Art. 55. Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, e' delegato a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme fondamentali sull'amministrazione e contabilita' dell'ente ospedaliero integrando e coordinando le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 , e successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , con le norme contenute nella presente legge, avendo di mira il conseguimento di un'effettiva autonomia nonche' la salvaguardia delle competenze conseguenti e dei rapporti tra gli istituendi enti ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa dell'ente regione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, e' delegato a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme fondamentali sull'amministrazione e contabilita' dell'ente ospedaliero integrando e coordinando le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 , e successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , con le norme contenute nella presente legge, avendo di mira il conseguimento di un'effettiva autonomia nonche' la salvaguardia delle competenze conseguenti e dei rapporti tra gli istituendi enti ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa dell'ente regione.