Sentenza 11 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 11/02/2022, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 00246/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2018, proposto da
Farmacia Rubino Grazia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Contieri e Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale di ispezione del 5.12.2017 dell'Asl di Brindisi;
- del verbale di ispezione del 13.10.2017;
- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, ove medio tempore adottati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. F.sco Scittarelli per la parte ricorrente e avv. D. D'Arpa, in sostituzione dell'avv. P. Piccinni, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente è farmacia autorizzata alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano e impugna il verbale ispettivo della ASL del 5 dicembre 2017 e il precedente verbale del 13 ottobre 2017.
2) Nel verbale conclusivo del 5 dicembre 2017 la ASL ha espresso parere negativo alla continuazione dell’attività perché:
- a) la ricorrente non ha ottemperato alle prescrizioni di cui al precedente verbale del 13 ottobre 2017;
- b) vi è una divisione solo virtuale dei locali, che non sono fisicamente separati e quindi non idonei all’uso;
- c) i prodotti sono disposti in bancali in modo da non avere chiaro quali sono i prodotti in deposito (in cartoni chiusi).
3) Si è costituita in giudizio la ASL, la quale ha eccepito:
- a) il difetto di giurisdizione del G.A. in quanto ci si trova di fronte ad atti di un procedimento suscettibile di sfociare in sanzioni amministrative, quali la revoca/sospensione dell’autorizzazione o decadenza dalla stessa, applicabili ai sensi del combinato disposto dell’art. 111 D. Lgs. n. 219/2006 e dell’art. 20 L. n. 689/1981, quindi soggette alla cognizione del G.O.;
- b) l’inammissibilità del ricorso, in quanto i verbali impugnati sono meri pareri a carattere endoprocedimentale e, quindi, non hanno carica lesiva, in quanto gli effetti pregiudizievoli per la ricorrente potrebbero derivare dal provvedimento finale, conclusivo del procedimento, con cui viene elevata una sanzione e/o vengono disposte delle prescrizioni e/o, in difetto di adempimento, viene revocata l’autorizzazione alla distribuzione e al deposito all’ingrosso di prodotti medicinali per uso umano;
- c) l’infondatezza nel merito del ricorso.
4) All’udienza pubblica del 2 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Conformemente alla precedente sentenza di questa Sezione n. 1598 del 14 maggio 1015, « È da premettere la giurisdizione di questo giudice, posto che “la controversia in materia di sanzioni amministrative comminate dall'Azienda sanitaria locale, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di medicinali, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'interesse pubblico al corretto impiego, in senso lato, dei farmaci, fonda e giustifica il servizio pubblico farmaceutico” (Tar Milano, sez. I, 7 novembre 2008, n. 5251) ».
6) Il ricorso è tuttavia inammissibile, come eccepito dalla ASL, in quanto i verbali impugnati non hanno valore provvedimentale, alla luce delle seguenti considerazioni:
- a) ai sensi dell’art. 100, comma 1, D. Lgs. n. 219/2006, la Regione rilascia l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali, come è nel caso di specie confermato dalla stessa ricorrente nell’esordio del ricorso, ove si menziona la determina dirigenziale della Regione di autorizzazione, n. 62 del 2 marzo 2012;
- b) successivamente all’autorizzazione, la ASL svolge controlli periodici (come quelli per cui è causa) ai sensi dell’art. 103, comma 4- bis , cit. D. Lgs. n. 219/2006;
- c) in esito a tali controlli, l’autorità che ha concesso l’autorizzazione può modificarla, sospenderla o revocarla, ai sensi del successivo art. 111;
- d) non risulta che, nel caso di specie, gli atti censurati siano confluiti in un conclusivo provvedimento che incide definitivamente sulla sfera giuridica della ricorrente;
- e) le suddette conclusioni sono avvalorate dal fatto che parte ricorrente, nella memoria difensiva del 30 dicembre 2021, nulla ha replicato alla eccezione di inammissibilità sollevata dall’ASL (e cfr. sentenze T.A.R. Lecce n. 1598/2015 cit., T.A.R. Pescara n. 216 del 10 luglio 2020, T.A.R. Lazio, Roma, 19 maggio 2016, n. 5911, aventi ad oggetto fattispecie in cui si impugnava un atto conclusivo regionale, che, invece, nel caso qui in esame, non ricorre).
7) Per i suddetti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO