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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/02/2025 N. 10297/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr DO Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1
PA RT nonché dall'Avv.to PA STEFANO
( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo C.F._1
Telematico
RICORRENTI contro rappresentata e difesa dall'Avv.to FILOSTI VALENTINA ed elett.te Controparte_1 dom.to presso lo studio in VIA ADRIANO, 98 20128 MILANO
RESISTENTE nonché contro
Controparte_2
CONTUMACE nonché contro
Controparte_3
1/8 Dott. DO Atanasio CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 3.11.25 i ricorrenti e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio le società , Parte_1 Controparte_4
e chiedendo al Giudice: Controparte_2 Controparte_3
“Accertare e dichiarare che il tempo impiegato giornalmente dai Ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo e come tale da retribuirsi sotto specie di lavoro straordinario.
Per l'effetto, condannare ed in via solidale e Controparte_4 Controparte_3
a corrispondere al Ricorrente la somma di €. Controparte_2 Pt_1
4.790,74 a tale titolo o la maggiore o minor somma che sarà ritenuta all'esito dell'istruttoria
In via subordinata, qualora non fosse riconosciuto quale orario straordinario, accertare e dichiarare che il tempo impiegato giornalmente dal Ricorrente per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro è qualificabile come orario di lavoro effettivo ordinario e come tale retribuibile.
Per l'effetto, condannare ed in via solidale e Controparte_4 Controparte_3
a corrispondere al Ricorrente la somma di €. Controparte_2 Pt_1
3.685,19 a titolo di differenze retributive o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ex articolo 432 cpc.
Condannare inoltre le Società convenute al pagamento, in favore del ricorrente Pt_1 dell'importo di €. 4.470,94 o alla diversa somma che sarà ritenuta provata, a titolo di differenze retributive in ragione del diverso livello di inquadramento.
Condannare ed in via solidale e Controparte_4 Controparte_3 [...]
a corrispondere al Ricorrente Improta la somma di €. 4.766,01 a Controparte_2 titolo di differenze retributive per il “tempo tuta”, calcolate come straordinario o, in subordine, la somma di €. 3.666,16 come lavoro ordinario, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ex articolo 432 cpc.
Condannare inoltre le Società convenute a pagare al ricorrente l'importo di €. Pt_1
2.515,51 il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia a titolo di differenze per il diverso livello di appartenenza.
2/8 Dott. DO Atanasio Con vittoria di spese del giudizio”.
Si è costituita la società contestando le avverse deduzioni e domande Controparte_1 delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Sono invece rimaste contumaci le società e Controparte_2 [...]
CP_3
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda di inquadramento superiore è fondata.
I ricorrenti erano inquadrati al livello IV J Improta e al V livello Sgamato.
I ricorrenti rivendicano il diritto all'inquadramento nel IV livello in quanto hanno sempre svolto essenzialmente attività di retrattilisti.
I testi hanno sostanzialmente confermato le deduzioni della parte ricorrente
Il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Ho lavorato circa 20 anni presso con varie cooperative, tra cui per 4 anni circa, CP_3 CP_4 adesso sono passato ad Inovys.
Con ero capo impianto: mi occupavo di verificare che il lavoro che EF assegnata alla CP_4
venisse svolto. Seguivo circa 120 presone. CP_4
Mi ricordo dei due ricorrenti. Quando lavoravo con li vedevo, però c'era il loro responsabile che CP_4 verificava cosa facessero ed io mi interfacciavo con il responsabile. Non ricordo chi fosse il responsabile.
era carrellista, invece faceva diverse attività tra cui anche scaricare i camion, ma Pt_1 Pt_1 non saprei dire in quale misura l'uno e l'altro. Preciso che ci sono stati periodi in cui faceva solo il carrellista e periodi in cui faceva altre cose.
L'attività di carrellista veniva svolta usando il retrattile, con il quale si prelevavano e si stoccavano i bancali.
Il carrellista individua i bancali da prelevare attraverso un terminale di cui dispone e in tal modo preleva o stocca i bancali.
Per usare il retrattile è necessario il patentino. Che io ricordi aveva già il patentino, mentre Pt_1 credo che gli abbiamo fatto fare il corso per ottenerlo. Pt_1
Viene sottoposto al teste le figure di cui alla pag. 27 della memoria.
Preciso che i primi due sono Transpallet, il primo con e il secondo senza pedana. Il terzo CP_5 non lo abbiamo mai usato così come il carrello commissionatore verticale, che non ho mai visto.
Faccio presente che il retrattile di cui ho parlato è diverso da quello presente nelle figure. Quelli che mi avete mostrato non sono retrattili.
Il teste ha ricordato: Testimone_2
3/8 Dott. DO Atanasio “Ho lavorato in passato con dal 2018 al 2022. Facevo il pickerista, faccio preparazione CP_4 ordini. Ho sempre fatto questo.
Conosco i ricorrenti e Pt_1 Pt_1
Ho lavorato con loro e tutt'ora lavoro con loro con le nuove cooperative.
Entrambi sono retrattilisti. È capitato che facesse attività di carico e scarico le volte in cui ci Pt_1 fosse poco lavoro da retrattilista.
Le mansioni tipiche del retrattilista sono essenzialmente tre:
c'è chi si occupa di prelevare i Transpallet e portarli a terra per farli lavorare dai pickeristi;
c'è chi fa lo stoccaggio, li prende e li sistema nelle scaffalature;
poi c'è il carrellista che preleva, sempre con il retrattile, un determinato bancale di un determinato cliente e dopo averlo portato giù deve fare un'etichetta e poi portarlo in una zona destinato al carico.
I ricorrenti facevano tutte e tre queste attività”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
CP_
“Ho lavorato con i ricorrenti presso l'appalto di a . Ho lavorato presso quel sito sin da CP_6 febbraio 2008, prima con altre società e poi con , dal 2018 al 2022. Lavoro ancora in questo sito CP_4 con . Controparte_7
Io sono pickerista, prepariamo le merci. Dopo essere stato guidato dal monitor presso la merce che dobbiamo prelevare, facciamo il prelievo a mano, quindi poniamo la merce sul bancale, lo incellofaniamo e quindi lo portiamo nel piazzale.
I ricorrenti sono retrattilisti. Dopo aver ricevuto le merci da collocare, attraverso il monitor, apprendono dove stoccarle;
utilizzando il retrattile, sistemano le merci sui piani alti, quali il 5°, 6°, 7° e credo anche l'8° piano. Hanno sempre fatto questo lavoro.
I retrattilisti si occupano anche di andare a prelevare nei piani alti dei pallet che devono essere poi consegnati a noi e noi a quel punto facciamo il prelievo da quei bancali.
Credo che abbiamo lavorato insieme tra gli otto e dieci anni complessivamente.
Confermo che hanno sempre fatto i retrattilisti.
Confermo che ho fatto causa alla;
la causa è ancora in corso, non c'è stata ancora una CP_4 sentenza”.
Da quanto precede si ricava pertanto che i ricorrenti hanno svolto attività di retrattilisti in via esclusiva o comunque in via preminente per il tempo indicato in ricorso.
Nel V livello sono inquadrati i lavoratori che “svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che
4/8 Dott. DO Atanasio richiedono normale capacità esecutiva;
“i lavoratori che svolgono attività di addetto al magazzino, attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici, attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva e manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra).
Nel livello 4J, sono inquadrati: i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.
Al IV livello invece sono inquadrati “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”.
Il CCNL tra i profili che vengono inquadrati al IV livello individua: “Operai con mansioni multiple di magazzino e\o terminal (carico, scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” ed i “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”.
Il teste ha ricordato che per usare il rettrattile occorre il patentino del quale era in Tes_1 possesso il ricorrente mentre lo aveva ottenuto dopo il suo arrivo in Pt_1 Pt_1
Cooperativa la quale si era attivata per farlo formare e farglielo ottenere.
Tale circostanza appare dirimente al fine di riconoscere il livello IV a entrambi i ricorrenti tenuto conto che poi tutti i testi hanno confermato che loro erano retrattilisti che svolgevano in maniera prevalente se non esclusiva proprio l'attività di retrattilisti.
E come è appunto stato esaminato, il IV livello spetta a chi espleta attività per l'espletamento della quale occorre un periodo di tirocinio o un corso di addestramento inconsiderazione della necessità di compiere operazioni di una certa complessità (il retrattile si alza ad una altezza di diversi metri) che esige una formazione professionale.
Pertanto, le società convenute Controparte_4 CP_2
e in solido tra loro a pagare la somma di € 4.470,94 lordi
[...] Controparte_3
5/8 Dott. DO Atanasio in favore di e la somma di € 2.515,51 lordi in favore di oltre interessi e Pt_1 Pt_1 rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento.
Deve poi essere accolta anche l'altra domanda.
In fatto, è pacifico tra le parti (la società non contesta nemmeno l'assunto) che i ricorrenti in considerazione delle basse temperature nel magazzino nel quale prestavano attività lavorativa (celle frigorifere con temperature comprese tra 0° e 3,5°) dovevano coprirsi con molti indumenti (calzamaglia, pantaloni termici, camicia, due maglioni, giubbotto termico, pettorina, scaldacollo, cappello e guanti); dopo essere vestiti negli spogliatoi dovevano poi scendere due piani di scale, superare un tornello e accedere al magazzino segnando in quel momento l'orario di lavoro.
Tali operazioni occorreva ripetere sia per la pausa pranzo (per recarsi ad effettuarla e poi ritornare in magazzino) sia per la uscita definitiva alla cessazione della giornata lavorativa.
Pertanto i ricorrenti chiedono il pagamento del corrispondente tempo trascorso per effettuare tali attività rese al di fuori dell'orario di lavoro e che viene quantificato in 40 minuti giornalieri.
Il DLgs 66/03, che regola la fattispecie che ci occupa definisce l'orario di lavoro come
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
E' evidente che di tale definizione l'elemento caratterizzante non può che essere la nozione
“a disposizione” del datore di lavoro: ciò in quanto trasferisce nell'ambito dell'orario di lavoro ciò che qualifica il lavoro dipendente, vale a dire la subordinazione, che è data proprio dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo di controllo e, conseguentemente, disciplinare del datore (da qui la nozione di eterodirezione creata dalla giurisprudenza di legittimità).
Non può invece ritenersi che elemento caratterizzante dell'orario di lavoro sia l'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, in quanto questo non riguarda necessariamente solo l'attività lavorativa in senso stretto ma anche tutte quelle operazioni complementari o strumentali all'attività o alle funzioni, che vengano espletate a disposizione del datore di lavoro cioè sotto le sue direttive ed il suo controllo.
Va comunque evidenziato che la giurisprudenza pressoché univoca della Suprema Corte afferma che “La vestizione degli indumenti necessari per lo svolgimento prestazione di lavoro e più in generale della divisa aziendale costituisce un'operazione preparatoria della prestazione di lavoro e ad essa strumentale. La consolidata giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte ritiene che al fine di valutare se il tempo occorrente per tale operazione debba essere retribuito o meno occorre fare riferimento alla disciplina contrattuale specifica. In particolare ove sia data facoltà
6/8 Dott. DO Atanasio al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione prima di recarsi al lavoro) la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e come tale il tempo necessario per il suo compimento non dev'essere retribuito. Se invece le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione l'operazione rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (in tal senso cfr Cassazione n. 1352 del 26.1.2016; nello stesso senso la sentenza n. 7738 del 28.3.2018).
Tuttavia con riferimento alla questione che ci occupa – che vede i lavoratori espletare le proprie attività all'interno di celle frigorifere – non è certo pensabile che quelli potessero vestirsi presso la propria abitazione e nella stessa svestirsi dopo il lavoro tenuto conto che tale comportamento li obbligherebbe a fare il tragitto casa / lavoro e viceversa con indosso indumenti incompatibili con la normale vita quotidiana.
Pertanto va riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad indossare e dismettere gli indumenti di lavoro nel normale orario di lavoro.
Le società vanno condannate in solido tra loro ( , in qualità Controparte_4 di datrice di lavoro;
e quali Controparte_2 Controparte_3 committenti) a corrispondere in favore dei ricorrenti le somme che verranno accertate in prosieguo di giudizio, corrispondenti a 26 minuti di lavoro strordinario, per ogni giornata lavorativa, necessarie per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro (tale tempo appare peraltro congruo anche in quanto coerente con altri accertamenti effettuati nel corso di altri giudizi azionati da colleghi di lavoro dei ricorrenti e svolgenti medesime mansioni : cfr sentenza Tribunale di Milano n. 143/2025 del 15/01/2025 Dr Perillo;
sentenza Tribunale di
Milano n. 39/2025 del 09/01/2025 Dr.ssa Colosimo;
Corte di Appello di Milano n. 673/2024)
Va pertanto dichiarato che il tempo impiegato quotidianamente dai ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro – nella misura di 26 minuti - è qualificabile come orario di lavoro effettivo e da retribuirsi con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario;
Le società convenute , Controparte_4 Controparte_2
e vanno condannate in solido tra loro a corrispondere le relative
[...] Controparte_3 differenze retributive da quantificarsi in prosieguo di giudizio;
Spese al definitivo.
PQM
7/8 Dott. DO Atanasio Condanna le società convenute Controparte_4 CP_2
e in solido tra loro a pagare la somma di € 4.470,94 lordi
[...] Controparte_3 in favore di e la somma di € 2.515,51 lordi in favore di oltre interessi e Pt_1 Pt_1 rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento;
dichiara che il tempo impiegato quotidianamente dai ricorrenti per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro – nella misura di 26 minuti - è qualificabile come orario di lavoro effettivo e da retribuirsi con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario;
condanna le società convenute Controparte_4 CP_2
e in solido tra loro a corrispondere le relative differenze
[...] Controparte_3 retributive da quantificarsi in prosieguo di giudizio;
spese al definitivo.
Milano, 18/02/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. DO Atanasio
8/8 Dott. DO Atanasio