Sentenza 5 maggio 1988
Massime • 1
L'Obbligo di conferimento, assunto dal socio di una società in accomandita semplice con l'atto costitutivo, integra un debito verso la società, non verso gli altri soci, che persiste per tutta la durata del rapporto sociale. Ne consegue che il diritto della società di pretendere l'adempimento di tale debito, anche quando venga esercitato dal curatore del fallimento con la speciale procedura monitoria contemplata dall'art. 150 della legge fallimentare, è soggetto a prescrizione solo a partire dalla data della cessazione del rapporto sociale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1988, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1988 |
Testo completo
L'Obbligo di conferimento, assunto dal socio di una società in accomandita semplice con l'atto costitutivo, integra un debito verso la società, non verso gli altri soci, che persiste per tutta la durata del rapporto sociale. Ne consegue che il diritto della società di pretendere l'adempimento di tale debito, anche quando venga esercitato dal curatore del fallimento con la speciale procedura monitoria contemplata dall'art. 150 della legge fallimentare, è soggetto a prescrizione solo a partire dalla data della cessazione del rapporto sociale.*