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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 43 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 22/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione con indicazione della percentuale per ogni malattia e per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in CP_1 sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUELA la quale impugna e contesta la CTU riportandosi alla sua memoria
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI, 6 CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA REGIONALE L'AQUILA con l'avv. DE MARZO MANUELA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo - rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.1.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “Ernia CP_1
Discale”e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 12% o nell'altra misura accertata in corso di causa
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale operaio edile autista.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso e chiedendo CP_1
comunque il rigetto della relativa opposizione e l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi ed acquisita una CTU la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come segue.
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità dell' occorre rilevare che la nullità del CP_1
ricorso sussiste quando, sulla base del ricorso e della documentazione allegata, non sia del tutto possibile individuare l'oggetto del giudizio e nel caso di specie risulta evidente dall'atto introduttivo che si procede per l'accertamento del diritto all'indennizzo capitale per malattia professionale (ernia discale).
Pertanto l'eccezione di nullità del ricorso deve essere rigettata
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha operato dal 1982 quale autista di mezzi pesanti.
I testi escussi hanno dichiarato di aver lavorato con il ricorrente rispettivamente pet 10
e 20 anni, confermando che lo stesso è stato dipendente della TUA Trasporti S.r.l. con le mansioni di autista di autobus occupandosi a volte anche del carico e scarico di bagagli.
I testi hanno anche confermato che il ricorrente ha lavorato per almeno otto ore al giorno dal lunedì al sabato assumendo posizioni incongrue ed essendo sottoposto a vibrazioni – sollecitazioni dovute strade sconnesse, dossi ed avvallamenti.
Gli stessi testi hanno infine precisato che il ricorrente non lavora più e lamenta dolori alla schiena.
Il C.T.U. dott. ha ritenuto che “sulla base degli elementi clinico - Per_1
documentali in atti, il signor risulti - in termini di elevata Parte_1
probabilità - affetto dalla malattia professionale ernia discale dalla quale residua una invalidità permanente pari al SEI PER CENTO della totale, in termini di danno biologico. Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata il sottoscritto si è riferito, per assonanza e analogia, al codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino a 12). Per quanto attiene la menomazione complessiva, si ritiene che la valutazione del danno, tenuto conto delle note formule, sia stimabile complessivamente nell'ordine dell' PER CENTO (11%), in Pt_2
considerazione dell'invalidità permanente pari al 6% già riconosciuta al periziando”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale. L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 11%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (11%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 22.4.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza