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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 567/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di
Monza n. 479/2023 (est. dr.ssa Lojacono), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Roccisano, presso il cui studio in Milano, viale Bianca IA n. 24, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Tozzoli ed Enrico Attanasio, presso il cui studio in Milano, via Broletto n. 20, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, riformare – anche con diversa motivazione - la sentenza appellata e, per l'effetto: In via principale
1) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di lavoro stipulati dalle parti per genericità dell'oggetto.
2) Accertare e dichiarare che, a far dal 7.7.2006, è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 3) Accertare e dichiarare, in capo al Ricorrente, la qualifica di dirigente ai sensi del CCNL del 6.5.2010, integrativo del CCNL 17.10.2008, relativo al personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN.
4A) Accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità/ illegittimità/ ingiustificatezza/ inefficacia del licenziamento per le motivazioni di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare la convenuta alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 6.5.2010, e alla corresponsione delle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione. 4B) In sostituzione della reintegra, il Ricorrente, per le motivazioni di cui al presente ricorso, propone, a mente dell'art. 15 CCNL 6.5.2010, il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (7.700 Euro, ultimo compenso mensile fisso percepito, x 24 mensilità = 184.800,00 Euro), dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 12 mensilità (7.700 Euro, ultimo compenso mensile fisso percepito, x 12 mensilità = 92.400 Euro, ai sensi dell'art. 38 CCNL 5.12.1996) e del TFR pari a 85.829,00 Euro. In via subordinata: Nel caso di mancato accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di collaborazione di coordinata e continuativa per difetto di giusta causa, condannando la convenuta al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del recesso fino alla naturale scadenza del contratto (31.12.2021), pari a 146.300 Euro (7.700 Euro x 19 mensilità), oltre al danno all'immagine quantificabile anche in via equitativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi legali”.
Appellata: “• in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 434 c.p.c., per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
• in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 479/2023 pubblicata in data 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, G.U. Dott.ssa Claudia Beatrice Lojacono, nel procedimento inter partes R.G. n. 2064/2020;
• in via subordinata, qualora non sia ritenuta possibile un'interpretazione estensiva dell'art. 61 del D.lgs. n. 276/2003 per tutti i motivi sopra esposti, sospendere il presente giudizio e sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte Costituzionale della norma de qua per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui la norma esclude la necessità del progetto solamente per i contratti di lavoro dei “componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società” e non anche per i corrispondenti organi di amministrazione e controllo delle fondazioni;
• sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, ridurre l'ammontare dell'indennità risarcitoria e delle differenze retributive a titolo di TFR pretese dall'appellante, per tutti i motivi sopra esposti. In ogni caso,
pag. 2/19 • con il favore di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2023 il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2064/2020 R.G. promossa da contro la Parte_1 Controparte_1
ha respinto le domande del ricorrente, condannando quest'ultimo
[...]
a rifondere le spese di lite alla parte convenuta. Nel ricorso introduttivo del giudizio premesso: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa per la Controparte_1 [...] dal 2006 al 2020, dapprima in forza di un Controparte_1 contratto di lavoro a progetto prorogato dal 2006 al 31 dicembre 2016 e, a far tempo dal 17 gennaio 2017, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con durata sino al 30 aprile 2017, prorogato con accordo del 26 aprile 2017 sino al 31 dicembre 2021;
- di avere sempre rivestito il ruolo di Direttore Generale, conferitogli dal Consiglio di amministrazione della sin dal 2006; CP_1
- che il rapporto era cessato a seguito di lettera datata 22 maggio 2020, con cui la aveva comunicato al ricorrente la risoluzione del rapporto di CP_1 collaborazione per giusta causa;
- che il contratto di lavoro a progetto non individuava alcun progetto specifico, sicché il rapporto di collaborazione doveva convertirsi in ordinario rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
- che, in disparte la conversione automatica del contratto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato, le concrete modalità di esecuzione del rapporto (anche negli anni 2017-2020) imponevano di sussumere il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nella fattispecie della subordinazione ex art. 2094 c.c., con qualifica dirigenziale;
- che l'effettiva natura (subordinata) del rapporto di lavoro imponeva di qualificare come licenziamento la risoluzione comunicata dalla con CP_1 lettera del 22 maggio 2020;
- che il licenziamento presentava, innanzitutto, vizi di natura procedurale, non essendo stato preceduto da procedimento disciplinare;
- che esso era, altresì, illegittimo perché ingiustificato, in quanto le mancanze addebitate al ricorrente, oltre ad essere formulate in modo generico e tardivo, richiamavano fatti insussistenti e comunque non riconducibili all'ipotesi di giusta causa di recesso;
ciò anche qualora il giudice non avesse riconosciuto la natura subordinata del rapporto;
ciò premesso, ha chiesto, in via principale, di accertare la nullità dei contratti di lavoro a progetto per genericità dell'oggetto e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con qualifica dirigenziale in capo al ricorrente;
pag. 3/19 di dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/ingiustificatezza/inefficacia del licenziamento e, per l'effetto, condannare la a reintegrare il ricorrente nel CP_1 posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 6 maggio 2010, proponendo il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 15 dello stesso CCNL. In caso di mancata reintegrazione ha chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso (indicata nella misura di 12 mensilità a mente dell'art. 38 CCNL 5 dicembre 1996, pari ad € 92.400,00) e del TFR calcolato in € 85.829,00. In via subordinata, in caso di mancato riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per difetto di giusta causa, con condanna della al risarcimento del danno in misura pari CP_1 alle retribuzioni dovute dalla cessazione del rapporto alla naturale scadenza del contratto, oltre al risarcimento del danno in via equitativa. La si è Controparte_1 costituita ritualmente nel primo grado di giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare i contratti di lavoro a progetto relativi al periodo anteriore al 17 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 32 legge 4 novembre 2010 n. 183. Nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti di lavoro a progetto. In proposito, premesso che dal 2006 al 2016 il ricorrente aveva prestato la propria attività in favore della in forza di una serie di contratti a progetto e CP_1 che il 17 gennaio 2017 le parti avevano stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il giudice di prime cure ha osservato che “non può ritenersi che vi sia unicità del rapporto intercorso tra le stesse dal 2006 al 2020”, in quanto il 17 gennaio 2017 “le parti hanno concluso un nuovo contratto, con diverso nomen iuris e oggetto parzialmente diverso”. Pertanto, l'impugnazione dei contratti di lavoro a progetto “a giudizio del tribunale, doveva avvenire entro i termini di legge, in particolare entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 32 comma 3 lett. b lege 183 del 2010, (che dichiara applicabili le disposizioni di cui al'art. 6 legge 604 del 1966) e quindi entro 60 giorni dalla data in cui le parti, concordemente, hanno dato vita ad un nuovo rapporto contrattuale”, con conseguente inammissibilità, per intervenuta decadenza, delle domande inerenti al periodo dal 7 luglio 2006 al 31 dicembre 2016. Il Tribunale ha poi escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 17 gennaio 2017, in quanto, pur essendo inserito Parte_1 nell'organizzazione della , “per il resto il rapporto non presentava alcun CP_1 indice tipico della subordinazione”. Non risultava, infatti, che il ricorrente “fosse sottoposto a prescrizioni stringenti circa i contenuti e le modalità temporali del lavoro da svolgere e a verifiche costanti sul lavoro eseguito” ed anzi, dalla documentazione in atti, emergeva che il ricorrente “ha sempre operato in totale autonomia gestionale e
pag. 4/19 organizzativa e la non ha mai esercitato alcun potere direttivo o CP_1 disciplinare”. Ha respinto, infine, anche la domanda svolta in via subordinata da
[...]
di accertamento dell'illegittimità della risoluzione per giusta causa del contratto Pt_1 di collaborazione stipulato il 17 gennaio 2017. Premesso che, non essendo un lavoratore subordinato “nel caso Parte_1 di specie non va accertata la sussistenza di una giusta causa di recesso o licenziamento ex art. 2119 c.c., né la resistente era tenuta all'osservanza del procedimento previsto per il licenziamento dall'art. 35 del CCNL”, il Tribunale ha esaminato gli addebiti indicati dalla nella lettera di risoluzione ed ha concluso nel senso che “si ritiene che CP_1 sussista un inadempimento del ricorrente di non scarsa importanza, tale da legittimare la risoluzione per giusta causa, considerata l'importanza del ruolo da lui rivestito che implicava un alto grado di diligenza di tipo professionale, anche nel perseguimento di determinati obbiettivi. Si ritiene poi che la negligenza dimostrata dal quantomeno nell'ultimo Pt_1 periodo del rapporto, abbia incrinato la fiducia che aveva motivato il conferimento dell'incarico da parte della e che doveva necessariamente permanere per CP_1 tutto lo svolgimento del delicato incarico di cui sopra”. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a quattro Parte_1 motivi. Con il primo motivo impugna il capo che ha accolto l'eccezione di decadenza avversaria. Critica la pronuncia per aver erroneamente ritenuto che, dopo la serie di contratti di lavoro a progetto succedutisi dal 2006 al 2016, a decorrere dal 17 gennaio 2017 sarebbe insorto tra le parti un nuovo rapporto di lavoro, distinto ed autonomo dal precedente, e ciò per il solo fatto di aver fatto ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Da tale, contestata, impostazione il primo giudice aveva tratto la conseguenza che l'azione di nullità spiegata dal ricorrente con riferimento al periodo del “primo rapporto” (2006-2016), era tardiva perché proposta dopo i 60 giorni dalla sua
“cessazione” ai sensi dell'art. 32, comma 3, lett. b), legge 4 novembre 2010 n. 183. Ad avviso di parte appellante non coglie nel segno l'argomentazione del Tribunale relativa al “diverso nomen iuris”, atteso che “con il D.Lgs. 81/2015, il Legislatore ha abrogato l'istituto del contratto a progetto: pertanto, il successivo impiego della collaborazione coordinata e continuativa, lungi dall'instaurare un nuovo rapporto, aveva rappresentato una “scelta obbligata”, vista la necessità di ricorrere a una fattispecie contrattuale sostitutiva di quella venuta meno”. Nell'ottica del gravame neppure la parziale diversità dell'oggetto contrattuale a partire dal 2017 potrebbe sorreggere l'idea della costituzione di un nuovo rapporto. Infatti, l'attività indicata nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 17 gennaio 2017 e considerata dal Tribunale come innovativa (“Attuazione, in piena autonomia e nei limiti indicati nell'atto di attribuzione, dei poteri conferiti dal consiglio di amministrazione al direttore generale con delibera del
pag. 5/19 20.10.2015 e successive modifiche, nuove attribuzioni e integrazioni adottate con delibere successive”) era, in realtà, un'attività che il ricorrente svolgeva sin dal 20 ottobre 2015, quando era ancora vigente l'ultima proroga del contratto di lavoro a progetto, disposta con scrittura privata del 29 dicembre 2014, per il biennio 2015- 2016. Pertanto, si deduce, “la “nuova voce” riportata nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa che il Ricorrente già svolgeva in costanza di contratto a progetto […] non indica in alcun modo un “nuovo rapporto”, ma, all'opposto, conferma la continuità di quello originario”. Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione all'eliminazione dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 17 gennaio 2017 dell'attività riportata all'ultimo punto dei precedenti contratti di lavoro a progetto (“definizione e documentazione della politica di qualità”): tale soppressione – argomenta parte appellante - non era per nulla dovuta all'insorgenza tra le parti di un nuovo rapporto di lavoro, ma alla fisiologica evoluzione della carica di Direttore Generale, funzione di per sé molto ampia e trasversale, conferita a ben dieci anni prima, sin dalla Parte_1 fase di start-up della . CP_1
Conclude sul punto affermando che, tenuto conto dell'unicità del rapporto di lavoro, “l'impugnazione degli intercorsi contratti a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa è da ritenersi senz'altro tempestiva in quanto proposta nei termini di cui all'art. 6 L. 604/1966, richiamato dall'art. 32, comma 3, lett. b) L. 183/2010, come anche applicati dalla giurisprudenza di legittimità”. Con il secondo motivo ribadisce la fondatezza nel merito dell'impugnazione dei contratti di lavoro a progetto. Esaminato il quadro normativo di riferimento e richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito, evidenzia come nel caso di specie “la lunga sequela contrattuale intercorsa tra le parti non risponda a detti requisiti di specificità dell'oggetto, funzionali […] a orientare l'attività del collaboratore verso uno specifico risultato, suscettibile di valutazione ad hoc e da conseguirsi entro un preciso orizzonte temporale”. Denuncia “la portata meramente fittizia del progetto (solo formalmente) dedotto in contratto”, evincibile sia dal fatto che il primo contratto a progetto reca un oggetto inidoneo a circoscrivere l'attività del collaboratore entro i confini di un programma chiaro e ben delineato, sia dalla reiterazione del progetto o programma originario, senza alcuna modifica, nelle successive nove proroghe del contratto, avvicendatesi con effetti sino al 31 dicembre 2016. Evidenzia che la conseguenza della dedotta nullità contrattuale è l'automatica conversione ab origine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che in senso contrario rilevi l'eventuale stipula di altri contratti (nel caso di specie, quello di collaborazione coordinata e continuativa in data 17 gennaio 2017). Con il terzo motivo impugna il capo di sentenza che ha disconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal 2017 al 2020, non interessato dall'asserita decadenza.
pag. 6/19 Si duole che l'affermazione del primo giudice di insussistenza della subordinazione non sia fondata su alcun elemento di prova, in quanto nella precedente fase del giudizio non era stata disposta istruttoria testimoniale sulle circostanze di cui al ricorso. Contesta l'assunto della sentenza, secondo cui non avrebbe Parte_1 allegato gli indici della subordinazione, evidenziando che, al contrario, “tali allegazioni e prove sono state compiutamente offerte, e ciò in conformità alle caratteristiche dell'inquadramento dirigenziale e della funzione di DG, che per definizione sono notoriamente ampie e dunque non possono essere contenute entro i limiti di
“prescrizioni stringenti” e di un puntuale orario di lavoro, come erroneamente preteso dal Giudice”. A supporto della propria tesi deduce che, per ben 14 anni, il Consiglio di amministrazione aveva:
- attribuito all'appellante incarichi puntuali e specifici, con precisa indicazione degli obiettivi da raggiungere;
- impartito specifiche direttive in merito alle modalità di svolgimento dei suddetti incarichi (ad esempio, tramite previsione del coordinamento con le altre due dirigenti o delega dei contatti con le istituzioni regionali);
- prefissato scadenze e termini entro i quali il DG avrebbe dovuto portare a termine gli incarichi o dare aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle azioni concernenti le singole attività o progetti. Inoltre, nell'ottica del gravame, ricorrono anche gli ulteriori criteri indicativi della subordinazione in via sussidiaria, e cioè: la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Con il quarto ed ultimo motivo censura il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente l'inadempimento dell'appellante e legittima la risoluzione per giusta causa del rapporto da parte della . CP_1
Lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare le censure sollevate nel ricorso introduttivo quanto alla genericità e tardività dei motivi addotti a sostegno della cessazione del rapporto. Contesta, poi, “complessivamente il modus operandi attuato dal primo Giudice”, che, pronunciandosi sulla risoluzione, si era limitato a mere deduzioni allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria, e trascurando il fatto che l'onere della prova gravava sulla . CP_1
Censura espressamente tutte le considerazioni svolte in sentenza in merito ai motivi di risoluzione e ribadisce le circostanze fattuali a suo avviso idonee a superare le contestazioni della , già formulate nel ricorso introduttivo e non CP_1 considerate dal Tribunale. Denuncia, infine, omessa pronuncia “in ordine alla contestazione, riportata nella lettera di risoluzione, circa presunte “criticità” nei rapporti con il personale e la
pag. 7/19 direzione scientifico – sanitaria della ” (in antitesi alla quale l'appellante CP_1 aveva dedotto specifiche circostanze), nonché “in relazione all'asserita mancanza di
“supporto” nella gestione dell'emergenza Covid” che trovava smentita in quanto allegato nel ricorso introduttivo del giudizio. Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata
[...] ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 del gravame avversario per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 434 c.p.c.; nel merito ne ha contestato la fondatezza e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. Il Collegio ha disposto l'acquisizione del CCNL AIOP per il personale medico dipendente, del CCNL del settore Istituzioni Socio Assistenziali (UNEBA), del CCNL Dirigenti Terziario e dei contratti di assunzione delle dipendenti della
[...]
nonché, su istanza della , dei rendiconti individuali Controparte_2 CP_1 di dette lavoratrici. CP_3
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.. Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo puntuale ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per aver accolto l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge 4 novembre 2010 n. 183 senza, perciò,
pag. 8/19 esaminare il merito delle domande relative al contratto di lavoro a progetto;
si lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal 2017 al 2020, non interessato dalla decadenza, e che abbia ritenuto sorretta da giusta causa la risoluzione del rapporto da parte della
. CP_1
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi. Tanto premesso, nel merito l'appello proposto da è fondato e Parte_1 merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. E' fondato il primo motivo di gravame, che attinge il capo di sentenza che ha dichiarato l'odierno appellante decaduto dal diritto di impugnare il contratto di lavoro a progetto stipulato il 7 luglio 2006 e reiteratamente prorogato, con alcune modifiche, sino al 31 dicembre 2016. Secondo il giudice di prime l'impugnazione “doveva avvenire entro i termini di legge, in particolare entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 32 comma 3 lett. b lege 183 del 2010, (che dichiara applicabili le disposizioni di cui all'art. 6 legge 604 del 1966) e quindi entro 60 giorni dalla data in cui le parti, concordemente, hanno dato vita ad un nuovo rapporto contrattuale”. L'art. 32, comma 3, lett. b), legge 4 novembre 2010 n. 183 stabilisce che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: […] b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile”. La norma delimita l'applicazione del regime di decadenza al solo caso del
“recesso del committente”. La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che “quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare” (così Cass., 10 dicembre 2019 n. 32254; in termini cfr. Cass., 19 gennaio 2023 n. 1701; Cass., 31 luglio 2024 n. 21490; Cass., 12 agosto 2024 n. 22680; Cass. 11 settembre 2024 n. 24446). Nel caso di cui si controverte è pacifico ed incontestato in causa che il contratto di lavoro a progetto stipulato dalle parti il 7 luglio 2006 (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado), reiteratamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2016 (cfr. proroghe allegate sub docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 fascicolo appellante di primo grado), è cessato il 31 dicembre 2016 alla naturale scadenza dell'ultima proroga.
pag. 9/19 Ne deriva che, alla luce dei condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, l'azione di accertamento della nullità del contratto di collaborazione a progetto con applicazione della sanzione della conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato, promossa da non è soggetta al regime decadenziale Parte_1 di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), legge 4 novembre 2010 n. 183. Pertanto, in accoglimento del motivo scrutinato, deve escludersi che l'odierno appellante sia decaduto dall'azione in parola, con conseguente riforma del capo della sentenza di primo grado che ha, invece, dichiarato l'intervenuta decadenza. Si ritiene fondato anche il secondo motivo, con cui reitera la Parte_1 domanda di accertamento della nullità del contratto di collaborazione a progetto e di conversione in rapporto di lavoro subordinato, non esaminata dal giudice di prime cure perché ritenuta assorbita dall'eccezione preliminare di decadenza. Il contratto di lavoro a progetto stipulato dalle parti il 7 luglio 2006 (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado) stabilisce che “
1. Il committente affida al collaboratore, che accetta, l'incarico consistente nella realizzazione del seguente programma di lavoro, da attuarsi mediante una collaborazione coordinata e continuativa tra collaboratore e committente, finalizzata esclusivamente in funzione del risultato concordato, indipendentemente dal tempo impiegato per la materiale esecuzione dell'attività necessaria al conseguimento: a) COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, SANITARIE E SCIENTIFICHE PER ASPETTI CONCERNENTI
Controparte_4
b) COORDINAMENTO ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVO CONTROLLO DEI BUDGET ANNUALI DI GESTIONE c) INTERRELAZIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ SANITARIE REGIONALI E NAZIONALI d) DEFINIZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ, IVI INCLUSI GLI OBIETTIVI E GLI IMPEGNI PER LA QUALITÀ E TRASFERIMENTO DEI CONTENUTI A TUTTI I LIVELLI”. Il contratto, avente durata iniziale sino al 31 dicembre 2006, è stato reiteratamente prorogato con successivi accordi che ne hanno portato la scadenza al 31 dicembre 2016 (cfr. docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 fascicolo appellante di primo grado). Tali accordi, che hanno incrementato il compenso del collaboratore ed apportato alcune modifiche di dettaglio all'assetto contrattuale, hanno lasciato inalterato il “programma di lavoro” indicato nel contratto del 7 luglio 2006 ed hanno stabilito la proroga della durata del contratto “per la realizzazione del progetto originariamente concordato” (cfr. accordo di proroga del contratto al 31 dicembre 2009, allegato sub doc. 7 fascicolo appellante di primo grado: “nonostante l'attività svolta, il progetto concordato non ha avuto integrale attuazione e […] le parti, di comune accordo, hanno ravvisato la necessità di procedere ad una proroga del termine di scadenza inizialmente pattuito, allo scopo di consentire la realizzazione del progetto concordato”; locuzioni analoghe sono contenute negli altri accordi di proroga).
pag. 10/19 Tanto premesso, va precisato che, nel caso di specie, trova applicazione la disciplina ed opera la definizione legale del contratto di lavoro a progetto fornita dall'art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 nel testo originario (poi sostituito dall'art. 1, comma 23, lett. a), legge 28 giugno 2012 n. 92, modificato dall'art. 24 bis, comma 7, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Iegge 7 agosto 2012 n. 134 ed ancora dall'art. 7, comma 2, lett. c), d.l. 28 giugno 2013 n. 76, convertito in Iegge 9 agosto 2013 n. 99 ed infine abrogato dall'art. 52 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81), in base al quale, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della figura delle collaborazioni continuative e coordinate, è necessaria la riconducibilità dell'attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”. Non può essere accolta la tesi della appellata, secondo cui nel CP_1 presente caso l'indicazione del “progetto” sarebbe del tutto irrilevante, in quanto le collaborazioni coordinate e continuative con i direttori generali possono essere instaurate anche in assenza di progetto, dal momento che l'art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ratione temporis applicabile esclude la necessità del progetto nel caso di contratti di collaborazione stipulati con i “componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società”. Al riguardo si osserva, in primo luogo, che l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina del contratto di collaborazione a progetto riguarda gli organi di amministrazione e controllo delle società, mentre nel caso di specie la committente è una fondazione, come tale estranea alla previsione normativa invocata. Per altro verso, il direttore generale non è un componente “degli organi di amministrazione e controllo delle società”. La disciplina codicistica della società per azioni (art. 2396 c.c.) si limita a stabilire l'applicazione delle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori “anche ai direttori generali nominati dall'assemblea
o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati”, con ciò confermando l'autonomia della figura del direttore generale rispetto a quella dell'amministratore: la previsione dell'applicabilità in alcune ipotesi (direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto) di disposizioni specifiche (la disciplina della responsabilità) dettate per gli amministratori di società esclude che possa affermarsi una piena equiparazione tra le due figure estesa anche ad ulteriori ed autonomi profili regolatori, tra cui la disciplina del lavoro a progetto. Va, inoltre, evidenziato che in base allo statuto della
[...] il direttore generale è un organo Controparte_1 meramente facoltativo, mentre sono organi necessari il Consiglio d'indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Presidente e l'Organo di consulenza tecnico contabile (cfr. art. 14 dello statuto, allegato sub doc. 2 fascicolo appellata di primo grado). Inoltre, è stato nominato direttore generale dal Consiglio di Parte_1 amministrazione e non dall'assemblea, come invece richiesto dall'art. 2396 c.c. sia pag. 11/19 pure al diverso e limitato fine dell'applicazione del regime di responsabilità degli amministratori. Per tutte le ragioni esposte, disattesa la contraria tesi di parte appellata, deve ritenersi che trovi applicazione al contratto stipulato dalle parti in data 7 luglio 2006 e ai successivi accordi di proroga e modifica la disciplina del contratto di collaborazione a progetto di cui all'art. 61 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 nel testo vigente ratione temporis. Non appare, per altro verso, rilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 per contrarietà all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un'espressa esclusione dal requisito del progetto esclusivamente in favore dei “componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società” e non anche in favore dei medesimi organi delle fondazioni, giacché, per quanto esposto, non era componente degli organi di amministrazione e Parte_1 controllo della appellata, sicché l'eventuale estensione alle fondazioni CP_1 dell'ambito applicativo della norma non potrebbe comunque incidere sulla concreta fattispecie di cui si controverte. Tanto premesso, in ordine all'interpretazione dell'art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 giova richiamare i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, del seguente tenore: “Questa Corte […] ha chiarito ( Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018) che la nozione di "specifico progetto", quale deriva dall' esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla I. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa.
14. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali.
15. Né diversa interpretazione potrebbe attribuirsi all'espressa possibilità (successivamente venuta meno) che il progetto si riferisca ad una "fase" del lavoro, considerato che è proprio il riferimento ad una porzione, ad un ben individuato segmento dell'attività produttiva, che vale a connotare il progetto di una sua individualità rispetto ad essa” (cfr. Cass. 4 aprile 2019 n. 9471). La Cassazione ha, altresì, precisato che “in questa chiave interpretativa, il requisito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini;
e la riprova che per il legislatore 'programma' e 'progetto' siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma
pag. 12/19 ed il contenuto del contratto dispone alla lettera b) che il contratto debba contenere la "indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto", così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto” (cfr. Cass., 25 febbraio 2019 n. 5418). Sulla scorta dei principi enunciati dalla Suprema Corte e in accoglimento degli argomenti spesi nel motivo di appello in esame, ritiene il Collegio che il contratto stipulato tra le parti non individui un valido progetto o programma di lavoro, connotato da specificità ed autonomia. Il contratto si limita essenzialmente ad indicare l'attività lavorativa che
[...]
è chiamato a svolgere, coincidente con il preteso programma, ossia attività di Pt_1
“Coordinamento e supervisione delle attività amministrative, sanitarie e scientifiche per aspetti concernenti bilancio/gestione economica;
Coordinamento adempimenti finalizzati alla predisposizione e successivo controllo dei budget annuali di gestione;
Interrelazione dei rapporti con le autorità sanitarie regionali e nazionali;
Definizione e documentazione della politica della qualità, ivi inclusi gli obiettivi e gli impegni per la qualità e trasferimento dei contenuti a tutti i livelli”. Non è indicato quale sia l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere e in quale arco temporale, né il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo. L'assenza di un obiettivo – e correlativamente di un progetto o programma di lavoro – è avvalorata dal fatto che la durata del contratto, originariamente inferiore a sei mesi (dal 7 luglio 2006 al 31 dicembre 2006), è stata prorogata per ben nove volte, superando i dieci anni complessivi (sino al 31 dicembre 2016), senza che a ciò abbia corrisposto alcuna rimodulazione o adeguamento del progetto o programma di lavoro originariamente indicato in contratto. Dalle considerazioni che precedono emerge, in sintesi, che l'attività assegnata a non configura un preciso segmento di attività, delimitato Parte_1 funzionalmente e temporalmente, cui inerisce un chiaro risultato finale. Il progetto o programma di lavoro cui il contratto iniziale e gli accordi successivi fanno riferimento difetta, in altri termini, del contenuto caratterizzante e cioè dell'elemento qualificante richiesto dalla norma (specificità del progetto o del programma di lavoro suscettibile di una valutazione in termini di risultato, distinta da una routine ripetuta e prevedibile), non potendosi ritenere tale contenuto coincidente con l'attività ordinaria e comune della . CP_1
Deve, dunque, concludersi per l'assenza, nel contratto in esame, di un valido progetto o programma di lavoro;
assenza che ricorre “sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia” (cfr. Cass., 29 marzo 2017 n. 8142). L'assenza del progetto o del programma - elemento costitutivo della fattispecie – comporta l'automatica conversione ope legis, ai sensi dell'art. 69, comma pag. 13/19 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro, in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione dello stesso, senza che debba farsi luogo ad alcun accertamento volto a verificare se il rapporto si sia esplicato, in concreto, secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione (cfr., ex multis, Cass., 17 agosto 2016 n. 17127; Cass., 5 novembre 2018 n. 28156; Cass., 25 agosto 2020 n. 17707; Cass., 2 dicembre 2020 n. 27543; Cass., 10 agosto 2022 n. 24636). In forza del disposto del citato art. 69, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 va, dunque, dichiarato che a far data dal 7 luglio 2006 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I compiti affidati all'appellante sono senza dubbio riconducibili, come dallo stesso dedotto, a quelli propri di un lavoratore appartenente alla categoria dirigenziale: in qualità di direttore generale della , infatti, – CP_1 Parte_1 come esplicitato nel contratto di lavoro a progetto inter partes - era preposto al coordinamento e alla supervisione di più settori di attività di rilevanza strategica (“attività amministrative, sanitarie e scientifiche per aspetti concernenti bilancio/gestione economica”), con assegnazione dei relativi poteri decisionali e di spesa (cfr. verbali del consiglio di amministrazione della , allegati sub doc. 4 CP_1 fascicolo appellata di primo grado e sub docc. da 17 a 53 fascicolo appellante di primo grado). Ne deriva che, essendo già in corso tra le parti alla data del 17 gennaio 2017 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura dirigenziale (per effetto dell'automatica conversione del contratto di lavoro a progetto nullo ex art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276), il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a termine stipulato in tale data (cfr. doc. 14 fascicolo appellante di primo grado) risulta privo di causa e, dunque, inidoneo a produrre effetti giuridici tra le parti. Risulta pertanto assorbito il terzo motivo di gravame, con cui Parte_1 censura la sentenza di primo grado per aver escluso che la prestazione dallo stesso resa in forza del contratto di collaborazione continuativa e coordinata del 17 gennaio 2017 fosse connotata dai tratti tipici della subordinazione: infatti, indipendentemente dalla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (in particolare nel periodo successivo al 17 gennaio 2017), la qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato discende dall'automatica conversione ex art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, che produce effetti sin dall'instaurazione del rapporto (7 luglio 2006), indipendentemente dalle sue concrete modalità di esecuzione. In ordine al quarto motivo, inerente al capo di sentenza che ha ritenuto sorretta da giusta causa la risoluzione del rapporto da parte della con CP_1 lettera del 22 maggio 2020, si osserva innanzitutto che la comunicazione in parola (allegata sub doc. 69 fascicolo appellante di primo grado), accedendo ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinandone la cessazione per volontà datoriale, integra a tutti gli effetti un licenziamento.
pag. 14/19 Il Collegio reputa detto licenziamento illegittimo per un duplice ordine di ragioni, ciascuna delle quali costituisce autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la decisione. Un primo profilo di illegittimità deriva dal fatto che, come eccepito da parte appellante sin dal ricorso introduttivo del giudizio, il licenziamento non è stato preceduto dal procedimento disciplinare. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, componendo un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, “le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge 20 marzo 1970, n. 300, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia” (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2007 n. 7880; in termini cfr. Cass., 17 gennaio 2011 n. 897; Cass., 16 marzo 2015 n. 5175). Nel caso di specie la lettera di licenziamento datata 22 maggio 2020 motiva la decisione della di risolvere il rapporto con in ragione di una CP_1 Parte_1 serie di negligenze di quest'ultimo. La lettera non è stata preceduta da alcuna contestazione disciplinare;
la comunicazione di recesso, infatti, è avvenuta contestualmente e in un unico atto con la formulazione degli addebiti. E' evidente, allora, la violazione del diritto di difesa, in quanto l'appellante non è stato posto in condizione di presentare le proprie giustificazioni prima del licenziamento (avente carattere “ontologicamente” disciplinare), secondo il modello procedimentale chiaramente delineato dall'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300. Ulteriore ed autonomo profilo di illegittimità del licenziamento, intimato “con effetto immediato”, risiede nella mancanza di giusta causa del medesimo. Buona parte delle condotte imputate a nella lettera del 22 Parte_1 maggio 2020 sono genericamente contestate e non circostanziate, come dallo stesso lamentato (“risulta che Lei abbia progressivamente ridotto il proprio impegno – sia in termini temporali, sia di sforzi organizzativi e di impulso – nell'espletamento del Suo incarico di Direttore Generale, soprattutto dall'approvazione della rimodulazione gestionale nel mese di aprile 2017”; “tutti coloro che riportano direttamente a Lei hanno spesso evidenziato la mancanza di supporto e di coinvolgimento di tipo progettuale”; “il personale della […] ha sovente segnalato una sistematica CP_1 carenza di dialogo e di riscontro alle problematiche segnalate”). Quanto poi all'addebito di non aver apportato alcun contributo nel ricercare soluzioni efficaci per fronteggiare la difficile situazione finanziaria che la CP_1 attraversava nel 2020, è pacifico innanzitutto che l'elaborazione del bilancio preconsuntivo del 2019 e del budget preventivo per il 2020 non rientrasse tra i compiti dell'appellante, sicché il richiamo a tali circostanze nell'ambito dell'addebito (“è anche significativo che ad oggi non è stato ancora elaborato un bilancio preconsuntivo del 2019, né un budget preventivo per l'anno in corso, non permettendo ai membri del CdA di interpretare l'evoluzione dei flussi di cassa sinteticamente rappresentati in sede
pag. 15/19 consiliare”) risulta inconferente. Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che nell'aprile 2020 l'appellante sottopose al Consiglio di amministrazione alcune misure finalizzate a garantire l'equilibrio finanziario della e a migliorare la gestione CP_1 dei flussi di cassa (cfr. docc. da 57 a 64 fascicolo appellante di primo grado); le proposte erano state elaborate dall'appellante insieme alla direttrice amministrativa (cfr. doc. 21 fascicolo appellata di primo grado): non pare, dunque, CP_2 fondata la contestazione di non aver fornito alcun contributo al fine di risolvere le problematiche suindicate. Per altro verso, la non ha offerta idonea prova delle contestazioni CP_1 aventi ad oggetto: il mancato approntamento di un piano di manutenzione ordinaria dello stabile del Centro IA IZ ER (il capitolo di prova dedotto al riguardo ha ad oggetto la conferma di uno scambio di email tra e nel Parte_1 CP_2 mese di aprile 2020, allegato sub doc. 16 fascicolo appellata di primo grado, del tutto irrilevante ai fini della contestazione in esame: l'appellante scrive a che CP_2 gli aveva inoltrato un preventivo di spesa trasmesso dal Centro IA IZ ER, relativo alla sostituzione di alcuni componenti di un ascensore, di prendere “tempo 2 giorni se possibile”); il mancato supporto al direttore scientifico durante il periodo di emergenza Covid-19 (dalle email in data 17 marzo 2020, prodotte in atti sub doc. 19 fascicolo appellata di primo grado, emergono semplicemente difficoltà nel reperire mascherine FFP2; tali difficoltà erano, all'epoca, comuni a quasi tutte le strutture sanitarie e nelle comunicazioni non si fa alcun cenno a mancanze imputabili all'appellante). Nella lettera di licenziamento si contesta, inoltre, all'appellante l'inadeguatezza della sua “attività di informazione e comunicazione con il CdA”, in particolare in occasione dell'ispezione della Guardia di Finanza, di cui il Consiglio sarebbe “venuto a conoscenza con un ritardo inaccettabile”. Secondo le allegazioni difensive della , l'addebito si riferisce ad un'ispezione della Guardia di CP_1
Finanza dell'11 maggio 2017; la condotta negligente imputata a è di avere Parte_1 informato il Consiglio di amministrazione dell'ispezione con 11 giorni di ritardo;
di tale ritardo il Consiglio era a conoscenza sin dal 22 maggio 2017 (cfr. verbale di riunione del CdA in data 22 maggio 2017, allegato sub doc. 15 fascicolo appellata di primo grado). In disparte ogni valutazione in ordine alla sussistenza e alla colpevolezza del comportamento contestato, ciò che appare dirimente è che il lungo lasso temporale (quasi tre anni) intercorso tra la conoscenza, da parte degli amministratori della
, della condotta in esame e la determinazione di risolvere il rapporto CP_1 contraddice apertamente l'assunto secondo cui tale condotta non avrebbe consentito la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, imponendone la risoluzione con effetto immediato. Per tutte le ragioni esposte il licenziamento intimato a con lettera Parte_1 datata 22 maggio 2020 va dichiarato illegittimo. Quanto alle conseguenze della ritenuta illegittimità del licenziamento, l'appellante ha chiesto, in principalità, di condannare la a reintegrarlo nel CP_1 posto di lavoro ai sensi dell'art. 14 CCNL 6 maggio 2010 integrativo del CCNL 17
pag. 16/19 ottobre 2008 relativo al personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN (cfr. docc. 73 e 74 fascicolo appellante di primo grado) e a corrispondergli le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
in alternativa alla reintegrazione ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva a mente dell'art. 15 CCNL 6 maggio 2010, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto. Le domande di condanna alla reintegrazione o, in alternativa, al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione non possono essere accolte, poiché esse trovano titolo in un contratto collettivo (CCNL relativo al personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN) che non risulta essere applicato dalla Controparte_1
[...]
A seguito di ordine di esibizione, disposto dal Collegio in accoglimento dell'istanza istruttoria formulata da parte appellante alla prima udienza nel giudizio avanti il Tribunale in data 19 maggio 2021 e reiterata in sede di gravame, la CP_1 ha, infatti, prodotto in atti i contratti di assunzione delle dipendenti e CP_2
da cui risulta l'applicazione del diverso CCNL del settore Istituzioni Socio CP_2
Assistenziali (UNEBA). Essendo la domanda di reintegrazione del dirigente una domanda di fonte contrattuale, l'applicazione del contratto collettivo invocato a suo fondamento integra un fatto costitutivo della stessa, il cui onere probatorio grava sulla parte attrice;
pertanto, in assenza di prova dell'applicazione, da parte della , CP_1 dell'anzidetto CCNL relativo al personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN, la domanda non può che essere respinta. Trova, invece, applicazione l'istituto, di fonte legale, dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., spettante in quanto – come evidenziato - il licenziamento di è illegittimo e non sorretto da giusta causa. Parte_1
L'art. 2118 c.c. non determina la durata del preavviso, ma ne rimette la quantificazione ai contratti collettivi, agli usi e all'equità. Nel caso di specie, pertanto, occorre fare riferimento al CCNL del settore Istituzioni Socio Assistenziali (UNEBA), applicato dalla al proprio personale, CP_1 secondo quanto emerso dai contratti di lavoro dalla stessa prodotti in atti. Il Collegio ha disposto l'acquisizione d'ufficio del CCNL in parola ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.c., ritenendolo indispensabile al fine di determinare l'entità dell'indennità sostitutiva del preavviso, in conformità ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 14 marzo 2017 n. 6610: “come da questa Corte già affermato, nell'ipotesi in cui vi sia eventualmente contestazione soltanto in ordine all'applicabilità di un determinato contratto collettivo, sussiste per il giudice il potere - dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, il contratto collettivo che si assuma applicato (come nella specie avvenuto sulla base delle stesse deduzioni del datore di lavoro convenuto)- v., tra le altre, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20864; Cass.
pag. 17/19 25 febbraio 2004, n. 3774; Cass. 12 aprile 2000, n. 4714 - essendo, peraltro, tale acquisizione indispensabile ai fini di decidere sul merito della causa;
- nella specie la Corte territoriale disponendo con ordinanza l'acquisizione del c.c.n.l. […] ha, perciò, correttamente utilizzato i poteri di cui all'art. 437 cod. proc. civ. sulla base delle sollecitazioni provenienti dagli atti di causa, volti non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a superare una incertezza su tali fatti”. Il CCNL UNEBA rinvia, per la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti, al relativo “contratto specifico per il settore del commercio servizi e terziario” (cfr. art. 37 CCNL UNEBA: “Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di cui all'art. 1 del presente C.C.N.L. sono classificati come segue: Quadri A questa categoria appartengono le lavoratrici ed i lavoratori con funzioni a carattere direttivo, di cui alla l. 13 maggio 1985, n.190, con esclusione dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del RDL 1 luglio 1926 n.1130 ai quali verrà applicato il contratto specifico per il settore del commercio servizi e terziario […]”). In base al CCNL Dirigenti Terziario, richiamato dal CCNL UNEBA ed acquisito agli atti in ragione di tale rinvio, in caso di recesso del datore di lavoro è dovuto al dirigente con anzianità di servizio da 10 a 15 anni un preavviso di 10 mesi (art. 39 CCNL). L'odierno appellante si colloca in detta fascia di anzianità, dal momento che il rapporto di lavoro di natura dirigenziale alle dipendenze della si è CP_1 protratto per 14 anni (da luglio 2006 a maggio 2020). Considerata l'ultima retribuzione mensile percepita da pari ad € Parte_1
7.700,00, l'indennità sostitutiva del preavviso ammonta ad € 77.000,00. Attesa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e la definitiva cessazione dello stesso, va riconosciuto anche il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., da determinarsi nell'importo - correttamente calcolato da parte appellante e non specificamente contestato nel quantum da parte appellata - di € 85.829,00. In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - la sentenza n. 479/2023 del Tribunale di Monza dev'essere parzialmente riformata e, accertato che a far data dal 7 luglio 2006 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura dirigenziale ed accertata altresì l'illegittimità del licenziamento intimato a
[...] con lettera datata 22 maggio 2020, la Pt_1 Controparte_1 va condannata a corrispondere all'appellante
[...]
l'importo di € 85.829,00 a titolo di trattamento di fine rapporto e l'importo di € 77.000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Vanno confermate le restanti statuizioni di merito contenute nella sentenza appellata.
pag. 18/19 Tenuto conto del non integrale accoglimento delle domande, con reciproca parziale soccombenza, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti, nella misura di un terzo, le spese di lite del doppio grado. Le residue spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, poste a carico della Controparte_1
i relativi importi sono liquidati in dispositivo in applicazione del d.m. 10
[...] marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto della natura, della complessità e del valore della controversia, nonché dello svolgimento della fase di istruttoria/trattazione nel presente grado di giudizio (€ 6.000,00 per il primo grado ed € 15.000,00 per l'appello, così per un totale di € 21.000,00, la cui quota di due terzi ammonta ad € 14.000,00). Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione la sentenza impugnata è stata indicata come sentenza “n. 479/2024”, anziché come sentenza “n. 479/2023” del Tribunale di Monza. Si procede pertanto ad emendare tale errore materiale, dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “n. 479/2024”, deve intendersi e ritenersi scritto “n. 479/2023”.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 479/2024 del Tribunale di Monza, accerta e dichiara che a far data dal 7 luglio 2006 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura dirigenziale;
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera Parte_1 datata 22 maggio 2020;
- condanna a Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 85.829,00 a titolo di trattamento di Parte_1 fine rapporto e l'importo di € 77.000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna parte appellata a rifondere a parte appellante due terzi delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 14.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo. Milano, 19 marzo 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 567/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di
Monza n. 479/2023 (est. dr.ssa Lojacono), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Roccisano, presso il cui studio in Milano, viale Bianca IA n. 24, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Tozzoli ed Enrico Attanasio, presso il cui studio in Milano, via Broletto n. 20, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, riformare – anche con diversa motivazione - la sentenza appellata e, per l'effetto: In via principale
1) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di lavoro stipulati dalle parti per genericità dell'oggetto.
2) Accertare e dichiarare che, a far dal 7.7.2006, è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 3) Accertare e dichiarare, in capo al Ricorrente, la qualifica di dirigente ai sensi del CCNL del 6.5.2010, integrativo del CCNL 17.10.2008, relativo al personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN.
4A) Accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità/ illegittimità/ ingiustificatezza/ inefficacia del licenziamento per le motivazioni di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare la convenuta alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 6.5.2010, e alla corresponsione delle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione. 4B) In sostituzione della reintegra, il Ricorrente, per le motivazioni di cui al presente ricorso, propone, a mente dell'art. 15 CCNL 6.5.2010, il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (7.700 Euro, ultimo compenso mensile fisso percepito, x 24 mensilità = 184.800,00 Euro), dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 12 mensilità (7.700 Euro, ultimo compenso mensile fisso percepito, x 12 mensilità = 92.400 Euro, ai sensi dell'art. 38 CCNL 5.12.1996) e del TFR pari a 85.829,00 Euro. In via subordinata: Nel caso di mancato accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di collaborazione di coordinata e continuativa per difetto di giusta causa, condannando la convenuta al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del recesso fino alla naturale scadenza del contratto (31.12.2021), pari a 146.300 Euro (7.700 Euro x 19 mensilità), oltre al danno all'immagine quantificabile anche in via equitativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi legali”.
Appellata: “• in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello avversario per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 434 c.p.c., per tutte le ragioni illustrate in narrativa;
• in via principale, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 479/2023 pubblicata in data 12 dicembre 2023 dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, G.U. Dott.ssa Claudia Beatrice Lojacono, nel procedimento inter partes R.G. n. 2064/2020;
• in via subordinata, qualora non sia ritenuta possibile un'interpretazione estensiva dell'art. 61 del D.lgs. n. 276/2003 per tutti i motivi sopra esposti, sospendere il presente giudizio e sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte Costituzionale della norma de qua per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui la norma esclude la necessità del progetto solamente per i contratti di lavoro dei “componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società” e non anche per i corrispondenti organi di amministrazione e controllo delle fondazioni;
• sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, ridurre l'ammontare dell'indennità risarcitoria e delle differenze retributive a titolo di TFR pretese dall'appellante, per tutti i motivi sopra esposti. In ogni caso,
pag. 2/19 • con il favore di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2023 il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2064/2020 R.G. promossa da contro la Parte_1 Controparte_1
ha respinto le domande del ricorrente, condannando quest'ultimo
[...]
a rifondere le spese di lite alla parte convenuta. Nel ricorso introduttivo del giudizio premesso: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa per la Controparte_1 [...] dal 2006 al 2020, dapprima in forza di un Controparte_1 contratto di lavoro a progetto prorogato dal 2006 al 31 dicembre 2016 e, a far tempo dal 17 gennaio 2017, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con durata sino al 30 aprile 2017, prorogato con accordo del 26 aprile 2017 sino al 31 dicembre 2021;
- di avere sempre rivestito il ruolo di Direttore Generale, conferitogli dal Consiglio di amministrazione della sin dal 2006; CP_1
- che il rapporto era cessato a seguito di lettera datata 22 maggio 2020, con cui la aveva comunicato al ricorrente la risoluzione del rapporto di CP_1 collaborazione per giusta causa;
- che il contratto di lavoro a progetto non individuava alcun progetto specifico, sicché il rapporto di collaborazione doveva convertirsi in ordinario rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
- che, in disparte la conversione automatica del contratto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato, le concrete modalità di esecuzione del rapporto (anche negli anni 2017-2020) imponevano di sussumere il rapporto di lavoro intercorso tra le parti nella fattispecie della subordinazione ex art. 2094 c.c., con qualifica dirigenziale;
- che l'effettiva natura (subordinata) del rapporto di lavoro imponeva di qualificare come licenziamento la risoluzione comunicata dalla con CP_1 lettera del 22 maggio 2020;
- che il licenziamento presentava, innanzitutto, vizi di natura procedurale, non essendo stato preceduto da procedimento disciplinare;
- che esso era, altresì, illegittimo perché ingiustificato, in quanto le mancanze addebitate al ricorrente, oltre ad essere formulate in modo generico e tardivo, richiamavano fatti insussistenti e comunque non riconducibili all'ipotesi di giusta causa di recesso;
ciò anche qualora il giudice non avesse riconosciuto la natura subordinata del rapporto;
ciò premesso, ha chiesto, in via principale, di accertare la nullità dei contratti di lavoro a progetto per genericità dell'oggetto e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con qualifica dirigenziale in capo al ricorrente;
pag. 3/19 di dichiarare la nullità/annullabilità/illegittimità/ingiustificatezza/inefficacia del licenziamento e, per l'effetto, condannare la a reintegrare il ricorrente nel CP_1 posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 6 maggio 2010, proponendo il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 15 dello stesso CCNL. In caso di mancata reintegrazione ha chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso (indicata nella misura di 12 mensilità a mente dell'art. 38 CCNL 5 dicembre 1996, pari ad € 92.400,00) e del TFR calcolato in € 85.829,00. In via subordinata, in caso di mancato riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per difetto di giusta causa, con condanna della al risarcimento del danno in misura pari CP_1 alle retribuzioni dovute dalla cessazione del rapporto alla naturale scadenza del contratto, oltre al risarcimento del danno in via equitativa. La si è Controparte_1 costituita ritualmente nel primo grado di giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare i contratti di lavoro a progetto relativi al periodo anteriore al 17 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 32 legge 4 novembre 2010 n. 183. Nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'impugnazione dei contratti di lavoro a progetto. In proposito, premesso che dal 2006 al 2016 il ricorrente aveva prestato la propria attività in favore della in forza di una serie di contratti a progetto e CP_1 che il 17 gennaio 2017 le parti avevano stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il giudice di prime cure ha osservato che “non può ritenersi che vi sia unicità del rapporto intercorso tra le stesse dal 2006 al 2020”, in quanto il 17 gennaio 2017 “le parti hanno concluso un nuovo contratto, con diverso nomen iuris e oggetto parzialmente diverso”. Pertanto, l'impugnazione dei contratti di lavoro a progetto “a giudizio del tribunale, doveva avvenire entro i termini di legge, in particolare entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 32 comma 3 lett. b lege 183 del 2010, (che dichiara applicabili le disposizioni di cui al'art. 6 legge 604 del 1966) e quindi entro 60 giorni dalla data in cui le parti, concordemente, hanno dato vita ad un nuovo rapporto contrattuale”, con conseguente inammissibilità, per intervenuta decadenza, delle domande inerenti al periodo dal 7 luglio 2006 al 31 dicembre 2016. Il Tribunale ha poi escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 17 gennaio 2017, in quanto, pur essendo inserito Parte_1 nell'organizzazione della , “per il resto il rapporto non presentava alcun CP_1 indice tipico della subordinazione”. Non risultava, infatti, che il ricorrente “fosse sottoposto a prescrizioni stringenti circa i contenuti e le modalità temporali del lavoro da svolgere e a verifiche costanti sul lavoro eseguito” ed anzi, dalla documentazione in atti, emergeva che il ricorrente “ha sempre operato in totale autonomia gestionale e
pag. 4/19 organizzativa e la non ha mai esercitato alcun potere direttivo o CP_1 disciplinare”. Ha respinto, infine, anche la domanda svolta in via subordinata da
[...]
di accertamento dell'illegittimità della risoluzione per giusta causa del contratto Pt_1 di collaborazione stipulato il 17 gennaio 2017. Premesso che, non essendo un lavoratore subordinato “nel caso Parte_1 di specie non va accertata la sussistenza di una giusta causa di recesso o licenziamento ex art. 2119 c.c., né la resistente era tenuta all'osservanza del procedimento previsto per il licenziamento dall'art. 35 del CCNL”, il Tribunale ha esaminato gli addebiti indicati dalla nella lettera di risoluzione ed ha concluso nel senso che “si ritiene che CP_1 sussista un inadempimento del ricorrente di non scarsa importanza, tale da legittimare la risoluzione per giusta causa, considerata l'importanza del ruolo da lui rivestito che implicava un alto grado di diligenza di tipo professionale, anche nel perseguimento di determinati obbiettivi. Si ritiene poi che la negligenza dimostrata dal quantomeno nell'ultimo Pt_1 periodo del rapporto, abbia incrinato la fiducia che aveva motivato il conferimento dell'incarico da parte della e che doveva necessariamente permanere per CP_1 tutto lo svolgimento del delicato incarico di cui sopra”. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a quattro Parte_1 motivi. Con il primo motivo impugna il capo che ha accolto l'eccezione di decadenza avversaria. Critica la pronuncia per aver erroneamente ritenuto che, dopo la serie di contratti di lavoro a progetto succedutisi dal 2006 al 2016, a decorrere dal 17 gennaio 2017 sarebbe insorto tra le parti un nuovo rapporto di lavoro, distinto ed autonomo dal precedente, e ciò per il solo fatto di aver fatto ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Da tale, contestata, impostazione il primo giudice aveva tratto la conseguenza che l'azione di nullità spiegata dal ricorrente con riferimento al periodo del “primo rapporto” (2006-2016), era tardiva perché proposta dopo i 60 giorni dalla sua
“cessazione” ai sensi dell'art. 32, comma 3, lett. b), legge 4 novembre 2010 n. 183. Ad avviso di parte appellante non coglie nel segno l'argomentazione del Tribunale relativa al “diverso nomen iuris”, atteso che “con il D.Lgs. 81/2015, il Legislatore ha abrogato l'istituto del contratto a progetto: pertanto, il successivo impiego della collaborazione coordinata e continuativa, lungi dall'instaurare un nuovo rapporto, aveva rappresentato una “scelta obbligata”, vista la necessità di ricorrere a una fattispecie contrattuale sostitutiva di quella venuta meno”. Nell'ottica del gravame neppure la parziale diversità dell'oggetto contrattuale a partire dal 2017 potrebbe sorreggere l'idea della costituzione di un nuovo rapporto. Infatti, l'attività indicata nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 17 gennaio 2017 e considerata dal Tribunale come innovativa (“Attuazione, in piena autonomia e nei limiti indicati nell'atto di attribuzione, dei poteri conferiti dal consiglio di amministrazione al direttore generale con delibera del
pag. 5/19 20.10.2015 e successive modifiche, nuove attribuzioni e integrazioni adottate con delibere successive”) era, in realtà, un'attività che il ricorrente svolgeva sin dal 20 ottobre 2015, quando era ancora vigente l'ultima proroga del contratto di lavoro a progetto, disposta con scrittura privata del 29 dicembre 2014, per il biennio 2015- 2016. Pertanto, si deduce, “la “nuova voce” riportata nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa che il Ricorrente già svolgeva in costanza di contratto a progetto […] non indica in alcun modo un “nuovo rapporto”, ma, all'opposto, conferma la continuità di quello originario”. Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione all'eliminazione dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 17 gennaio 2017 dell'attività riportata all'ultimo punto dei precedenti contratti di lavoro a progetto (“definizione e documentazione della politica di qualità”): tale soppressione – argomenta parte appellante - non era per nulla dovuta all'insorgenza tra le parti di un nuovo rapporto di lavoro, ma alla fisiologica evoluzione della carica di Direttore Generale, funzione di per sé molto ampia e trasversale, conferita a ben dieci anni prima, sin dalla Parte_1 fase di start-up della . CP_1
Conclude sul punto affermando che, tenuto conto dell'unicità del rapporto di lavoro, “l'impugnazione degli intercorsi contratti a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa è da ritenersi senz'altro tempestiva in quanto proposta nei termini di cui all'art. 6 L. 604/1966, richiamato dall'art. 32, comma 3, lett. b) L. 183/2010, come anche applicati dalla giurisprudenza di legittimità”. Con il secondo motivo ribadisce la fondatezza nel merito dell'impugnazione dei contratti di lavoro a progetto. Esaminato il quadro normativo di riferimento e richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito, evidenzia come nel caso di specie “la lunga sequela contrattuale intercorsa tra le parti non risponda a detti requisiti di specificità dell'oggetto, funzionali […] a orientare l'attività del collaboratore verso uno specifico risultato, suscettibile di valutazione ad hoc e da conseguirsi entro un preciso orizzonte temporale”. Denuncia “la portata meramente fittizia del progetto (solo formalmente) dedotto in contratto”, evincibile sia dal fatto che il primo contratto a progetto reca un oggetto inidoneo a circoscrivere l'attività del collaboratore entro i confini di un programma chiaro e ben delineato, sia dalla reiterazione del progetto o programma originario, senza alcuna modifica, nelle successive nove proroghe del contratto, avvicendatesi con effetti sino al 31 dicembre 2016. Evidenzia che la conseguenza della dedotta nullità contrattuale è l'automatica conversione ab origine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che in senso contrario rilevi l'eventuale stipula di altri contratti (nel caso di specie, quello di collaborazione coordinata e continuativa in data 17 gennaio 2017). Con il terzo motivo impugna il capo di sentenza che ha disconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal 2017 al 2020, non interessato dall'asserita decadenza.
pag. 6/19 Si duole che l'affermazione del primo giudice di insussistenza della subordinazione non sia fondata su alcun elemento di prova, in quanto nella precedente fase del giudizio non era stata disposta istruttoria testimoniale sulle circostanze di cui al ricorso. Contesta l'assunto della sentenza, secondo cui non avrebbe Parte_1 allegato gli indici della subordinazione, evidenziando che, al contrario, “tali allegazioni e prove sono state compiutamente offerte, e ciò in conformità alle caratteristiche dell'inquadramento dirigenziale e della funzione di DG, che per definizione sono notoriamente ampie e dunque non possono essere contenute entro i limiti di
“prescrizioni stringenti” e di un puntuale orario di lavoro, come erroneamente preteso dal Giudice”. A supporto della propria tesi deduce che, per ben 14 anni, il Consiglio di amministrazione aveva:
- attribuito all'appellante incarichi puntuali e specifici, con precisa indicazione degli obiettivi da raggiungere;
- impartito specifiche direttive in merito alle modalità di svolgimento dei suddetti incarichi (ad esempio, tramite previsione del coordinamento con le altre due dirigenti o delega dei contatti con le istituzioni regionali);
- prefissato scadenze e termini entro i quali il DG avrebbe dovuto portare a termine gli incarichi o dare aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle azioni concernenti le singole attività o progetti. Inoltre, nell'ottica del gravame, ricorrono anche gli ulteriori criteri indicativi della subordinazione in via sussidiaria, e cioè: la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Con il quarto ed ultimo motivo censura il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente l'inadempimento dell'appellante e legittima la risoluzione per giusta causa del rapporto da parte della . CP_1
Lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare le censure sollevate nel ricorso introduttivo quanto alla genericità e tardività dei motivi addotti a sostegno della cessazione del rapporto. Contesta, poi, “complessivamente il modus operandi attuato dal primo Giudice”, che, pronunciandosi sulla risoluzione, si era limitato a mere deduzioni allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria, e trascurando il fatto che l'onere della prova gravava sulla . CP_1
Censura espressamente tutte le considerazioni svolte in sentenza in merito ai motivi di risoluzione e ribadisce le circostanze fattuali a suo avviso idonee a superare le contestazioni della , già formulate nel ricorso introduttivo e non CP_1 considerate dal Tribunale. Denuncia, infine, omessa pronuncia “in ordine alla contestazione, riportata nella lettera di risoluzione, circa presunte “criticità” nei rapporti con il personale e la
pag. 7/19 direzione scientifico – sanitaria della ” (in antitesi alla quale l'appellante CP_1 aveva dedotto specifiche circostanze), nonché “in relazione all'asserita mancanza di
“supporto” nella gestione dell'emergenza Covid” che trovava smentita in quanto allegato nel ricorso introduttivo del giudizio. Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata
[...] ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 del gravame avversario per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 434 c.p.c.; nel merito ne ha contestato la fondatezza e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate. Il Collegio ha disposto l'acquisizione del CCNL AIOP per il personale medico dipendente, del CCNL del settore Istituzioni Socio Assistenziali (UNEBA), del CCNL Dirigenti Terziario e dei contratti di assunzione delle dipendenti della
[...]
nonché, su istanza della , dei rendiconti individuali Controparte_2 CP_1 di dette lavoratrici. CP_3
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.. Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo puntuale ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per aver accolto l'eccezione di decadenza ex art. 32 legge 4 novembre 2010 n. 183 senza, perciò,
pag. 8/19 esaminare il merito delle domande relative al contratto di lavoro a progetto;
si lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dal 2017 al 2020, non interessato dalla decadenza, e che abbia ritenuto sorretta da giusta causa la risoluzione del rapporto da parte della
. CP_1
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi. Tanto premesso, nel merito l'appello proposto da è fondato e Parte_1 merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. E' fondato il primo motivo di gravame, che attinge il capo di sentenza che ha dichiarato l'odierno appellante decaduto dal diritto di impugnare il contratto di lavoro a progetto stipulato il 7 luglio 2006 e reiteratamente prorogato, con alcune modifiche, sino al 31 dicembre 2016. Secondo il giudice di prime l'impugnazione “doveva avvenire entro i termini di legge, in particolare entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 32 comma 3 lett. b lege 183 del 2010, (che dichiara applicabili le disposizioni di cui all'art. 6 legge 604 del 1966) e quindi entro 60 giorni dalla data in cui le parti, concordemente, hanno dato vita ad un nuovo rapporto contrattuale”. L'art. 32, comma 3, lett. b), legge 4 novembre 2010 n. 183 stabilisce che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: […] b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile”. La norma delimita l'applicazione del regime di decadenza al solo caso del
“recesso del committente”. La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che “quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare” (così Cass., 10 dicembre 2019 n. 32254; in termini cfr. Cass., 19 gennaio 2023 n. 1701; Cass., 31 luglio 2024 n. 21490; Cass., 12 agosto 2024 n. 22680; Cass. 11 settembre 2024 n. 24446). Nel caso di cui si controverte è pacifico ed incontestato in causa che il contratto di lavoro a progetto stipulato dalle parti il 7 luglio 2006 (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado), reiteratamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2016 (cfr. proroghe allegate sub docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 fascicolo appellante di primo grado), è cessato il 31 dicembre 2016 alla naturale scadenza dell'ultima proroga.
pag. 9/19 Ne deriva che, alla luce dei condivisi arresti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, l'azione di accertamento della nullità del contratto di collaborazione a progetto con applicazione della sanzione della conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato, promossa da non è soggetta al regime decadenziale Parte_1 di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), legge 4 novembre 2010 n. 183. Pertanto, in accoglimento del motivo scrutinato, deve escludersi che l'odierno appellante sia decaduto dall'azione in parola, con conseguente riforma del capo della sentenza di primo grado che ha, invece, dichiarato l'intervenuta decadenza. Si ritiene fondato anche il secondo motivo, con cui reitera la Parte_1 domanda di accertamento della nullità del contratto di collaborazione a progetto e di conversione in rapporto di lavoro subordinato, non esaminata dal giudice di prime cure perché ritenuta assorbita dall'eccezione preliminare di decadenza. Il contratto di lavoro a progetto stipulato dalle parti il 7 luglio 2006 (cfr. doc. 4 fascicolo appellante di primo grado) stabilisce che “
1. Il committente affida al collaboratore, che accetta, l'incarico consistente nella realizzazione del seguente programma di lavoro, da attuarsi mediante una collaborazione coordinata e continuativa tra collaboratore e committente, finalizzata esclusivamente in funzione del risultato concordato, indipendentemente dal tempo impiegato per la materiale esecuzione dell'attività necessaria al conseguimento: a) COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, SANITARIE E SCIENTIFICHE PER ASPETTI CONCERNENTI
Controparte_4
b) COORDINAMENTO ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVO CONTROLLO DEI BUDGET ANNUALI DI GESTIONE c) INTERRELAZIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ SANITARIE REGIONALI E NAZIONALI d) DEFINIZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ, IVI INCLUSI GLI OBIETTIVI E GLI IMPEGNI PER LA QUALITÀ E TRASFERIMENTO DEI CONTENUTI A TUTTI I LIVELLI”. Il contratto, avente durata iniziale sino al 31 dicembre 2006, è stato reiteratamente prorogato con successivi accordi che ne hanno portato la scadenza al 31 dicembre 2016 (cfr. docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 fascicolo appellante di primo grado). Tali accordi, che hanno incrementato il compenso del collaboratore ed apportato alcune modifiche di dettaglio all'assetto contrattuale, hanno lasciato inalterato il “programma di lavoro” indicato nel contratto del 7 luglio 2006 ed hanno stabilito la proroga della durata del contratto “per la realizzazione del progetto originariamente concordato” (cfr. accordo di proroga del contratto al 31 dicembre 2009, allegato sub doc. 7 fascicolo appellante di primo grado: “nonostante l'attività svolta, il progetto concordato non ha avuto integrale attuazione e […] le parti, di comune accordo, hanno ravvisato la necessità di procedere ad una proroga del termine di scadenza inizialmente pattuito, allo scopo di consentire la realizzazione del progetto concordato”; locuzioni analoghe sono contenute negli altri accordi di proroga).
pag. 10/19 Tanto premesso, va precisato che, nel caso di specie, trova applicazione la disciplina ed opera la definizione legale del contratto di lavoro a progetto fornita dall'art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 nel testo originario (poi sostituito dall'art. 1, comma 23, lett. a), legge 28 giugno 2012 n. 92, modificato dall'art. 24 bis, comma 7, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in Iegge 7 agosto 2012 n. 134 ed ancora dall'art. 7, comma 2, lett. c), d.l. 28 giugno 2013 n. 76, convertito in Iegge 9 agosto 2013 n. 99 ed infine abrogato dall'art. 52 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81), in base al quale, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della figura delle collaborazioni continuative e coordinate, è necessaria la riconducibilità dell'attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”. Non può essere accolta la tesi della appellata, secondo cui nel CP_1 presente caso l'indicazione del “progetto” sarebbe del tutto irrilevante, in quanto le collaborazioni coordinate e continuative con i direttori generali possono essere instaurate anche in assenza di progetto, dal momento che l'art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ratione temporis applicabile esclude la necessità del progetto nel caso di contratti di collaborazione stipulati con i “componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società”. Al riguardo si osserva, in primo luogo, che l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina del contratto di collaborazione a progetto riguarda gli organi di amministrazione e controllo delle società, mentre nel caso di specie la committente è una fondazione, come tale estranea alla previsione normativa invocata. Per altro verso, il direttore generale non è un componente “degli organi di amministrazione e controllo delle società”. La disciplina codicistica della società per azioni (art. 2396 c.c.) si limita a stabilire l'applicazione delle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori “anche ai direttori generali nominati dall'assemblea
o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati”, con ciò confermando l'autonomia della figura del direttore generale rispetto a quella dell'amministratore: la previsione dell'applicabilità in alcune ipotesi (direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dello statuto) di disposizioni specifiche (la disciplina della responsabilità) dettate per gli amministratori di società esclude che possa affermarsi una piena equiparazione tra le due figure estesa anche ad ulteriori ed autonomi profili regolatori, tra cui la disciplina del lavoro a progetto. Va, inoltre, evidenziato che in base allo statuto della
[...] il direttore generale è un organo Controparte_1 meramente facoltativo, mentre sono organi necessari il Consiglio d'indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Presidente e l'Organo di consulenza tecnico contabile (cfr. art. 14 dello statuto, allegato sub doc. 2 fascicolo appellata di primo grado). Inoltre, è stato nominato direttore generale dal Consiglio di Parte_1 amministrazione e non dall'assemblea, come invece richiesto dall'art. 2396 c.c. sia pag. 11/19 pure al diverso e limitato fine dell'applicazione del regime di responsabilità degli amministratori. Per tutte le ragioni esposte, disattesa la contraria tesi di parte appellata, deve ritenersi che trovi applicazione al contratto stipulato dalle parti in data 7 luglio 2006 e ai successivi accordi di proroga e modifica la disciplina del contratto di collaborazione a progetto di cui all'art. 61 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 nel testo vigente ratione temporis. Non appare, per altro verso, rilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 per contrarietà all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un'espressa esclusione dal requisito del progetto esclusivamente in favore dei “componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società” e non anche in favore dei medesimi organi delle fondazioni, giacché, per quanto esposto, non era componente degli organi di amministrazione e Parte_1 controllo della appellata, sicché l'eventuale estensione alle fondazioni CP_1 dell'ambito applicativo della norma non potrebbe comunque incidere sulla concreta fattispecie di cui si controverte. Tanto premesso, in ordine all'interpretazione dell'art. 61 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 giova richiamare i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, del seguente tenore: “Questa Corte […] ha chiarito ( Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018) che la nozione di "specifico progetto", quale deriva dall' esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla I. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa.
14. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali.
15. Né diversa interpretazione potrebbe attribuirsi all'espressa possibilità (successivamente venuta meno) che il progetto si riferisca ad una "fase" del lavoro, considerato che è proprio il riferimento ad una porzione, ad un ben individuato segmento dell'attività produttiva, che vale a connotare il progetto di una sua individualità rispetto ad essa” (cfr. Cass. 4 aprile 2019 n. 9471). La Cassazione ha, altresì, precisato che “in questa chiave interpretativa, il requisito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini;
e la riprova che per il legislatore 'programma' e 'progetto' siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma
pag. 12/19 ed il contenuto del contratto dispone alla lettera b) che il contratto debba contenere la "indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto", così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto” (cfr. Cass., 25 febbraio 2019 n. 5418). Sulla scorta dei principi enunciati dalla Suprema Corte e in accoglimento degli argomenti spesi nel motivo di appello in esame, ritiene il Collegio che il contratto stipulato tra le parti non individui un valido progetto o programma di lavoro, connotato da specificità ed autonomia. Il contratto si limita essenzialmente ad indicare l'attività lavorativa che
[...]
è chiamato a svolgere, coincidente con il preteso programma, ossia attività di Pt_1
“Coordinamento e supervisione delle attività amministrative, sanitarie e scientifiche per aspetti concernenti bilancio/gestione economica;
Coordinamento adempimenti finalizzati alla predisposizione e successivo controllo dei budget annuali di gestione;
Interrelazione dei rapporti con le autorità sanitarie regionali e nazionali;
Definizione e documentazione della politica della qualità, ivi inclusi gli obiettivi e gli impegni per la qualità e trasferimento dei contenuti a tutti i livelli”. Non è indicato quale sia l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere e in quale arco temporale, né il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo. L'assenza di un obiettivo – e correlativamente di un progetto o programma di lavoro – è avvalorata dal fatto che la durata del contratto, originariamente inferiore a sei mesi (dal 7 luglio 2006 al 31 dicembre 2006), è stata prorogata per ben nove volte, superando i dieci anni complessivi (sino al 31 dicembre 2016), senza che a ciò abbia corrisposto alcuna rimodulazione o adeguamento del progetto o programma di lavoro originariamente indicato in contratto. Dalle considerazioni che precedono emerge, in sintesi, che l'attività assegnata a non configura un preciso segmento di attività, delimitato Parte_1 funzionalmente e temporalmente, cui inerisce un chiaro risultato finale. Il progetto o programma di lavoro cui il contratto iniziale e gli accordi successivi fanno riferimento difetta, in altri termini, del contenuto caratterizzante e cioè dell'elemento qualificante richiesto dalla norma (specificità del progetto o del programma di lavoro suscettibile di una valutazione in termini di risultato, distinta da una routine ripetuta e prevedibile), non potendosi ritenere tale contenuto coincidente con l'attività ordinaria e comune della . CP_1
Deve, dunque, concludersi per l'assenza, nel contratto in esame, di un valido progetto o programma di lavoro;
assenza che ricorre “sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia” (cfr. Cass., 29 marzo 2017 n. 8142). L'assenza del progetto o del programma - elemento costitutivo della fattispecie – comporta l'automatica conversione ope legis, ai sensi dell'art. 69, comma pag. 13/19 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro, in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione dello stesso, senza che debba farsi luogo ad alcun accertamento volto a verificare se il rapporto si sia esplicato, in concreto, secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione (cfr., ex multis, Cass., 17 agosto 2016 n. 17127; Cass., 5 novembre 2018 n. 28156; Cass., 25 agosto 2020 n. 17707; Cass., 2 dicembre 2020 n. 27543; Cass., 10 agosto 2022 n. 24636). In forza del disposto del citato art. 69, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 va, dunque, dichiarato che a far data dal 7 luglio 2006 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I compiti affidati all'appellante sono senza dubbio riconducibili, come dallo stesso dedotto, a quelli propri di un lavoratore appartenente alla categoria dirigenziale: in qualità di direttore generale della , infatti, – CP_1 Parte_1 come esplicitato nel contratto di lavoro a progetto inter partes - era preposto al coordinamento e alla supervisione di più settori di attività di rilevanza strategica (“attività amministrative, sanitarie e scientifiche per aspetti concernenti bilancio/gestione economica”), con assegnazione dei relativi poteri decisionali e di spesa (cfr. verbali del consiglio di amministrazione della , allegati sub doc. 4 CP_1 fascicolo appellata di primo grado e sub docc. da 17 a 53 fascicolo appellante di primo grado). Ne deriva che, essendo già in corso tra le parti alla data del 17 gennaio 2017 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura dirigenziale (per effetto dell'automatica conversione del contratto di lavoro a progetto nullo ex art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276), il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a termine stipulato in tale data (cfr. doc. 14 fascicolo appellante di primo grado) risulta privo di causa e, dunque, inidoneo a produrre effetti giuridici tra le parti. Risulta pertanto assorbito il terzo motivo di gravame, con cui Parte_1 censura la sentenza di primo grado per aver escluso che la prestazione dallo stesso resa in forza del contratto di collaborazione continuativa e coordinata del 17 gennaio 2017 fosse connotata dai tratti tipici della subordinazione: infatti, indipendentemente dalla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (in particolare nel periodo successivo al 17 gennaio 2017), la qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato discende dall'automatica conversione ex art. 69 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, che produce effetti sin dall'instaurazione del rapporto (7 luglio 2006), indipendentemente dalle sue concrete modalità di esecuzione. In ordine al quarto motivo, inerente al capo di sentenza che ha ritenuto sorretta da giusta causa la risoluzione del rapporto da parte della con CP_1 lettera del 22 maggio 2020, si osserva innanzitutto che la comunicazione in parola (allegata sub doc. 69 fascicolo appellante di primo grado), accedendo ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinandone la cessazione per volontà datoriale, integra a tutti gli effetti un licenziamento.
pag. 14/19 Il Collegio reputa detto licenziamento illegittimo per un duplice ordine di ragioni, ciascuna delle quali costituisce autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la decisione. Un primo profilo di illegittimità deriva dal fatto che, come eccepito da parte appellante sin dal ricorso introduttivo del giudizio, il licenziamento non è stato preceduto dal procedimento disciplinare. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, componendo un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, “le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge 20 marzo 1970, n. 300, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia” (Cass., Sez. Un., 30 marzo 2007 n. 7880; in termini cfr. Cass., 17 gennaio 2011 n. 897; Cass., 16 marzo 2015 n. 5175). Nel caso di specie la lettera di licenziamento datata 22 maggio 2020 motiva la decisione della di risolvere il rapporto con in ragione di una CP_1 Parte_1 serie di negligenze di quest'ultimo. La lettera non è stata preceduta da alcuna contestazione disciplinare;
la comunicazione di recesso, infatti, è avvenuta contestualmente e in un unico atto con la formulazione degli addebiti. E' evidente, allora, la violazione del diritto di difesa, in quanto l'appellante non è stato posto in condizione di presentare le proprie giustificazioni prima del licenziamento (avente carattere “ontologicamente” disciplinare), secondo il modello procedimentale chiaramente delineato dall'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300. Ulteriore ed autonomo profilo di illegittimità del licenziamento, intimato “con effetto immediato”, risiede nella mancanza di giusta causa del medesimo. Buona parte delle condotte imputate a nella lettera del 22 Parte_1 maggio 2020 sono genericamente contestate e non circostanziate, come dallo stesso lamentato (“risulta che Lei abbia progressivamente ridotto il proprio impegno – sia in termini temporali, sia di sforzi organizzativi e di impulso – nell'espletamento del Suo incarico di Direttore Generale, soprattutto dall'approvazione della rimodulazione gestionale nel mese di aprile 2017”; “tutti coloro che riportano direttamente a Lei hanno spesso evidenziato la mancanza di supporto e di coinvolgimento di tipo progettuale”; “il personale della […] ha sovente segnalato una sistematica CP_1 carenza di dialogo e di riscontro alle problematiche segnalate”). Quanto poi all'addebito di non aver apportato alcun contributo nel ricercare soluzioni efficaci per fronteggiare la difficile situazione finanziaria che la CP_1 attraversava nel 2020, è pacifico innanzitutto che l'elaborazione del bilancio preconsuntivo del 2019 e del budget preventivo per il 2020 non rientrasse tra i compiti dell'appellante, sicché il richiamo a tali circostanze nell'ambito dell'addebito (“è anche significativo che ad oggi non è stato ancora elaborato un bilancio preconsuntivo del 2019, né un budget preventivo per l'anno in corso, non permettendo ai membri del CdA di interpretare l'evoluzione dei flussi di cassa sinteticamente rappresentati in sede
pag. 15/19 consiliare”) risulta inconferente. Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che nell'aprile 2020 l'appellante sottopose al Consiglio di amministrazione alcune misure finalizzate a garantire l'equilibrio finanziario della e a migliorare la gestione CP_1 dei flussi di cassa (cfr. docc. da 57 a 64 fascicolo appellante di primo grado); le proposte erano state elaborate dall'appellante insieme alla direttrice amministrativa (cfr. doc. 21 fascicolo appellata di primo grado): non pare, dunque, CP_2 fondata la contestazione di non aver fornito alcun contributo al fine di risolvere le problematiche suindicate. Per altro verso, la non ha offerta idonea prova delle contestazioni CP_1 aventi ad oggetto: il mancato approntamento di un piano di manutenzione ordinaria dello stabile del Centro IA IZ ER (il capitolo di prova dedotto al riguardo ha ad oggetto la conferma di uno scambio di email tra e nel Parte_1 CP_2 mese di aprile 2020, allegato sub doc. 16 fascicolo appellata di primo grado, del tutto irrilevante ai fini della contestazione in esame: l'appellante scrive a che CP_2 gli aveva inoltrato un preventivo di spesa trasmesso dal Centro IA IZ ER, relativo alla sostituzione di alcuni componenti di un ascensore, di prendere “tempo 2 giorni se possibile”); il mancato supporto al direttore scientifico durante il periodo di emergenza Covid-19 (dalle email in data 17 marzo 2020, prodotte in atti sub doc. 19 fascicolo appellata di primo grado, emergono semplicemente difficoltà nel reperire mascherine FFP2; tali difficoltà erano, all'epoca, comuni a quasi tutte le strutture sanitarie e nelle comunicazioni non si fa alcun cenno a mancanze imputabili all'appellante). Nella lettera di licenziamento si contesta, inoltre, all'appellante l'inadeguatezza della sua “attività di informazione e comunicazione con il CdA”, in particolare in occasione dell'ispezione della Guardia di Finanza, di cui il Consiglio sarebbe “venuto a conoscenza con un ritardo inaccettabile”. Secondo le allegazioni difensive della , l'addebito si riferisce ad un'ispezione della Guardia di CP_1
Finanza dell'11 maggio 2017; la condotta negligente imputata a è di avere Parte_1 informato il Consiglio di amministrazione dell'ispezione con 11 giorni di ritardo;
di tale ritardo il Consiglio era a conoscenza sin dal 22 maggio 2017 (cfr. verbale di riunione del CdA in data 22 maggio 2017, allegato sub doc. 15 fascicolo appellata di primo grado). In disparte ogni valutazione in ordine alla sussistenza e alla colpevolezza del comportamento contestato, ciò che appare dirimente è che il lungo lasso temporale (quasi tre anni) intercorso tra la conoscenza, da parte degli amministratori della
, della condotta in esame e la determinazione di risolvere il rapporto CP_1 contraddice apertamente l'assunto secondo cui tale condotta non avrebbe consentito la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, imponendone la risoluzione con effetto immediato. Per tutte le ragioni esposte il licenziamento intimato a con lettera Parte_1 datata 22 maggio 2020 va dichiarato illegittimo. Quanto alle conseguenze della ritenuta illegittimità del licenziamento, l'appellante ha chiesto, in principalità, di condannare la a reintegrarlo nel CP_1 posto di lavoro ai sensi dell'art. 14 CCNL 6 maggio 2010 integrativo del CCNL 17
pag. 16/19 ottobre 2008 relativo al personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN (cfr. docc. 73 e 74 fascicolo appellante di primo grado) e a corrispondergli le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
in alternativa alla reintegrazione ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva a mente dell'art. 15 CCNL 6 maggio 2010, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto. Le domande di condanna alla reintegrazione o, in alternativa, al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione non possono essere accolte, poiché esse trovano titolo in un contratto collettivo (CCNL relativo al personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN) che non risulta essere applicato dalla Controparte_1
[...]
A seguito di ordine di esibizione, disposto dal Collegio in accoglimento dell'istanza istruttoria formulata da parte appellante alla prima udienza nel giudizio avanti il Tribunale in data 19 maggio 2021 e reiterata in sede di gravame, la CP_1 ha, infatti, prodotto in atti i contratti di assunzione delle dipendenti e CP_2
da cui risulta l'applicazione del diverso CCNL del settore Istituzioni Socio CP_2
Assistenziali (UNEBA). Essendo la domanda di reintegrazione del dirigente una domanda di fonte contrattuale, l'applicazione del contratto collettivo invocato a suo fondamento integra un fatto costitutivo della stessa, il cui onere probatorio grava sulla parte attrice;
pertanto, in assenza di prova dell'applicazione, da parte della , CP_1 dell'anzidetto CCNL relativo al personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del SSN, la domanda non può che essere respinta. Trova, invece, applicazione l'istituto, di fonte legale, dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., spettante in quanto – come evidenziato - il licenziamento di è illegittimo e non sorretto da giusta causa. Parte_1
L'art. 2118 c.c. non determina la durata del preavviso, ma ne rimette la quantificazione ai contratti collettivi, agli usi e all'equità. Nel caso di specie, pertanto, occorre fare riferimento al CCNL del settore Istituzioni Socio Assistenziali (UNEBA), applicato dalla al proprio personale, CP_1 secondo quanto emerso dai contratti di lavoro dalla stessa prodotti in atti. Il Collegio ha disposto l'acquisizione d'ufficio del CCNL in parola ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.c., ritenendolo indispensabile al fine di determinare l'entità dell'indennità sostitutiva del preavviso, in conformità ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 14 marzo 2017 n. 6610: “come da questa Corte già affermato, nell'ipotesi in cui vi sia eventualmente contestazione soltanto in ordine all'applicabilità di un determinato contratto collettivo, sussiste per il giudice il potere - dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, il contratto collettivo che si assuma applicato (come nella specie avvenuto sulla base delle stesse deduzioni del datore di lavoro convenuto)- v., tra le altre, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20864; Cass.
pag. 17/19 25 febbraio 2004, n. 3774; Cass. 12 aprile 2000, n. 4714 - essendo, peraltro, tale acquisizione indispensabile ai fini di decidere sul merito della causa;
- nella specie la Corte territoriale disponendo con ordinanza l'acquisizione del c.c.n.l. […] ha, perciò, correttamente utilizzato i poteri di cui all'art. 437 cod. proc. civ. sulla base delle sollecitazioni provenienti dagli atti di causa, volti non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a superare una incertezza su tali fatti”. Il CCNL UNEBA rinvia, per la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti, al relativo “contratto specifico per il settore del commercio servizi e terziario” (cfr. art. 37 CCNL UNEBA: “Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di cui all'art. 1 del presente C.C.N.L. sono classificati come segue: Quadri A questa categoria appartengono le lavoratrici ed i lavoratori con funzioni a carattere direttivo, di cui alla l. 13 maggio 1985, n.190, con esclusione dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del RDL 1 luglio 1926 n.1130 ai quali verrà applicato il contratto specifico per il settore del commercio servizi e terziario […]”). In base al CCNL Dirigenti Terziario, richiamato dal CCNL UNEBA ed acquisito agli atti in ragione di tale rinvio, in caso di recesso del datore di lavoro è dovuto al dirigente con anzianità di servizio da 10 a 15 anni un preavviso di 10 mesi (art. 39 CCNL). L'odierno appellante si colloca in detta fascia di anzianità, dal momento che il rapporto di lavoro di natura dirigenziale alle dipendenze della si è CP_1 protratto per 14 anni (da luglio 2006 a maggio 2020). Considerata l'ultima retribuzione mensile percepita da pari ad € Parte_1
7.700,00, l'indennità sostitutiva del preavviso ammonta ad € 77.000,00. Attesa la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e la definitiva cessazione dello stesso, va riconosciuto anche il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., da determinarsi nell'importo - correttamente calcolato da parte appellante e non specificamente contestato nel quantum da parte appellata - di € 85.829,00. In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - la sentenza n. 479/2023 del Tribunale di Monza dev'essere parzialmente riformata e, accertato che a far data dal 7 luglio 2006 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura dirigenziale ed accertata altresì l'illegittimità del licenziamento intimato a
[...] con lettera datata 22 maggio 2020, la Pt_1 Controparte_1 va condannata a corrispondere all'appellante
[...]
l'importo di € 85.829,00 a titolo di trattamento di fine rapporto e l'importo di € 77.000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Vanno confermate le restanti statuizioni di merito contenute nella sentenza appellata.
pag. 18/19 Tenuto conto del non integrale accoglimento delle domande, con reciproca parziale soccombenza, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti, nella misura di un terzo, le spese di lite del doppio grado. Le residue spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, poste a carico della Controparte_1
i relativi importi sono liquidati in dispositivo in applicazione del d.m. 10
[...] marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto della natura, della complessità e del valore della controversia, nonché dello svolgimento della fase di istruttoria/trattazione nel presente grado di giudizio (€ 6.000,00 per il primo grado ed € 15.000,00 per l'appello, così per un totale di € 21.000,00, la cui quota di due terzi ammonta ad € 14.000,00). Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione la sentenza impugnata è stata indicata come sentenza “n. 479/2024”, anziché come sentenza “n. 479/2023” del Tribunale di Monza. Si procede pertanto ad emendare tale errore materiale, dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “n. 479/2024”, deve intendersi e ritenersi scritto “n. 479/2023”.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 479/2024 del Tribunale di Monza, accerta e dichiara che a far data dal 7 luglio 2006 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura dirigenziale;
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a con lettera Parte_1 datata 22 maggio 2020;
- condanna a Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 85.829,00 a titolo di trattamento di Parte_1 fine rapporto e l'importo di € 77.000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna parte appellata a rifondere a parte appellante due terzi delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 14.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, dichiarandole compensate per il residuo. Milano, 19 marzo 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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