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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. N.33/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 13 marzo 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 88 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al Parte_1
ricorso d'appello, dall'Avv.to Giovanni Salvia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860, n.2;
1
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
già rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2
procura in calce alla memoria di costituzione di primo grado, dall'avv.to
Pierluigi Rizzo entrambi elettivamente domiciliati in Potenza, alla via Nazario
Sauro presso lo studio dell'avv.to Mauro Serra.
APPELLATO nonché APPELLANTE INCIDENTALEI
OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza n. 662/2023
del 21 novembre 2023, pubblicata il 13 febbraio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell' impugnata sentenza, condannare la società
appellata al pagamento, in suo favore, della somma lorda di euro 40.000,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17 dicembre 2016 al soddisfo, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”;
Per l'appellata/appellante incidentale:
2 “Voglia l'adita Corte respingere l'appello; in via subordinata, previa autorizzazione della richiesta chiamata in causa della accertare la CP_3
responsabilità contrattuale della in quanto non intervenuta, CP_3
nonostante l'espressa diffida, per rimuovere l'illecita condotta del ricorrente nonché per non aver risolto il rapporto di lavoro per giusta causa , procedendo,
in palese violazione del principio di buona fede e correttezza, al licenziamento collettivo determinando la pretesa maturazione del diritto all'erogazione dell'incentivo; condannare a manlevare e tenere indenne l'appellata CP_3
da qualsiasi onere e/o importo, include le spese legali che sarà eventualmente tenuta a corrispondere al ricorrente;
con vittoria delle spese del doppio grado,
con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2017, chiedeva al Parte_1
giudice adito la condanna di al pagamento, in suo favore, della CP_1
somma di euro 40.000,00 a titolo di incentivo all'esodo come previsto nell'accordo sindacale stipulato dalla stessa on la società CP_1 CP_3
sua datrice di lavoro e precedente affidataria del servizio di vigilanza e posta in amministrazione controllata.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, la società convenuta depositava tempestiva memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso ed, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, accertarsi la sussistenza della giusta causa del licenziamento ed il risarcimento dei danni subiti, vinte le spese.
3 Espletata la prova testimoniale, il giudice adito respingeva il ricorso, accoglieva la domanda riconvenzionale limitatamente alla sussistenza della giusta causa del licenziamento, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva non dovuto in favore del ricorrente il chiesto incentivo all'esodo, essendo emerso dall'istruttoria espletata come il ricorrente avesse posto in essere atti di concorrenza sleale e che, pertanto, al violazione del dovere di fedeltà integrasse gli estremi della giusta causa del licenziamento, con conseguente parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta che,
invece, andava respinta in relazione alla domanda di risarcimento dei danni genericamente dedotti e non provati.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con ricorso Parte_1
depositato in data 13 giugno 2024, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 13 marzo 2025, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto del 27 giugno 2024, ritualmente notificato,
unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, questa si costituiva tempestivamente depositando memoria difensiva con appello incidentale, con cui instava per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con accoglimento dell'appello incidentale.
4 Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Occorre, in primo luogo, operare una dettagliata descrizione, in termini fattuali,
della vicenda sottesa alla domanda azionata in primo grado e reiterata in questa sede.
La datrice di lavoro dell'appellante, in data 24 luglio 2015 veniva CP_3
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e
[...]
acquisiva il complesso aziendale ed otteneva la voltura a proprio Controparte_2
nome dell'autorizzazione prefettizia a svolgere attività di vigilanza privata,
stipulando, in data 17 novembre 2016, un accordo ex art.47 della Legge
n.428/1990 avente ad oggetto le condizioni e le modalità di passaggio alle proprie dipendenze dei dipendenti già in forza all'Istituto di Vigilanza
[...]
CP_3
In particolare, all'art.8 La si impegnava ad avviare una procedura di CP_3
licenziamento collettivo su base volontaria per un numero massimo di venti dipendenti che non fossero interessati a transitare nella nuova società.
5 A tali lavoratori si impegnava a corrispondere un Controparte_2
incentivo di euro 40.000,00 lordi, subordinato, all'accettazione, da parte del lavoratore del licenziamento e alla sua rinuncia, con verbale di conciliazione in sede sindacale, all'assunzione presso a qualsiasi rivendicazione nei CP_1
confronti della suddetta società e della società CP_3
In ottemperanza a tale disposizione pattizia, e nvitavano i CP_3 CP_4
lavoratori che avevano manifestato di accettare il licenziamento alle condizioni specificate nel predetto accordo, tra cui l'odierno appellante, a presentarsi presso la sede della in data 7 dicembre 2016. CP_5 CP_2
In tale occasione veniva redatto e sottoscritto con tutti i lavoratori presenti uno schema di verbale di conciliazione già preimpostato, ad eccezione dell'appellante, pretendendo che venisse inserita una clausola per CP_1
effetto del quale si doveva impegnare a pagare una penale, pari Pt_1
all'incentivo, nel caso in cui nei 24 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro i clienti fossero transitati ad altre imprese CP_3
concorrenti attraverso l'interessamento diretto o indiretto dello stesso ricorrente.
Facevano seguito due diffide di del 14 e del 24 dicembre 2016 ed il Pt_1
successivo 30 dicembre 2016, assente e Controparte_2 Pt_1 [...]
redigevano il verbale di conciliazione previsto nell'accordo del 17 CP_3
novembre 2016 con il quale il lavoratore accettava il licenziamento,
6 rinunciando nei confronti di entrambe le società, ad ogni rivendicazione, fatta eccezione dell'importo dovuto da uale incentivo all'esodo. CP_1
Con il ricorso di primo grado ha chiesto la condanna di al Pt_1 CP_1
pagamento, in suo favore, dell'incentivo all'esodo, deducendo l'inadempimento della società dell'obbligazione assunta in suo favore con l'accordo del 17 novembre 2016 cui era seguita la sua accettazione formalizzata fin dal 7 dicembre 2016 nella riunione fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Nella resistenza di questa spiegava domanda Controparte_6
riconvenzionale con cui chiedeva accertarsi e dichiararsi la sussistenza della giusta causa di licenziamento;
l'illiceità della condotta posta in essere dal ricorrente e la sua condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta illecita posta in essere.
non chiedeva in primo grado fissarsi nuova udienza e, sotto questo CP_1
profilo, deve porsi in luce che nel rito del lavoro, l'inosservanza da parte del convenuto, che abbia ritualmente proposto, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ.,
domanda riconvenzionale, del disposto di cui al primo comma dell'art. 418 cod.
proc. civ. - il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza - non determina la decadenza stabilita "ex lege" qualora l'attore ricorrente compaia all'udienza originariamente stabilita ex art. 415 cod. proc.
7 civ. ovvero alla nuova udienza di cui all'art. 418 cod. proc. civ. eventualmente fissata d'ufficio dal giudice, senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale. Infatti, osta ad una declaratoria di decadenza sia la rilevanza da riconoscere, ai sensi dell'art. 156,
terzo comma, cod. proc. civ., alla realizzazione della funzione dell'atto, sia il difetto di eccezione della sola parte che, in forza dell'art. 157, secondo comma,
cod. proc. civ., sarebbe legittimata a far valere il vizio, essendo appunto quella nel cui interesse è stabilita la decadenza stessa, dovendosi inoltre esc udere che l'istanza di fissazione dell'udienza rappresenti un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale (tale che in suo difetto non possa neppure reputarsi proposta la domanda stessa), giacché l'istanza di fissazione concerne la "vocatio in jus" ed è, perciò, "esterna" rispetto alla proposizione della riconvenzionale,
la quale, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ., si realizza con la "editio actionis".».
Fatta questa premessa, procedendo nell'esame del contenuto dell'accordo del
17 novembre 2016 non può non evidenziarsi che trattasi di clausola, quella di cui all'art.8 , in favore di terzo ex artt.1411 e ss. C.c. e, quindi, il terzo – che non è parte del contratto tra promittente e stipulante – acquista il diritto ad ottenere la prestazione da parte del promittente direttamente ed automaticamente per effetto del contratto concluso tra altri.
8 Tale diritto di credito in capo al terzo, tuttavia, non è immediatamente stabile poiché la stipulazione è suscettibile di revoca o modifica da parte dello stipulante fintanto che il terzo non vi abbia aderito, attraverso la dichiarazione di volerne profittare (che la dottrina ritiene possibile anche per facta concludentia), rivolta anche al promittente.
Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali,
il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante (Cass.
n.14985/2022).
Ricostruita giuridicamente nei termini surriportati la vicenda in esame, deve essere accolta la domanda, reiterata in questo grado dall'appellante, di condanna di al risarcimento del danno parametrato alla somma che CP_1
il promittente si era obbligato a corrispondere a condizione che i 20 lavoratori accettassero il licenziamento collettivo intimato da rinunciando a CP_3
qualsiasi pretesa correlata al precedente rapporto di lavoro sia nei confronti di che della stessa CP_3 CP_1
Quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza,
già in persona del legale Controparte_7 Controparte_8
9 rappresentante p.t., va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma lorda di euro 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dal 19 dicembre 2016 al saldo.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. La causa di siffatte prestazioni, pertanto, presupponendo una pattuizione, esclude che dette somme possano essere esentate dall'imposta, quali
"sussidi occasionali" che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi estemporaneamente e graziosamente, in coincidenza con rilevanti esigenze personali e familiari del lavoratore. Tali somme, pertanto, saranno assoggettate alla tassazione separata di cui all'art. 16, comma primo, lettera a), del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, non rientrando nell'esenzione di cui all'art. 48, comma secondo, del medesimo d.P.R. (cass. n.17986/2013)
La sentenza di primo grado va riformata anche nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale azionata dalla società
convenuta nella sola parte relativa alla richiesta di declaratoria di sussistenza della giusta causa del licenziamento intimato dal datore di lavoro CP_3
domanda questa assolutamente inammissibile per difetto di titolarità attiva in
10 capo a soggetto estraneo al rapporto di lavoro intercorso tra CP_1
l'odierno appellante e la società avendo quest'ultima con lettera del CP_3
29 dicembre 2016 proceduto al licenziamento di con effetto dalla stessa Pt_1
data, atto interruttivo qualificato come licenziamento per riduzione di personale, cui faceva seguito il verbale di conciliazione in atti del 30 dicembre
2016.
E' di tutta evidenza che, alla luce della ricostruzione giuridica della fattispecie in esame come operata, deve essere respinto l'appello incidentale condizionato di non potendosi configurare alcuna responsabilità in capo alla CP_1
società che aveva provveduto al licenziamento dei dipendenti in CP_3
esubero, tra cui , così adempiendo all'obbligazione assunta per effetto Pt_1
dell'accordo del 17 novembre 2016, dovendosi, inoltre, ribadire che il preteso inserimento da parte di i una clausola aggiuntiva, per effetto della CP_1
quale si sarebbe dovuto impegnare per i successivi 24 mesi a non Pt_1
stornare la clientela facente capo alla sua datrice di lavoro, era CP_3
assolutamente estranea ed ultronea rispetto all'originaria pattuizione risalente al 17 novembre 2016 in cui era stabilito, esclusivamente, che la dazione della somma di euro 40.000,00, da qualificarsi quale incentivo all'esodo, era subordinata alla stipulazione di un verbale di conciliazione individuale contenente la rinuncia del lavoratore all'assunzione nei confronti di CP_1
e a qualsiasi rivendicazione connessa al rapporto di lavoro intercorso con La
11 condizione avveratasi con la stipula del verbale di conciliazione CP_3
intercorso tra e la in data 30 dicembre 2016. Pt_1 CP_3
Il primo giudice non avrebbe dovuto dare ingresso alla prova testimoniale finalizzata, secondo l'assunto di a provare la violazione di un patto CP_1
di non concorrenza estraneo alla previsione contrattuale, non risultando, inoltre,
tale violazione effettivamente provata dall'esame delle dichiarazioni dei testi escussi, contrariamente all'assunto dello stesso giudicante.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 – scaglione fino ad euro 52.00,00 – parametro medio epurato della fase istruttoria relativamente al solo giudizio di secopndo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al N.88 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti di Parte_1
già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto con memoria difensiva depositata in data 9 marzo 2025, avverso la sentenza n.
662/2023 del 21 novembre 2023, depositata in data 13 febbraio 2024, del
Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
12 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante,
della somma al lordo di euro 40.000,00, oltre accessori come per legge;
2) Respinge l'appello incidentale condizionato;
3) Condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 9.257,00, oltre IVA;
CPA e RF come per legge e,
quanto al presente grado, in complessivi 6.946,00, oltre IVA, CPA e RF
come per legge.
Potenza, 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dr. Aida Sabbato) (Dr. Roberto Spagnuolo)
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