che il 22 settembre
2018 il 'aveva allontanata in malo modo dalla casa familiare, costringendola a Per_1
recarsi presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Foglianise.
Con distinto ricorso depositato il 7 dicembre 2018 – integralmente richiamato nella sua memoria difensiva depositata il 31 gennaio 2019 – chiedeva Parte_1
anch'egli che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito alla
, contestando che il fallimento dell'unione coniugale fosse a lui in qualche CP_1
modo imputabile. Chiedeva che gli fosse assegnata la casa familiare;
che venisse disposto l'affido esclusivo dei minori a sé con mantenimento diretto degli stessi e regolamentazione del diritto di visita materno, previo espletamento di una ctu che accertasse le competenze genitoriali materne;
che fosse altresì posto a carico della un assegno di CP_1
mantenimento dei figli determinato in complessivi 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e che fosse disposto che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento. In via subordinata, chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso dei minori - con collocamento presso di sé e contestuale assegnazione della casa familiare - e che fosse determinato in 200,00 euro mensili il contributo materno dovuto per il mantenimento dei figli. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che la , CP_1
che non era stata capace di rendersi indipendente dalla propria famiglia di origine e in particolare dalla propria madre adottiva, aveva volontariamente abbandonato il tetto coniugale nel settembre 2018 e da quella data gli aveva impedito di avere qualsiasi contatto con i figli, che aveva potuto rivedere dopo oltre un mese e solo grazie all'intervento del suo legale.
, costituendosi nel separato giudizio introdotto dal reiterava CP_1 Per_1
tutte le allegazioni e conclusioni di cui al proprio ricorso, contestando inoltre quanto asserito dal coniuge riguardo alla circostanza che ella gli avrebbe impedito di frequentare i figli.
3 In sede di comparizione personale dei coniugi il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, riuniva i due giudizi;
affidava e al Servizio sociale del Comune Per_1 Per_2
di Foglianise – luogo in cui si trovavano i minori - anche per le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, conferendogli il compito di monitorare il nucleo familiare;
collocava i minori presso il domicilio materno;
regolamentava il diritto di visita paterno;
onerava il i corrispondere un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento Per_1
di entrambi i figli, oltre al 70% delle spese straordinarie e di versare un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della moglie.
Conferito incarico al ctu, il giudice istruttore, con ordinanza del 12 agosto 2019 disponeva che il Servizio sociale affidatario individuasse – su indicazione delle parti e con l'ausilio del ctu – un soggetto terzo che affiancasse i genitori nella fase di transizione dei minori ed esortava i genitori a collaborare con il Servizio sociale e a non esporre i figli a situazioni di conflitto, onde evitare l'adozione di ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. All'udienza del 12 novembre 2019, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di ctu, il giudice istruttore, fermo restando l'affidamento dei minori al competente
Servizio sociale, modificava i provvedimenti adottati in sede di comparizione dinanzi al
Presidente, disponendo che, a weekend alternati, il padre avrebbe trascorso con i figli a
Foglianise dal sabato mattina alla domenica pomeriggio – escluso il pernotto per – Per_2
e che il padre avrebbe trascorso un ulteriore weekend al mese con il figlio a Roma, Per_1
prelevandolo il sabato mattina alle ore 9,30 a Foglianise mentre la madre sarebbe andata a riprendere il figlio a Roma alle 16,00; disponeva inoltre che, per le festività natalizie, i figli avrebbero trascorso con il padre – che li avrebbe prelevati alle ore 10,00 e riportati alle ore
19,00 tutti i giorni - tre giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 25 e il 30 dicembre con un pernotto;
stabiliva inoltre che il padre avrebbe effettuato una videochiamata tutti i giorni alle ore 18,00 mentre la madre l'avrebbe effettuata alle ore 17,00.
Con sentenza parziale non definitiva n° 2758/2020 il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per lo svolgimento dell'istruttoria sulle ulteriori domande rispettivamente proposte dalle parti.
Con ordinanza emessa il 24 aprile 2020, confermata con successiva ordinanza del 22 giugno 2020, il giudice istruttore – disattendendo l'istanza di revoca dell'ordine di rientro
4 a Roma dei minori avanzata dalla – disponeva il rientro dei minori dal CP_1
Comune di Foglianise a Roma e manteneva il loro collocamento prevalente presso la madre cui assegnava la casa familiare;
onerava il Servizio sociale del Comune di Roma, cui affidava i minori anche per le decisioni di maggior rilevanza, di attivare un percorso psicoterapico e un percorso di sostegno alla genitorialità; rideterminava le modalità di frequentazione padre-figli; ferme restando le altre disposizioni, determinava quindi in
600,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli a far data dal rientro degli stessi a Roma. Con provvedimento emesso il medesimo 22 giugno 2020 il Collegio – decidendo sulle richieste avanzate dal P.M.M., che aveva tra l'altro chiesto, ai sensi degli art. 333 e segg. c.c., la sospensione della responsabilità genitoriale di
[...]
e di – nominava curatrice speciale dei minori l'avv. CP_1 Parte_1
assegnandole termine per costituirsi anche nel subprocedimento “de Controparte_2
potestate” nel quale il giudice istruttore avrebbe conferito incarico al ctu di integrare la perizia psicologica sui minori all'esito del loro definitivo rientro a Roma.
Con provvedimento emesso il 23 novembre 2021 il Tribunale di Roma rinnovava l'ordine di rientro dei minori (unitamente alla ) a Roma presso la casa familiare;
CP_1
ordine già impartito anche con decreto del 6 ottobre 2020; avvertiva la che, CP_1
in caso di ulteriori violazioni alle disposizione impartite dal Tribunale, sarebbe stata valutata anche d'ufficio l'opzione del collocamento dei minori in casa-famiglia; stabiliva che nelle more dell'aggiornamento della ctu, il diritto di visita del padre sarebbe stato esercitato presso il centro tre volte a settimana, compatibilmente con la Parte_2
disponibilità della struttura;
disponeva la rinnovazione del percorso di sostegno alla genitorialità, il percorso di sostegno personale e l'inserimento scolastico dei minori;
incaricava il Servizio sociale del Comune di Foglianise di effettuare un accesso domiciliare presso l'abitazione materna al fine di verificare l'autonomia di detta abitazione rispetto a quella dei di lei genitori.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n° 14703/21 che dava atto della rinuncia delle parti alle domande di addebito reciprocamente formulate;
disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale della e del ui minori e nominava quale Tutore provvisorio dei minori CP_1 Per_1
5 il Sindaco pro-tempore del Comune di Foglianise sino alla nomina del Tutore definitivo da parte del Giudice Tutelare territorialmente competente;
disponeva il collocamento dei minori presso la madre in Foglianise, fatto salvo il divieto di stabile coabitazione degli stessi con i nonni materni;
regolamentava il diritto di visita paterno;
revocava l'assegnazione della casa familiare alla;
respingeva la domanda di CP_1
riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzata da quest'ultima; onerava il i corrispondere la somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun Per_1
figlio) quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1
l'8 novembre 2021 che, con più motivi, lamenta che il Tribunale di Roma aveva erroneamente sospeso la sua responsabilità genitoriale e collocato i minori presso il domicilio materno, senza tener conto della circostanza che la madre aveva ripetutamente violato le disposizioni stabilite dal Tribunale e aveva ostacolato in ogni modo il rapporto padre-figli. Ha chiesto pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fosse revocata la sospensione della sua responsabilità genitoriale;
che fosse disposto l'affido esclusivo dei minori a sé, con collocamento presso il suo domicilio e che fosse posto a carico della un contributo per il CP_1
mantenimento dei figli nella misura di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 29 novembre 2021, depositato in pari data, il presidente di sezione ha fissato al 27 ottobre 2022 – anticipata su istanza di parte al 14 luglio 2022 - l'udienza di trattazione, invitando le parti ad aggiornare la documentazione sulle proprie risorse economiche e autorizzandole al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con comparsa depositata il 18 maggio 2022 si è costituita che ha CP_1
contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Ha invece aderito alla richiesta di istituire incontri protetti padre-figli così come avanzata dal Curatore speciale.
Si è altresì costituito il Curatore speciale che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Ha inoltre chiesto che, in riforma della decisione, fossero disposti
6 incontri protetti padre-figli alla presenza dell'assistente sociale e della psicologa del Centro per la famiglia nel Comune di Foglianise.
Si è inoltre costituito il Tutore dei minori che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto, aderendo alle conclusioni formulate dal Curatore speciale. In particolare ha chiesto che fosse attivato, a opera del servizio sociale del Comune di
Foglianise, il servizio di assistenza domiciliare presso l'abitazione dei minori.
Il Procuratore Generale, con atto depositato in data 4 luglio 2022, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello principale.
Con ordinanza del 26 luglio 2022, depositata il 27 luglio 2022, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 13 luglio 2023, assegnando ai Servizi sociali termine fino al 30 maggio 2023 per trasmettere una relazione di aggiornamento riguardante lo svolgimento degli incontri protetti, dato che al 14 luglio 2022 – data fissata per l'udienza a seguito di anticipazione – era stato effettuato un solo incontro tra padre e figli.
Con successiva ordinanza emessa il 14 marzo 2024, pubblicata in data 26 marzo 2024, la
Corte ha nuovamente disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di interloquire in merito alle emergenze istruttorie sopravvenute, riguardanti lo stato di disagio dei minori come risultante dalla più recente relazione dei Servizi sociali.
All'udienza del 27 giugno 2024, fissata per la decisione, i procuratori delle parti si sono riportati alle proprie conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato in via preliminare che nel costituirsi in giudizio la non ha impugnato la sentenza definitiva n° 14703/21 nella parte in cui ha CP_1
respinto la sua domanda diretta a ottenere un assegno di mantenimento per lei stessa.
Va ancora sottolineato, sempre in via preliminare, che come noto, il provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione della responsabilità genitoriale è strumentale allo svolgimento dell'attività processuale istruttoria ed è destinato, in sede di pronuncia definitiva, a venir meno o a essere assorbito dall'adozione di provvedimenti più pregnanti.
Per tale ragione va dunque disposta la revoca della dichiarazione di sospensione della
7 responsabilità genitoriale di e di che, Parte_1 CP_1
evidentemente, non può essere dichiarata (o meglio confermata) in un provvedimento che ha la funzione di definire il giudizio.
Ciò precisato, osserva ancora questa Corte che, come si evince dall'esame della relazione dei Servizi sociali di Foglianise, inviata il 24 giugno 2024, è risultato che i minori frequentano le scuole dell'obbligo a Foglianise, dove sono ben inseriti sia sul piano sociale che nel contesto scolastico. A piace partecipare alla funzione religiosa ogni Per_1
domenica e partecipa alle varie uscite organizzate dal parroco del paese;
è impegnata Per_2
con la danza;
importanti figure di riferimento per i minori sono i nonni materni. Nella indicata relazione i Servizi sociali hanno altresì riferito che entrambe le parti hanno seguito il percorso di sostegno alla genitorialità e che gli incontri tra padre e figli si sono svolti con regolarità presso la sede del centro per la famiglia “Kairos” con sede a Castelpoto, con cadenza quindicinale e per la durata di un'ora e trenta minuti, in presenza dell'equipe multi- professionale (composta da uno psicologo, un assistente sociale territoriale e un educatore); tali incontri sono stati sospesi solo durante il periodo natalizio, quando Per_1
<<… ha mostrato per qualche incontro un rifiuto di trascorrere del tempo con il padre, comunicando di essere stanco e di voler restare a casa a svagarsi. L'intera equipe del centro ha deciso di non forzare il bambino, e, di lasciarlo libero di scegliere quando incontrare nuovamente il padre. Il sig. sin da Per_1
subito ha chiesto l'intervento dei servizi, per capire le motivazioni che portassero il piccolo a tale Per_1
rifiuto. Il papà intrattiene con entrambi i figli un comportamento adeguato, rispetta i giorni e orari degli incontri, è positivo sia nella conduzione dei giochi che nel sollecitare i figli alla comunicazione, si mostra affettuoso abbracciando e baciando i bambini. La sig.ra ha accompagnato regolarmente CP_1 Per_1
e agli incontri, in poche occasioni i bambini sono arrivati con un piccolo ritardo (giustificato da Per_2
qualche impegno dei minori), comunque la sig.ra si è mostrata disponibile al recupero, in quanto, CP_1
il papà lo ha preteso. La sig.ra nonostante la presenza del piccolo ultimo nato, segue CP_1 Per_3
regolarmente i bambini sia nelle attività scolastiche, che nelle attività socio-educative del territorio, si mostra con i bambini premurosa e attenta, accetta positivamente i suggerimenti pervenuti dai Servizi Sociali, difatti è ancora attivo presso il domicilio l'Educativa domiciliare con la presenza di un Educatore per 3 ore a settimana. in più occasioni non ha esitato a manifestare il suo disappunto e una certa dose di Per_1
insofferenza per la presenza a casa dell'Operatore, e una certa stanchezza per gli incontri protetti. Spesso
8 lamenta di essere arrabbiato, quasi a comunicare una certa dose di impazienza in quanto afferma che i servizi sono attivi da molti anni, e lui dopo la scuola preferisce giocare e stare all'aria aperta. Le dinamiche di confronto e di collaborazione tra i genitori restano purtroppo ancorate agli oggettivi riscontri legali dovute alle pregresse denunce penali e civili che rendono la comunicazione tra gli adulti legata a rancori e risentimenti.>> (così testualmente la citata relazione dei servizi sociali inviata il 24 giugno
2024). Hanno quindi concluso i Servizi sociali nell'indicata relazione che nonostante la situazione sia migliorata, persiste un'alta conflittualità nella coppia genitoriale, sottolineando in particolare che <<… entrambi i genitori singolarmente hanno un atteggiamento oramai stabilmente equilibrato e normalizzato rispetto ai figli, ma come sistema famiglia vi sono tutt'oggi ancora degli impedimenti a svolgere appieno il proprio ruolo genitoriale, tuttavia tenendo conto delle rispettive capacità relazionali e affettive nei confronti dei figli, si potrebbe ipotizzare una ripresa graduale dei rapporti, nella prospettiva di un auspicabile affidamento condiviso, e rimediare ognuno per la propria parte ai propri errori.>> (così testualmente ancora la citata relazione del 24 giugno 2024).
Anche il curatore speciale, precisando le proprie conclusioni all'udienza del 27 giugno
2024, ha dato atto del miglioramento dei rapporti tra i minori e i due genitori ma ha segnalato che <<… un elevato conflitto fra i genitori continua a rendere difficoltoso il miglioramento della situazione complessiva …>> e ha quindi chiesto che, revocata la sospensione della responsabilità di entrambi i genitori, venisse <<… disposto l'affidamento dei minori ai servizi sociali con collocamento presso l'abitazione materna, revocandosi la nomina del tutore e favorendo una graduale liberalizzazione degli incontri dei minori con il padre.>> (così testualmente il verbale di udienza del 27 giugno 2024); anche il tutore, per il tramite del curatore speciale, ha depositato conclusioni scritte con cui chiede che i minori siano affidati al servizio sociale del comune di Foglianise, soluzione che meglio risponde al superiore interesse dei bambini, visto il buon inserimento socio ambientale e scolastico dei minori nel territorio;
la chiusura della tutela aperta presso il Tribunale di Benevento e la permanenza del monitoraggio da parte dei servizi sociali di Foglianise al fine di giungere a una progressiva liberalizzazione degli incontri tra padre e figli. Gli elementi sin qui acquisiti inducono il
Collegio a disporre che, revocata la sospensione della responsabilità genitoriale, sia opportuno garantire adeguata tutela ai minori mediante l'affido al Servizio sociale;
il collocamento presso la madre - in ragione del loro radicamento ormai consolidato sul
9 territorio, nel quale gli stessi risultano ben inseriti sia sotto il profilo scolastico che socio- ambientale per come sopra precisato - e la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori alla mera gestione ordinaria;
sarà il Servizio sociale affidatario ad adottare le decisioni di maggior interesse per i minori, attinenti la scuola, la salute, lo sport e la formazione in genere, sentiti i genitori. Va di conseguenza revocata la nomina del tutore. Considerato inoltre il positivo andamento della relazione tra padre e figli, come emerso dall'osservazione svolta, vanno altresì revocati gli incontri protetti;
di conseguenza il n fine settimana al mese – che in difetto di accordo Per_1
tra le parti va individuato nel terzo fine settimana del mese - potrà vedere e portare con sé
a Roma i minori prelevandoli dalla casa materna il venerdì all'uscita da scuola (e in caso non vi fosse la scuola alle ore 16,30) e riaccompagnandoli a Foglianise presso il domicilio materno entro le ore 19,00 della domenica;
il padre inoltre concorderà con la madre, con un anticipo di un mese, quale altro fine settimana del mese trascorrerà con i figli a
Foglianise: in tale secondo fine settimana egli potrà prelevare e tenere con sé e Per_1
con le medesime modalità (il venerdì all'uscita da scuola o il venerdì alle 16,30 in Per_2
caso non vi fosse scuola), riportandoli la domenica al domicilio materno entro le ore 19,00.
Va inoltre stabilito che a partire dall'estate 2025 e staranno con il padre una Per_1 Per_2
settimana continuativa nel mese di luglio e una settimana continuativa nel mese di agosto da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo i minori staranno con il padre dal 16 luglio 2025 alle ore 14,00 al 23 luglio 2025 compreso fino alle ore 19,00 e dal 10 agosto 2025 alle ore 14,00 al 17 agosto 2025 compreso fino alle ore
19,00; le parti riprenderanno l'alternanza ordinaria dei weekend dal primo weekend di settembre. A partire dall'anno 2026 i minori staranno con il padre per quindici giorni consecutivi a luglio e per quindici giorni consecutivi per il mese di agosto da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio;
in difetto di accordo staranno con il padre dal 16 luglio alle ore 14,00 fino al 31 luglio compreso alle ore 19,00 e dal 10 agosto dalle ore 14,00 al 25 agosto fino alle ore 19,00. Durante le vacanze natalizie e a partire dal 2025 i minori staranno con il padre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, iniziando per l'anno 2025 il padre con il primo periodo;
trascorreranno inoltre ogni anno con il padre le vacanze pasquali, dal giovedì antecedente al martedì successivo alla festività
10 di Pasqua compreso. Va infine stabilito che i Servizi sociali di Foglianise continuino a monitorare il nucleo familiare e segnalino al P.M.M. competente per territorio tutti i comportamenti pregiudizievoli per il benessere e l'equilibro psico–fisico dei minori, anche al fine dell'adozione di provvedimenti maggiormente limitativi della responsabilità genitoriale – che come noto possono essere anche adottati d'ufficio – a tutela dei due minori. In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto da Parte_1
[...]
Considerato l'esito e la natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese de presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore Generale, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n° 14703/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 15 settembre 2021 così provvede: revoca la sospensione della responsabilità genitoriale di e di Parte_1 [...]
, revocando la nomina del tutore;
CP_1
colloca i minori e presso la madre in Foglianise;
Persona_1 Persona_2
affida e ai Servizi sociali del comune di Foglianise, Persona_1 Persona_2
che adotterà le decisioni più rilevanti nell'interesse dei minori, attinenti la scuola, la salute, lo sport e la formazione in genere, sentiti i genitori, così limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale di e di all'ordinaria Parte_1 CP_1
gestione dei figli;
revoca gli incontri protetti tra padre e figli, stabilendo che il potrà vedere e Per_1
portare con sé a Roma i minori un fine settimana al mese (che in difetto di accordo tra le parti va individuato nel terzo fine settimana di ogni mese) prelevandoli dalla casa materna il venerdì all'uscita da scuola (e in caso non vi fosse la scuola alle ore 16,30) e riaccompagnandoli a Foglianise presso il domicilio materno entro le ore 19,00 della
11 domenica;
il padre inoltre concorderà con la madre, con un anticipo di un mese, quale altro fine settimana del mese trascorrerà con i figli a Foglianise: in tale secondo fine settimana egli potrà prelevare e tenere con sé e con le medesime modalità (il Per_1 Per_2
venerdì all'uscita da scuola o il venerdì alle 16,30 in caso non vi fosse scuola), riportandoli la domenica al domicilio materno entro le ore 19,00; durante le vacanze estive, a partire dall'estate 2025, e staranno con il padre una settimana continuativa nel mese Per_1 Per_2
di luglio e una settimana continuativa nel mese di agosto da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno, stabilendo che, in difetto di accordo, i minori staranno con il padre dal 16 luglio 2025 alle ore 14,00 al 23 luglio 2025 compreso fino alle ore 19,00 e dal 10 agosto 2025 alle ore 14,00 al 17 agosto 2025 compreso fino alle ore 19,00; le parti riprenderanno l'alternanza ordinaria dei weekend dal primo weekend di settembre;
a partire dall'anno 2026 i minori staranno con il padre per quindici giorni consecutivi a luglio e per quindici giorni consecutivi per il mese di agosto da concordarsi tra le parti entro il
30 maggio;
in difetto di accordo staranno con il padre dal 16 luglio alle ore 14,00 fino al
31 luglio compreso alle ore 19,00 e dal 10 agosto dalle ore 14,00 al 25 agosto fino alle ore
19,00; durante le vacanze natalizie e a partire dal 2025 i minori staranno con il padre dal
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, iniziando per l'anno 2025 il padre con il primo periodo;
trascorreranno inoltre ogni anno con il padre le vacanze pasquali, dal giovedì antecedente al martedì successivo alla festività di Pasqua compreso;
incarica i competenti Servizi sociali del comune di Foglianise di monitorare il nucleo familiare e di segnalare al P.M.M. ogni comportamento pregiudizievole al fine di provvedimenti maggiormente limitativi a tutela dei minori;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti nonché ai
Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al ruolo al n. RGAC 6471 dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza del 27 giugno 2024, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Modena, via Rinusso n° 118, presso lo studio del procuratore, avv. Pasqualino MIRAGLIA, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
nata in [...] il [...] , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Benevento, via R. Follerau n° 9, presso lo studio del procuratore, avv. Gerardo GIORGIONE, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA 1 E
AVV. in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2 Per_1
ato a Benevento il 5 agosto 2015 e nata a [...] il 4
[...] Persona_2
aprile 2018, nominata con decreto del 22 giugno 2020 del Tribunale Ordinario di Roma, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Roma, Via Fasana n. 21 in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA
E
AVV. in qualità di tutore dei minori nato a CP_3 Persona_1
Benevento il 5 agosto 2015 e nata a [...] il [...], Persona_2
nominata con decreto del 28 gennaio 2022 del giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di
Benevento, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Napoli, via Taddeo da
Sessa condominio Isola 9, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 14703/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 21 settembre 2021 in tema di separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2018 – deducendo che il 2 giugno CP_1
2012 a Foglianise era stato celebrato il suo matrimonio con dalla Parte_1
cui unione era nato il figlio (nato a [...] il [...]) e la figlia Per_1 Per_2
(nata a [...] il [...]) - conveniva innanzi al Tribunale di Roma Parte_1
per sentir pronunziare la separazione personale tra le parti, con addebito al
[...]
marito; per sentirsi assegnare la casa familiare;
per sentir disporre l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno;
per sentir porre a carico del n assegno di mantenimento dei figli in misura pari a Per_1
complessivi 700,00 euro mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie e un assegno di 2 mantenimento per lei stessa in misura pari a 300,00 euro mensili. Deduceva, a fondamento della propria domanda, che fin dal primo anno di matrimonio il veva assunto Per_1
nei suoi confronti atteggiamenti di ingiustificato astio e risentimento che, occasionalmente, erano anche sfociati in minacce e violenze fisiche e verbali. Sottolineava che il 22 settembre
2018 il 'aveva allontanata in malo modo dalla casa familiare, costringendola a Per_1
recarsi presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Foglianise.
Con distinto ricorso depositato il 7 dicembre 2018 – integralmente richiamato nella sua memoria difensiva depositata il 31 gennaio 2019 – chiedeva Parte_1
anch'egli che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito alla
, contestando che il fallimento dell'unione coniugale fosse a lui in qualche CP_1
modo imputabile. Chiedeva che gli fosse assegnata la casa familiare;
che venisse disposto l'affido esclusivo dei minori a sé con mantenimento diretto degli stessi e regolamentazione del diritto di visita materno, previo espletamento di una ctu che accertasse le competenze genitoriali materne;
che fosse altresì posto a carico della un assegno di CP_1
mantenimento dei figli determinato in complessivi 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e che fosse disposto che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento. In via subordinata, chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso dei minori - con collocamento presso di sé e contestuale assegnazione della casa familiare - e che fosse determinato in 200,00 euro mensili il contributo materno dovuto per il mantenimento dei figli. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che la , CP_1
che non era stata capace di rendersi indipendente dalla propria famiglia di origine e in particolare dalla propria madre adottiva, aveva volontariamente abbandonato il tetto coniugale nel settembre 2018 e da quella data gli aveva impedito di avere qualsiasi contatto con i figli, che aveva potuto rivedere dopo oltre un mese e solo grazie all'intervento del suo legale.
, costituendosi nel separato giudizio introdotto dal reiterava CP_1 Per_1
tutte le allegazioni e conclusioni di cui al proprio ricorso, contestando inoltre quanto asserito dal coniuge riguardo alla circostanza che ella gli avrebbe impedito di frequentare i figli.
3 In sede di comparizione personale dei coniugi il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, riuniva i due giudizi;
affidava e al Servizio sociale del Comune Per_1 Per_2
di Foglianise – luogo in cui si trovavano i minori - anche per le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, conferendogli il compito di monitorare il nucleo familiare;
collocava i minori presso il domicilio materno;
regolamentava il diritto di visita paterno;
onerava il i corrispondere un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento Per_1
di entrambi i figli, oltre al 70% delle spese straordinarie e di versare un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della moglie.
Conferito incarico al ctu, il giudice istruttore, con ordinanza del 12 agosto 2019 disponeva che il Servizio sociale affidatario individuasse – su indicazione delle parti e con l'ausilio del ctu – un soggetto terzo che affiancasse i genitori nella fase di transizione dei minori ed esortava i genitori a collaborare con il Servizio sociale e a non esporre i figli a situazioni di conflitto, onde evitare l'adozione di ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. All'udienza del 12 novembre 2019, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di ctu, il giudice istruttore, fermo restando l'affidamento dei minori al competente
Servizio sociale, modificava i provvedimenti adottati in sede di comparizione dinanzi al
Presidente, disponendo che, a weekend alternati, il padre avrebbe trascorso con i figli a
Foglianise dal sabato mattina alla domenica pomeriggio – escluso il pernotto per – Per_2
e che il padre avrebbe trascorso un ulteriore weekend al mese con il figlio a Roma, Per_1
prelevandolo il sabato mattina alle ore 9,30 a Foglianise mentre la madre sarebbe andata a riprendere il figlio a Roma alle 16,00; disponeva inoltre che, per le festività natalizie, i figli avrebbero trascorso con il padre – che li avrebbe prelevati alle ore 10,00 e riportati alle ore
19,00 tutti i giorni - tre giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 25 e il 30 dicembre con un pernotto;
stabiliva inoltre che il padre avrebbe effettuato una videochiamata tutti i giorni alle ore 18,00 mentre la madre l'avrebbe effettuata alle ore 17,00.
Con sentenza parziale non definitiva n° 2758/2020 il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per lo svolgimento dell'istruttoria sulle ulteriori domande rispettivamente proposte dalle parti.
Con ordinanza emessa il 24 aprile 2020, confermata con successiva ordinanza del 22 giugno 2020, il giudice istruttore – disattendendo l'istanza di revoca dell'ordine di rientro
4 a Roma dei minori avanzata dalla – disponeva il rientro dei minori dal CP_1
Comune di Foglianise a Roma e manteneva il loro collocamento prevalente presso la madre cui assegnava la casa familiare;
onerava il Servizio sociale del Comune di Roma, cui affidava i minori anche per le decisioni di maggior rilevanza, di attivare un percorso psicoterapico e un percorso di sostegno alla genitorialità; rideterminava le modalità di frequentazione padre-figli; ferme restando le altre disposizioni, determinava quindi in
600,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento dei figli a far data dal rientro degli stessi a Roma. Con provvedimento emesso il medesimo 22 giugno 2020 il Collegio – decidendo sulle richieste avanzate dal P.M.M., che aveva tra l'altro chiesto, ai sensi degli art. 333 e segg. c.c., la sospensione della responsabilità genitoriale di
[...]
e di – nominava curatrice speciale dei minori l'avv. CP_1 Parte_1
assegnandole termine per costituirsi anche nel subprocedimento “de Controparte_2
potestate” nel quale il giudice istruttore avrebbe conferito incarico al ctu di integrare la perizia psicologica sui minori all'esito del loro definitivo rientro a Roma.
Con provvedimento emesso il 23 novembre 2021 il Tribunale di Roma rinnovava l'ordine di rientro dei minori (unitamente alla ) a Roma presso la casa familiare;
CP_1
ordine già impartito anche con decreto del 6 ottobre 2020; avvertiva la che, CP_1
in caso di ulteriori violazioni alle disposizione impartite dal Tribunale, sarebbe stata valutata anche d'ufficio l'opzione del collocamento dei minori in casa-famiglia; stabiliva che nelle more dell'aggiornamento della ctu, il diritto di visita del padre sarebbe stato esercitato presso il centro tre volte a settimana, compatibilmente con la Parte_2
disponibilità della struttura;
disponeva la rinnovazione del percorso di sostegno alla genitorialità, il percorso di sostegno personale e l'inserimento scolastico dei minori;
incaricava il Servizio sociale del Comune di Foglianise di effettuare un accesso domiciliare presso l'abitazione materna al fine di verificare l'autonomia di detta abitazione rispetto a quella dei di lei genitori.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n° 14703/21 che dava atto della rinuncia delle parti alle domande di addebito reciprocamente formulate;
disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale della e del ui minori e nominava quale Tutore provvisorio dei minori CP_1 Per_1
5 il Sindaco pro-tempore del Comune di Foglianise sino alla nomina del Tutore definitivo da parte del Giudice Tutelare territorialmente competente;
disponeva il collocamento dei minori presso la madre in Foglianise, fatto salvo il divieto di stabile coabitazione degli stessi con i nonni materni;
regolamentava il diritto di visita paterno;
revocava l'assegnazione della casa familiare alla;
respingeva la domanda di CP_1
riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzata da quest'ultima; onerava il i corrispondere la somma mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun Per_1
figlio) quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1
l'8 novembre 2021 che, con più motivi, lamenta che il Tribunale di Roma aveva erroneamente sospeso la sua responsabilità genitoriale e collocato i minori presso il domicilio materno, senza tener conto della circostanza che la madre aveva ripetutamente violato le disposizioni stabilite dal Tribunale e aveva ostacolato in ogni modo il rapporto padre-figli. Ha chiesto pertanto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fosse revocata la sospensione della sua responsabilità genitoriale;
che fosse disposto l'affido esclusivo dei minori a sé, con collocamento presso il suo domicilio e che fosse posto a carico della un contributo per il CP_1
mantenimento dei figli nella misura di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 29 novembre 2021, depositato in pari data, il presidente di sezione ha fissato al 27 ottobre 2022 – anticipata su istanza di parte al 14 luglio 2022 - l'udienza di trattazione, invitando le parti ad aggiornare la documentazione sulle proprie risorse economiche e autorizzandole al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con comparsa depositata il 18 maggio 2022 si è costituita che ha CP_1
contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Ha invece aderito alla richiesta di istituire incontri protetti padre-figli così come avanzata dal Curatore speciale.
Si è altresì costituito il Curatore speciale che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Ha inoltre chiesto che, in riforma della decisione, fossero disposti
6 incontri protetti padre-figli alla presenza dell'assistente sociale e della psicologa del Centro per la famiglia nel Comune di Foglianise.
Si è inoltre costituito il Tutore dei minori che ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto, aderendo alle conclusioni formulate dal Curatore speciale. In particolare ha chiesto che fosse attivato, a opera del servizio sociale del Comune di
Foglianise, il servizio di assistenza domiciliare presso l'abitazione dei minori.
Il Procuratore Generale, con atto depositato in data 4 luglio 2022, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello principale.
Con ordinanza del 26 luglio 2022, depositata il 27 luglio 2022, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 13 luglio 2023, assegnando ai Servizi sociali termine fino al 30 maggio 2023 per trasmettere una relazione di aggiornamento riguardante lo svolgimento degli incontri protetti, dato che al 14 luglio 2022 – data fissata per l'udienza a seguito di anticipazione – era stato effettuato un solo incontro tra padre e figli.
Con successiva ordinanza emessa il 14 marzo 2024, pubblicata in data 26 marzo 2024, la
Corte ha nuovamente disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di interloquire in merito alle emergenze istruttorie sopravvenute, riguardanti lo stato di disagio dei minori come risultante dalla più recente relazione dei Servizi sociali.
All'udienza del 27 giugno 2024, fissata per la decisione, i procuratori delle parti si sono riportati alle proprie conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato in via preliminare che nel costituirsi in giudizio la non ha impugnato la sentenza definitiva n° 14703/21 nella parte in cui ha CP_1
respinto la sua domanda diretta a ottenere un assegno di mantenimento per lei stessa.
Va ancora sottolineato, sempre in via preliminare, che come noto, il provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione della responsabilità genitoriale è strumentale allo svolgimento dell'attività processuale istruttoria ed è destinato, in sede di pronuncia definitiva, a venir meno o a essere assorbito dall'adozione di provvedimenti più pregnanti.
Per tale ragione va dunque disposta la revoca della dichiarazione di sospensione della
7 responsabilità genitoriale di e di che, Parte_1 CP_1
evidentemente, non può essere dichiarata (o meglio confermata) in un provvedimento che ha la funzione di definire il giudizio.
Ciò precisato, osserva ancora questa Corte che, come si evince dall'esame della relazione dei Servizi sociali di Foglianise, inviata il 24 giugno 2024, è risultato che i minori frequentano le scuole dell'obbligo a Foglianise, dove sono ben inseriti sia sul piano sociale che nel contesto scolastico. A piace partecipare alla funzione religiosa ogni Per_1
domenica e partecipa alle varie uscite organizzate dal parroco del paese;
è impegnata Per_2
con la danza;
importanti figure di riferimento per i minori sono i nonni materni. Nella indicata relazione i Servizi sociali hanno altresì riferito che entrambe le parti hanno seguito il percorso di sostegno alla genitorialità e che gli incontri tra padre e figli si sono svolti con regolarità presso la sede del centro per la famiglia “Kairos” con sede a Castelpoto, con cadenza quindicinale e per la durata di un'ora e trenta minuti, in presenza dell'equipe multi- professionale (composta da uno psicologo, un assistente sociale territoriale e un educatore); tali incontri sono stati sospesi solo durante il periodo natalizio, quando Per_1
<<… ha mostrato per qualche incontro un rifiuto di trascorrere del tempo con il padre, comunicando di essere stanco e di voler restare a casa a svagarsi. L'intera equipe del centro ha deciso di non forzare il bambino, e, di lasciarlo libero di scegliere quando incontrare nuovamente il padre. Il sig. sin da Per_1
subito ha chiesto l'intervento dei servizi, per capire le motivazioni che portassero il piccolo a tale Per_1
rifiuto. Il papà intrattiene con entrambi i figli un comportamento adeguato, rispetta i giorni e orari degli incontri, è positivo sia nella conduzione dei giochi che nel sollecitare i figli alla comunicazione, si mostra affettuoso abbracciando e baciando i bambini. La sig.ra ha accompagnato regolarmente CP_1 Per_1
e agli incontri, in poche occasioni i bambini sono arrivati con un piccolo ritardo (giustificato da Per_2
qualche impegno dei minori), comunque la sig.ra si è mostrata disponibile al recupero, in quanto, CP_1
il papà lo ha preteso. La sig.ra nonostante la presenza del piccolo ultimo nato, segue CP_1 Per_3
regolarmente i bambini sia nelle attività scolastiche, che nelle attività socio-educative del territorio, si mostra con i bambini premurosa e attenta, accetta positivamente i suggerimenti pervenuti dai Servizi Sociali, difatti è ancora attivo presso il domicilio l'Educativa domiciliare con la presenza di un Educatore per 3 ore a settimana. in più occasioni non ha esitato a manifestare il suo disappunto e una certa dose di Per_1
insofferenza per la presenza a casa dell'Operatore, e una certa stanchezza per gli incontri protetti. Spesso
8 lamenta di essere arrabbiato, quasi a comunicare una certa dose di impazienza in quanto afferma che i servizi sono attivi da molti anni, e lui dopo la scuola preferisce giocare e stare all'aria aperta. Le dinamiche di confronto e di collaborazione tra i genitori restano purtroppo ancorate agli oggettivi riscontri legali dovute alle pregresse denunce penali e civili che rendono la comunicazione tra gli adulti legata a rancori e risentimenti.>> (così testualmente la citata relazione dei servizi sociali inviata il 24 giugno
2024). Hanno quindi concluso i Servizi sociali nell'indicata relazione che nonostante la situazione sia migliorata, persiste un'alta conflittualità nella coppia genitoriale, sottolineando in particolare che <<… entrambi i genitori singolarmente hanno un atteggiamento oramai stabilmente equilibrato e normalizzato rispetto ai figli, ma come sistema famiglia vi sono tutt'oggi ancora degli impedimenti a svolgere appieno il proprio ruolo genitoriale, tuttavia tenendo conto delle rispettive capacità relazionali e affettive nei confronti dei figli, si potrebbe ipotizzare una ripresa graduale dei rapporti, nella prospettiva di un auspicabile affidamento condiviso, e rimediare ognuno per la propria parte ai propri errori.>> (così testualmente ancora la citata relazione del 24 giugno 2024).
Anche il curatore speciale, precisando le proprie conclusioni all'udienza del 27 giugno
2024, ha dato atto del miglioramento dei rapporti tra i minori e i due genitori ma ha segnalato che <<… un elevato conflitto fra i genitori continua a rendere difficoltoso il miglioramento della situazione complessiva …>> e ha quindi chiesto che, revocata la sospensione della responsabilità di entrambi i genitori, venisse <<… disposto l'affidamento dei minori ai servizi sociali con collocamento presso l'abitazione materna, revocandosi la nomina del tutore e favorendo una graduale liberalizzazione degli incontri dei minori con il padre.>> (così testualmente il verbale di udienza del 27 giugno 2024); anche il tutore, per il tramite del curatore speciale, ha depositato conclusioni scritte con cui chiede che i minori siano affidati al servizio sociale del comune di Foglianise, soluzione che meglio risponde al superiore interesse dei bambini, visto il buon inserimento socio ambientale e scolastico dei minori nel territorio;
la chiusura della tutela aperta presso il Tribunale di Benevento e la permanenza del monitoraggio da parte dei servizi sociali di Foglianise al fine di giungere a una progressiva liberalizzazione degli incontri tra padre e figli. Gli elementi sin qui acquisiti inducono il
Collegio a disporre che, revocata la sospensione della responsabilità genitoriale, sia opportuno garantire adeguata tutela ai minori mediante l'affido al Servizio sociale;
il collocamento presso la madre - in ragione del loro radicamento ormai consolidato sul
9 territorio, nel quale gli stessi risultano ben inseriti sia sotto il profilo scolastico che socio- ambientale per come sopra precisato - e la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori alla mera gestione ordinaria;
sarà il Servizio sociale affidatario ad adottare le decisioni di maggior interesse per i minori, attinenti la scuola, la salute, lo sport e la formazione in genere, sentiti i genitori. Va di conseguenza revocata la nomina del tutore. Considerato inoltre il positivo andamento della relazione tra padre e figli, come emerso dall'osservazione svolta, vanno altresì revocati gli incontri protetti;
di conseguenza il n fine settimana al mese – che in difetto di accordo Per_1
tra le parti va individuato nel terzo fine settimana del mese - potrà vedere e portare con sé
a Roma i minori prelevandoli dalla casa materna il venerdì all'uscita da scuola (e in caso non vi fosse la scuola alle ore 16,30) e riaccompagnandoli a Foglianise presso il domicilio materno entro le ore 19,00 della domenica;
il padre inoltre concorderà con la madre, con un anticipo di un mese, quale altro fine settimana del mese trascorrerà con i figli a
Foglianise: in tale secondo fine settimana egli potrà prelevare e tenere con sé e Per_1
con le medesime modalità (il venerdì all'uscita da scuola o il venerdì alle 16,30 in Per_2
caso non vi fosse scuola), riportandoli la domenica al domicilio materno entro le ore 19,00.
Va inoltre stabilito che a partire dall'estate 2025 e staranno con il padre una Per_1 Per_2
settimana continuativa nel mese di luglio e una settimana continuativa nel mese di agosto da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
in difetto di accordo i minori staranno con il padre dal 16 luglio 2025 alle ore 14,00 al 23 luglio 2025 compreso fino alle ore 19,00 e dal 10 agosto 2025 alle ore 14,00 al 17 agosto 2025 compreso fino alle ore
19,00; le parti riprenderanno l'alternanza ordinaria dei weekend dal primo weekend di settembre. A partire dall'anno 2026 i minori staranno con il padre per quindici giorni consecutivi a luglio e per quindici giorni consecutivi per il mese di agosto da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio;
in difetto di accordo staranno con il padre dal 16 luglio alle ore 14,00 fino al 31 luglio compreso alle ore 19,00 e dal 10 agosto dalle ore 14,00 al 25 agosto fino alle ore 19,00. Durante le vacanze natalizie e a partire dal 2025 i minori staranno con il padre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, iniziando per l'anno 2025 il padre con il primo periodo;
trascorreranno inoltre ogni anno con il padre le vacanze pasquali, dal giovedì antecedente al martedì successivo alla festività
10 di Pasqua compreso. Va infine stabilito che i Servizi sociali di Foglianise continuino a monitorare il nucleo familiare e segnalino al P.M.M. competente per territorio tutti i comportamenti pregiudizievoli per il benessere e l'equilibro psico–fisico dei minori, anche al fine dell'adozione di provvedimenti maggiormente limitativi della responsabilità genitoriale – che come noto possono essere anche adottati d'ufficio – a tutela dei due minori. In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto da Parte_1
[...]
Considerato l'esito e la natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese de presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore Generale, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n° 14703/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 15 settembre 2021 così provvede: revoca la sospensione della responsabilità genitoriale di e di Parte_1 [...]
, revocando la nomina del tutore;
CP_1
colloca i minori e presso la madre in Foglianise;
Persona_1 Persona_2
affida e ai Servizi sociali del comune di Foglianise, Persona_1 Persona_2
che adotterà le decisioni più rilevanti nell'interesse dei minori, attinenti la scuola, la salute, lo sport e la formazione in genere, sentiti i genitori, così limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale di e di all'ordinaria Parte_1 CP_1
gestione dei figli;
revoca gli incontri protetti tra padre e figli, stabilendo che il potrà vedere e Per_1
portare con sé a Roma i minori un fine settimana al mese (che in difetto di accordo tra le parti va individuato nel terzo fine settimana di ogni mese) prelevandoli dalla casa materna il venerdì all'uscita da scuola (e in caso non vi fosse la scuola alle ore 16,30) e riaccompagnandoli a Foglianise presso il domicilio materno entro le ore 19,00 della
11 domenica;
il padre inoltre concorderà con la madre, con un anticipo di un mese, quale altro fine settimana del mese trascorrerà con i figli a Foglianise: in tale secondo fine settimana egli potrà prelevare e tenere con sé e con le medesime modalità (il Per_1 Per_2
venerdì all'uscita da scuola o il venerdì alle 16,30 in caso non vi fosse scuola), riportandoli la domenica al domicilio materno entro le ore 19,00; durante le vacanze estive, a partire dall'estate 2025, e staranno con il padre una settimana continuativa nel mese Per_1 Per_2
di luglio e una settimana continuativa nel mese di agosto da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno, stabilendo che, in difetto di accordo, i minori staranno con il padre dal 16 luglio 2025 alle ore 14,00 al 23 luglio 2025 compreso fino alle ore 19,00 e dal 10 agosto 2025 alle ore 14,00 al 17 agosto 2025 compreso fino alle ore 19,00; le parti riprenderanno l'alternanza ordinaria dei weekend dal primo weekend di settembre;
a partire dall'anno 2026 i minori staranno con il padre per quindici giorni consecutivi a luglio e per quindici giorni consecutivi per il mese di agosto da concordarsi tra le parti entro il
30 maggio;
in difetto di accordo staranno con il padre dal 16 luglio alle ore 14,00 fino al
31 luglio compreso alle ore 19,00 e dal 10 agosto dalle ore 14,00 al 25 agosto fino alle ore
19,00; durante le vacanze natalizie e a partire dal 2025 i minori staranno con il padre dal
23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, iniziando per l'anno 2025 il padre con il primo periodo;
trascorreranno inoltre ogni anno con il padre le vacanze pasquali, dal giovedì antecedente al martedì successivo alla festività di Pasqua compreso;
incarica i competenti Servizi sociali del comune di Foglianise di monitorare il nucleo familiare e di segnalare al P.M.M. ogni comportamento pregiudizievole al fine di provvedimenti maggiormente limitativi a tutela dei minori;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti nonché ai
Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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