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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4801/2023 R.G. promossa da
C.F. e P. IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, Via Madonna della Neve n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pierdicca come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n. 3
- attrice - contro
P.I. con sede a Controparte_1 P.IVA_2
– 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Guidetti e Matteo
Gaccioli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Castellarano (RE), Via Radici Nord n. 64
- convenuta -
OGGETTO: vendita di bene mobile.
1 di 14 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis,
ACCERTATO che, con contratto n. 55878 del 01.09.2023, la acquistava dal proprio fornitore dei Paesi Bassi Parte_1
“ 21.500 kg di grasso di maiale, al Controparte_1 prezzo di €. 0,800 al kg per complessivi €. 17.200,00;
ACCERTATO che, con contratto n. 55960 del 01.09.2023, la
rivendeva detta merce alla società ceca “Reznictvi Parte_1 Pt_1
Janus S.r.o.”, al prezzo complessivo di €. 25.155,00;
ACCERTATO che per l'acquisto della merce, Parte_1 corrispose alla Convenuta la somma di €. 17.200,00;
ACCERTATO che la merce era da consegnarsi dal 04.09.2023 al
14.09.2023;
ACCERTATO che il trasporto era a carico della ed il Parte_1 relativo costo ammontava ad €. 1.400,00;
ACCERTATO che “ non procedette mai CP_1 Controparte_1 al carico della merce;
ACCERTATO che l'inadempimento della Società convenuta ha comportato un danno a titolo di lucro cessante pari ad €. 6.555,00, come sopra determinato;
DICHIARARE la risoluzione del contratto n. 55878 del 01.09.2023 e, per l'effetto,
CONDANNARE la con sede Controparte_2
a – 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, P.I. CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 per le motivazioni espresse in narrativa, al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 25.155,00, a titolo di rimborso della merce pagata e non fornita, spese di trasporto e mancato guadagno, come dettagliato in narrativa, oltre interessi ex art. 1284 IV comma
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione monetaria;
2 di 14 ACCERTATO che le spese di traduzione ammontano complessivamente ad €. 880,17, come sopra dettagliato;
CONDANNARE la con sede Controparte_2
a – 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, P.I. CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 880,17, a titolo di spese di traduzione, come sopra specificato;
ACCERTATO che le competenze legali relative all'attivazione della procedura di negoziazione assistita ex art. 3, co. 1, D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 ammontano ad € 641,05;
CONDANNARE la con sede Controparte_2
a – 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, P.I. CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 641,05, a titolo di onorari legali, spese generali e CPA per la procedura di negoziazione assistita calcolati sullo scaglione 26.000,01 – 52.000,00 per la fase di attivazione;
CONDANNARE quindi la società con Controparte_1 sede a – 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, P.I. CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_2 pagamento della somma complessiva, per tutte le causali sopra indicate, di € 26.676,22, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione monetaria.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis
NEL MERITO: respingere perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate tutte le domande proposte contro
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, quantificare l'ammontare del risarcimento nel limite e nella misura di quanto effettivamente provato risultante dall'istruttoria.
3 di 14 IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio per sentire
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 1° settembre 2023 avente ad oggetto la vendita di merce alimentare, mai consegnata, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo pagato di € 17.200,00 ed al risarcimento dei danni.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 11 ottobre 2024 veniva dichiarata la contumacia di che Controparte_1 in data 5 gennaio 2024 aveva ricevuto la notifica della citazione, con conferma dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
Costituita con comparsa depositata in data 29 novembre 2024, chiedeva il rigetto di tutte le domande Controparte_1 attoree, quelle di risoluzione contrattuale e di restituzione del prezzo per infondatezza, e quella di risarcimento del danno per mancanza di prova.
Con ordinanza istruttoria in data 19 dicembre 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in pari data, veniva, tra l'altro, revocata la contumacia di Controparte_1
[...]
La causa veniva istruita mediante escussione di testimoni ( Tes_1
e ).
[...] Tes_2
Terminata l'istruttoria orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
4 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto n. 55878 in data 1° settembre 2023 con il quale acquistava da Parte_1
21.500 kg di “Pork flare fat” (grasso di Controparte_1 maiale) al prezzo pattuito di € 0,800 al kg per un importo complessivo di € 17.200,00 (cfr. doc. 1).
L'attrice ha eccepito la mancata consegna della merce da parte della convenuta chiedendo la Controparte_1 risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni.
1.1. È fondata la domanda di risoluzione.
Come noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca – come nella specie – per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie, gravata Controparte_1 dall'onere probatorio, non ha dato prova di avere consegnato la merce.
Anzi, non solo l'odierna convenuta non ha mai dedotto di avere adempiuto a tale obbligazione, ma l'inadempimento trova inequivocabile conferma nell'espletata istruttoria orale da cui è emerso che si è rifiutata di caricare la Controparte_1 merce sul camion appositamente inviato da per il Parte_1 trasporto al cliente finale.
invero, ha tentato di giustificare Controparte_1
l'inadempimento con argomenti difensivi che sono inammissibili e comunque infondati nel merito.
5 di 14 Sono inammissibili, perché formulati tardivamente, negli atti depositati il giorno di scadenza del termine per il deposito della seconda memoria integrativa e, dunque, dopo il decorso del termine per le preclusioni assertive.
Sono infondati, perché non provati ed in ogni caso inconcludenti.
Sotto un primo profilo, solo dalla lettura dei capitoli di prova testimoniale, dedotti dalla convenuta nella seconda memoria integrativa depositata separatamente rispetto alla comparsa costitutiva depositata in pari data, sembra che CP_1 sostenga come la merce non sia stata consegnata
[...] perché, nonostante i solleciti, l'odierna attrice non avrebbe fornito indicazioni a riguardo, essendo a sua volta in attesa di indicazioni da parte del cliente finale.
Tale difesa, tuttavia, non solo non trova alcun riscontro nella corrispondenza prodotta dalla convenuta, nella quale non si rinviene alcuno specifico riferimento alla fornitura per cui è causa, con conseguente inammissibilità delle istanze istruttorie dedotte sul punto dalla convenuta medesima, ma risulta, altresì, smentita dai testimoni,
i quali hanno concordemente affermato come CP_1 abbia rifiutato di caricare la merce sul mezzo
[...] appositamente inviatole per la spedizione al cliente finale.
Sotto un secondo profilo, l'odierna convenuta, nelle note conclusive depositate in data 31 gennaio 2025, ha sostenuto che i rapporti commerciali con si sarebbero incrinati Controparte_3 quando quest'ultima, nel luglio 2023, avrebbe ingiustificatamente rifiutato di ritirare ordini di carne per 60.000 kg circa, corrispondenti a tre carichi di merce, e di avere informato prima Parte_1 di sottoscrivere il contratto per cui è causa, che la consegna della merce ed i rapporti contrattuali sarebbero stati eseguiti seguendo gli ordini già in essere.
A riguardo, è però agevole replicare che, nonostante
[...] detenga l'intero capitale sociale dell'odierna attrice, il Controparte_3
6 di 14 rapporto contrattuale per cui è causa è stato intrattenuto tra e e che, pertanto, Parte_1 Controparte_1 quest'ultima non può (né poteva) legittimamente eccepire l'inadempimento da parte di un soggetto diverso ed in relazione ad un altro rapporto contrattuale (Cass. 8467/2003: «L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460, cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico;
pertanto, affinché questa eccezione possa essere sollevata in riferimento ad inadempimenti concernenti rapporti sostanzialmente diversi, occorre che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza»; così anche Cass. 5938/2006 e Cass.
18487/2008).
Non è revocabile in dubbio come l'inadempimento della convenuta si configuri grave e di non scarsa importanza, a norma dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. 25703/2023, Cass. 40325/2021 e Cass.
18696/2014), poiché ha ad oggetto un'obbligazione principale ed ha, dunque, definitivamente turbato l'equilibrio contrattuale.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, stante l'accertato grave inadempimento della società convenuta, va dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 1° settembre 2023.
1.2. Alla risoluzione consegue la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di vendita, pari ad € 17.200,00 (cfr. docc. 3 e
4), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo.
1.3. La domanda risarcitoria è solo in parte fondata.
7 di 14 A riguardo, giova ricordare che, come noto, in tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita (Cass.
12382/2006), e, in base ai principi di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, la domanda deve essere rigettata (Cass. 10323/2020).
1.3.1. che con contratto n. 55960 in Controparte_4 data 1° settembre 2023 rivendeva la merce Parte_1 acquistata da al cliente ceco Reznictvi Controparte_1
Janus S.R.O. al prezzo di € 1,170 al kg, per un totale di € 25.155,00
(cfr. doc. 5), ha chiesto, anzitutto, il risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato nell'utile che, in caso di corretto adempimento del contratto da parte di avrebbe Controparte_1 conseguito rivendendo a terzi la merce acquistata: trattasi, in particolare, della somma di € 6.555,00, pari alla differenza tra il prezzo di vendita (€ 25.155,00) e quello di acquisto (€ 17.200,00).
Dalla documentazione in atti risulta provata l'esistenza dei due contratti, stipulati nella stessa data, che rappresentavano per l'attrice gli strumenti per la realizzazione di un'unitaria operazione economica, consistente nell'approvvigionamento di carni da rivendere immediatamente ad altra società ad un prezzo maggiorato.
Come noto, in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la liquidazione del lucro cessante va effettuata in base ad una ideale ricostruzione degli utili che il creditore medesimo avrebbe conseguito qualora l'obbligazione fosse stata puntualmente adempiuta (cfr. Cass. 1481/1977; così anche
Cass. 3581/1971 e Cass. 2454/1966).
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
«L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art.
1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore [...], può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente
8 di 14 medesimo e, dunque, [...] anche [...] al lucro cessante per la mancata rivendita del bene» (Cass. 14986/2021).
È dunque corretta la quantificazione di tale voce di danno.
I testi escussi hanno concordemente confermato che l'ordine della cliente finale è stato annullato e che non ha Controparte_5 avuto alcun modo per soddisfare nell'immediatezza le urgenti necessità della cliente ceca (cfr., in relazione al capitolo 14 della seconda memoria integrativa attorea, recante la domanda «Vero che il cliente della a fronte della mancata fornitura del Parte_1 prodotto da parte della società ed Controparte_1 avendo urgenza di ricevere la merce, risolse il contratto di acquisto e si approvvigionò altrove?», le dichiarazioni della teste , la Tes_1 quale ha affermato «Sì è vero. Non siamo riusciti a caricare la merce in quanto il fornitore non ha voluto procedere nonostante avesse acconsentito al trasporto. Altrimenti non avremmo organizzato il trasporto ed effettuato il relativo, pagamento, oltre ad aver pagato anticipatamente. Il cliente ha dovuto approvvigionarsi altrove dopo aver appreso che la spedizione non era stata effettuata e che la consegna non sarebbe avvenuta», e del teste , il quale ha Tes_2 affermato «Il trasporto è stato organizzato e il fornitore aveva dato conferma della disponibilità a caricare la merce, tuttavia una volta giunto il camion il fornitore si è opposto al carico della merce benché la stessa fosse stata anticipatamente pagata. Il camion è quindi dovuto tornare indietro, vuoto. Non avendo consegnato la merce il cliente finale l'ha dovuta reperire altrove»).
1.3.2. L'attrice ha chiesto, altresì, il rimborso della somma di €
1.400,00 per spese di trasporto della merce dai Paesi Bassi alla
Repubblica Ceca, che contrattualmente si era obbligata a sostenere.
La richiesta non può essere accolta.
A riguardo, in relazione al capitolo 7 della seconda memoria integrativa attorea, recante la domanda «Vero che Parte_1 pagò l'importo di euro 1.400,00 relativo al trasporto della merce?», la
9 di 14 teste , all'epoca dei fatti collaboratrice di Tes_1 _6 società procacciatrice dell'affare tra le odierne parti in causa, ha affermato «Sì, è vero. Eravamo in conoscenza nelle mail. Dopo aver ricevuto il benestare da parte del fornitore abbiamo prenotato il camion per il trasporto e pagato il relativo costo. Il pagamento è stato effettuato tramite bonifico. Ne ho scienza diretta perché ho verificato personalmente la contabile», mentre il teste , Tes_2 anch'esso all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio logistica di
[...]
ha affermato «avevamo organizzato il trasporto dal fornitore al _6 cliente finale. Il trasporto è stato pagato con pagamento delle relative spese. Si trattava di € 1.400,00. Posso dire che il pagamento è stato regolarmente effettuato in quanto il sistema segnala tramite un
“alert” l'avvenuto pagamento di cui materialmente si occupa
l'amministrazione. Se ben ricordo il pagamento è stato effettuato in forma anticipata. Il pagamento non viene effettuato da ma _6
è stato effettuato da come sempre avviene»). Parte_1
Deve registrarsi, sul punto, un insanabile contrasto, anche interno, tra le dichiarazioni dei testimoni, nonostante essi abbiano comunque concordemente confermato l'avvenuto pagamento della somma de qua.
La prima, infatti, dapprima, ha risposto affermativamente al capitolo di prova col quale le veniva domandato se il pagamento fosse stato effettuato da ma, poi, ha dichiarato che il Parte_1 pagamento era stato eseguito, in realtà, da con cui ella _6 collaborava («abbiamo [...] pagato il relativo costo»).
Il secondo, pur dichiarando che il pagamento era stato effettuato da ha però aggiunto che dell'esecuzione dello Parte_1 stesso si occupava concretamente il settore amministrativo, sottintendendo, evidentemente, quello di di cui era _6 dipendente, e lasciando quindi intendere che il pagamento fosse stato fatto dalla società procacciatrice d'affari.
10 di 14 Nel caso di contrasto tra le deposizioni dei testi, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, qualora il giudice ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni, fondando tale convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, l'insufficienza dei risultati istruttori si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda o eccezione da questa proposta (Cass. 6760/2003).
Pertanto, avuto riguardo all'evidenziato contrasto tra le testimonianze e tenuto, altresì, conto della mancanza di prova documentale della fattura emessa dal trasportatore e del relativo pagamento, non può dirsi raggiunta la prova che l'esborso della somma di € 1.400,00 sia stato effettivamente sostenuto da
Parte_1
1.3.3. L'attrice ha chiesto, infine, il rimborso delle spese di traduzione della diffida, dell'invito alla negoziazione assistita e della citazione, che ha dedotto di avere sostenuto, rimborsandole al proprio legale al quale erano state in precedenza addebitate dal traduttore.
Anche questa voce di danno non può essere riconosciuta per mancanza di prova. ha dedotto che le spese per traduzione della Parte_1 diffida e dell'invito alla negoziazione assistita ammonterebbero ad €
282,50, ma dalla fattura in atti esse risulterebbero, in realtà, pari ad
€ 222,52 (cfr. doc. 9). ha dedotto, poi, che le spese per traduzione Parte_1 della citazione ammonterebbero ad € 597,95, ma la fattura emessa dal traduttore è pari ad € 597,65 (cfr. doc. 16 dell'attrice).
In ogni caso, in disparte l'incongruenza di tali dati, è dirimente osservare che ha prodotto, per la prima volta con Parte_1 le note conclusive e dunque tardivamente, le successive fatture di
11 di 14 addebito emesse nei propri confronti dal difensore (e recanti quietanza di pagamento), le quali, pertanto, in accoglimento dell'eccezione sollevata sul punto dalla convenuta, debbono essere espunte dal compendio probatorio.
Ne consegue che, poiché possono essere considerate soltanto le fatture emesse dal traduttore nei confronti del difensore di manca la prova sia del pagamento effettuato da Parte_1 quest'ultimo a favore del traduttore, sia del successivo addebito all'odierna attrice, che, pertanto, non può dirsi avere effettivamente sostenuto alcun esborso.
1.3.4. L'obbligazione di risarcimento del danno, quand'anche derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione
(Cass. 13225/2016). deve dunque essere condannata a Controparte_1 pagare in favore dell'attrice la somma di € 6.555,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dalla domanda, annualmente rivalutate (Cass. S.U. 1712/1995).
Seguendo la progressione periodica annuale, tale somma, valutata all'attualità, è complessivamente pari ad € 6.770,82 e su di essa debbono essere riconosciuti gli interessi per il periodo successivo alla decisione fino al saldo.
Pertanto, deve essere condannata Controparte_1
a risarcire la somma di € 6.770,82, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al saldo.
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 919,00), introduttiva (€ 777,00), istruttoria (€ 1.680,00) ed i parametri minimi previsti per la fase decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
12 di 14 26.000,00 (art. 5: «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata»; cfr. Cass.
S.U. 19014/2007, secondo cui lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum).
L'attrice ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari ad €
595,00 (di cui € 518,00 per C.U., € 27,00 per marca ed € 50,00 per notifica citazione, come da nota spese allegata alle note conclusive, con esclusione, invece, delle spese per citazione testi, in quanto non documentate).
Al pari, in forza del principio di causalità (art. 91 c.p.c.), anche i compensi relativi all'attività professionale prestata dal proprio legale in relazione al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, trattandosi di attività autonoma rispetto a quella svolta nella presente fase contenziosa, vanno liquidate a favore dell'attrice, che ne ha chiesto la rifusione.
Detti compensi vengono liquidati nell'importo di € 527,44
(comprensivi di spese generali e CPA), secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, per la fase di attivazione dello scaglione relativo ai procedimenti di negoziazione assistita (e mediazione) di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, ossia del valore di €
25.155,00 dichiarato dalla stessa attrice nell'invito alla negoziazione assistita (cfr. doc. 11 dell'attrice), e non già nel maggiore importo richiesto di € 641,05 (comprensivi anche di spese generali e CPA) relativo allo scaglione superiore da € 26.001,00 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara la risoluzione del contratto di compravendita n.
55878 in data 1° settembre 2023 intercorso tra e Parte_1
13 di 14 per grave inadempimento di Controparte_1 quest'ultima;
2. condanna a pagare a Controparte_1 la somma di € 17.200,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo, nonché la somma di €
6.770,82, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
3. condanna a rifondere a Controparte_1 le spese di lite, che liquida, quanto alla fase di Parte_1 negoziazione assistita, in € 527,44 per compenso (comprensivi già di spese generali e CPA), e, quanto al presente giudizio, in € 595,00 per esborsi ed € 4.227,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4801/2023 R.G. promossa da
C.F. e P. IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, Via Madonna della Neve n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pierdicca come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n. 3
- attrice - contro
P.I. con sede a Controparte_1 P.IVA_2
– 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Guidetti e Matteo
Gaccioli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Castellarano (RE), Via Radici Nord n. 64
- convenuta -
OGGETTO: vendita di bene mobile.
1 di 14 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis,
ACCERTATO che, con contratto n. 55878 del 01.09.2023, la acquistava dal proprio fornitore dei Paesi Bassi Parte_1
“ 21.500 kg di grasso di maiale, al Controparte_1 prezzo di €. 0,800 al kg per complessivi €. 17.200,00;
ACCERTATO che, con contratto n. 55960 del 01.09.2023, la
rivendeva detta merce alla società ceca “Reznictvi Parte_1 Pt_1
Janus S.r.o.”, al prezzo complessivo di €. 25.155,00;
ACCERTATO che per l'acquisto della merce, Parte_1 corrispose alla Convenuta la somma di €. 17.200,00;
ACCERTATO che la merce era da consegnarsi dal 04.09.2023 al
14.09.2023;
ACCERTATO che il trasporto era a carico della ed il Parte_1 relativo costo ammontava ad €. 1.400,00;
ACCERTATO che “ non procedette mai CP_1 Controparte_1 al carico della merce;
ACCERTATO che l'inadempimento della Società convenuta ha comportato un danno a titolo di lucro cessante pari ad €. 6.555,00, come sopra determinato;
DICHIARARE la risoluzione del contratto n. 55878 del 01.09.2023 e, per l'effetto,
CONDANNARE la con sede Controparte_2
a – 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, P.I. CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2 per le motivazioni espresse in narrativa, al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 25.155,00, a titolo di rimborso della merce pagata e non fornita, spese di trasporto e mancato guadagno, come dettagliato in narrativa, oltre interessi ex art. 1284 IV comma
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione monetaria;
2 di 14 ACCERTATO che le spese di traduzione ammontano complessivamente ad €. 880,17, come sopra dettagliato;
CONDANNARE la con sede Controparte_2
a – 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, P.I. CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 880,17, a titolo di spese di traduzione, come sopra specificato;
ACCERTATO che le competenze legali relative all'attivazione della procedura di negoziazione assistita ex art. 3, co. 1, D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 ammontano ad € 641,05;
CONDANNARE la con sede Controparte_2
a – 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, P.I. CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 641,05, a titolo di onorari legali, spese generali e CPA per la procedura di negoziazione assistita calcolati sullo scaglione 26.000,01 – 52.000,00 per la fase di attivazione;
CONDANNARE quindi la società con Controparte_1 sede a – 6902 (Paesi Bassi), Edisonstraat 48, P.I. CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al P.IVA_2 pagamento della somma complessiva, per tutte le causali sopra indicate, di € 26.676,22, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione monetaria.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis
NEL MERITO: respingere perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate tutte le domande proposte contro
Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, quantificare l'ammontare del risarcimento nel limite e nella misura di quanto effettivamente provato risultante dall'istruttoria.
3 di 14 IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio per sentire
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 1° settembre 2023 avente ad oggetto la vendita di merce alimentare, mai consegnata, con condanna della venditrice alla restituzione del prezzo pagato di € 17.200,00 ed al risarcimento dei danni.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 11 ottobre 2024 veniva dichiarata la contumacia di che Controparte_1 in data 5 gennaio 2024 aveva ricevuto la notifica della citazione, con conferma dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
Costituita con comparsa depositata in data 29 novembre 2024, chiedeva il rigetto di tutte le domande Controparte_1 attoree, quelle di risoluzione contrattuale e di restituzione del prezzo per infondatezza, e quella di risarcimento del danno per mancanza di prova.
Con ordinanza istruttoria in data 19 dicembre 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in pari data, veniva, tra l'altro, revocata la contumacia di Controparte_1
[...]
La causa veniva istruita mediante escussione di testimoni ( Tes_1
e ).
[...] Tes_2
Terminata l'istruttoria orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
4 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto n. 55878 in data 1° settembre 2023 con il quale acquistava da Parte_1
21.500 kg di “Pork flare fat” (grasso di Controparte_1 maiale) al prezzo pattuito di € 0,800 al kg per un importo complessivo di € 17.200,00 (cfr. doc. 1).
L'attrice ha eccepito la mancata consegna della merce da parte della convenuta chiedendo la Controparte_1 risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni.
1.1. È fondata la domanda di risoluzione.
Come noto, secondo il consolidato orientamento di legittimità in tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca – come nella specie – per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie, gravata Controparte_1 dall'onere probatorio, non ha dato prova di avere consegnato la merce.
Anzi, non solo l'odierna convenuta non ha mai dedotto di avere adempiuto a tale obbligazione, ma l'inadempimento trova inequivocabile conferma nell'espletata istruttoria orale da cui è emerso che si è rifiutata di caricare la Controparte_1 merce sul camion appositamente inviato da per il Parte_1 trasporto al cliente finale.
invero, ha tentato di giustificare Controparte_1
l'inadempimento con argomenti difensivi che sono inammissibili e comunque infondati nel merito.
5 di 14 Sono inammissibili, perché formulati tardivamente, negli atti depositati il giorno di scadenza del termine per il deposito della seconda memoria integrativa e, dunque, dopo il decorso del termine per le preclusioni assertive.
Sono infondati, perché non provati ed in ogni caso inconcludenti.
Sotto un primo profilo, solo dalla lettura dei capitoli di prova testimoniale, dedotti dalla convenuta nella seconda memoria integrativa depositata separatamente rispetto alla comparsa costitutiva depositata in pari data, sembra che CP_1 sostenga come la merce non sia stata consegnata
[...] perché, nonostante i solleciti, l'odierna attrice non avrebbe fornito indicazioni a riguardo, essendo a sua volta in attesa di indicazioni da parte del cliente finale.
Tale difesa, tuttavia, non solo non trova alcun riscontro nella corrispondenza prodotta dalla convenuta, nella quale non si rinviene alcuno specifico riferimento alla fornitura per cui è causa, con conseguente inammissibilità delle istanze istruttorie dedotte sul punto dalla convenuta medesima, ma risulta, altresì, smentita dai testimoni,
i quali hanno concordemente affermato come CP_1 abbia rifiutato di caricare la merce sul mezzo
[...] appositamente inviatole per la spedizione al cliente finale.
Sotto un secondo profilo, l'odierna convenuta, nelle note conclusive depositate in data 31 gennaio 2025, ha sostenuto che i rapporti commerciali con si sarebbero incrinati Controparte_3 quando quest'ultima, nel luglio 2023, avrebbe ingiustificatamente rifiutato di ritirare ordini di carne per 60.000 kg circa, corrispondenti a tre carichi di merce, e di avere informato prima Parte_1 di sottoscrivere il contratto per cui è causa, che la consegna della merce ed i rapporti contrattuali sarebbero stati eseguiti seguendo gli ordini già in essere.
A riguardo, è però agevole replicare che, nonostante
[...] detenga l'intero capitale sociale dell'odierna attrice, il Controparte_3
6 di 14 rapporto contrattuale per cui è causa è stato intrattenuto tra e e che, pertanto, Parte_1 Controparte_1 quest'ultima non può (né poteva) legittimamente eccepire l'inadempimento da parte di un soggetto diverso ed in relazione ad un altro rapporto contrattuale (Cass. 8467/2003: «L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460, cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico;
pertanto, affinché questa eccezione possa essere sollevata in riferimento ad inadempimenti concernenti rapporti sostanzialmente diversi, occorre che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza»; così anche Cass. 5938/2006 e Cass.
18487/2008).
Non è revocabile in dubbio come l'inadempimento della convenuta si configuri grave e di non scarsa importanza, a norma dell'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. 25703/2023, Cass. 40325/2021 e Cass.
18696/2014), poiché ha ad oggetto un'obbligazione principale ed ha, dunque, definitivamente turbato l'equilibrio contrattuale.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, stante l'accertato grave inadempimento della società convenuta, va dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 1° settembre 2023.
1.2. Alla risoluzione consegue la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di vendita, pari ad € 17.200,00 (cfr. docc. 3 e
4), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo.
1.3. La domanda risarcitoria è solo in parte fondata.
7 di 14 A riguardo, giova ricordare che, come noto, in tema di azione di danni, il diritto al risarcimento nasce con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale che incida nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, il quale deve provare la perdita economica subita (Cass.
12382/2006), e, in base ai principi di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, la domanda deve essere rigettata (Cass. 10323/2020).
1.3.1. che con contratto n. 55960 in Controparte_4 data 1° settembre 2023 rivendeva la merce Parte_1 acquistata da al cliente ceco Reznictvi Controparte_1
Janus S.R.O. al prezzo di € 1,170 al kg, per un totale di € 25.155,00
(cfr. doc. 5), ha chiesto, anzitutto, il risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato nell'utile che, in caso di corretto adempimento del contratto da parte di avrebbe Controparte_1 conseguito rivendendo a terzi la merce acquistata: trattasi, in particolare, della somma di € 6.555,00, pari alla differenza tra il prezzo di vendita (€ 25.155,00) e quello di acquisto (€ 17.200,00).
Dalla documentazione in atti risulta provata l'esistenza dei due contratti, stipulati nella stessa data, che rappresentavano per l'attrice gli strumenti per la realizzazione di un'unitaria operazione economica, consistente nell'approvvigionamento di carni da rivendere immediatamente ad altra società ad un prezzo maggiorato.
Come noto, in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la liquidazione del lucro cessante va effettuata in base ad una ideale ricostruzione degli utili che il creditore medesimo avrebbe conseguito qualora l'obbligazione fosse stata puntualmente adempiuta (cfr. Cass. 1481/1977; così anche
Cass. 3581/1971 e Cass. 2454/1966).
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
«L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art.
1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore [...], può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente
8 di 14 medesimo e, dunque, [...] anche [...] al lucro cessante per la mancata rivendita del bene» (Cass. 14986/2021).
È dunque corretta la quantificazione di tale voce di danno.
I testi escussi hanno concordemente confermato che l'ordine della cliente finale è stato annullato e che non ha Controparte_5 avuto alcun modo per soddisfare nell'immediatezza le urgenti necessità della cliente ceca (cfr., in relazione al capitolo 14 della seconda memoria integrativa attorea, recante la domanda «Vero che il cliente della a fronte della mancata fornitura del Parte_1 prodotto da parte della società ed Controparte_1 avendo urgenza di ricevere la merce, risolse il contratto di acquisto e si approvvigionò altrove?», le dichiarazioni della teste , la Tes_1 quale ha affermato «Sì è vero. Non siamo riusciti a caricare la merce in quanto il fornitore non ha voluto procedere nonostante avesse acconsentito al trasporto. Altrimenti non avremmo organizzato il trasporto ed effettuato il relativo, pagamento, oltre ad aver pagato anticipatamente. Il cliente ha dovuto approvvigionarsi altrove dopo aver appreso che la spedizione non era stata effettuata e che la consegna non sarebbe avvenuta», e del teste , il quale ha Tes_2 affermato «Il trasporto è stato organizzato e il fornitore aveva dato conferma della disponibilità a caricare la merce, tuttavia una volta giunto il camion il fornitore si è opposto al carico della merce benché la stessa fosse stata anticipatamente pagata. Il camion è quindi dovuto tornare indietro, vuoto. Non avendo consegnato la merce il cliente finale l'ha dovuta reperire altrove»).
1.3.2. L'attrice ha chiesto, altresì, il rimborso della somma di €
1.400,00 per spese di trasporto della merce dai Paesi Bassi alla
Repubblica Ceca, che contrattualmente si era obbligata a sostenere.
La richiesta non può essere accolta.
A riguardo, in relazione al capitolo 7 della seconda memoria integrativa attorea, recante la domanda «Vero che Parte_1 pagò l'importo di euro 1.400,00 relativo al trasporto della merce?», la
9 di 14 teste , all'epoca dei fatti collaboratrice di Tes_1 _6 società procacciatrice dell'affare tra le odierne parti in causa, ha affermato «Sì, è vero. Eravamo in conoscenza nelle mail. Dopo aver ricevuto il benestare da parte del fornitore abbiamo prenotato il camion per il trasporto e pagato il relativo costo. Il pagamento è stato effettuato tramite bonifico. Ne ho scienza diretta perché ho verificato personalmente la contabile», mentre il teste , Tes_2 anch'esso all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio logistica di
[...]
ha affermato «avevamo organizzato il trasporto dal fornitore al _6 cliente finale. Il trasporto è stato pagato con pagamento delle relative spese. Si trattava di € 1.400,00. Posso dire che il pagamento è stato regolarmente effettuato in quanto il sistema segnala tramite un
“alert” l'avvenuto pagamento di cui materialmente si occupa
l'amministrazione. Se ben ricordo il pagamento è stato effettuato in forma anticipata. Il pagamento non viene effettuato da ma _6
è stato effettuato da come sempre avviene»). Parte_1
Deve registrarsi, sul punto, un insanabile contrasto, anche interno, tra le dichiarazioni dei testimoni, nonostante essi abbiano comunque concordemente confermato l'avvenuto pagamento della somma de qua.
La prima, infatti, dapprima, ha risposto affermativamente al capitolo di prova col quale le veniva domandato se il pagamento fosse stato effettuato da ma, poi, ha dichiarato che il Parte_1 pagamento era stato eseguito, in realtà, da con cui ella _6 collaborava («abbiamo [...] pagato il relativo costo»).
Il secondo, pur dichiarando che il pagamento era stato effettuato da ha però aggiunto che dell'esecuzione dello Parte_1 stesso si occupava concretamente il settore amministrativo, sottintendendo, evidentemente, quello di di cui era _6 dipendente, e lasciando quindi intendere che il pagamento fosse stato fatto dalla società procacciatrice d'affari.
10 di 14 Nel caso di contrasto tra le deposizioni dei testi, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, qualora il giudice ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni, fondando tale convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, l'insufficienza dei risultati istruttori si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda o eccezione da questa proposta (Cass. 6760/2003).
Pertanto, avuto riguardo all'evidenziato contrasto tra le testimonianze e tenuto, altresì, conto della mancanza di prova documentale della fattura emessa dal trasportatore e del relativo pagamento, non può dirsi raggiunta la prova che l'esborso della somma di € 1.400,00 sia stato effettivamente sostenuto da
Parte_1
1.3.3. L'attrice ha chiesto, infine, il rimborso delle spese di traduzione della diffida, dell'invito alla negoziazione assistita e della citazione, che ha dedotto di avere sostenuto, rimborsandole al proprio legale al quale erano state in precedenza addebitate dal traduttore.
Anche questa voce di danno non può essere riconosciuta per mancanza di prova. ha dedotto che le spese per traduzione della Parte_1 diffida e dell'invito alla negoziazione assistita ammonterebbero ad €
282,50, ma dalla fattura in atti esse risulterebbero, in realtà, pari ad
€ 222,52 (cfr. doc. 9). ha dedotto, poi, che le spese per traduzione Parte_1 della citazione ammonterebbero ad € 597,95, ma la fattura emessa dal traduttore è pari ad € 597,65 (cfr. doc. 16 dell'attrice).
In ogni caso, in disparte l'incongruenza di tali dati, è dirimente osservare che ha prodotto, per la prima volta con Parte_1 le note conclusive e dunque tardivamente, le successive fatture di
11 di 14 addebito emesse nei propri confronti dal difensore (e recanti quietanza di pagamento), le quali, pertanto, in accoglimento dell'eccezione sollevata sul punto dalla convenuta, debbono essere espunte dal compendio probatorio.
Ne consegue che, poiché possono essere considerate soltanto le fatture emesse dal traduttore nei confronti del difensore di manca la prova sia del pagamento effettuato da Parte_1 quest'ultimo a favore del traduttore, sia del successivo addebito all'odierna attrice, che, pertanto, non può dirsi avere effettivamente sostenuto alcun esborso.
1.3.4. L'obbligazione di risarcimento del danno, quand'anche derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione
(Cass. 13225/2016). deve dunque essere condannata a Controparte_1 pagare in favore dell'attrice la somma di € 6.555,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dalla domanda, annualmente rivalutate (Cass. S.U. 1712/1995).
Seguendo la progressione periodica annuale, tale somma, valutata all'attualità, è complessivamente pari ad € 6.770,82 e su di essa debbono essere riconosciuti gli interessi per il periodo successivo alla decisione fino al saldo.
Pertanto, deve essere condannata Controparte_1
a risarcire la somma di € 6.770,82, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al saldo.
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 919,00), introduttiva (€ 777,00), istruttoria (€ 1.680,00) ed i parametri minimi previsti per la fase decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
12 di 14 26.000,00 (art. 5: «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata»; cfr. Cass.
S.U. 19014/2007, secondo cui lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum).
L'attrice ha diritto, altresì, al rimborso delle spese vive, pari ad €
595,00 (di cui € 518,00 per C.U., € 27,00 per marca ed € 50,00 per notifica citazione, come da nota spese allegata alle note conclusive, con esclusione, invece, delle spese per citazione testi, in quanto non documentate).
Al pari, in forza del principio di causalità (art. 91 c.p.c.), anche i compensi relativi all'attività professionale prestata dal proprio legale in relazione al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, trattandosi di attività autonoma rispetto a quella svolta nella presente fase contenziosa, vanno liquidate a favore dell'attrice, che ne ha chiesto la rifusione.
Detti compensi vengono liquidati nell'importo di € 527,44
(comprensivi di spese generali e CPA), secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, per la fase di attivazione dello scaglione relativo ai procedimenti di negoziazione assistita (e mediazione) di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, ossia del valore di €
25.155,00 dichiarato dalla stessa attrice nell'invito alla negoziazione assistita (cfr. doc. 11 dell'attrice), e non già nel maggiore importo richiesto di € 641,05 (comprensivi anche di spese generali e CPA) relativo allo scaglione superiore da € 26.001,00 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara la risoluzione del contratto di compravendita n.
55878 in data 1° settembre 2023 intercorso tra e Parte_1
13 di 14 per grave inadempimento di Controparte_1 quest'ultima;
2. condanna a pagare a Controparte_1 la somma di € 17.200,00, oltre interessi ex art. Parte_1
1284, comma 4, c.c., dalla domanda al saldo, nonché la somma di €
6.770,82, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al saldo;
3. condanna a rifondere a Controparte_1 le spese di lite, che liquida, quanto alla fase di Parte_1 negoziazione assistita, in € 527,44 per compenso (comprensivi già di spese generali e CPA), e, quanto al presente giudizio, in € 595,00 per esborsi ed € 4.227,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
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