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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 30/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di SA composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 287/2022 RG promossa da:
(c.f. ), in persona del Direttore Generale e rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e per l' (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. P.E.C. FAX P.IVA_2 Email_1
n. 070 40476290), presso i cui uffici (in via Dante n° 23) sono pure ex lege domiciliati;
appellanti contro
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato in SA, CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Oronti (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura come in atti appellato /appellante incidentale nonché contro
, nata a [...] il [...] e deceduta il 14/9/2021, Controparte_3 impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio della de cuius appellati contumaci
All'udienza del 17 maggio 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : voglia l'Ecc.ma Corte: in accoglimento del Parte_1 presente appello, riformare la sentenza n. 401/2022, emessa in data 18 aprile 2022 dal Tribunale di
SA (Dott.ssa Giuseppina Sanna) nel giudizio R.G. n. 3875/2019, pubblicata il 19 aprile 2022, in quanto erronea e ingiusta, e, per l'effetto, respingere le avverse domande, limitatamente al mappale
408 di 125 mq, di cui è stata accertata la natura demaniale e, conseguentemente, confermare la legittimità delle richieste di pagamento dell' in parte qua. Con vittoria di spese Parte_1 ed onorari. Nell'interesse dell'appellato/appellante incidentale “Voglia L'Ecc.ma Corte CP_2
d'Appe1lo adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
A-IN ORDINE AL RICORSO PRINCIPALE
Rigettare il ricorso principale proposto per la riforma della sentenza ri.401/2022, emessa in data 18 aprile 2022 dal tribunale di SA (dott.ssa G. Sanna) nel giudizio R.G. n.3875/2019, pubblicata il
19.04.2022, limitatamente al mappale 408 di 125 mq, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
AL RICORSO INCIDENTALE Parte_2
Previa conferma della declaratoria di illegittimità e annullamento in via incidentale della nota della
datata 04/5/2017, Controparte_4 pervenuta in data 19.5.2017, Prot. REMS: 2017SRP00762, Cod. OFA: 1021205, Cod. Utenza:
UTMPRIO 1015862000, avente ad oggetto “Comune di Sorso — Località Marritza — F.1, mapp.408 — Accertamento di occupazione senza titolo di mq. 214,63 sul Demanio Pubblico Marittimo a carico di e Richiesta di indennità di Controparte_3 CP_2 occupazione abusiva — periodo 01.01.2011 31.12.2016” B1- IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il terreno catastalmente distinto al F.1, mapp.408, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza, della superficie di 125 1nq è di proprietà del sig. avendone acquistato la proprietà in forza di atto notarile dott. , CP_2 Persona_1 rep. N.19.081, Fascicolo n. 12.055, in data 12.12.1968;
B2-IN VIA SUBORDINATA: Previo accertamento sulla assenza dei caratteri propri della demanialità sul terreno de quo, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del terreno catastalmente distinto al F.1, mapp.408 di mq 125, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza, da parte del sig. ipso facto /ab origine, in quanto derivante dallo spostamento CP_2 dell'alveo del fiume rio Perdas de fogu;
B3-IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, Previo accertamento sulla assenza dei caratteri propri della demanialità sul terreno de quo, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del terreno catastalmente distinto al F.1, mapp.408 di mq 125, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza, da parte del sig. a titolo di usucapione in ragione del suo possesso pacifico e CP_2 continuato ultraventennale documentalmente e sostanzialmente iniziato in data 23.12.1968
Con ogni conseguenza di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del novembre 2019, e CP_2 Controparte_3 convenivano in giudizio l' sezione di SA dinnanzi al Tribunale di SA Parte_1 affinchè, “Previo accoglimento dell'istanza cautelare: A- previa declaratoria di illegittimità e annullamento in via incidentale della nota della
[...]
datata 04/5/2017, pervenuta Controparte_4 in data 19.5.2017, Prot. REMS: 2017SRP00762, Cod. OFA: 1021205, Cod. Utenza:
UTMPRI01015862000, avente ad oggetto "Comune di Sorso - Localita Marritza - F.1, mapp.408 -
Accertamento di occupazione senza titolo di mq. 214,63 sul Demanio Pubblico Marittimo a carico di
e - Richiesta di indennità di occupazione abusiva -periodo Controparte_3 CP_2
O1.01.2011 / 31.12.2016"
B- IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il tcrreno catastalmentc distinto al F.1, mapp.408, ubicato in Comune di Sorso, Localita Marritza, è di proprietà dei sigg.ri CP_2
e avendone acquistato la proprietà in forza di atto notarile dott. , Controparte_3 Persona_1 rep. N.19.081, Fascicolo n. 12.055, in data 12.12.1968;
C-IN VIA SUBORDINATA: Previo accertamento sulla assenza dei caratteri propri della demanialità sul terreno de quo, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del terreno catastalmente distinto al F.1, mapp.408, ubicato in Comune di Sorso, Localita Marritza da parte dei sigg.ri e CP_2
a titolo di usucapione in ragione del suo possesso pacifico e continuato Controparte_3 ultraventennale documentalmente e sostanzialmente iniziato in data 23.12.1968 D - Con ogni conseguenza di legge” A sostegno della domanda gli attori premettevano che:
- era pervenuta loro in data 19 maggio 2017 la nota dell' Pt_1 [...]
che, ritenendosi proprietaria del terreno iscritto al Catasto, Controparte_5 foglio 1, mapp.le 408, ubicato nel Comune di Sorso, Località Marritza, riteneva gli attori occupanti abusivi del lotto pretendendo il pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 6.884,98 per il periodo 01.01.2011/ 31.12.2016;
- avverso tale nota gli istanti avevano proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, autorità che, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, presupponendo l'oggetto del contendere una controversia tra pubblica amministrazione e privato in tema di diritto di proprietà (c.f.r. Decreto del Presidente della
Repubblica – previo parere n.1933/2018 espresso dal Consiglio di Stato, con assegnazione di un termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario;
- la pretesa erariale da ritenersi del tutto destituita di fondamento, in quanto l'area in oggetto e, in particolare, la porzione di cui al foglio 1, mapp.le 408, non era ricompresa nel demanio marittimo ed apparteneva, invece, agli istanti in forza di atto di compravendita;
- infatti, i coniugi - con atto notarile dott. rep. N.19.081, CP_2 CP_3 Persona_1
Fascicolo n. 12.055, in data 12.12.1968 avevano acquistato dai sigg. e CP_6 [...]
la proprieta in agro di Sorso nella regione Santa Filiddiga di are 23,80 reddito, CP_7 dominicale 42,84 confinante per due lati al restante terreno di proprietà dei venditori, al rio
Pedras de Fogu ed al demanio marittimo, in catasto distinto col mappale 58 sub. B) del Foglio
1;
- in ogni caso i coniugi avevano comunque usucapito la proprietà indicata, non avendo la stessa i caratteri della demanialità e avendo sulla stessa esercitato il possesso pacifico e continuativo per oltre vent'anni a far data dal 23.12.1968;
- in particolare i coniugi , in sede di primo insediamento, al fine di preservare la Controparte_8 proprietà e la situazione reale dei luoghi, avevano provveduto alla semplice sostituzione delle delimitazioni esistenti (reti, file spinato), gravemente danneggiate e in parte abbattute, con delle nuove: l'area in contestazione era all'interno di quanto si era trovato delimitato all'epoca;
- Nessun dubbio era all'ora insorto poiché l'area de qua non aveva i caratteri propri del demanio marittimo, trattandosi di terreno agrario, delimitato verso il mare, ad un livello più basso, da una fascia pietrosa a sua volta confinante con l'arenile. Si costituiva l' contestando la domanda e i motivi posti a suo fondamento. Parte_1
Sosteneva in particolare la detta che: a) la richiesta indennità di occupazione era legittima, Pt_1 dovendosi ritenere l'aerea interessata demanio marittimo e ciò alla luce di quanto risultante dalle cartografie catastali e in assenza di accertamento in contraddittorio dei limiti del demanio stesso;
b) l'area presentava chiaramente caratteristiche geomorfologiche proprie dei beni del demanio marittimo, secondo l'accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità che ricomprende nel demanio marittimo non solo il lido del mare e la spiaggia, bensì anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque e che mantiene idoneità a soddisfare i pubblici usi del mare a prescindere da una sua eventuale alterazione o sfruttamento da parte di privati
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. II Sent., 11/05/2009, n. 10817); c) i sedimi che caratterizzavano il terreno di cui al mappale 408 erano interamente ricoperti da sabbia mista a vegetazione spontanea tipica dell'arenile, come evincibile dalla documentazione fotografica allegata al verbale ispettivo redatto dalla Capitaneria di Porto nel 2011 e come, peraltro, riconosciuto dagli stessi attori. L pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice. Parte_1
Con sentenza n. 401/2022 il Tribunale di SA, istruita la causa con referente documentale e consulenza tecnica d'ufficio, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, dichiarava non dovute le somme richieste da e per l'effetto disapplicava gli atti Controparte_9 amministrativi che le avevano ingiunte agli attori.
Premetteva il giudicante che nell'ambito della categoria dei beni pubblici, i beni appartenenti al demanio marittimo sono oggetto di una disciplina propria, desumibile oltre che dalle norme contenute nel codice civile anche dalle norme specifiche dettate dal codice della navigazione. Secondo l'art. 28 cod. nav., precisava il giudicante, “Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”. Soggiungeva il tribunale che il contenuto di cui all'art. 28 apportava una specificazione ed un ampliamento di quanto disposto dall'art. 822, comma 1, c.c. che qualifica come appartenenti al demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti e che l'art. 29 del codice della navigazione, definisce inoltre le pertinenze del demanio marittimo: “Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso”. Illustrato poi il regime giuridico proprio dei beni demaniali, la loro natura di res extra commercium con esclusione degli stessi dalla sfera dei rapporti patrimoniali privati, il giudicante ribadiva che gli stessi sono inalienabili, imprescrittibili, inespropriabili ed inusucapibili. In seguito a tali premesse, il giudice a quo osservava che dalla consulenza tecnica d'ufficio era emerso che il mappale 408 era occupato dagli attori ma che non era di loro proprietà, non rientrando, a seguito dell'atto di frazionamento tra le porzioni ai medesimi trasferite con l'atto di vendita del 1968, seppure adeguatamente recintato con annessione alla loro proprietà.
Soggiungeva poi il tribunale che, come emerso dal confronto effettuato con le mappe catastali da parte del ctu, era risultato che gli attori avessero sconfinato sia verso il mare, accorpando al proprio fondo il mappale 408 di 125 mq catastali confinante con la spiaggia, sia verso l'interno, inglobando nel mappale 67 una porzione dell'ex mappale 58/a del Tipo di Frazionamento n. 86 del 1968 (citato nell'atto di vendita) confinante con l'attuale particella 78. Sempre sulla base della CTU, inoltre, il giudice a quo evidenziava che la particella 408 confinante con la spiaggia, accorpata al fondo dei ricorrenti, non era compresa nel Demanio Marittimo (area colorata di giallo nella riproduzione esplicativa), ma, come rilevato dal CTU, risultava appartenere al
, conseguentemente non di proprietà del Controparte_10
Demanio Marittimo). Pertanto il tribunale faceva propria l'affermazione del CTU secondo cui “risulta infatti appartenere al la particella 408 di 125 mq recintata dai Controparte_10 ricorrenti con rete metallica sorretta da paletti in ferro, mentre risulta appartenere ai ricorrenti la restante superficie contigua di circa 89,63 mq che l' considera invece una Parte_1 porzione di ricompresa all'interno del mappale 67” Controparte_5
Il giudice a quo, pertanto, riteneva che l' del non poteva chiedere in Pt_1 Controparte_5 alcun modo l'indennità di occupazione ai signori e non essendo CP_2 Controparte_3 in alcun modo titolare del relativo diritto demaniale appartenendo detto diritto ad altro bene, anch'esso demaniale, però relativo all'area delle comunicazioni (demanio stradale).
Il tribunale quindi concludeva che alcuna indennità poteva e doveva essere legittimamente corrisposta dagli attori all' per l'occupazione della particella 408 in quanto non Controparte_9 appartenente a detta agenzia né tanto meno per la porzione della particella 67 essendo detta porzione di esclusiva proprietà degli attori.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, l' ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza, precisando prima di tutto che il giudice di primo grado erroneamente disponeva la disapplicazione degli atti amministrativi che ingiungevano agli attori il pagamento della indennità di occupazione, in quanto si trattava solo di richieste di pagamento cui sarebbe dovuta seguire, secondo la procedura di cui alla legge n. 311/2004, l'iscrizione delle somme a ruolo. L'appellante ha poi lamentato con un unico ed articolato motivo di impugnazione, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché l'insufficienza della motivazione in relazione ai seguenti profili: i) laddove il giudice non riteneva provata la natura demaniale di cui al mappale 408 (occupata e annessa al mappale 67 di proprietà ), in quanto appartenente al Persona_2 Controparte_10
– non avvedendosi che l'unico ente dotato di legittimazione nel caso di specie era ed
[...] è l' , non esistendo altri organi o sub enti individuati dal giudice, quali soggetti Parte_1 dotati di distinta legittimazione processuale, essendo la detta l'unico soggetto che agisce per Pt_1 conto dello Stato in subiecta materia ex decreto legislativo n. 300/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 173/2003; ii) l'errata ricostruzione storica e catastale della documentazione offerta in produzione, per non avere il giudice osservato che le carte del Catasto fino alla prima metà del 1900 attribuivano l'intestazione dei beni demaniali marittimi alla ditta Controparte_10 e che a tale dicastero afferivano, nell'organizzazione pubblica dell'epoca, i
[...]
Servizi della Marina mercantile, competenti alla gestione dei beni demaniali marittimi, successivamente confluiti nell'omonimo Ministero istituito con DCPS n. 26 del 13 luglio 1946 poi Ministero dei trasporti e delle infrastrutture;
iii) per non avere il giudice a quo rilevato che la superficie di causa appartiene al fin dall'impianto delle primigenie mappe catastali come Pt_1 descritto nell'allegato estratto di mappa ufficiale riportante lo sconfinamento in questione, con la conseguenza che , in assenza di alterazioni dello stato di fatto, la natura demaniale del terreno non poteva essere contestata;
iv) per non avere il giudice provveduto ad accertare la natura demaniale del mappale 408 nonostante le caratteristiche geomorfologiche del terreno proprie dell'arenile ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque con sedime ricoperto da sabbia mista a vegetazione spontanea e che mantiene l'idoneità a soddisfare gli usi pubblici del mare. L'appellante, inoltre, riconoscendo che il mappale 67, della superficie di mq 89,63, non ricade invece nel demanio marittimo, ha chiarito che applicando la decurtazione dei predetti mq 89,63, la somma iscritta a ruolo con la nota prot. n. 11295/2019 (relativa sempre al periodo dedotto ossia 1.1.2011/31.12.2016) è pari al minore importo di euro 6.576,62 anziché di euro 6.884,98 somma quest'ultima calcolata inizialmente su entrambi i mappali 67 e 108. Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale si è costituito CP_2 il quale ha preso atto dell'avvenuto riconoscimento da parte dell' che il mappale Parte_1
67 dallo stesso acquistato nel 1968 non ha natura demaniale.
ha altresì impugnato la sentenza n. 401/2022 nella parte in cui il giudice ha rigettato CP_2 la domanda di intervenuta usucapione del mappale 108, per i seguenti motivi: a) per non avere il tribunale riconosciuto l'intervenuta usucapione, nonostante che l'area contesa non avesse mai avuto una sua destinazione agli usi pubblici del mare, trattandosi di terreno agrario tanto che l'unica attività su di esso svolta era stata quella di tenerlo pulito e 2) per non avere il tribunale tenuto nel debito conto che sulla base delle foto aeree rinvenibili su Sardegnageoportale.it nel 1954 è agevole ricavare che il rio Perdas de Fogu non aveva l'attuale conformazione, in quanto, riferendosi alla mappa e guardando il mare da terra, esso aveva deviato sulla destra, lasciando sulla destra il reliquato per cui è causa e alla sua sinistra l'arenile, per poi confluire in mare, con la conseguenza che i terreni liberati a seguito dello spostamento dell'alveo del fiume erano divenuti proprietà diretta dei proprietari confinanti e, quindi, anche del ab origine o per intervenuta usucapione. CP_2
ha quindi chiesto il rigetto dell'avverso appello e in via incidentale ha chiesto di essere CP_2 dichiarato proprietario del terreno catastalmente distinto al foglio 1, mappale 108, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza avendone acquistato la proprietà in forza di atto notarile del 12.12.1968, o, in subordine, per accessione, stante lo spostamento dell'alveo del fiume Perdas de Fogu o a titolo di usucapione, stante il carattere non demaniale dello stesso e in ragione dell'ultraventennale possesso esercitato pacificamente e continuativamente.
Gli eredi di non si sono costituiti, rimanendo contumaci. Controparte_3 All'udienza del 17 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato. Il CTU incaricato, dott. agronomo , utilizzando la documentazione prodotta dalle parti e, in Per_3 particolare: 1) l'atto di compravendita del terreno di cui alla particella 67 del foglio 1 del catasto terreni del Comune di Sorso depositato nel fascicolo telematico dei ricorrenti;
2) il Tipo di Frazionamento n. 86 del 1968 allegato al predetto atto;
3) l'estratto di mappa catastale aggiornato dei luoghi di causa;
4) la visura catastale aggiornata della particella 408 del Foglio 1 del Catasto terreni di Sorso;
5) lo stralcio della mappa catastale con l'indicazione del confine demaniale marittimo estratta dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), rilevava, recatosi sui luoghi che”..
a ridosso di una spiaggia ciottolosa, a pochi metri dalla riva, i ricorrenti e CP_2 CP_3
possiedono fin dal 1968 un terreno su cui è stato successivamente edificato un fabbricato.
[...]
Questo terreno confina a sud-ovest con il Rio Preda de Fogu, a nord-est con una strada interpoderale privata, a est con un terreno di altra proprietà e a nord-ovest con la spiaggia ciottolosa. La proprietà
è delimitata in parte da confini naturali e in parte da manufatti. A sud sud-ovest il Persona_2 limite del fondo segue l'attuale andamento della vegetazione riparia del Rio Pedras de Fogu,…” Proseguiva il CTU, riscontrando: “Soffermando l'attenzione sull'area in contestazione, ossia sul tratto di terreno confinante con la spiaggia, si rileva che l'area in possesso dei ricorrenti è delimitata da una recinzione metallica di circa 1,60 m di altezza che ha un andamento rettilineo parallelo alla linea di riva. Nel mezzo di questa recinzione si inserisce un cancelletto ad uso pedonale incernieriato su due pilastri in muratura con copri cancello a due falde. Utilizzando la sovrapposizione delle mappe a disposizione, il tecnico officiato accertava che I ricorrenti, pertanto, risultano aver sconfinato sia verso il mare, accorpando al proprio fondo il mappale 408 di 125 mq catastali confinante con la spiaggia, sia verso l'interno, inglobando nel mappale 67 una porzione dell'ex mappale 58/a del Tipo di Frazionamento n. 86 del 1968 confinante con l'attuale particella 78. Inoltre, osservando le figure 11 e 12 si evince anche che la particella 408 confinante con la spiaggia, accorpata al fondo dei ricorrenti, non è attualmente compresa nel
Demanio Marittimo (area colorata di giallo), mentre in base agli atti di causa risultava esserlo sia nel 1968, momento di acquisto del terreno di cui al mappale 67 da parte dei ricorrenti, sia nel 2011, anno dell'accertamento dell' contestato dai ricorrenti (Cfr. stralcio S.I.D. Parte_1 allegato al verbale ispettivo n. 2011/4985/ST-BD ). In seguito alle indagini svolte, quindi, il CTU concludeva: “Pertanto, sulla base dell'osservazione dei luoghi, dell'attuale mappa del S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio Marittimo), dell'attuale mappa catastale e del Tipo di Frazionamento allegato all'atto di compravendita dei sig.ri
[...]
, documento probante del bene acquistato nel 1968 dagli stessi ricorrenti, si riferisce che: Per_2
1) stando alle attuali risultanze della mappa del S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio Marittimo) la porzione di terreno di 214,63 mq per il quale l' chiede il pagamento Parte_1 dell'indennità di occupazione non rientra nel Demanio Marittimo;
2) la suddetta porzione di terreno afferisce in parte al Controparte_10
e in parte al diritto di proprietà di e;
[...] CP_2 Controparte_3
3) risulta infatti appartenere al la particella Controparte_10
408 di 125 mq recintata dai ricorrenti con rete metallica sorretta da paletti in ferro, mentre risulta appartenere ai ricorrenti la restante superficie contigua di circa 89,63 mq che l' Parte_1 considera invece una porzione di ricompresa all'interno del mappale 67” Controparte_5
La CTU, svolta con metodo logico e corroborata da illustrazioni esplicative dello stato dei luoghi e da molteplici foto, non risulta affetta da vizi né vi sono state particolari contestazioni al riguardo, sicchè non si vede motivo di discostarsi dalla stessa.
L'indagine peritale evidenziava lo sconfinamento da parte degli attori attraverso l'occupazione del mappale 408 che risultava appartenere al demanio, mentre per ciò che riguardava il mappale 67 la stessa ne ha riconosciuto l'appartenenza alla proprietà . Parte_1 Persona_2 Tanto premesso, questo Collegio ritiene fondato il rilievo dell' , secondo cui la Parte_1 dizione catastale “Demanio Pubblico dello Stato ramo Comunicazioni” è una mera intestazione per indicare i servizi della Marina Mercantile, competenti a gestire il demanio marittimo, confluiti poi nel Ministero della Marina Mercantile seguito poi dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ed i suoi organi decentrati nonché anche ai Comuni. L'art. 65 del decreto legislativo n. 300/1999 ha poi istituito l' , così statuendo: Parte_1
“1. All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili.
2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici.
Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio.
2-bis. L del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione Pt_1
e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. …” Ed Invero la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “Successivamente (al decreto legislativo n. 300/1999 n.d.r.), si è realizzato un fenomeno di successione dell Parte_1 al Dipartimento del territorio istituito presso il Ministero: e ciò ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo numero 300 del 1999, secondo cui le Agenzie fiscali (tra cui anche quella del Demanio n.d.r) sono state istituite per la gestione delle funzioni che in precedenza erano svolte dai Dipartimenti del Ministero delle finanze e che alle Agenzie stesse sono trasferiti i rapporti giuridici inerenti all'esercizio delle funzioni, poteri e competenze;
dell'articolo 17, comma
3, del previgente Statuto dell'Agenzia, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 137 alla Gazz. Uff. del 6 giugno 2001, n. 129, secondo cui l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati;
dell'articolo 14, comma
1, dello Statuto vigente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, poi modificato, il quale afferma che l'Ente pubblico economico succede a titolo Parte_1 universale a tutti i rapporti giuridici, sostanziali e processuali in titolarità dell Parte_1 alla data della trasformazione” (Cass. Civ. n.7152/2018) Più specificatamente il Tar Lazio (cfr. dec. 07844/2022) ha affermato che se e “è vero che l'
[...]
non ha la titolarità della gestione dei beni pubblici costituenti il demanio marittimo per Parte_1 essere tala titolarità trasferita ad altri enti, essa è e rimane titolare del potere di riscossione dei proventi derivanti dalla gestione dei beni pubblici su cui lo Stato conserva il diritto domenicale”
Pertanto la dizione in parola, di origine catastale, non esclude che la porzione di terreno in contestazione appartenga al demanio cosiddetto marittimo, quindi allo Stato ed in relazione al quale l' è competente a gestirne i proventi come l'indennità per occupazione abusiva, Parte_1 anche se competenti a rilasciare le concessioni o ad effettuare altre attività siano altri e diversi enti.
Avuto riguardo alle caratteristiche geomorfologiche della porzione di terreno rivendicata, osserva il
Collegio che la descrizione dello stessa, come emergente dalla CTU, dalla visione delle foto allegate e dall'ubicazione del mappale in oggetto (a pochi metri dalla riva cfr. CTU) consente di ritenere l'area in questione – mappale 108 di mq 125 - appartenente al demanio marittimo. Secondo Cass. Civ. n. 8872/2024 “Qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (incluso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata”
Dalle foto in atti, comprese anche quelle allegate al rapporto della Capitaneria di Porto che aveva eseguito nel 2011 l'accertamento ispettivo sui luoghi di causa, si ricava che le reti e i muri che circondano la proprietà sono infissi al confine con la spiaggia e che sono presenti sul Persona_2 confine i ciottoli della spiaggia e materiale residuo formato da sabbia mista a vegetazione tipica dell'arenile. La vicinanza al mare appare così prossima da portare a ritenere che una forte mareggiata coinvolgerebbe senz'altro l'area in questione, sicchè la stessa, anche se solo potenzialmente, si presenta idonea agli usi pubblici del mare. Pertanto il mappale 408 non solo appartiene al demanio secondo l'accertamento catastale, ma è dotato di caratteri oggettivi tali da poter essere considerato arenile e quindi naturalmente appartenente al demanio marittimo. In tal senso la sentenza dovrà essere riformata, dichiarando l'appartenenza al demanio marittimo della porzione di terreno iscritta al Catasto, foglio 1, mapp.le 408, ubicato nel Comune di Sorso, Località Marritza al Demanio dello Stato con la conseguenza che l' è legittimata a Parte_1 richiedere l'indennità di occupazione. E' invece infondato l'appello incidentale proposto da . CP_2
Il ha infatti chiesto di essere dichiarato proprietario del terreno catastalmente distinto al foglio CP_2
1, mappale 108, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza avendone acquistato la proprietà in forza di atto notarile del 12.12.1968, o, in subordine, per accessione, stante lo spostamento dell'alveo del fiume Perdas de Fogu o a titolo di usucapione, stante il carattere non demaniale dello stesso e in ragione dell'ultraventennale possesso esercitato pacificamente e continuativamente. Una volta accertata la natura demaniale della porzione rivendicata, non possono infatti trovare accoglimento, stante la natura della detta porzione di res extra commercium né la domanda diretta a riconoscere la proprietà del bene in capo a in virtù dell'atto di compravendita a rogito CP_2 del notaio, dott. , in quanto la particella in questione non solo non era compresa nell'atto Persona_1 di compravendita, ma anche se lo fosse stata, il contratto sarebbe nullo in parte qua, né la domanda diretta al riconoscimento della proprietà del mappale in capo al per intervenuta usucapione ex CP_2 art. 1158 c.c. poiché la res, in quanto bene demaniale marittimo, non può essere oggetto di usucapione.
Né infine la proprietà demaniale marittima può dirsi cessata per il non uso prolungato nel tempo, in quanto la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che “A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 c.n., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare" (cfr. Cass. Civ. n. 26655 del 18/10/2019)
Del tutto generica è poi la domanda diretta al riconoscimento in capo al della proprietà della CP_2 porzione 108 per intervenuta accessione in considerazione delle modificazioni subite dal corso del fiume Perdas de Fogu, per asserita deviazione dall'alveo originario, in quanto tale mutamento geologico non era stato dimostrato con documentazione idonea a registrare il fenomeno né la sua intensità, non essendo sufficienti a tal fine i due fotogrammi prodotti dall'appellato. Pertanto in accoglimento dell'appello proposto dall' , la sentenza n. 401/2022, Parte_1 nel resto confermata, deve essere riformata nel senso che deve essere riconosciuta in capo all'
[...]
la legittimazione all'azione diretta al recupero delle somme dovute a titolo di Parte_1 occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo e deve essere riconosciuta in capo allo Stato la proprietà demaniale del terreno catastalmente distinto al foglio 1, mappale 108, ubicato in Comune di Sorso - Località Marritza, rigettando l'appello incidentale proposto da avverso la CP_2 predetta sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause di valore fino a 25.000,00, secondo i parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni trattate- seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico di
[...]
. CP_2
Nulla per le spese nei confronti degli eredi di non avendo svolto attività Controparte_3 difensiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di SA, nel resto confermata,
- dichiara l legittimata all'azione diretta al recupero delle somme dovute a titolo Parte_1 di occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo;
- dichiara l' proprietaria dell terreno in Sorso – Località Marritza, catastalmente Parte_1 distinto al foglio 1, mappale 108, in quanto terreno necessariamente appartenente al demanio marittimo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite del CP_2 Parte_1 presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%.
Nulla per le spese nei confronti degli eredi di Controparte_3
Dà atto dell'esistenza, in capo all'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso in SA in data 24 aprile 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di SA composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 287/2022 RG promossa da:
(c.f. ), in persona del Direttore Generale e rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, e per l' (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. P.E.C. FAX P.IVA_2 Email_1
n. 070 40476290), presso i cui uffici (in via Dante n° 23) sono pure ex lege domiciliati;
appellanti contro
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliato in SA, CP_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Oronti (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura come in atti appellato /appellante incidentale nonché contro
, nata a [...] il [...] e deceduta il 14/9/2021, Controparte_3 impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio della de cuius appellati contumaci
All'udienza del 17 maggio 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante : voglia l'Ecc.ma Corte: in accoglimento del Parte_1 presente appello, riformare la sentenza n. 401/2022, emessa in data 18 aprile 2022 dal Tribunale di
SA (Dott.ssa Giuseppina Sanna) nel giudizio R.G. n. 3875/2019, pubblicata il 19 aprile 2022, in quanto erronea e ingiusta, e, per l'effetto, respingere le avverse domande, limitatamente al mappale
408 di 125 mq, di cui è stata accertata la natura demaniale e, conseguentemente, confermare la legittimità delle richieste di pagamento dell' in parte qua. Con vittoria di spese Parte_1 ed onorari. Nell'interesse dell'appellato/appellante incidentale “Voglia L'Ecc.ma Corte CP_2
d'Appe1lo adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
A-IN ORDINE AL RICORSO PRINCIPALE
Rigettare il ricorso principale proposto per la riforma della sentenza ri.401/2022, emessa in data 18 aprile 2022 dal tribunale di SA (dott.ssa G. Sanna) nel giudizio R.G. n.3875/2019, pubblicata il
19.04.2022, limitatamente al mappale 408 di 125 mq, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
AL RICORSO INCIDENTALE Parte_2
Previa conferma della declaratoria di illegittimità e annullamento in via incidentale della nota della
datata 04/5/2017, Controparte_4 pervenuta in data 19.5.2017, Prot. REMS: 2017SRP00762, Cod. OFA: 1021205, Cod. Utenza:
UTMPRIO 1015862000, avente ad oggetto “Comune di Sorso — Località Marritza — F.1, mapp.408 — Accertamento di occupazione senza titolo di mq. 214,63 sul Demanio Pubblico Marittimo a carico di e Richiesta di indennità di Controparte_3 CP_2 occupazione abusiva — periodo 01.01.2011 31.12.2016” B1- IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il terreno catastalmente distinto al F.1, mapp.408, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza, della superficie di 125 1nq è di proprietà del sig. avendone acquistato la proprietà in forza di atto notarile dott. , CP_2 Persona_1 rep. N.19.081, Fascicolo n. 12.055, in data 12.12.1968;
B2-IN VIA SUBORDINATA: Previo accertamento sulla assenza dei caratteri propri della demanialità sul terreno de quo, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del terreno catastalmente distinto al F.1, mapp.408 di mq 125, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza, da parte del sig. ipso facto /ab origine, in quanto derivante dallo spostamento CP_2 dell'alveo del fiume rio Perdas de fogu;
B3-IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, Previo accertamento sulla assenza dei caratteri propri della demanialità sul terreno de quo, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del terreno catastalmente distinto al F.1, mapp.408 di mq 125, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza, da parte del sig. a titolo di usucapione in ragione del suo possesso pacifico e CP_2 continuato ultraventennale documentalmente e sostanzialmente iniziato in data 23.12.1968
Con ogni conseguenza di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione del novembre 2019, e CP_2 Controparte_3 convenivano in giudizio l' sezione di SA dinnanzi al Tribunale di SA Parte_1 affinchè, “Previo accoglimento dell'istanza cautelare: A- previa declaratoria di illegittimità e annullamento in via incidentale della nota della
[...]
datata 04/5/2017, pervenuta Controparte_4 in data 19.5.2017, Prot. REMS: 2017SRP00762, Cod. OFA: 1021205, Cod. Utenza:
UTMPRI01015862000, avente ad oggetto "Comune di Sorso - Localita Marritza - F.1, mapp.408 -
Accertamento di occupazione senza titolo di mq. 214,63 sul Demanio Pubblico Marittimo a carico di
e - Richiesta di indennità di occupazione abusiva -periodo Controparte_3 CP_2
O1.01.2011 / 31.12.2016"
B- IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che il tcrreno catastalmentc distinto al F.1, mapp.408, ubicato in Comune di Sorso, Localita Marritza, è di proprietà dei sigg.ri CP_2
e avendone acquistato la proprietà in forza di atto notarile dott. , Controparte_3 Persona_1 rep. N.19.081, Fascicolo n. 12.055, in data 12.12.1968;
C-IN VIA SUBORDINATA: Previo accertamento sulla assenza dei caratteri propri della demanialità sul terreno de quo, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del terreno catastalmente distinto al F.1, mapp.408, ubicato in Comune di Sorso, Localita Marritza da parte dei sigg.ri e CP_2
a titolo di usucapione in ragione del suo possesso pacifico e continuato Controparte_3 ultraventennale documentalmente e sostanzialmente iniziato in data 23.12.1968 D - Con ogni conseguenza di legge” A sostegno della domanda gli attori premettevano che:
- era pervenuta loro in data 19 maggio 2017 la nota dell' Pt_1 [...]
che, ritenendosi proprietaria del terreno iscritto al Catasto, Controparte_5 foglio 1, mapp.le 408, ubicato nel Comune di Sorso, Località Marritza, riteneva gli attori occupanti abusivi del lotto pretendendo il pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 6.884,98 per il periodo 01.01.2011/ 31.12.2016;
- avverso tale nota gli istanti avevano proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, autorità che, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, presupponendo l'oggetto del contendere una controversia tra pubblica amministrazione e privato in tema di diritto di proprietà (c.f.r. Decreto del Presidente della
Repubblica – previo parere n.1933/2018 espresso dal Consiglio di Stato, con assegnazione di un termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario;
- la pretesa erariale da ritenersi del tutto destituita di fondamento, in quanto l'area in oggetto e, in particolare, la porzione di cui al foglio 1, mapp.le 408, non era ricompresa nel demanio marittimo ed apparteneva, invece, agli istanti in forza di atto di compravendita;
- infatti, i coniugi - con atto notarile dott. rep. N.19.081, CP_2 CP_3 Persona_1
Fascicolo n. 12.055, in data 12.12.1968 avevano acquistato dai sigg. e CP_6 [...]
la proprieta in agro di Sorso nella regione Santa Filiddiga di are 23,80 reddito, CP_7 dominicale 42,84 confinante per due lati al restante terreno di proprietà dei venditori, al rio
Pedras de Fogu ed al demanio marittimo, in catasto distinto col mappale 58 sub. B) del Foglio
1;
- in ogni caso i coniugi avevano comunque usucapito la proprietà indicata, non avendo la stessa i caratteri della demanialità e avendo sulla stessa esercitato il possesso pacifico e continuativo per oltre vent'anni a far data dal 23.12.1968;
- in particolare i coniugi , in sede di primo insediamento, al fine di preservare la Controparte_8 proprietà e la situazione reale dei luoghi, avevano provveduto alla semplice sostituzione delle delimitazioni esistenti (reti, file spinato), gravemente danneggiate e in parte abbattute, con delle nuove: l'area in contestazione era all'interno di quanto si era trovato delimitato all'epoca;
- Nessun dubbio era all'ora insorto poiché l'area de qua non aveva i caratteri propri del demanio marittimo, trattandosi di terreno agrario, delimitato verso il mare, ad un livello più basso, da una fascia pietrosa a sua volta confinante con l'arenile. Si costituiva l' contestando la domanda e i motivi posti a suo fondamento. Parte_1
Sosteneva in particolare la detta che: a) la richiesta indennità di occupazione era legittima, Pt_1 dovendosi ritenere l'aerea interessata demanio marittimo e ciò alla luce di quanto risultante dalle cartografie catastali e in assenza di accertamento in contraddittorio dei limiti del demanio stesso;
b) l'area presentava chiaramente caratteristiche geomorfologiche proprie dei beni del demanio marittimo, secondo l'accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità che ricomprende nel demanio marittimo non solo il lido del mare e la spiaggia, bensì anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque e che mantiene idoneità a soddisfare i pubblici usi del mare a prescindere da una sua eventuale alterazione o sfruttamento da parte di privati
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. II Sent., 11/05/2009, n. 10817); c) i sedimi che caratterizzavano il terreno di cui al mappale 408 erano interamente ricoperti da sabbia mista a vegetazione spontanea tipica dell'arenile, come evincibile dalla documentazione fotografica allegata al verbale ispettivo redatto dalla Capitaneria di Porto nel 2011 e come, peraltro, riconosciuto dagli stessi attori. L pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice. Parte_1
Con sentenza n. 401/2022 il Tribunale di SA, istruita la causa con referente documentale e consulenza tecnica d'ufficio, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, dichiarava non dovute le somme richieste da e per l'effetto disapplicava gli atti Controparte_9 amministrativi che le avevano ingiunte agli attori.
Premetteva il giudicante che nell'ambito della categoria dei beni pubblici, i beni appartenenti al demanio marittimo sono oggetto di una disciplina propria, desumibile oltre che dalle norme contenute nel codice civile anche dalle norme specifiche dettate dal codice della navigazione. Secondo l'art. 28 cod. nav., precisava il giudicante, “Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”. Soggiungeva il tribunale che il contenuto di cui all'art. 28 apportava una specificazione ed un ampliamento di quanto disposto dall'art. 822, comma 1, c.c. che qualifica come appartenenti al demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti e che l'art. 29 del codice della navigazione, definisce inoltre le pertinenze del demanio marittimo: “Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso”. Illustrato poi il regime giuridico proprio dei beni demaniali, la loro natura di res extra commercium con esclusione degli stessi dalla sfera dei rapporti patrimoniali privati, il giudicante ribadiva che gli stessi sono inalienabili, imprescrittibili, inespropriabili ed inusucapibili. In seguito a tali premesse, il giudice a quo osservava che dalla consulenza tecnica d'ufficio era emerso che il mappale 408 era occupato dagli attori ma che non era di loro proprietà, non rientrando, a seguito dell'atto di frazionamento tra le porzioni ai medesimi trasferite con l'atto di vendita del 1968, seppure adeguatamente recintato con annessione alla loro proprietà.
Soggiungeva poi il tribunale che, come emerso dal confronto effettuato con le mappe catastali da parte del ctu, era risultato che gli attori avessero sconfinato sia verso il mare, accorpando al proprio fondo il mappale 408 di 125 mq catastali confinante con la spiaggia, sia verso l'interno, inglobando nel mappale 67 una porzione dell'ex mappale 58/a del Tipo di Frazionamento n. 86 del 1968 (citato nell'atto di vendita) confinante con l'attuale particella 78. Sempre sulla base della CTU, inoltre, il giudice a quo evidenziava che la particella 408 confinante con la spiaggia, accorpata al fondo dei ricorrenti, non era compresa nel Demanio Marittimo (area colorata di giallo nella riproduzione esplicativa), ma, come rilevato dal CTU, risultava appartenere al
, conseguentemente non di proprietà del Controparte_10
Demanio Marittimo). Pertanto il tribunale faceva propria l'affermazione del CTU secondo cui “risulta infatti appartenere al la particella 408 di 125 mq recintata dai Controparte_10 ricorrenti con rete metallica sorretta da paletti in ferro, mentre risulta appartenere ai ricorrenti la restante superficie contigua di circa 89,63 mq che l' considera invece una Parte_1 porzione di ricompresa all'interno del mappale 67” Controparte_5
Il giudice a quo, pertanto, riteneva che l' del non poteva chiedere in Pt_1 Controparte_5 alcun modo l'indennità di occupazione ai signori e non essendo CP_2 Controparte_3 in alcun modo titolare del relativo diritto demaniale appartenendo detto diritto ad altro bene, anch'esso demaniale, però relativo all'area delle comunicazioni (demanio stradale).
Il tribunale quindi concludeva che alcuna indennità poteva e doveva essere legittimamente corrisposta dagli attori all' per l'occupazione della particella 408 in quanto non Controparte_9 appartenente a detta agenzia né tanto meno per la porzione della particella 67 essendo detta porzione di esclusiva proprietà degli attori.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, l' ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza, precisando prima di tutto che il giudice di primo grado erroneamente disponeva la disapplicazione degli atti amministrativi che ingiungevano agli attori il pagamento della indennità di occupazione, in quanto si trattava solo di richieste di pagamento cui sarebbe dovuta seguire, secondo la procedura di cui alla legge n. 311/2004, l'iscrizione delle somme a ruolo. L'appellante ha poi lamentato con un unico ed articolato motivo di impugnazione, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché l'insufficienza della motivazione in relazione ai seguenti profili: i) laddove il giudice non riteneva provata la natura demaniale di cui al mappale 408 (occupata e annessa al mappale 67 di proprietà ), in quanto appartenente al Persona_2 Controparte_10
– non avvedendosi che l'unico ente dotato di legittimazione nel caso di specie era ed
[...] è l' , non esistendo altri organi o sub enti individuati dal giudice, quali soggetti Parte_1 dotati di distinta legittimazione processuale, essendo la detta l'unico soggetto che agisce per Pt_1 conto dello Stato in subiecta materia ex decreto legislativo n. 300/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 173/2003; ii) l'errata ricostruzione storica e catastale della documentazione offerta in produzione, per non avere il giudice osservato che le carte del Catasto fino alla prima metà del 1900 attribuivano l'intestazione dei beni demaniali marittimi alla ditta Controparte_10 e che a tale dicastero afferivano, nell'organizzazione pubblica dell'epoca, i
[...]
Servizi della Marina mercantile, competenti alla gestione dei beni demaniali marittimi, successivamente confluiti nell'omonimo Ministero istituito con DCPS n. 26 del 13 luglio 1946 poi Ministero dei trasporti e delle infrastrutture;
iii) per non avere il giudice a quo rilevato che la superficie di causa appartiene al fin dall'impianto delle primigenie mappe catastali come Pt_1 descritto nell'allegato estratto di mappa ufficiale riportante lo sconfinamento in questione, con la conseguenza che , in assenza di alterazioni dello stato di fatto, la natura demaniale del terreno non poteva essere contestata;
iv) per non avere il giudice provveduto ad accertare la natura demaniale del mappale 408 nonostante le caratteristiche geomorfologiche del terreno proprie dell'arenile ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque con sedime ricoperto da sabbia mista a vegetazione spontanea e che mantiene l'idoneità a soddisfare gli usi pubblici del mare. L'appellante, inoltre, riconoscendo che il mappale 67, della superficie di mq 89,63, non ricade invece nel demanio marittimo, ha chiarito che applicando la decurtazione dei predetti mq 89,63, la somma iscritta a ruolo con la nota prot. n. 11295/2019 (relativa sempre al periodo dedotto ossia 1.1.2011/31.12.2016) è pari al minore importo di euro 6.576,62 anziché di euro 6.884,98 somma quest'ultima calcolata inizialmente su entrambi i mappali 67 e 108. Con comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale si è costituito CP_2 il quale ha preso atto dell'avvenuto riconoscimento da parte dell' che il mappale Parte_1
67 dallo stesso acquistato nel 1968 non ha natura demaniale.
ha altresì impugnato la sentenza n. 401/2022 nella parte in cui il giudice ha rigettato CP_2 la domanda di intervenuta usucapione del mappale 108, per i seguenti motivi: a) per non avere il tribunale riconosciuto l'intervenuta usucapione, nonostante che l'area contesa non avesse mai avuto una sua destinazione agli usi pubblici del mare, trattandosi di terreno agrario tanto che l'unica attività su di esso svolta era stata quella di tenerlo pulito e 2) per non avere il tribunale tenuto nel debito conto che sulla base delle foto aeree rinvenibili su Sardegnageoportale.it nel 1954 è agevole ricavare che il rio Perdas de Fogu non aveva l'attuale conformazione, in quanto, riferendosi alla mappa e guardando il mare da terra, esso aveva deviato sulla destra, lasciando sulla destra il reliquato per cui è causa e alla sua sinistra l'arenile, per poi confluire in mare, con la conseguenza che i terreni liberati a seguito dello spostamento dell'alveo del fiume erano divenuti proprietà diretta dei proprietari confinanti e, quindi, anche del ab origine o per intervenuta usucapione. CP_2
ha quindi chiesto il rigetto dell'avverso appello e in via incidentale ha chiesto di essere CP_2 dichiarato proprietario del terreno catastalmente distinto al foglio 1, mappale 108, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza avendone acquistato la proprietà in forza di atto notarile del 12.12.1968, o, in subordine, per accessione, stante lo spostamento dell'alveo del fiume Perdas de Fogu o a titolo di usucapione, stante il carattere non demaniale dello stesso e in ragione dell'ultraventennale possesso esercitato pacificamente e continuativamente.
Gli eredi di non si sono costituiti, rimanendo contumaci. Controparte_3 All'udienza del 17 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato. Il CTU incaricato, dott. agronomo , utilizzando la documentazione prodotta dalle parti e, in Per_3 particolare: 1) l'atto di compravendita del terreno di cui alla particella 67 del foglio 1 del catasto terreni del Comune di Sorso depositato nel fascicolo telematico dei ricorrenti;
2) il Tipo di Frazionamento n. 86 del 1968 allegato al predetto atto;
3) l'estratto di mappa catastale aggiornato dei luoghi di causa;
4) la visura catastale aggiornata della particella 408 del Foglio 1 del Catasto terreni di Sorso;
5) lo stralcio della mappa catastale con l'indicazione del confine demaniale marittimo estratta dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), rilevava, recatosi sui luoghi che”..
a ridosso di una spiaggia ciottolosa, a pochi metri dalla riva, i ricorrenti e CP_2 CP_3
possiedono fin dal 1968 un terreno su cui è stato successivamente edificato un fabbricato.
[...]
Questo terreno confina a sud-ovest con il Rio Preda de Fogu, a nord-est con una strada interpoderale privata, a est con un terreno di altra proprietà e a nord-ovest con la spiaggia ciottolosa. La proprietà
è delimitata in parte da confini naturali e in parte da manufatti. A sud sud-ovest il Persona_2 limite del fondo segue l'attuale andamento della vegetazione riparia del Rio Pedras de Fogu,…” Proseguiva il CTU, riscontrando: “Soffermando l'attenzione sull'area in contestazione, ossia sul tratto di terreno confinante con la spiaggia, si rileva che l'area in possesso dei ricorrenti è delimitata da una recinzione metallica di circa 1,60 m di altezza che ha un andamento rettilineo parallelo alla linea di riva. Nel mezzo di questa recinzione si inserisce un cancelletto ad uso pedonale incernieriato su due pilastri in muratura con copri cancello a due falde. Utilizzando la sovrapposizione delle mappe a disposizione, il tecnico officiato accertava che I ricorrenti, pertanto, risultano aver sconfinato sia verso il mare, accorpando al proprio fondo il mappale 408 di 125 mq catastali confinante con la spiaggia, sia verso l'interno, inglobando nel mappale 67 una porzione dell'ex mappale 58/a del Tipo di Frazionamento n. 86 del 1968 confinante con l'attuale particella 78. Inoltre, osservando le figure 11 e 12 si evince anche che la particella 408 confinante con la spiaggia, accorpata al fondo dei ricorrenti, non è attualmente compresa nel
Demanio Marittimo (area colorata di giallo), mentre in base agli atti di causa risultava esserlo sia nel 1968, momento di acquisto del terreno di cui al mappale 67 da parte dei ricorrenti, sia nel 2011, anno dell'accertamento dell' contestato dai ricorrenti (Cfr. stralcio S.I.D. Parte_1 allegato al verbale ispettivo n. 2011/4985/ST-BD ). In seguito alle indagini svolte, quindi, il CTU concludeva: “Pertanto, sulla base dell'osservazione dei luoghi, dell'attuale mappa del S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio Marittimo), dell'attuale mappa catastale e del Tipo di Frazionamento allegato all'atto di compravendita dei sig.ri
[...]
, documento probante del bene acquistato nel 1968 dagli stessi ricorrenti, si riferisce che: Per_2
1) stando alle attuali risultanze della mappa del S.I.D. (Sistema Informativo del Demanio Marittimo) la porzione di terreno di 214,63 mq per il quale l' chiede il pagamento Parte_1 dell'indennità di occupazione non rientra nel Demanio Marittimo;
2) la suddetta porzione di terreno afferisce in parte al Controparte_10
e in parte al diritto di proprietà di e;
[...] CP_2 Controparte_3
3) risulta infatti appartenere al la particella Controparte_10
408 di 125 mq recintata dai ricorrenti con rete metallica sorretta da paletti in ferro, mentre risulta appartenere ai ricorrenti la restante superficie contigua di circa 89,63 mq che l' Parte_1 considera invece una porzione di ricompresa all'interno del mappale 67” Controparte_5
La CTU, svolta con metodo logico e corroborata da illustrazioni esplicative dello stato dei luoghi e da molteplici foto, non risulta affetta da vizi né vi sono state particolari contestazioni al riguardo, sicchè non si vede motivo di discostarsi dalla stessa.
L'indagine peritale evidenziava lo sconfinamento da parte degli attori attraverso l'occupazione del mappale 408 che risultava appartenere al demanio, mentre per ciò che riguardava il mappale 67 la stessa ne ha riconosciuto l'appartenenza alla proprietà . Parte_1 Persona_2 Tanto premesso, questo Collegio ritiene fondato il rilievo dell' , secondo cui la Parte_1 dizione catastale “Demanio Pubblico dello Stato ramo Comunicazioni” è una mera intestazione per indicare i servizi della Marina Mercantile, competenti a gestire il demanio marittimo, confluiti poi nel Ministero della Marina Mercantile seguito poi dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ed i suoi organi decentrati nonché anche ai Comuni. L'art. 65 del decreto legislativo n. 300/1999 ha poi istituito l' , così statuendo: Parte_1
“1. All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili.
2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici.
Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio.
2-bis. L del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione Pt_1
e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. …” Ed Invero la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “Successivamente (al decreto legislativo n. 300/1999 n.d.r.), si è realizzato un fenomeno di successione dell Parte_1 al Dipartimento del territorio istituito presso il Ministero: e ciò ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo numero 300 del 1999, secondo cui le Agenzie fiscali (tra cui anche quella del Demanio n.d.r) sono state istituite per la gestione delle funzioni che in precedenza erano svolte dai Dipartimenti del Ministero delle finanze e che alle Agenzie stesse sono trasferiti i rapporti giuridici inerenti all'esercizio delle funzioni, poteri e competenze;
dell'articolo 17, comma
3, del previgente Statuto dell'Agenzia, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 137 alla Gazz. Uff. del 6 giugno 2001, n. 129, secondo cui l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati;
dell'articolo 14, comma
1, dello Statuto vigente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, poi modificato, il quale afferma che l'Ente pubblico economico succede a titolo Parte_1 universale a tutti i rapporti giuridici, sostanziali e processuali in titolarità dell Parte_1 alla data della trasformazione” (Cass. Civ. n.7152/2018) Più specificatamente il Tar Lazio (cfr. dec. 07844/2022) ha affermato che se e “è vero che l'
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non ha la titolarità della gestione dei beni pubblici costituenti il demanio marittimo per Parte_1 essere tala titolarità trasferita ad altri enti, essa è e rimane titolare del potere di riscossione dei proventi derivanti dalla gestione dei beni pubblici su cui lo Stato conserva il diritto domenicale”
Pertanto la dizione in parola, di origine catastale, non esclude che la porzione di terreno in contestazione appartenga al demanio cosiddetto marittimo, quindi allo Stato ed in relazione al quale l' è competente a gestirne i proventi come l'indennità per occupazione abusiva, Parte_1 anche se competenti a rilasciare le concessioni o ad effettuare altre attività siano altri e diversi enti.
Avuto riguardo alle caratteristiche geomorfologiche della porzione di terreno rivendicata, osserva il
Collegio che la descrizione dello stessa, come emergente dalla CTU, dalla visione delle foto allegate e dall'ubicazione del mappale in oggetto (a pochi metri dalla riva cfr. CTU) consente di ritenere l'area in questione – mappale 108 di mq 125 - appartenente al demanio marittimo. Secondo Cass. Civ. n. 8872/2024 “Qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (incluso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata”
Dalle foto in atti, comprese anche quelle allegate al rapporto della Capitaneria di Porto che aveva eseguito nel 2011 l'accertamento ispettivo sui luoghi di causa, si ricava che le reti e i muri che circondano la proprietà sono infissi al confine con la spiaggia e che sono presenti sul Persona_2 confine i ciottoli della spiaggia e materiale residuo formato da sabbia mista a vegetazione tipica dell'arenile. La vicinanza al mare appare così prossima da portare a ritenere che una forte mareggiata coinvolgerebbe senz'altro l'area in questione, sicchè la stessa, anche se solo potenzialmente, si presenta idonea agli usi pubblici del mare. Pertanto il mappale 408 non solo appartiene al demanio secondo l'accertamento catastale, ma è dotato di caratteri oggettivi tali da poter essere considerato arenile e quindi naturalmente appartenente al demanio marittimo. In tal senso la sentenza dovrà essere riformata, dichiarando l'appartenenza al demanio marittimo della porzione di terreno iscritta al Catasto, foglio 1, mapp.le 408, ubicato nel Comune di Sorso, Località Marritza al Demanio dello Stato con la conseguenza che l' è legittimata a Parte_1 richiedere l'indennità di occupazione. E' invece infondato l'appello incidentale proposto da . CP_2
Il ha infatti chiesto di essere dichiarato proprietario del terreno catastalmente distinto al foglio CP_2
1, mappale 108, ubicato in Comune di Sorso, Località Marritza avendone acquistato la proprietà in forza di atto notarile del 12.12.1968, o, in subordine, per accessione, stante lo spostamento dell'alveo del fiume Perdas de Fogu o a titolo di usucapione, stante il carattere non demaniale dello stesso e in ragione dell'ultraventennale possesso esercitato pacificamente e continuativamente. Una volta accertata la natura demaniale della porzione rivendicata, non possono infatti trovare accoglimento, stante la natura della detta porzione di res extra commercium né la domanda diretta a riconoscere la proprietà del bene in capo a in virtù dell'atto di compravendita a rogito CP_2 del notaio, dott. , in quanto la particella in questione non solo non era compresa nell'atto Persona_1 di compravendita, ma anche se lo fosse stata, il contratto sarebbe nullo in parte qua, né la domanda diretta al riconoscimento della proprietà del mappale in capo al per intervenuta usucapione ex CP_2 art. 1158 c.c. poiché la res, in quanto bene demaniale marittimo, non può essere oggetto di usucapione.
Né infine la proprietà demaniale marittima può dirsi cessata per il non uso prolungato nel tempo, in quanto la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che “A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 c.n., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare" (cfr. Cass. Civ. n. 26655 del 18/10/2019)
Del tutto generica è poi la domanda diretta al riconoscimento in capo al della proprietà della CP_2 porzione 108 per intervenuta accessione in considerazione delle modificazioni subite dal corso del fiume Perdas de Fogu, per asserita deviazione dall'alveo originario, in quanto tale mutamento geologico non era stato dimostrato con documentazione idonea a registrare il fenomeno né la sua intensità, non essendo sufficienti a tal fine i due fotogrammi prodotti dall'appellato. Pertanto in accoglimento dell'appello proposto dall' , la sentenza n. 401/2022, Parte_1 nel resto confermata, deve essere riformata nel senso che deve essere riconosciuta in capo all'
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la legittimazione all'azione diretta al recupero delle somme dovute a titolo di Parte_1 occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo e deve essere riconosciuta in capo allo Stato la proprietà demaniale del terreno catastalmente distinto al foglio 1, mappale 108, ubicato in Comune di Sorso - Località Marritza, rigettando l'appello incidentale proposto da avverso la CP_2 predetta sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo - in base al valore medio delle cause di valore fino a 25.000,00, secondo i parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni trattate- seguono il principio di soccombenza e devono essere poste a carico di
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. CP_2
Nulla per le spese nei confronti degli eredi di non avendo svolto attività Controparte_3 difensiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della sentenza del Parte_1
Tribunale di SA, nel resto confermata,
- dichiara l legittimata all'azione diretta al recupero delle somme dovute a titolo Parte_1 di occupazione abusiva dei beni del demanio marittimo;
- dichiara l' proprietaria dell terreno in Sorso – Località Marritza, catastalmente Parte_1 distinto al foglio 1, mappale 108, in quanto terreno necessariamente appartenente al demanio marittimo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite del CP_2 Parte_1 presente grado che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%.
Nulla per le spese nei confronti degli eredi di Controparte_3
Dà atto dell'esistenza, in capo all'appellante incidentale, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso in SA in data 24 aprile 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi