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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18161 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "opposizione ex art. 615 cpc", vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. dall'Avv. Giuseppe CARUSO (c.f. C.F._2
) e dall'Avv. Vincenzo Pietro PAGANINI (c.f. ), C.F._3 C.F._4 in virtù di procura allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione all'esecuzione
-attore opponente-
E
CF e, per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2
BRUNO MEOLI , in virtù di procura generali alle liti del 26.07.2010 per notar Persona_1
di Verona rep 67472 e racc 18591, allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
- convenuta opposta-
CONCLUSIONI COME IN ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Le opponenti, con atto di citazione notificato in data 4.07.2021, proponevano opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 1.07.2021, per la somma pari ad euro
281.158,00, in virtù dei decreti ingiuntivi n.6137/2007 e 6431/2007, entrambi emessi dal Tribunale di Napoli.
In particolare deducevano la nullità dell'atto di precetto per i seguenti motivi:
- difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
- intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
- decadenza dall'azione nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c.;
- compensazione totale e/o parziale con le eventuali somme incassate dall'opposta in sede
1 fallimentare;
- nullità degli atti di fideiussione posti in violazione della normativa antitrust;
- nullità del precetto per anatocismo ed interessi usurari.
Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorario di lite.
Nel corso del giudizio gli opponenti hanno eccepito la nullità del titolo esecutivo azionato, con le note del 10.06.2024, sostenendo che lo stesso è stato concesso in violazione dei dettami indicati dalla
Corte di Giustizia Europea in merito alla tutela del consumatore ed ai quali anche le SS.UU., con sentenza n.9479/23, hanno deciso di aderire.
La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 26.02.2025.
In comparsa conclusionale gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni
-IN VIA PRELIMINARE
-rimettere la causa sul ruolo e disporre CTU di natura contabile indicando i quesiti di cui alla lettera
D della presente comparsa;
- IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione del credito intercorsa tra il cedente e la , CP_1
non essendo la stessa conforme ai crismi previsti dalla Cassazione;
- per l'effetto, le Sigg.re e nulla devono alla non essendo la stessa Pt_2 Pt_1 CP_1
titolare di alcun credito;
- accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o relativa delle fideiussioni concesse dalle Sigg.re
perché sottoscritte tramite lo schema dell'ABI redatto in contrasto con l'art. 2, Parte_3
co. 2, lett. a), L. n. 287 del 1990;
- accertare e dichiarare decaduta l'azione nei confronti delle odierni opponenti/garanti ex art.1957 cc essendo spirato il termine di legge;
-per l'effetto, dichiarare che le Sigg.re e nulla devono. Pt_2 Pt_1
REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE: condannare il convenuto, nella detta qualità, alla refusione delle spese e competenze di lite da liquidarsi in favore dei procuratori attributari.
- IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare prescritta la somma indicata a titolo di interessi nell'atto di precetto e pari alla somma di €.=80.000,00=, rideterminando il totale escludendo tale importo. fallimentare,
La e per essa insisteva per il rigetto della spiegata Controparte_1 CP_2
opposizione per essere inammissibile e infondata. Vinte le spese.
2 MOTIVI DI DIRITTO
2. In diritto va rilevato che nella fattispecie in esame i titoli azionati sono costituiti da due decreti ingiuntivi
In proposito rileva richiamare i limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte, in sede di opposizione all'esecuzione, in caso di titolo giudiziale. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito possono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento (opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ricorso per Cassazione, etc.) e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti su cui tali eccezioni si fondano siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis,
Cass. Civ. 25/5/2007 n. 12251, Cass. Civ. 6/7/2001 n. 9205).
In altri termini, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia.
Va, dunque, escluso che i motivi di opposizione che attengono alla formazione ed al merito del decreto ingiuntivo possano essere riproposti in sede di opposizione all'esecuzione.
L'azione de qua può, dunque, essere riqualificata come opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. limitatamente ai motivi che attengono alla formazione ed al merito dello stesso
(decadenza dall'azione nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c.; nullità degli atti di fideiussione posti in violazione della normativa antitrust;
nullità del precetto per anatocismo ed interessi usurari), mentre gli altri motivi di opposizione vanno qualificati come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c..
Ciò premesso, l'opposizione al decreto ingiuntivo, così riqualificando parzialmente la domanda nei termini sopra precisati, deve dichiararsi inammissibile perché andava proposta nel termine previsto dall'art. 645 c.p.c., decorrente dalla notifica di ciascun decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione.
3. Quanto ai motivi di opposizione avverso il precetto, qualificabili come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per non aver provato la cessione del credito azionato.
Va evidenziato che l'art. 58 dlgs 385/1993 (T.U.B.) deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli artt.1260 e ss c.c. poiché il TUB onera l'istituto
3 cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare “la banca concessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione delle singole controparti dai rapporti acquisiti”, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass. n. 20495 del
29.09.2020).
La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass 24798/2020).
Secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte di Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Sia la giurisprudenza di legittimità che di merito non escludono però che la cessione del credito possa essere provata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale purché il contenuto dell'avviso sia tale da non lasciare incertezze sui crediti ceduti.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5617/2020 è stato statuito che:
“La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione di rapporti giuridici in blocco da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie, ragion per cui qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva ad insinuarsi al passivo da parte del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (cfr anche Cass. n. 15884/2019).
In linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di appello Perugia -sez. I, 09/05/2022, n.196; Tribunale Avezzano 29 ottobre 2020
- Tribunale Sciacca sez. I, 03/10/2022, n.407).
Ciò premesso, deve rilevarsi sul punto che in atti è documentato che il credito originariamente era di che ha cambiato denominazione in e poi è stata incorporata CP_3 Controparte_4
in . CP_5
4 Il credito è stato poi ceduto da ad RA IN spa con cessione in blocco, il cui CP_5 avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 146 dell'11.12.2008 (all 11 comparsa di costituzione).
Successivamente RA IN è stata fusa per incorporazione in Controparte_6
e poi ha cambiato denominazione in
[...] CP_7
Quest'ultima ha ceduto il credito a con avviso pubblicato sulla GU n.120 CP_8 dell'8.10.2016- Parte II (all.14 comparsa di costituzione).
In data 3.04.2017 ha ceduto il credito a sempre mediante CP_8 Controparte_1 cessione in blocco dei crediti di cui all'avviso sulla G.U. n. 42 dell'8.04.2017 parte II (All 15 comparsa di costituzione).
La ha, poi, conferito ampia procura alla (che poi ha cambiato denominazione CP_1 CP_7
in per la gestione sia giudiziale che stragiudiziale dei propri crediti (All. 16 comparsa di CP_2
costituzione).
Gli avvisi in Gazzetta Ufficiale consentono di individuare i crediti ceduti – e, in particolare, di ritenere compreso nelle predette cessioni in blocco anche quelli di cui al presente giudizio. In particolare, nella G.U. n. 42 dell'8.04.2017 parte II, si legge che ha acquistato da tutti CP_1 Controparte_8
i crediti rinvenienti da contratti di finanziamento conclusi con diverse forme tecniche, ed in essere alla Data di Sottoscrizione del Contratto di Cessione e alla Data di Efficacia Legale, diversi dai crediti che corrispondano a uno o più dei criteri elencati che devono intendersi, invece, espressamente esclusi dalla cessione.
Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e degli elementi appena evidenziati, si deve ritenere provata la cessione del credito da parte della cessionaria . CP_1
Va, dunque, rigettata l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva.
4. E' infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Parte opposta ha documentato i seguenti atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, in relazione al decreto ingiuntivo n. 6137/2007, l'opposta ha depositato la sentenza n.
7005/2010 emessa in data 24.05.2010, pubblicata in data 16.06.2010, che ha definito il giudizio di opposizione proposto dalla soc. avverso il decreto ingiuntivo, sentenza che ha confermato Parte_4 il provvedimento monitorio rigettando l'avversa domanda (all. n. 8 comparsa di costituzione).
L'opposta ha poi depositato domanda di ammissione al passivo tardiva nel fallimento n. 198/2009 della debitrice principale in forza di entrambi i toli esecutivi (DI n. 6413/2007 e 6137/2007), Pt_4 domanda che è stata ammessa per l'importo di € 390.904,99, come si evince dagli allegati n. 1, 2 e 3.
Non è stata documentata la data della domanda di ammissione al passivo, ma la stessa può ritenersi
5 anteriore al 28.10.11 (data di approvazione dello stato passivo tardivo- cfr all 2 comparsa di costituzione)
Sul punto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass. III sez. 17/07/2014 n. 16408; Cassazione, III sez. n.9638 del 19.04.2018). Considerato che la procedura concorsuale è stata dichiarata chiusa in data
22/03/2018 (all. n. 4), è evidente che la prescrizione deve ritenersi interrotta almeno dal 28.10.11 fino al 22.03.2018.
Non è possibile, invece, stabilire, oltre all'epoca del deposito, se l'atto di intervento (all 4 comparsa di costituzione) sia stato effettivamente depositato in cancelleria e se si riferisce alla procedura esecutiva immobiliare 202/2009 Rge Tribunale Santa Maria Capua Vetere, non recando né
l'indicazione della procedura esecutiva né un timbro di “depositato”.
Parte opposta ha, poi dedotto, che anche il decreto ingiuntivo n. 6413/2007 è stato opposto dalla società ma è divenuto definitivamente esecutivo a seguito della interruzione e mancata Pt_4
riassunzione del giudizio di opposizione in seguito al fallimento della società debitrice principale
[...]
(all. n. 7), con emissione del decreto di esecutorietà in data 28.03.2008. Pt_4
Anche in proposito va rilevato che il giudizio di opposizione avverso il DI 6413/2007 non è stato documentato e che il decreto di esecutorietà ( tra l'altro solo richiamato e non allegato) non può considerarsi un atto interruttivo della prescrizione, in quanto non rientra tra gli atti indicati nell'art. 2943 c.c. e non è comunque atto idoneo a costituire in mora il debitore.
In ogni caso gli altri atti interruttivi (domanda di ammissione al passivo tardiva, giudizio di opposizione al DI 6137/2007) , di cui si è detto prima, già consentono di escludere la prescrizione per entrambi i titoli azionati, anche con riferimento agli interessi.
Sia per il credito principale che per gli interessi maturati successivamente all'emissione dei decreti ingiuntivi deve, infatti, applicarsi la prescrizione decennale prevista per i titoli giudiziali.
5. Va rigettata anche l'eccezione di compensazione totale o parziale, non avendo gli opponenti documentato che l'opposta abbia già trovato totale o parziale soddisfazione del proprio credito, in sede fallimentare, in seguito al riparto delle somme ricavate dalla procedura concorsuale. n. 198/2009 riguardante la debitrice principale Anzi l'opposta banca ha dedotto e documentato che non Pt_4
vi è stato alcun utile riparto in suo favore in seno alla procedura fallimentare (All. 20 depositato on data 11.03.2022).
6 6. Quanto, infine, alla invocata tutela del consumatore e alla sentenza della Cassazione n. SS.UU., con sentenza n.9479/23, va rilevato che allo stato non vi è alcuna esecuzione da sospendere.
Inoltre gli opponenti avrebbero dovuto invocare la tutela del consumatore con opposizione ex art. 650 c.p.c. innanzi al giudice che ha emesso i decreti ingiuntivi.
Deve, inoltre, rilevarsi, almeno in relazione al DI. 6413/2007 , che lo stesso è stato già opposto e che con sentenza n. 7005/2010 prima citata sono state già esaminate le eccezioni relative all'anatocismo e alla dedotta usurarietà degli interessi applicati.
7.Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte opponente in considerazione della sua soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro
11.229,00 (di cui euro 1172 fase studio, euro 1169 fase introduttiva, euro 5206,00 fase istruttoria, euro 3082,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00 , ridotti al minimo per tutte le fasi, dovendosi tener conto dell'attività effettivamente svolta nonché della semplicità di alcune delle questioni trattate e della novità di alcune delle questioni sollevate.
Applicando gli stessi criteri i compensi vanno liquidati in euro 1276,00, oltre accessori, quanto alla fase cautelare, solo in relazione alla fase decisionale, dovendosi tener conto della coincidenza delle altre fasi con il giudizio di merito, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa.
Va precisato in proposito che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sez. V civile - nella persona della dott.ssa Maria Luisa Buono, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda relativamente alla parte in cui è stata riqualificata come opposizione al decreto ingiuntivo;
2. rigetta per il resto la domanda;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
12.505,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, in favore di parte opposta.
7 Così deciso in Napoli il 9.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
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