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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza a verbale del 23.01.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 9 aprile 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3808/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 38/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Bondì e
Laura Bondì, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'originale dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
INSURANCE , (P.I. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il domicilio digitale PEC dell'avv. Vincenzo De Simone (PEC:
e da quest'ultimo rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su Email_1
foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
1 E
E , entrambi domiciliati in Palermo, Via Impastato CP_2 CP_3
Felicia n.2;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna la , e Controparte_4 CP_2 [...]
, in solido, al pagamento in favore di della somma di € CP_3 Parte_1
54.924,48, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna la , e Controparte_4 CP_2 [...]
, in solido, al pagamento in favore di delle spese di lite dallo CP_3 Parte_1
stesso sostenute, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Francesco Paolo
Bondì, spese che liquida in € 14.669,35, di cui € 566,35 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei convenuti in solido;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato i gg. 19.02.20203 e 23.02.2023, conveniva in Parte_1
giudizio la (d'ora innanzi denominata soltanto ), Controparte_4 CP_5 [...]
e , per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni non CP_2 CP_3
patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione) e patrimoniali (per spese mediche e spese stragiudiziali), da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo c.t.u. medico legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
2 1) in data 4.08.2021, in Palermo, stava attraversando a piedi la sede stradale di via S.
Maria di Gesù sulle apposite strisce pedonali, quando, improvvisamente, era stato investito dall'autovettura modello IA US tg.DR077AX, di proprietà di condotta CP_2
da ed assicurata per la RCA con la compagnia;
CP_3 CP_4
2) il conducente dell'autovettura, nell'immediatezza dei fatti, si era dato repentinamente alla fuga senza prestare il dovuto soccorso, venendo tuttavia identificato nelle fasi successive al sinistro dagli agenti della Polizia Municipale di Palermo, i quali avevano provveduto a redigere il rapporto di incidente stradale con le relative contravvenzioni;
3) a causa dell'urto con detta autovettura, era rovinato al suolo, riportando lesioni personali, per le quali era stato trasportato con intervento del 118 presso il P.S. dell'Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo;
4) aveva subito quindi danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 17%, da inabilità temporanea assoluta di gg. 83 e da inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 20, al 50% di gg. 60 ed al 25% di ulteriori gg. 60, oltre ad un pregiudizio morale ed alla personalizzazione del danno;
5) aveva subito inoltre danni patrimoniali da spese mediche di € 4.495,94 e da spese di attività stragiudiziali di € 6.284,22.
All'udienza del 14.06.2023, il giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, provvedeva a dichiararne la contumacia.
La , con comparsa di risposta depositata tardivamente, si costituiva in giudizio, CP_4
contestando la fondatezza della domanda, sia in ordine all'an (ritenendo la responsabilità esclusiva del pedone per aver attraversato la carreggiata stradale con luce semaforica rossa), che in ordine al
quantum.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione della stessa in misura proporzionale al concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 cc..
3 Con provvedimento del 14.06.2023, ritenuta la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente dell'autovettura investitrice, veniva disposto il pagamento di una provvisionale di € 7.708,00 in favore dell'attore ed a carico dei convenuti in solido.
Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione.
Ciò premesso, deve preliminarmente procedersi alla revoca dell'ordinanza resa all'udienza del
14.06.2023, nella parte in cui ha dichiarato la contumacia della compagnia assicurativa , CP_4
atteso che la stessa ha provveduto a costituirsi tardivamente in giudizio mediante comparsa di costituzione depositata successivamente alla prima udienza di comparizione.
Deve darsi atto, quindi, della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo all'impresa di assicurazione convenuta (vedi doc.
n. 1 e 2 allegati all'atto di citazione, contenenti le diffide stragiudiziali di parte attrice del 24.08.2021
e 4.04.2022) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
È noto, infatti, che, in caso di investimento del pedone, vige la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art.2054, comma 1, c.c., sicché è necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione –
condiviso da questo giudice - a tal fine, non rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
Quindi, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è
sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità.
4 Detto accertamento può rilevare al fine di valutare un concorso di colpa del pedone investito,
ma, in tal caso, occorre accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (vedi Cass. n.2241/2019; conformi Cass.
n. 8663/2017 e n.24472/2014).
Nella specie, l'assunto dell'attore in ordine alla ricostruzione del sinistro ha trovato piena conferma nelle risultanze documentali e delle prove orali espletate nel presente giudizio.
Giova evidenziare, infatti, che nel sinistro per cui è causa sono intervenuti gli agenti dell'Unità
Operativa Infortunistica Stradale del Corpo della Polizia Municipale di Palermo, i quali, dopo aver effettuato i rilievi di rito, hanno redatto in data 7.09.2021 il rapporto di incidente stradale (vedasi doc. n. 51 allegato all'atto di citazione).
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri
fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre
circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in
seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità
intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass.
n. 20025/16; conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto della Polizia Municipale sopra citato riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti:
“Prima di passare alla fase descrittiva del sinistro in esame appare doveroso precisare che all'arrivo della
pattuglia rilevatrice l'unica autovettura coinvolta nella vicenda non era presente in loco;
la sua
individuazione e la successiva identificazione del conducente scaturiscono da attività di P.G. poste in essere a
partire dall'inizio dei rilievi, grazie alle informazioni acquisite dai rilevatori e fornite dagli astanti.
Premesso quanto sopra, la vicenda infortunistica può essere riassunta come segue: CP_3
assertivamente alla guida dell'autovettura IA US tg.DR077AX, percorreva via dell'Orsa Minore con
direzione di marcia da v.le R. Siciliana S.E. verso via Oreto;
pervenuto all'intersezione semaforizzata con via
5 S. Maria di Gesù, poneva in essere manovra di svolta a sinistra in direzione di quest'ultima, a suo dire con
luce verde del semaforo lungo la propria direttrice di marcia, ma nel fare ciò ometteva di concedere
precedenza a che, nella sua qualità di pedone, stava nel frattempo effettuando Parte_1
l'attraversamento della carreggiata da via S. Maria di Gesù - lato p.za Guadagna, in direzione di via Oreto,
quindi da sinistra verso destra rispetto alla direttrice di marcia della facendo uso CP_6
dell'attraversamento pedonale semaforizzato posto in loco o comunque essendo nelle sue immediate
vicinanze.
Ne scaturiva un urto contro il pedone che si concretizzava verosimilmente nella ruota anteriore sinistra
dell'autovettura summenzionata, in accordo con le dichiarazioni rese dai due attori e tenuto conto che sul
mezzo non sono stati individuati evidenti danni. Va altresì precisato che, dopo l'urto, il , nonostante si CP_3
fosse inizialmente fermato sul margine destro della carreggiata di via S. Maria di Gesù e fosse sceso
dall'abitacolo, vi risaliva subito dopo per fuggire dal luogo del sinistro senza prestare soccorso al pedone
evidentemente ferito. Per quanto attiene alla ricerca della responsabilità in ordine all'evento infortunistico,
essa va ricercata nella condotta di guida di risultata omissiva per quanto attiene alle CP_3
disposizioni di cui all'art.41 c.9 CdS (sanzionato a mente dell'art.146 c.2 CdS). Infine, accertate le
responsabilità penali circa il comportamento tenuto dal nelle fasi successive al sinistro, si è proceduto CP_3
ad effettuare a suo carico informativa presso l'Autorità Giudiziaria competente”.
Il rapporto di incidente dà atto dell'elevazione a carico del conducente dell'autovettura investitrice, , delle contravvenzioni di cui agli artt. 189 c. 1 e 7 (omissione di CP_3
soccorso), 41 c. 9 (obbligo di concedere la precedenza ai pedoni con luce semaforica verde) e 146 c.
2 (obbligo di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica e dalle norme stradali) del C.d.S..
Ora, come si evince dalla mera lettura del contenuto sopra trascritto, il rapporto di incidente conferma l'effettiva verificazione dell'investimento del pedone durante l'attraversamento – sulle strisce pedonali - della carreggiata stradale di via S. Maria di Gesù, da parte dell'autovettura
IA US tg. DR077AX che, nell'atto di svoltare a sinistra da via dell'Orsa Minore all'altezza dell'intersezione semaforica ivi presente, ometteva di concedere la dovuta precedenza all'odierno attore.
6 Nel rapporto si dà atto, inoltre, del fatto che il conducente dell'autovettura investitrice, negli istanti immediatamente successivi all'occorso, dopo aver arrestato la marcia al fine di valutare quanto accaduto, si dava alla fuga nel tentativo di rimanere non identificato, tanto che l'autovettura responsabile del sinistro veniva individuata unicamente a seguito degli accertamenti poi esperiti dalla P.G..
L'investimento del pedone da parte dell'autovettura condotta da ha trovato, CP_3
altresì, integrale conferma nella deposizione del teste il quale, nel rispondere alle Testimone_1
domande poste sui capitolati di prova articolati da parte attrice, ha dichiarato quanto segue:
Par
“ Sono a conoscenza dei fatti di causa perché transitavo nella via in cui si è verificato il sinistro
Par Il sinistro si è verificato il 4.08.2021, intorno alle 19:30, in Palermo via S. Maria di Gesù angolo via
Dell'Orsa Minore
Par Io stavo percorrevo via Dell'Orsa Minore in direzione di viale Regione Siciliana con il mio
motoveicolo
DR L'incrocio era gestito da un semaforo che mostrava luce rossa per i veicoli e appena è
scattato il verde per i veicolo su via Dell'Orsa Minore vedevo che un veicolo che percorreva la
carreggiata opposta alla mia di via Dell'Orsa Minore, precisamente una IA US di colore
scuro, svoltava alla sua sinistra in direzione di Santa Maria Del Gesù. A quel punto investiva il
pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali di via Santa Maria Del Gesù con semaforo
verde per i pedoni, da sinistra verso destra rispetto alla direzione dell'auto IA
DR Io mi sono subito accostato a destra di via Dell'Orsa Minore e vedevo che il guidatore
della IA, un uomo di bassa statura e sovrappeso, scendeva, constatava l'accaduto e spostava
la sua auto più avanti su via Santa Maria del Gesù per non intralciare il traffico, poi è di nuovo
sceso dall'auto e dopo avere guardato il pedone, è risalito in auto e si è dileguato
Par Il pedone era lucido e cosciente e mi sono reso conto che aveva una frattura esposta alla gamba perché
sono un tecnico radiologo dell'Ospedale Civico
DR La situazione era abbastanza grave
Par Conoscevo il pedone perché abitiamo nella stessa zona
7 Par Ho lasciato i miei contatti ai parenti” (vedasi verbale di udienza del 25.09.2024).
Ora, la deposizione che precede deve ritenersi pienamente attendibile, perché proviene da un soggetto non legato da vincoli di parentela con l'attore e le cui dichiarazioni appaiono coerenti e scevre da contraddizioni.
Il teste, invero, ha confermato tutte le circostanze di tempo, di modo e di luogo che caratterizzano il sinistro.
In particolare, il teste ha confermato che all'intersezione tra via dell'Orsa Minore e via S. Maria
di Gesù, il conducente dell'autovettura IA US, una volta scattata la luce verde del semaforo ivi collocato, effettuava manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi nella predetta via S.
Maria di Gesù, omettendo tuttavia di concedere la precedenza all'odierno attore che, in qualità di pedone, stava regolarmente effettuando l'attraversamento della carreggiata di via S. Maria di Gesù
anch'egli con luce semaforica verde in suo favore, finendo per urtarlo violentemente sull'arto inferiore destro.
La suddetta deposizione, inoltre, si pone in perfetta linea di continuità con la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti della Polizia municipale nel rapporto di incidente di cui sopra, atteso che risulta anche da essa la circostanza del repentino tentativo di fuga posto in essere dal conducente della coinvolta nell'occorso. Parte_3
A ciò si aggiunga che, la circostanza dell'investimento del pedone durante l'attraversamento,
sulle strisce pedonali, della carreggiata stradale di via S. Maria di Gesù, appare ulteriormente confermata dalle riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro prodotte da parte attrice in allegato all'atto di citazione (vedi doc. n. 3 e 4), nelle quali viene immortalato il riverso al Pt_1
suolo nella sua posizione statica post-urto, proprio al di sopra delle zebrature ivi presenti.
Infine, la dinamica fin qui descritta risulta conforme con le informazioni riportate nel referto del pronto soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, nel quale, nella sezione denominata
“cause e circostanze”, risulta l'annotazione “riferisce di essere stato investito, sulle strisce pedonali, da
8 autovettura poi scomparsa” (vedi rapporto allegato all'atto di citazione, doc. n. 5a denominato “relaz.
Dott. con all. doc. med. Di riferimento”, pag. 28). Per_1
D'altra parte, non appare condivisibile la tesi difensiva sostenuta dalla compagnia assicurativa odierna convenuta, in ordine alla responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro o, quanto meno, ad un suo concorso di colpa, per avere attraversato la carreggiata stradale con il semaforo proiettante luce rossa per i pedoni (tesi basata sul fatto che nel rapporto di incidente viene riportato che l'autovettura investitrice attraversava l'intersezione con semaforo proiettante luce verde in suo favore), in quanto, tenendo conto della conformazione dell'incrocio, la luce verde proiettata dalla lanterna semaforica su via dell'Orsa Minore – volta a consentire ai veicoli di proseguire la marcia sulla stessa via, mantenendo la direzione diritta – è assolutamente compatibile con la proiezione contemporanea della luce semaforica verde anche sulla diversa via
S. Maria di Gesù, volta a consentire ai pedoni l'attraversamento, sicché le autovetture che da via dell'Orsa Minore, invece di continuare diritto sulla stessa via, intendevano svoltare sulla via S.
Maria di Gesù, erano tenute a prestare la dovuta attenzione al regolare attraversamento dei pedoni, dovendo concedere a questi la precedenza dovuta ai sensi dell'art. 41, comma 9, C.d.S..
Inoltre, alcuna prova liberatoria è stata fornita – da parte della compagnia convenuta – circa la condotta di guida diligente, prudente e perita del conducente dell'autovettura investitrice, il quale,
al contrario, immediatamente dopo aver cagionato l'evento dannoso, si è repentinamente dato alla fuga nel tentativo di rimanere non identificato.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra ed in assenza di elementi di segno contrario, non avendo il proprietario dell'autovettura e la sua compagnia assicurativa fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla condotta di guida del conducente della stessa, i convenuti , CP_3
e , vanno condannati, in via solidale, a risarcire i CP_2 Controparte_4
danni sofferti dall'attore, , e riconducibili eziologicamente al sinistro in parola. Parte_1
9 I primi, ai sensi degli artt. 2054, primo e terzo comma, c.c., e, la seconda, ai sensi dell'art. 144
CdA, stante l'esistenza pacifica e documentata di un rapporto assicurativo con il proprietario del veicolo investitore.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attore e, più in particolare, dei danni permanenti residui.
A tal proposito, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. , - sulla base Persona_2
delle valutazioni di cui alla relazione in atti, non contestate dalle parti e condivise da questo giudice - ha accertato che , a seguito del sinistro, risulta presenta postumi Parte_1
permanenti, quali “esiti di frattura pluriframmentaria ed esposta 1/3 medio diafisi tibiale destra, trattata
chirurgicamente dapprima con FE e quindi con chiodo endomidollare, con persistenza ad oggi dei mezzi di
sintesi, esiti di frattura completa del 1/3 medio del perone destro;
esiti di lesione del leg. PAA dx - cfr
ecografia del 23/02/2022 (vedi pag. 10 della relazione peritale).
In ordine al nesso causale, il c.t.u. ha ritenuto che “Compatibilmente alla dinamica indicata il sig.
ha riportato trauma a carico della gamba destra, con frattura pluriframmentaria esposta del 1/3 Pt_1
medio della diafisi della tibia e frattura completa del 1/3 medio del perone” (vedi pag. 9 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u., motivando le sue conclusioni – che si condividono - ha quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura del 12%, oltre un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 45, di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 60, al 50% di gg. 45 e al 25% di ulteriori gg. 45 (vedi pag. 10 della relazione).
Inoltre, nel rispondere a specifico quesito posto dal giudice in ordine alla incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa e sportiva dell'attore, ha affermato che “I postumi possono incidere
negativamente sulla capacità lavorativa generica del sig. in termini di “danno alla Parte_1
cenestesi lavorativa”, nonché sulla possibilità di praticare attività sportive, in particolare il tennis. Possibile
miglioramento in esito a rimozione dei mezzi di sintesi, in misura da precisare con futura valutazione
clinica.” (vedi pag. 10 della relazione).
10 Il c.t.u. ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche documentate da parte attrice per un totale di € 3.609,94 (vedi pag. 11 della relazione).
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla
salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai
giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente
dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod
plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne
deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e
del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art.
32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta
con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla
salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
11 disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 14.231,25 (€ 5.175,00 + € 5.175,00 + €
2.587,50 +€ 1.293,75) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (39 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 35.482,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 3.650,39 (comprensivo dell'aumento del 28% per danno morale), da moltiplicare
12 per il grado di invalidità (12) e per il coefficiente (0,810) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere integralmente la percentuale di danno morale in considerazione delle sofferenze psichiche patite dall'attore, determinate dai plurimi trattamenti medici subiti
(riduzione e sintesi con fissatore esterno + correzione dell'asse della gamba tramite fissatore in scopia + rimozione del fissatore esterno e sintesi della tibia con chiodo endomidollare T2 e viti prossimali e distali), dalla lunga convalescenza e dall'impossibilità - durante la stessa – di praticare le attività sportive cui era abitualmente dedito.
Parimenti, si ritiene di applicare un aumento nella misura del 15%, sul danno biologico permanente di € 27.720,00 (per un totale di € 4.158,00, all'interno del range massimo del 47%
previsto dalle tabelle di Milano), per la personalizzazione del danno, in considerazione della importante limitazione funzionale a carico della gamba destra e, dunque, dell'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'attore, nonché sulla possibilità dello stesso di svolgere l'attività tennistica cui era settimanalmente dedito (attività sportiva del tutto interrotta a seguito del sinistro).
L'interruzione dell'attività sportiva nel periodo successivo al sinistro, infatti, è stata confermata dal teste , il quale, chiamato a rispondere proprio su tale specifica circostanza, ha Testimone_2
riferito che:
“D.R. Conoscevo l'attore sicuramente dal 2014 perché eravamo soci dello stesso Club Sporting Village
Par C'era un rapporto di frequenza assiduo intorno alle 4- 5 volte a settimana perché giocavamo a tennis
all'interno dello stesso circolo
Par Io sono anche giudice e arbitro dello sport del Tennis mi capitava di vederlo al di fuori del Circolo
Par D.M. Il subì un sinistro intorno al 2020/2021 Sul capitolo a) di cui mi viene data lettura, la Pt_1
circostanza risponde a verità. I fogli che mi vengono mostrati sub 55°, 55 b, 55 c sono relativi alle classifiche
riportate. La prima colonna riporta la classifica di partenza di inizio anno, la seconda colonna riporta la
classifica acquisita e il maggiore punteggio implica l'effettuazione di vittorie.
13 DR Confermo le circostanze di cui ai capitoli b, d, e, f, g ed h
DR Sul capitolo i, possono riferire che il era uno sportivo e si dedicava ad altre discipline oltre al Pt_1
tennis, ma non ricordo quali
Par Il dopo il sinistro non ha più giocato a tennis, né partecipato a gare e tornei. Vi è un Pt_1
riscontro anche nelle classifiche che mi sono state esibite in cui nel 2021 il punteggio è pari a 0 e quindi non
aveva giocato, anzi è retrocesso di un livello. Invero, per ogni anno che non si gioca si retrocede. Non ha
proprio ripreso a giocare” (vedi verbale di udienza del 25.09.2024).
Inoltre, a confermare l'incidenza negativa dei postumi su tali aspetti della vita dell'attore,
soccorrono le risultanze della c.t.u. (“I postumi possono incidere negativamente sulla capacità lavorativa
generica del sig. , in termini di “danno alla cenestesi lavorativa”, nonchè sulla possibilità Parte_1
di praticare attività sportive, in particolare il tennis” - vedi pag. 10 della ctu).
Detto aumento personalizzato nella misura del 15% si ritiene congruo, dovendo tenere anche conto dei possibili margini di miglioramento delle condizioni dell'attore a seguito della rimozione dei mezzi di sintesi presenti ancora nell'arto inferiore destro (vedasi a tal proposito pag. 10 della c.t.u., nella parte in cui si afferma “Possibile miglioramento in esito a rimozione dei mezzi di sintesi, in
misura da precisare con futura valutazione clinica”).
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 53.871,25 (€ 14.231,25 per danno biologico temporaneo + €
35.482,00 per danno biologico permanente comprensivo del morale + 4.158,00 per la personalizzazione operata sul solo biologico permanente), in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciute le spese mediche documentate di € 3.609,94,
ritenute – condivisibilmente - pertinenti e congrue dal c.t.u. (con esclusione, invece, della spesa di cui alla fattura EVO sas. di del 06/09/2021, per importo di euro 800,00, in quanto CP_7
spesa non pertinente, e della spesa di € 22,00, di cui alla fattura del 05/11/2021 per l'acquisto di
14 gambaletti a pressione graduata, Ortopedia G.re Tuzzolino, perché coincidente con le spese già
affrontate in data 28.10.2021; vedi pag. 11 della relazione di c.t.u.).
Non può, invece, riconoscersi il danno emergente da spese stragiudiziali di € 6.284,22.
Invero, sebbene il danneggiato abbia la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale introdotta con L. n. 990 del 1969, qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente delle spese giudiziali, nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali.
Nel caso di specie, parte attrice non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale svolta ed ha allegato soltanto le pec inviate per la richiesta di risarcimento (vedi doc. n. 1 e 2
allegati all'atto di citazione), con allegato il modulo Cid relativo al sinistro.
Ne consegue che l'attività stragiudiziale può considerarsi già remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 4.08.2021) e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
15 La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, risulta, in quanto ammesso pacificamente da entrambe le parti, che la compagnia assicurativa ha corrisposto, a titolo di provvisionale, la somma di € 7.708,00, che va scomputata,
quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più
recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un
acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che
consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero
rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli
interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il
periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la
detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (
vedi Cass. n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti
pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha
indicato agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
16 (a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla
data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e
calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez.
3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al
pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene
calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal
pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991
n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre
ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica
finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del
denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il
creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo
dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. (in termini un passo della motivazione di Cass. n.6347/2014).
Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono -,
a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 53.871,25), si determina il
“danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del
4.08.2021 (€ 46.561,15), quindi al capitale devalutato di € 46.561,15 si sommano le spese mediche sostenute di € 3.609,94 (€ 50.171,09) e dalla sommatoria di € 50.171,09 si scomputa l'acconto di €
6.803,18 (acconto di € 7.708,00 devalutato dalla data del provvedimento dispositivo della provvisionale del 14.06.2023 - in assenza di indicazioni in ordine alla data di effettiva corresponsione della somma - alla data del sinistro del 4.08.2021), pervenendo al capitale residuo
17 devalutato di € 43.367,91, che deve essere progressivamente rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (€ 50.176,67).
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece:
- sull'intero capitale devalutato alla data del sinistro di € 50.171,09 si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data di corresponsione dell'acconto del 14.06.2023 (€ 1.978,29 per interessi);
- sulla somma residua al netto dell'acconto devalutata alla data del sinistro (€ 43.367,91) e poi rivalutata alla data dell'acconto (€ 49.135,84) si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data di corresponsione dell'acconto del
14.06.2023 sino alla data odierna (€ 2.769,52 per interessi).
Alla luce dei criteri che precedono il capitale per danno non patrimoniale e patrimoniale rivalutato al netto dell'acconto ammonta ad € 50.176,67 e la mora per interessi legali ammonta ad €
4.747,81 (€ 1.978,29 + € 2.769,52).
Sulla somma di € 54.924,48 (€ 50.176,67 + € 4.747,81) andranno, infine, conteggiati gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
52.001,00 a € 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Paolo Bondì, dichiaratosi antistatario.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore dell'attore, in quanto nelle difese articolate nel presente giudizio dalla convenuta non si rinvengono gli estremi né del dolo, né della colpa grave. CP_4
Palermo, 9 aprile 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
18 La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza a verbale del 23.01.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 9 aprile 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3808/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 38/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Bondì e
Laura Bondì, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'originale dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
INSURANCE , (P.I. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata presso il domicilio digitale PEC dell'avv. Vincenzo De Simone (PEC:
e da quest'ultimo rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su Email_1
foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
1 E
E , entrambi domiciliati in Palermo, Via Impastato CP_2 CP_3
Felicia n.2;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna la , e Controparte_4 CP_2 [...]
, in solido, al pagamento in favore di della somma di € CP_3 Parte_1
54.924,48, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna la , e Controparte_4 CP_2 [...]
, in solido, al pagamento in favore di delle spese di lite dallo CP_3 Parte_1
stesso sostenute, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Francesco Paolo
Bondì, spese che liquida in € 14.669,35, di cui € 566,35 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei convenuti in solido;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato i gg. 19.02.20203 e 23.02.2023, conveniva in Parte_1
giudizio la (d'ora innanzi denominata soltanto ), Controparte_4 CP_5 [...]
e , per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni non CP_2 CP_3
patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale, con personalizzazione) e patrimoniali (per spese mediche e spese stragiudiziali), da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo c.t.u. medico legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva, infatti, che:
2 1) in data 4.08.2021, in Palermo, stava attraversando a piedi la sede stradale di via S.
Maria di Gesù sulle apposite strisce pedonali, quando, improvvisamente, era stato investito dall'autovettura modello IA US tg.DR077AX, di proprietà di condotta CP_2
da ed assicurata per la RCA con la compagnia;
CP_3 CP_4
2) il conducente dell'autovettura, nell'immediatezza dei fatti, si era dato repentinamente alla fuga senza prestare il dovuto soccorso, venendo tuttavia identificato nelle fasi successive al sinistro dagli agenti della Polizia Municipale di Palermo, i quali avevano provveduto a redigere il rapporto di incidente stradale con le relative contravvenzioni;
3) a causa dell'urto con detta autovettura, era rovinato al suolo, riportando lesioni personali, per le quali era stato trasportato con intervento del 118 presso il P.S. dell'Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo;
4) aveva subito quindi danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 17%, da inabilità temporanea assoluta di gg. 83 e da inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 20, al 50% di gg. 60 ed al 25% di ulteriori gg. 60, oltre ad un pregiudizio morale ed alla personalizzazione del danno;
5) aveva subito inoltre danni patrimoniali da spese mediche di € 4.495,94 e da spese di attività stragiudiziali di € 6.284,22.
All'udienza del 14.06.2023, il giudice, preso atto della mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, provvedeva a dichiararne la contumacia.
La , con comparsa di risposta depositata tardivamente, si costituiva in giudizio, CP_4
contestando la fondatezza della domanda, sia in ordine all'an (ritenendo la responsabilità esclusiva del pedone per aver attraversato la carreggiata stradale con luce semaforica rossa), che in ordine al
quantum.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione della stessa in misura proporzionale al concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 cc..
3 Con provvedimento del 14.06.2023, ritenuta la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente dell'autovettura investitrice, veniva disposto il pagamento di una provvisionale di € 7.708,00 in favore dell'attore ed a carico dei convenuti in solido.
Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione.
Ciò premesso, deve preliminarmente procedersi alla revoca dell'ordinanza resa all'udienza del
14.06.2023, nella parte in cui ha dichiarato la contumacia della compagnia assicurativa , CP_4
atteso che la stessa ha provveduto a costituirsi tardivamente in giudizio mediante comparsa di costituzione depositata successivamente alla prima udienza di comparizione.
Deve darsi atto, quindi, della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo all'impresa di assicurazione convenuta (vedi doc.
n. 1 e 2 allegati all'atto di citazione, contenenti le diffide stragiudiziali di parte attrice del 24.08.2021
e 4.04.2022) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
È noto, infatti, che, in caso di investimento del pedone, vige la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art.2054, comma 1, c.c., sicché è necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione –
condiviso da questo giudice - a tal fine, non rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
Quindi, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è
sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità.
4 Detto accertamento può rilevare al fine di valutare un concorso di colpa del pedone investito,
ma, in tal caso, occorre accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (vedi Cass. n.2241/2019; conformi Cass.
n. 8663/2017 e n.24472/2014).
Nella specie, l'assunto dell'attore in ordine alla ricostruzione del sinistro ha trovato piena conferma nelle risultanze documentali e delle prove orali espletate nel presente giudizio.
Giova evidenziare, infatti, che nel sinistro per cui è causa sono intervenuti gli agenti dell'Unità
Operativa Infortunistica Stradale del Corpo della Polizia Municipale di Palermo, i quali, dopo aver effettuato i rilievi di rito, hanno redatto in data 7.09.2021 il rapporto di incidente stradale (vedasi doc. n. 51 allegato all'atto di citazione).
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri
fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre
circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in
seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità
intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass.
n. 20025/16; conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto della Polizia Municipale sopra citato riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti:
“Prima di passare alla fase descrittiva del sinistro in esame appare doveroso precisare che all'arrivo della
pattuglia rilevatrice l'unica autovettura coinvolta nella vicenda non era presente in loco;
la sua
individuazione e la successiva identificazione del conducente scaturiscono da attività di P.G. poste in essere a
partire dall'inizio dei rilievi, grazie alle informazioni acquisite dai rilevatori e fornite dagli astanti.
Premesso quanto sopra, la vicenda infortunistica può essere riassunta come segue: CP_3
assertivamente alla guida dell'autovettura IA US tg.DR077AX, percorreva via dell'Orsa Minore con
direzione di marcia da v.le R. Siciliana S.E. verso via Oreto;
pervenuto all'intersezione semaforizzata con via
5 S. Maria di Gesù, poneva in essere manovra di svolta a sinistra in direzione di quest'ultima, a suo dire con
luce verde del semaforo lungo la propria direttrice di marcia, ma nel fare ciò ometteva di concedere
precedenza a che, nella sua qualità di pedone, stava nel frattempo effettuando Parte_1
l'attraversamento della carreggiata da via S. Maria di Gesù - lato p.za Guadagna, in direzione di via Oreto,
quindi da sinistra verso destra rispetto alla direttrice di marcia della facendo uso CP_6
dell'attraversamento pedonale semaforizzato posto in loco o comunque essendo nelle sue immediate
vicinanze.
Ne scaturiva un urto contro il pedone che si concretizzava verosimilmente nella ruota anteriore sinistra
dell'autovettura summenzionata, in accordo con le dichiarazioni rese dai due attori e tenuto conto che sul
mezzo non sono stati individuati evidenti danni. Va altresì precisato che, dopo l'urto, il , nonostante si CP_3
fosse inizialmente fermato sul margine destro della carreggiata di via S. Maria di Gesù e fosse sceso
dall'abitacolo, vi risaliva subito dopo per fuggire dal luogo del sinistro senza prestare soccorso al pedone
evidentemente ferito. Per quanto attiene alla ricerca della responsabilità in ordine all'evento infortunistico,
essa va ricercata nella condotta di guida di risultata omissiva per quanto attiene alle CP_3
disposizioni di cui all'art.41 c.9 CdS (sanzionato a mente dell'art.146 c.2 CdS). Infine, accertate le
responsabilità penali circa il comportamento tenuto dal nelle fasi successive al sinistro, si è proceduto CP_3
ad effettuare a suo carico informativa presso l'Autorità Giudiziaria competente”.
Il rapporto di incidente dà atto dell'elevazione a carico del conducente dell'autovettura investitrice, , delle contravvenzioni di cui agli artt. 189 c. 1 e 7 (omissione di CP_3
soccorso), 41 c. 9 (obbligo di concedere la precedenza ai pedoni con luce semaforica verde) e 146 c.
2 (obbligo di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica e dalle norme stradali) del C.d.S..
Ora, come si evince dalla mera lettura del contenuto sopra trascritto, il rapporto di incidente conferma l'effettiva verificazione dell'investimento del pedone durante l'attraversamento – sulle strisce pedonali - della carreggiata stradale di via S. Maria di Gesù, da parte dell'autovettura
IA US tg. DR077AX che, nell'atto di svoltare a sinistra da via dell'Orsa Minore all'altezza dell'intersezione semaforica ivi presente, ometteva di concedere la dovuta precedenza all'odierno attore.
6 Nel rapporto si dà atto, inoltre, del fatto che il conducente dell'autovettura investitrice, negli istanti immediatamente successivi all'occorso, dopo aver arrestato la marcia al fine di valutare quanto accaduto, si dava alla fuga nel tentativo di rimanere non identificato, tanto che l'autovettura responsabile del sinistro veniva individuata unicamente a seguito degli accertamenti poi esperiti dalla P.G..
L'investimento del pedone da parte dell'autovettura condotta da ha trovato, CP_3
altresì, integrale conferma nella deposizione del teste il quale, nel rispondere alle Testimone_1
domande poste sui capitolati di prova articolati da parte attrice, ha dichiarato quanto segue:
Par
“ Sono a conoscenza dei fatti di causa perché transitavo nella via in cui si è verificato il sinistro
Par Il sinistro si è verificato il 4.08.2021, intorno alle 19:30, in Palermo via S. Maria di Gesù angolo via
Dell'Orsa Minore
Par Io stavo percorrevo via Dell'Orsa Minore in direzione di viale Regione Siciliana con il mio
motoveicolo
DR L'incrocio era gestito da un semaforo che mostrava luce rossa per i veicoli e appena è
scattato il verde per i veicolo su via Dell'Orsa Minore vedevo che un veicolo che percorreva la
carreggiata opposta alla mia di via Dell'Orsa Minore, precisamente una IA US di colore
scuro, svoltava alla sua sinistra in direzione di Santa Maria Del Gesù. A quel punto investiva il
pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali di via Santa Maria Del Gesù con semaforo
verde per i pedoni, da sinistra verso destra rispetto alla direzione dell'auto IA
DR Io mi sono subito accostato a destra di via Dell'Orsa Minore e vedevo che il guidatore
della IA, un uomo di bassa statura e sovrappeso, scendeva, constatava l'accaduto e spostava
la sua auto più avanti su via Santa Maria del Gesù per non intralciare il traffico, poi è di nuovo
sceso dall'auto e dopo avere guardato il pedone, è risalito in auto e si è dileguato
Par Il pedone era lucido e cosciente e mi sono reso conto che aveva una frattura esposta alla gamba perché
sono un tecnico radiologo dell'Ospedale Civico
DR La situazione era abbastanza grave
Par Conoscevo il pedone perché abitiamo nella stessa zona
7 Par Ho lasciato i miei contatti ai parenti” (vedasi verbale di udienza del 25.09.2024).
Ora, la deposizione che precede deve ritenersi pienamente attendibile, perché proviene da un soggetto non legato da vincoli di parentela con l'attore e le cui dichiarazioni appaiono coerenti e scevre da contraddizioni.
Il teste, invero, ha confermato tutte le circostanze di tempo, di modo e di luogo che caratterizzano il sinistro.
In particolare, il teste ha confermato che all'intersezione tra via dell'Orsa Minore e via S. Maria
di Gesù, il conducente dell'autovettura IA US, una volta scattata la luce verde del semaforo ivi collocato, effettuava manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi nella predetta via S.
Maria di Gesù, omettendo tuttavia di concedere la precedenza all'odierno attore che, in qualità di pedone, stava regolarmente effettuando l'attraversamento della carreggiata di via S. Maria di Gesù
anch'egli con luce semaforica verde in suo favore, finendo per urtarlo violentemente sull'arto inferiore destro.
La suddetta deposizione, inoltre, si pone in perfetta linea di continuità con la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti della Polizia municipale nel rapporto di incidente di cui sopra, atteso che risulta anche da essa la circostanza del repentino tentativo di fuga posto in essere dal conducente della coinvolta nell'occorso. Parte_3
A ciò si aggiunga che, la circostanza dell'investimento del pedone durante l'attraversamento,
sulle strisce pedonali, della carreggiata stradale di via S. Maria di Gesù, appare ulteriormente confermata dalle riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro prodotte da parte attrice in allegato all'atto di citazione (vedi doc. n. 3 e 4), nelle quali viene immortalato il riverso al Pt_1
suolo nella sua posizione statica post-urto, proprio al di sopra delle zebrature ivi presenti.
Infine, la dinamica fin qui descritta risulta conforme con le informazioni riportate nel referto del pronto soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, nel quale, nella sezione denominata
“cause e circostanze”, risulta l'annotazione “riferisce di essere stato investito, sulle strisce pedonali, da
8 autovettura poi scomparsa” (vedi rapporto allegato all'atto di citazione, doc. n. 5a denominato “relaz.
Dott. con all. doc. med. Di riferimento”, pag. 28). Per_1
D'altra parte, non appare condivisibile la tesi difensiva sostenuta dalla compagnia assicurativa odierna convenuta, in ordine alla responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro o, quanto meno, ad un suo concorso di colpa, per avere attraversato la carreggiata stradale con il semaforo proiettante luce rossa per i pedoni (tesi basata sul fatto che nel rapporto di incidente viene riportato che l'autovettura investitrice attraversava l'intersezione con semaforo proiettante luce verde in suo favore), in quanto, tenendo conto della conformazione dell'incrocio, la luce verde proiettata dalla lanterna semaforica su via dell'Orsa Minore – volta a consentire ai veicoli di proseguire la marcia sulla stessa via, mantenendo la direzione diritta – è assolutamente compatibile con la proiezione contemporanea della luce semaforica verde anche sulla diversa via
S. Maria di Gesù, volta a consentire ai pedoni l'attraversamento, sicché le autovetture che da via dell'Orsa Minore, invece di continuare diritto sulla stessa via, intendevano svoltare sulla via S.
Maria di Gesù, erano tenute a prestare la dovuta attenzione al regolare attraversamento dei pedoni, dovendo concedere a questi la precedenza dovuta ai sensi dell'art. 41, comma 9, C.d.S..
Inoltre, alcuna prova liberatoria è stata fornita – da parte della compagnia convenuta – circa la condotta di guida diligente, prudente e perita del conducente dell'autovettura investitrice, il quale,
al contrario, immediatamente dopo aver cagionato l'evento dannoso, si è repentinamente dato alla fuga nel tentativo di rimanere non identificato.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra ed in assenza di elementi di segno contrario, non avendo il proprietario dell'autovettura e la sua compagnia assicurativa fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla condotta di guida del conducente della stessa, i convenuti , CP_3
e , vanno condannati, in via solidale, a risarcire i CP_2 Controparte_4
danni sofferti dall'attore, , e riconducibili eziologicamente al sinistro in parola. Parte_1
9 I primi, ai sensi degli artt. 2054, primo e terzo comma, c.c., e, la seconda, ai sensi dell'art. 144
CdA, stante l'esistenza pacifica e documentata di un rapporto assicurativo con il proprietario del veicolo investitore.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attore e, più in particolare, dei danni permanenti residui.
A tal proposito, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. , - sulla base Persona_2
delle valutazioni di cui alla relazione in atti, non contestate dalle parti e condivise da questo giudice - ha accertato che , a seguito del sinistro, risulta presenta postumi Parte_1
permanenti, quali “esiti di frattura pluriframmentaria ed esposta 1/3 medio diafisi tibiale destra, trattata
chirurgicamente dapprima con FE e quindi con chiodo endomidollare, con persistenza ad oggi dei mezzi di
sintesi, esiti di frattura completa del 1/3 medio del perone destro;
esiti di lesione del leg. PAA dx - cfr
ecografia del 23/02/2022 (vedi pag. 10 della relazione peritale).
In ordine al nesso causale, il c.t.u. ha ritenuto che “Compatibilmente alla dinamica indicata il sig.
ha riportato trauma a carico della gamba destra, con frattura pluriframmentaria esposta del 1/3 Pt_1
medio della diafisi della tibia e frattura completa del 1/3 medio del perone” (vedi pag. 9 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u., motivando le sue conclusioni – che si condividono - ha quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura del 12%, oltre un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 45, di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 60, al 50% di gg. 45 e al 25% di ulteriori gg. 45 (vedi pag. 10 della relazione).
Inoltre, nel rispondere a specifico quesito posto dal giudice in ordine alla incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa e sportiva dell'attore, ha affermato che “I postumi possono incidere
negativamente sulla capacità lavorativa generica del sig. in termini di “danno alla Parte_1
cenestesi lavorativa”, nonché sulla possibilità di praticare attività sportive, in particolare il tennis. Possibile
miglioramento in esito a rimozione dei mezzi di sintesi, in misura da precisare con futura valutazione
clinica.” (vedi pag. 10 della relazione).
10 Il c.t.u. ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche documentate da parte attrice per un totale di € 3.609,94 (vedi pag. 11 della relazione).
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla
salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai
giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente
dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod
plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne
deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e
del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art.
32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta
con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla
salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
11 disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 14.231,25 (€ 5.175,00 + € 5.175,00 + €
2.587,50 +€ 1.293,75) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 12% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (39 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 35.482,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno non patrimoniale” di € 3.650,39 (comprensivo dell'aumento del 28% per danno morale), da moltiplicare
12 per il grado di invalidità (12) e per il coefficiente (0,810) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere integralmente la percentuale di danno morale in considerazione delle sofferenze psichiche patite dall'attore, determinate dai plurimi trattamenti medici subiti
(riduzione e sintesi con fissatore esterno + correzione dell'asse della gamba tramite fissatore in scopia + rimozione del fissatore esterno e sintesi della tibia con chiodo endomidollare T2 e viti prossimali e distali), dalla lunga convalescenza e dall'impossibilità - durante la stessa – di praticare le attività sportive cui era abitualmente dedito.
Parimenti, si ritiene di applicare un aumento nella misura del 15%, sul danno biologico permanente di € 27.720,00 (per un totale di € 4.158,00, all'interno del range massimo del 47%
previsto dalle tabelle di Milano), per la personalizzazione del danno, in considerazione della importante limitazione funzionale a carico della gamba destra e, dunque, dell'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'attore, nonché sulla possibilità dello stesso di svolgere l'attività tennistica cui era settimanalmente dedito (attività sportiva del tutto interrotta a seguito del sinistro).
L'interruzione dell'attività sportiva nel periodo successivo al sinistro, infatti, è stata confermata dal teste , il quale, chiamato a rispondere proprio su tale specifica circostanza, ha Testimone_2
riferito che:
“D.R. Conoscevo l'attore sicuramente dal 2014 perché eravamo soci dello stesso Club Sporting Village
Par C'era un rapporto di frequenza assiduo intorno alle 4- 5 volte a settimana perché giocavamo a tennis
all'interno dello stesso circolo
Par Io sono anche giudice e arbitro dello sport del Tennis mi capitava di vederlo al di fuori del Circolo
Par D.M. Il subì un sinistro intorno al 2020/2021 Sul capitolo a) di cui mi viene data lettura, la Pt_1
circostanza risponde a verità. I fogli che mi vengono mostrati sub 55°, 55 b, 55 c sono relativi alle classifiche
riportate. La prima colonna riporta la classifica di partenza di inizio anno, la seconda colonna riporta la
classifica acquisita e il maggiore punteggio implica l'effettuazione di vittorie.
13 DR Confermo le circostanze di cui ai capitoli b, d, e, f, g ed h
DR Sul capitolo i, possono riferire che il era uno sportivo e si dedicava ad altre discipline oltre al Pt_1
tennis, ma non ricordo quali
Par Il dopo il sinistro non ha più giocato a tennis, né partecipato a gare e tornei. Vi è un Pt_1
riscontro anche nelle classifiche che mi sono state esibite in cui nel 2021 il punteggio è pari a 0 e quindi non
aveva giocato, anzi è retrocesso di un livello. Invero, per ogni anno che non si gioca si retrocede. Non ha
proprio ripreso a giocare” (vedi verbale di udienza del 25.09.2024).
Inoltre, a confermare l'incidenza negativa dei postumi su tali aspetti della vita dell'attore,
soccorrono le risultanze della c.t.u. (“I postumi possono incidere negativamente sulla capacità lavorativa
generica del sig. , in termini di “danno alla cenestesi lavorativa”, nonchè sulla possibilità Parte_1
di praticare attività sportive, in particolare il tennis” - vedi pag. 10 della ctu).
Detto aumento personalizzato nella misura del 15% si ritiene congruo, dovendo tenere anche conto dei possibili margini di miglioramento delle condizioni dell'attore a seguito della rimozione dei mezzi di sintesi presenti ancora nell'arto inferiore destro (vedasi a tal proposito pag. 10 della c.t.u., nella parte in cui si afferma “Possibile miglioramento in esito a rimozione dei mezzi di sintesi, in
misura da precisare con futura valutazione clinica”).
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 53.871,25 (€ 14.231,25 per danno biologico temporaneo + €
35.482,00 per danno biologico permanente comprensivo del morale + 4.158,00 per la personalizzazione operata sul solo biologico permanente), in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciute le spese mediche documentate di € 3.609,94,
ritenute – condivisibilmente - pertinenti e congrue dal c.t.u. (con esclusione, invece, della spesa di cui alla fattura EVO sas. di del 06/09/2021, per importo di euro 800,00, in quanto CP_7
spesa non pertinente, e della spesa di € 22,00, di cui alla fattura del 05/11/2021 per l'acquisto di
14 gambaletti a pressione graduata, Ortopedia G.re Tuzzolino, perché coincidente con le spese già
affrontate in data 28.10.2021; vedi pag. 11 della relazione di c.t.u.).
Non può, invece, riconoscersi il danno emergente da spese stragiudiziali di € 6.284,22.
Invero, sebbene il danneggiato abbia la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale introdotta con L. n. 990 del 1969, qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente delle spese giudiziali, nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali.
Nel caso di specie, parte attrice non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale svolta ed ha allegato soltanto le pec inviate per la richiesta di risarcimento (vedi doc. n. 1 e 2
allegati all'atto di citazione), con allegato il modulo Cid relativo al sinistro.
Ne consegue che l'attività stragiudiziale può considerarsi già remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 4.08.2021) e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
15 La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, risulta, in quanto ammesso pacificamente da entrambe le parti, che la compagnia assicurativa ha corrisposto, a titolo di provvisionale, la somma di € 7.708,00, che va scomputata,
quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più
recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un
acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che
consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero
rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli
interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il
periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la
detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (
vedi Cass. n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti
pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha
indicato agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
16 (a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla
data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e
calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez.
3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al
pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene
calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal
pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991
n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre
ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica
finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del
denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il
creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo
dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. (in termini un passo della motivazione di Cass. n.6347/2014).
Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono -,
a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 53.871,25), si determina il
“danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del
4.08.2021 (€ 46.561,15), quindi al capitale devalutato di € 46.561,15 si sommano le spese mediche sostenute di € 3.609,94 (€ 50.171,09) e dalla sommatoria di € 50.171,09 si scomputa l'acconto di €
6.803,18 (acconto di € 7.708,00 devalutato dalla data del provvedimento dispositivo della provvisionale del 14.06.2023 - in assenza di indicazioni in ordine alla data di effettiva corresponsione della somma - alla data del sinistro del 4.08.2021), pervenendo al capitale residuo
17 devalutato di € 43.367,91, che deve essere progressivamente rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (€ 50.176,67).
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece:
- sull'intero capitale devalutato alla data del sinistro di € 50.171,09 si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data di corresponsione dell'acconto del 14.06.2023 (€ 1.978,29 per interessi);
- sulla somma residua al netto dell'acconto devalutata alla data del sinistro (€ 43.367,91) e poi rivalutata alla data dell'acconto (€ 49.135,84) si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data di corresponsione dell'acconto del
14.06.2023 sino alla data odierna (€ 2.769,52 per interessi).
Alla luce dei criteri che precedono il capitale per danno non patrimoniale e patrimoniale rivalutato al netto dell'acconto ammonta ad € 50.176,67 e la mora per interessi legali ammonta ad €
4.747,81 (€ 1.978,29 + € 2.769,52).
Sulla somma di € 54.924,48 (€ 50.176,67 + € 4.747,81) andranno, infine, conteggiati gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
52.001,00 a € 260.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Paolo Bondì, dichiaratosi antistatario.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in favore dell'attore, in quanto nelle difese articolate nel presente giudizio dalla convenuta non si rinvengono gli estremi né del dolo, né della colpa grave. CP_4
Palermo, 9 aprile 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
18 La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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