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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Teresa Laurito Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 6937/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, riservata in decisione in data 13.11.2023 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(p.IV ) con sede in Sperlonga via C. Colombo, in persona Parte_1 P.IVA_1 del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno Martusciello (cf ) C.F._1
presso il cui studio in Roma via Germanico n.146 (Avv. Loredana Rasile) è elettivamente domiciliato giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1
fax 0771513023 -appellante-
e
1) n. Roma il 27/6/1966 (cf ) res. Fondi via Marzabotto n.6 Parte_2 C.F._2
2) n. Roma il 24/12/1963 (cf ) res. Fondi via Parte_3 C.F._3
Marzabotto n.55
1 3) n. Roma il 11/3/1961 (cf ) res. Forli via Biagio Bernardi Parte_4 C.F._4
n.45 tutti rappresenti e difesi dall'Avv. Monica Quadrino (cf elettivamente C.F._5 domiciliati in Roma via Nicandro n.155 presso lo studio degli Avv. Barbara D'Angelo e Tania Di
Gregorio giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi:
pec - appellati– Email_2
fax 0771511930
4) (cf ) res. Fondi via Damiano Chiesa n.13, Controparte_1 C.F._6 rappresentato e difeso dagli avv.ti Linda d'Andrea (cf ) e Guido Addessi (cf C.F._7
) che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, elettivamente C.F._8
domiciliato in Fondi via XXIV Maggio n. 3 presso lo studio dei predetti difensori con domicilio digitale Email_3
-appellato-
Avverso
Sentenza del Tribunale di Latina n. 753/2020
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha chiamato in giudizio , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di , nonché chiedendo la declaratoria
[...] Persona_1 Controparte_1 dell'inadempimento a carico dei venditori e , del contratto di Persona_1 Controparte_1 vendita di terreni in Sperlonga dell'11/9/1997 per il corrispettivo di lire 100.000.000, in quanto i terreni trasferiti erano in quantità minore di ¼ (mq 318) rispetto a quanto indicato nel contratto, con conseguente condanna dei venditori al risarcimento dei danni da calcolarsi nella misura del valore commerciale di mercato della quantità di terreno non trasferito.
Si costituivano in primo grado i convenuti i quali, in via preliminare, formulavano eccezione di prescrizione, deducendo nel merito la totale infondatezza delle pretese attoree chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 753/2020 il Tribunale di Latina, accogliendo l'eccezione di prescrizione, ha rigettato le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione la chiedendone la Parte_1
riforma, per i seguenti motivi:
2 -erroneità della sentenza in ordine all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione non essendo stato provato dai convenuti che il possesso del terreno fosse stato conseguito in tempo antecedente di almeno 10 anni al primo atto interruttivo, non tenendo conto peraltro della buonafede dell'acquirente
-erronea valutazione delle prove in ordine al fatto che il possesso del terreno da parte dell'acquirente
è stato di fatto esercitato dopo il luglio 1997 e non nel 1990 alla data di sottoscrizione del preliminare di vendita
-errata applicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n.8 cc ritenendo che il debitore abbia dolosamente occultato al creditore l'esistenza del debito
-errata valutazione in ordine all'assenza di atti interruttivi della prescrizione costituiti dalla raccomandata del 21/12/2010 e dall'istanza di mediazione conclusasi negativamente del 14/10/2011.
Parte appellante ha, altresì, reiterato istanza istruttoria di espletamento CTU per la quantificazione del valore delle porzioni di terreno non trasferito.
Si sono costituiti gli appellati , e chiedendo Parte_2 Parte_4 Parte_3 il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado opponendosi alla richiesta istruttoria formulata dall'appellante.
Si è costituito chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e nel Controparte_1
merito il rigetto per infondatezza.
All'udienza del 13 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha accolto l'eccezione preliminare di prescrizione ritenendo che dalla data di stipula dell'atto pubblico di vendita dei terreni (11/9/1997) sia decorso il termine decennale di prescrizione non essendo intervenuto, medio tempore, alcun atto interruttivo della prescrizione, atto che sarebbe stato posto in essere soltanto nell'anno 2010.
In proposito si osserva che nella scrittura privata di vendita dei terreni del 23/7/1990 tra CP_1
e e , le parti dichiarano che in quella data è stato pagato
[...] Persona_1 Parte_5
l'intero prezzo pattuito di 100.000.000 di lire per l'acquisto dei terreni, prezzo dell'incasso del quale i rilasciano quietanza, ed all'art. 5 della scrittura privata le parti dichiarano testualmente CP_1 che“il possesso dell'immobile in oggetto sarà dato alla parte acquirente contestualmente alla sottoscrizione della presente. Da tale data pertanto decorreranno a rispettivo profitto e carico della parte acquirente tutti gli utili e gli oneri comunque inerenti quanto acquistato, nulla escluso o eccettuato.”
3 Dal tenore testuale della scrittura privata emerge quindi chiaramente che l'acquirente
[...]
, dante causa della società appellante, ha conseguito il possesso dei terreni alla data del Pt_5
23/7/1990, data nella quale ha acquistato gli stessi, pagandone integralmente il prezzo, non essendovi in atti prova del fatto che l'acquirente non abbia conseguito il possesso dei terreni in tale data.
Difatti, anche a voler prescindere dal contenuto delle dichiarazioni “interessate” rese dai in CP_1
sede di interrogatorio formale in primo grado e dai testi , permutanti dei terreni per cui è causa Tes_1
con i , parte appellante non ha fornito alcuna prova del fatto di non aver conseguito il possesso CP_1 dei terreni in data 23/7/1990, pur avendone pagato l'intero prezzo.
In proposito va rilevato che il teste di parte appellante (v. verb. udienza del 4/3/2016) ha Pt_6 dichiarato che “dopo l'acquisto il terreno non venne usato subito io premevo perché venisse usato a parcheggio che serviva all'hotel non ricordo l'anno in cui il terreno venne utilizzato per la prima volta”, con ciò evidenziando la circostanza che i terreni erano nel possesso e disponibilità dell'acquirente quale dante causa dell'appellante, mentre il teste Arch. tecnico incaricato Tes_2 di sbrigare la pratica dell'accatastamento della nuova ala dell'albergo della ha Parte_1
affermato (v. verb. Udienza 3/11/2016), di essersi reso conto nel 2010 che il fabbricato costruito sui terreni ceduti a suo tempo dai non poteva essere accatastato in quanto i confini catastali CP_1
finivano su alcuni terreni confinanti, mentre il teste sempre di parte appellante (v.verb. Parte_7 udienza 4/3/2016) ha aggiunto che il terreno “ al momento del compromesso era recintato con paletti di legno e rete metallica lato strada ….. per molti anni dopo il compromesso detto terreno non venne utilizzato 5 o 6 anni”.
Orbene, il mancato utilizzo del terreno per alcuni anni da parte dell'acquirente non significa che quest'ultimo non abbia avuto il possesso del bene conferitogli con la scrittura privata di vendita del
23/7/1990, atteso che l'appellante non ha provato né che i venditori abbiano mantenuto il possesso dei terreni dopo tale data, nè che vi sia stata una qualche manifestazione esteriore da parte dei venditori rivolta contro l'acquirente-possessore, alla quale possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione dei venditori al possesso dei terreni da parte dell'acquirente (Cass. sez. II n.
5333/2016).
Oltretutto se l'appellante non avesse avuto il possesso dei terreni non avrebbe potuto edificare sugli stessi la nuova ala di ampliamento dell'albergo.
Inoltre occorre rilevare che in considerazione del fatto che la vendita dei terreni effettuata con la scrittura privata del 23/7/1990 è stata fatta a corpo e non a misura, i terreni oggetto di causa non sono mai stati oggetto di misurazione fino al 2010 quando tale operazione si è resa necessaria per l'accatastamento del nuovo fabbricato costituente la nuova ala dell'albergo dell'appellante,
4 circostanza che trova conferma nella dichiarazione testimoniale del teste di parte appellante Pt_6 il quale ha dichiarato “che io sappia detto terreno non venne misurato prima dell'accatastamento”.
Alla luce delle circostanze su indicate appare evidente che il termine decennale di prescrizione decorra dal 23/7/1990, data della scrittura privata di vendita, termine che era abbondantemente decorso all'atto della prima contestazione effettuata dal legale dell'appellante con raccomandata del
21/12/2010, ma anche con riferimento al successivo atto pubblico del 11/9/1997.
I motivi di impugnazione inerenti il decorso del termine di prescrizione sono, pertanto, infondati.
L'appello è altresì infondato anche con riferimento alla lamentata disapplicazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n.8 cc, ritenendo l'appellante che il debitore abbia dolosamente occultato al creditore l'esistenza del debito.
In proposito si osserva che l'atto di permuta dei terreni tra gli appellati ed i terzi confinanti, è intervenuto in data 11/7/1997 e non è stato trascritto.
La mancata trascrizione del predetto atto di permuta lo rende inopponibile all'acquirente-appellante che, invece, ha trascritto l'atto pubblico di vendita dei terreni stipulato l'11/9/1997 , ragion per cui non essendovi alcun debito validamente opponibile all'acquirente non può operare la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato in quanto infondato dovendosi rigettare altresi le istanze istruttorie formulate, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore indeterminato come dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 753 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
b) condanna l' appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro 6.946,00 a favore di , Parte_2 [...]
e , ed in complessivi € 6.946,00 a favore di oltre Parte_3 Parte_4 Controparte_1
a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge.
5 c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 6 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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