Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di invenzione di azienda, ai fini della liquidazione dell'equo premio ai sensi dell'art. 23, comma secondo, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, occorre tener conto dell'importanza, e non del prezzo, dell'invenzione; sicché opera correttamente il giudice del merito che, al detto fine, nel considerare le potenzialità di sfruttamento economico dell'invenzione, ricorre ad una valutazione equitativa in funzione correttiva, ad evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell'invenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VIDEOCOLOR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIO CITTADINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN UL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 06817/00 proposto da:
AN UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio degli avvocati MATTEO FUSILLO,AULO COSSU e ANDREA DI FRANCESCO che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
VIDEOCOLOR SPA;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n^. 09259/00 proposto da:
VIDEOCOLOR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIO CITTADINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AN UL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 841/99 del Tribunale di FROSINONE, emessa il 22/09/99 depositata il 4/10/99 R.G.N. 3003/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito l'Avvocato FUSILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale e per l'inammissibilità del ricorso n. 9259/00.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Frosinone, depositato il 27 giugno 1991, UL ZZ - per quanto ancora in questa sede interessa - esponeva che, assunto dalla società OC s.p.a. nel luglio 1984 e destinato all'ufficio progettazione, aveva brevettato tre progetti per conto dell'azienda, senza ottenere l'equo premio al quale aveva diritto. Proseguiva riferendo che, nel corso di un incontro di lavoro svoltosi nell'aprile del 1990 in CE (USA) con colleghi statunitensi, aveva manifestato il proprio disappunto per una ingiusta decurtazione di retribuzione operata dalla OC;
che, a seguito di tale episodio, comunicato all'azienda, era stato esonerato dall'incarico dal suo diretto superiore NA;
che al rientro in Italia era stato licenziato per giusta causa consistente nel comportamento adottato all'estero. Assumendo la pretestuosità del recesso, chiedeva che ne fosse dichiarata la illegittimità, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970; chiedeva, inoltre, la condanna della OC alla corresponsione dell'equo premio per le invenzioni brevettate.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza del 13 ottobre 1992, il Pretore rigettava tutte le domande. Il ZZ proponeva appello cui resisteva la OC. Il Tribunale di Frosinone, dopo l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, disposta per determinare l'equo premio, con sentenza in data 4 ottobre 1999, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava illegittimo il provvedimento espulsivo e condannava la società alla reintegrazione dell'appellante e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella della reintegra, nonché al pagamento della somma (inferiore all'importo determinato dal CTU) di lire 250.000.000 a titolo di equo premio.
In merito al licenziamento, il Tribunale, dopo aver rilevato che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, il ZZ si era lamentato con i colleghi americani di una ingiusta decurtazione della retribuzione, manifestando la intenzione di dimettersi, tanto che i suoi interlocutori avevano telefonato allo NA, suo superiore gerarchico, mostrando preoccupazione per l'ulteriore svolgimento del lavoro - che infatti non venne compiuto, sebbene il dipendente si fosse trattenuto una settimana negli USA a spese della OC - e che lo NA, una volta ricevuta via fax una relazione sull'accaduto, aveva deciso di rimuovere il ZZ dall'incarico, riteneva che tale ricostruzione, sostanzialmente coincidente con la prospettazione della OC (e ovviamente diversa da quella offerta dal lavoratore, il quale affermava di non aver portato a termine il lavoro affidatogli perché rimosso dall'intervento dello NA) non era adeguatamente suffragata da affidabili e persuasivi elementi di prova, sì che non poteva considerarsi assolto dalla società l'onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa, dal datore di lavoro individuata nel discredito dell'immagine aziendale all'estero e nel rifiuto della prestazione professionale che avrebbe dovuto svolgersi a CE. Sottolineava, infatti, il giudice di appello che, nella totale mancanza di una prova tipica e diretta dell'assunto della OC, il corredo probatorio da essa introdotto a dimostrazione dei "fatti di CE" rivestiva un carattere solo presuntivo, che ne imponeva un apprezzamento particolarmente prudente, ancorato ai canoni di gravità, precisione e concordanza richiamati nell'art. 2729 cod.civ. In quest'ottica, il fatto, obiettivamente certo, della notevole decurtazione della retribuzione mensile subita dal ZZ poteva indurre ritenere provato che egli si fosse lamentato con i colleghi americani del trattamento economico ricevuto, ma non certo che fossero state, con tali rimostranze, gravemente vulnerate l'onorabilità o la reputazione aziendale. Quanto poi al rifiuto della prestazione professionale cui il ZZ era impegnato in CE, lo stesso non era stato adeguatamente comprovato dal datore di lavoro: difatti il contenuto della relazione dei tecnici americani (l'annotazione apposta sulla busta paga non era - sul punto - significativa) costituiva un semplice elemento indiziario, che, peraltro, non trovava conforto nella deposizione del teste NA - l'unico ad avere avuto a che fare in via diretta con la vicenda e con i tecnici di CE - che nulla diceva in merito a un rifiuto espresso dal ZZ alla prosecuzione del lavoro per il quale era stato inviato negli USA, ma solo riferiva delle lamentele di carattere retributivo del dipendente e della decisione di rimuoverlo dal progetto, che non venne, a suo dire, comunicata all'interessato. Circostanza quest'ultima, osservava il Tribunale, senz'altro singolare in presenza di un gesto intrinsecamente grave come quello del ZZ, (rispetto al quale era, piuttosto, logico e verosimile attendersi un immediata presa di contatto con il dipendente, per chiedergli conto dell'accaduto e impartirgli istruzioni) e che unita ad altre incongruenze e inverosimiglianze rilevate nella versione dei fatti complessivamente offerta dalla OC a sostegno della esistenza della giusta causa di recesso, rendeva la stessa non attendibile, mentre l'unica condotta contestata e rimasta provata cioè le proteste e lamentele con i terzi per la decurtazione dello stipendio mensile era di per sè inidonea a giustificare la massima sanzione espulsiva. Esaminando poi la questione delle invenzioni e del diritto all'equo premio, il Tribunale ha ritenuto: che H contenuto del documento sottoscritto dal ZZ all'atto dell'assunzione non consentiva di ritenervi incluso un patto dismissivo del diritto all'equo premio di cui all'art. 23 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1127; che le invenzioni del lavoratore erano riconducibili alla categoria delle invenzioni di azienda e, come tali, a norma della disposizione citata, comportavano, per il lavoratore medesimo, il diritto alla erogazione da parte del datore di lavoro o di una specifica retribuzione o di un equo premio;
che, essendo stato il ZZ assunto con una retribuzione del tutto ordinaria e priva di emolumenti "ad personam" doveva essergli riconosciuto il diritto all'"equo premio"; che, ai fini della liquidazione della suddetta attribuzione patrimoniale, il cui ammontare era stato determinato dal consulente tecnico di ufficio mediante ricorso alla cosiddetta "Formula Tedesca" la individuazione delle potenzialità di sfruttamento economico della invenzione (cui era strumentale la metodologia utilizzata dal CTU) non costituiva criterio esaustivo, dovendo tenersi conto della natura e funzione, squisitamente indennitarie e chiaramente improntate all'equità, proprie dell'equo premio del diritto italiano, le quali esigevano che lo stesso fosse parametrato alla "importanza" del prodotto creativo, per la valutazione della quale non poteva prescindersi dall'apprezzamento di altri fattori e, principalmente, della portata e intensità del carattere innovativo del ritrovato e del suo rilievo tecnologico;
che la invenzione del ZZ non era particolarmente importante, perché nulla innovava sul piano tecnologico ma, consentendo la realizzazione di uno schermo televisivo più piatto e di formato diverso da quello tradizionale, si limitava ad agevolare la produzione industriale e a migliorare le caratteristiche del televisore;
che, pertanto, appariva equo ridurre l'ammontare del premio, determinato dal CTU nella somma di lire 352.149.179, alla complessiva somma di lire 250.000.000.
Di questa sentenza la società OC chiede la cassazione con ricorso fondato su quattro motivi. UL ZZ resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi. La OC resiste al ricorso incidentale e, a sua volta, propone ricorso incidentale con un motivo.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
Il ricorso principale e quelli incidentali devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti contro la stessa sentenza.
Preliminarmente deve la Corte dichiarare inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società OC e nel quale, deducendosi, con l'unico motivo, violazione degli artt. 23 e 25 del r.d.. 29 giugno 1939 n. 1127, degli artt. 1362 e 1367 cod.civ., nonché vizio di motivazione illogica e insufficiente sul punto decisivo relativo alla individuazione della natura dell'invenzione, si sostiene che, ove avesse correttamente interpretato la pattuizione intervenuta tra le parti all'atto dell'assunzione, il Tribunale avrebbe certamente concluso che la invenzione del ZZ andava ricondotta alla figura della invenzione di servizio, il che escludeva che potesse ritenersi sussistente il diritto del lavoratore all'equo premio.
Posto, infatti, che, all'atto della proposizione del suddetto ricorso incidentale, seguita alla notificazione del ricorso incidentale dell'avversario, la OC aveva già impugnato, nei confronti del ZZ, la sentenza del Tribunale, formulando censure contro altre statuizioni della sentenza di merito allo stesso favorevoli, va richiamato il principio, enunciato in numerose conformi decisioni, secondo il quale la parte che abbia già proposto ricorso per cassazione (sia esso principale o incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza d'appello, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un secondo ricorso, nell'ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che tale ricorso possa suggerire una estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunce relative a quel rapporto, in quanto l'ordinamento non consente il reiterarsi o frazionarsì della iniziativa impugnatoria in atti separati (secondo il principio della cosiddetta consumazione della impugnazione) e che il relativo divieto non trova deroga, per il caso in cui sia sopravvenuta la impugnazione avversaria, nelle disposizioni di cui all'art. 334 c.p.c., le quali operano solo in favore della parte che, prima della iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (vedi Cass. 11 agosto 1994 n. 7373, 15 gennaio 1996 n. 265, 13 dicembre 1996 n. 11128, 1 dicembre 1999 n. 13358). Consegue alla dichiarata inammissibilità del ricorso incidentale della OC che deve ritenersi passata in giudicato la statuizione della sentenza del Tribunale che ha ravvisato nella invenzione del ZZ una invenzione di azienda e ha accertato la sussistenza del diritto del lavoratore alla corresponsione dell'"equo premio".
Tanto precisato, può procedersi all'esame del ricorso principale proposto dalla OC.
Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione dell'art. 2119 cod.civ., nonché omessa motivazione sul punto decisivo relativo alla condotta tenuta dal ZZ nel periodo dal 13 al 19 aprile 1990 ed alla effettuazione o meno della prestazione lavorativa in tale periodo.
Sostiene che, in sede di contestazione disciplinare e di intimazione del licenziamento, la giusta causa era stata dedotta non soltanto con riferimento alla condotta tenuta dal ZZ nell'incontro con i colleghi di CE, ma soprattutto con riguardo alla condotta tenuta nella settimana successiva alla riunione;
condotta che, secondo la contestazione, era consistita nell'avere "trascorso il periodo fissato per il lavoro in vacanze di divertimento" negli Stati Uniti. Il Tribunale, pur mostrando di avere piena contezza di quale fosse l'ambito della giusta causa, si è limitato a considerare solo una parte degli addebiti, quelli cioè riconducibili all'incontro della mattinata del 9 aprile 1990, senza spendere neppure una parola sul successivo comportamento del dipendente. E, anche ad ammettere che la sentenza impugnata vi abbia fatto un accenno riferendo della "rimozione" del ZZ ad opera dello NA, non poteva certo il giudice del gravame ricavare dall'avvenuta rimozione una sorta di autorizzazione al dipendente a rimanere in vacanza per una settimana. Il motivo non è fondato.
È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la interpretazione della lettera di contestazione dell'addebito al lavoratore, come pure dell'atto di licenziamento, al fine della determinazione delle circostanze effettivamente poste a fondamento dell'intimato recesso, integra un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se sostenuto da adeguata e corretta motivazione. Nel caso concreto, la sentenza impugnata mostra di avere piena consapevolezza dei fatti accaduti in CE e dai quali (ma non solo da essi: vedi la condotta addebitata al ZZ in occasione dell'incontro del 23 aprile 1990 avuto con lo NA dopo il rientro dagli Stati Uniti) ebbe origine la contestazione disciplinare, riferendoli specificamente a pag. 8 della motivazione e comprendendo tra essi la mancata esecuzione del lavoro che doveva svolgersi con i colleghi americani "sebbene il dipendente si fosse poi trattenuto una settimana negli USA a spese della OC".
E tali fatti, nel loro complesso, ha avuto ben presenti (più volte nella motivazione il Tribunale accenna alla "lontana e onerosa" trasferta alla quale il lavoratore era stato autorizzato) nell'affermare come contestato al ZZ un comportamento consistente nell'aver gettato discredito sull'azienda e nell'essersi rifiutato di svolgere l'importante compito affidatogli, violando le disposizioni di un direttore superiore.
Nell'esprimere un tale convincimento, coerente peraltro con le valutazioni che anche il giudice di primo grado aveva dato in merito alla qualificazione dei comportamenti addebitati, il Tribunale non ha certo mancato di considerare una parte di tali comportamenti. Vero è, infatti, che ne' la lettera di contestazione ne' la successiva comunicazione di licenziamento consentono di ritenere come mossa al lavoratore - in maniera precisa ed univoca, come impone l'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - la contestazione di un comportamento consistito "nell'avere trascorso il periodo fissato per il lavoro in vacanze di divertimento negli Stati Uniti". Al contrario, nella comunicazione di licenziamento del 7 maggio 1990, con riferimento a quelli che il Tribunale sinteticamente definisce i "fatti di CE", si contesta testualmente al ZZ (solamente) che "la settimana dal 9 al 13 aprile 1990 è stata vanificata in quanto Lei si è recato negli Stati Uniti con l'evidente intento di non lavorare affatto così come programmato, ma solo di screditare l'Azienda, con rilevanti ripercussioni negative per l'immagine della stessa, oltre a determinare significativi danni econornici"; mentre, un richiamo alla "settimana di vacanza negli States" (come la definisce la ricorrente) è fatto solo nella lettera di contestazione del 26 aprile 1990, e peraltro con riferimento a una presunta dichiarazione fatta in proposito dal ZZ ai colleghi americani, la cui dubbia veridicità, in una con quella di tutte le affermazioni contenute nella relazione scritta da costoro inviata alla OC, è stata ripetutamente sottolineata in più parti della impugnata sentenza.
Nel secondo motivo, con deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. e di omessa motivazione con riguardo alla valutazione di un documento decisivo, costituito dal biglietto aereo Roma-New York-Roma dall'8 al 13 aprile 1990, sostiene la ricorrente che il Tribunale ha omesso di considerarne il contenuto, dal quale risultava che il ZZ, diversamente da quanto da lui sostenuto - di essere stato cioè richiamato in Italia dal suo direttore NA - era rimasto irreperibile negli Stati Uniti per la intera settimana. Tale documento sarebbe decisivo al fine di accertare la condotta tenuta dal ZZ dal 9 al 13 aprile, e quindi di valutare l'addebito al dipendente di essersi preso una settimana di "vacanze di divertimento" negli USA.
Anche questo motivo è da rigettare.
Già si è detto nel primo motivo che la specifica contestazione sulla quale insiste la società ricorrente non risulta formulata. Di per sè il documento in questione non ha di decisività perché, può essere anche prova del rispetto di ordini già dati e della volontà di restare in quegli ordini, non avendo la OC ne' allegato nè provato di aver ingiunto un rientro anticipato o di aver mutato gli ordini relativi alla trasferta negli USA, autorizzata per l'intera settimana lavorativa 9-13 aprile. Nè risulta che sia stato impartito un ordine di commutazione del biglietto aereo o che sia stato altrimenti provveduto in tal senso.
Con il terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2697 cod.civ., oltre che vizio di insufficiente motivazione sul punto decisivo rappresentato dal rifiuto del ZZ di assolvere l'incarico affidatogli a CE, assume la OC che ha errato il Tribunale ad addossare interamente al datore di lavoro l'onere - di provare tale rifiuto, non avendo, - invero, considerato che i fatti impeditivi modificativi e estintivi del diritto fatto valere devono essere provati da chi l'eccepisce. In base a tale principio, sul datore di lavoro incombeva solo l'onere di dimostrare il fatto oggettivo della mancata prestazione per il periodo 9-13 aprile, mentre era onere del lavoratore dimostrare che l'inadempimento era stato determinato da un fatto impeditivo sopravvenuto, cioè, nel caso, da una successiva rimozione dall'incarico da parte dello NA.
Anche questo motivo non merita accoglimento.
L'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ponendo a carico del datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, gli impone di dimostrare la sussistenza dei fatti posti a base del provvedimento espulsivo: fatti che, nel caso concreto, non consistevano nella mancata prestazione del lavoro protratta per il periodo 9-13 aprile 1990, bensì in una diversa e ben precisa condotta, consistente nell'avere il ZZ abbandonato la riunione del 9 mattina e vanificato la settimana di lavoro per come programmata. Nessuna censura può, dunque, muoversi alla sentenza impugnata per aver ritenuto che il datore di lavoro avesse l'onere di dimostrare il detto comportamento, dal Tribunale sinteticamente definito come rifiuto della prestazione professionale della quale il ZZ era stato incaricato e che costituiva l'obiettivo della sua trasferta a CE. E neppure è sindacabile la motivazione, logica ed articolata, con la quale il giudice del gravame, sulla base di una complessiva valutazione del materiale probatorio raccolto, ha spiegato come un tale onere non potesse considerarsi assolto, non risultando la versione dei fatti fornita dal datore di lavoro suffragata da affidabili e persuasivi elementi di prova. Con il quarto motivo e con deduzione di vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente sul punto decisivo relativo alla pretesa "rimozione" del ZZ dall'incarico da parte dello NA, si critica la sentenza impugnata per non aver tratto dalla deposizione dello NA conseguenze coerenti con il suo contenuto, in quanto il fatto che il teste avesse riferito di aver saputo, nel corso di una telefonata con i tecnici americani, che il ZZ aveva manifestato il suo malumore per la retribuzione, aveva detto di aver bruciato le carte in suo possesso e che era sua intenzione prendersi una settimana di ferie significava essere venuto a conoscenza del rifiuto del dipendente di lavorare in quella settimana. Aggiunge che il Tribunale è incorso in evidente illogicità quando sottolinea la non credibilità dell'affermazione dello NA di non aver comunicato al ZZ la decisione di sollevarlo dall'incarico, perché ciò significa aver dimenticato la circostanza, dedotta dalla società e mai specificamente contestata dal lavoratore, che costui si era reso irreperibile dopo aver abbandonato la riunione di CE del 9 aprile (il che rendeva impossibile qualunque comunicazione).
Anche quest'ultimo motivo è da rigettare.
L'accertamento di fatto in cui si concreta la valutazione del contenuto dellà deposizione del teste NA non è sindacabile sotto il denunziato profilo di vizio della motivazione, non risultando trascurato, in tale valutazione, alcun elemento decisivo, tale cioè da determinare, ove correttamente considerato, una decisione diversa da quella adottata, ma emergendo solo che all'insieme delle circostanze riferite dal teste (.sulle quali non vi è contestazione) il Tribunale ha attribuito un significato diverso da quello preteso dalla ricorrente, individuandovi solo un esplicito e pressocché assorbente riferimento alla conoscenza delle lamentele di carattere retributivo con i colleghi americani.
Siffatta diversa valutazione è, peraltro, insindacabile in questa sede, trovando applicazione, nel caso, il principio giuridico consolidato secondo cui, con la deduzione del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., non può farsi valere la non rispondenza della valutazione del contenuto delle prove, operato dal giudice del merito, a quella prospettata dalla parte, perché tale aspetto del giudizio, essendo interno all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dei fatti di causa, attiene al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, il quale soltanto è assoggettabile al controllo della Corte di cassazione secondo la ricordata ipotesi normativa, risolvendosi altrimenti il motivo di ricorso, da essa previsto, in una non consentita istanza di revisione dell'accertamento dei fatti compiuto nella sentenza impugnata. Identica è la conclusione relativamente al giudizio di inverosimiglianza della deposizione dello NA, nella parte in cui lo stesso ebbe ad affermare di non aver comunicato al ZZ la propria decisione di sollevarlo dal "Progetto CE". Il fatto poi della irreperibilità del ZZ doveva essere dimostrato dalla ricorrente, che ne assume la esistenza e la rilevanza, o, comunque, risultare pacifico in causa. Peraltro, nel ricorso per cassazione non si precisa se e con quali modalità la circostanza della quale si lamenta la omessa considerazione sia stata allegata e provata, solo facendosi generico riferimento a una "deduzione sempre svolta in causa società e mai specificamente contestata dal ZZ"; mentre, in applicazione del principio di autosufficienza del mezzo di impugnazione, era onere della parte offrire un'adeguata indicazione degli atti del processo di merito dai quali, in ipotesi, poteva desumersi l'avvenuta allegazione della circostanza suddetta e l'acquisizione della relativa prova.
Il ricorso principale della OC va, pertanto, rigettato. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale il ZZ deduce violazione dell'art. 23, secondo comma, legge brevetti, nonché vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in punto di determinazione dell'equo premio. Assume che il Tribunale, dopo aver affermato che correttamente il CTU aveva determinato l'equo di valutazione consistente nella. c.d. "Formula Tedesca" con un inspiegabile salto logico ha poi ritenuto di dover determinare l'importo spettante ad esso ricorrente su un piano di mera equità e sulla base di considerazioni che sminuiscono in termini meramente apodittici l'invenzione, ritenuta per converso dal CTU di "carattere particolarmente innovativo". Sottolinea, inoltre, che la tesi dell'impugnata sentenza, secondo cui sembra essere corretta una determinazione del premio improntata al generale criterio dell'equità, non applica correttamente il disposto dell'art. 23 legge brevetti, dove il termine "equo" riferito al premio, è da intendere come "giusto" e, come tale, da ritenere affidato non già alla equità del giudicante, bensì ai criteri, universalmente noti come "Formula Tedesca" che soli consentono di quantificare il grado di sfruttabilità economica della invenzione.
Il motivo non è fondato.
Non sussiste il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale mostra di aderire ai risultati della consulenza tecnica solo come premessa di un ragionamento che, pur considerando corretti quei risultati nella logica di una, determinazione del premio sulla base delle potenzialità di sfruttamento economico della invenzione, considera, tuttavia, la determinazione così effettuata integrabile in base al disposto dell'art. 23 del r.d. n. 1127 del 1939 (legge brevetti), interpretato nel senso di consentire l'apprezzabilità di altri fattori, oltre quello, di carattere esclusivamente economico, rappresentato dalla sfruttabilità commerciale del prodotto creativo, in modo da adeguare l'attribuzione patrimoniale alla sua effettiva "importanza". Neppure può ravvisarsi nella ricostruzione che il Tribunale ha fatto dell'istituto dell'"equo premio" definito come attribuzione patrimoniale a carattere e funzione squisitamente indennitari, chiaramente improntata all'equità e destinata al ragionevole ristoro del dipendente privato ex lege del diritto di sfruttamento dell'opera dell'ingegno, una violazione della disposizione citata, dal momento che la valutazione equitativa del premio non è impedita, ma è anzi ammessa dalla norma, che all'equità espressamente si richiama nello stabilire, testualmente, che "... all'inventore ... spetta un equo premio, per la determinazione dei quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione".
Il fatto poi che il giudice a quo abbia ritenuto l'invenzione non di particolare "importanza" si risolve in giudizio di fatto non sindacabile in questa sede e che, peraltro, non contraddice con le conclusioni circa il "carattere particolarmente innovativo" della invenzione espresse dal CTU. Tali conclusioni costituisco, invero, il risultato dell'applicazione della c.d. "Formula Tedesca" e corrispondono a una valutazione della novità del prodotto creativo nella prospettiva della sua sfruttabilità economica ma non ne attestano la "qualità" tecnologicamente avanzata. Peraltro, la giuridica correttezza di una determinazione dell'"equo premio" che approdi a un ridimensionamento delle utilità premiabili mediante una valutazione equitativa idonea ad apportare correttivi all'applicazione di formule riguardo alle potenzialità di sfruttamento economico delle invenzioni, piuttosto che alla qualità intrinseca e al valore obiettivo delle invenzioni medesime, è stata già affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. sent. 2 aprile 1990 n. 2646), la quale ha ritenuto legittimi i correttivi apportati alla determinazione del premio con l'applicazione della "Formula Tedesc", in modo da evitare il risultato di una quantificazione parametrata sul solo valore commerciale dell'invenzione.
Nel secondo motivo, deducendo violazione dell'art.23, secondo comma, legge brevetti, nella parte in cui l'equo premio è stato ritenuto dovuto soltanto fino all'anno 1999 e non già per l'intero periodo ventennale di durata della validità del brevetto ZZ, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto apoditticamente asserito dal consulente tecnico di ufficio, non esistono elementi per ipotizzare che il 1999 sia stato l'ultimo anno di sfruttabilità del brevetto ed anzi, proprio i dati forniti dalla OC, dimostravano come fosse facilmente ipotizzabile uno sfruttamento dell'invenzione da parte del datore di lavoro sino a tutto il 2009, anno di scadenza della validità del brevetto.
Anche questo motivo è da rigettare.
L'elaborato del consulente tecnico di ufficio, da considerare parte integrante della motivazione della impugnata sentenza, che alle relative conclusioni ha, per questa parte, pienamente aderito, spiega in modo logico e persuasivo le ragioni per le quali, appariva problematico, se non impossibile, stabilire il valore della invenzione in relazione agli utili prevedibili (sì che se ne rendeva opportuna la determinazione in relazione all'utile effettivamente maturato anno per anno dall'impresa), iondicando tali ragioni nella crescita esponenziale del progresso tecnologico del settore (suscettibile, in tempi brevissimi, di portare alla scoperta di soluzioni nuove, tali da soppiantare quella del ZZ), nel prevedibile rapido sviluppo del sistema di alta definizione al quale era legata la invenzione, infine nella concorrenza, suscettibile di immettere sul mercato prodotti alternativi con caratteristiche migliori o di prezzo tali da ridurre le richieste relativamente al prodotto OC
A fronte di queste precisa, circostanziata motivazione - che non è stata censurata sotto alcun profilo, essendo stata denunciata solo una violazione di legge - il ricorrente si limita a formulare delle mere ipotesi di futura sfruttabilità e remuneratività dell'invenzione (per essere questa di importanza tale da consentire ancora per lungo tempo alla OC di ottenere considerevoli economie rispetto alla produzione di cinescopi con maschera INVAR), senza tuttavia precisare se e in quali dati probatori, non adeguatamente considerati dal giudice del merito, le stesse trovassero obiettivo riscontro.
Anche il ricorso incidentale del ZZ va, pertanto, respinto. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale della società OC e quello incidentale dei ZZ;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale della OC;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001