Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1988, n. 3324
CASS
Sentenza 5 maggio 1988

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L'Obbligo di conferimento, assunto dal socio di una società in accomandita semplice con l'atto costitutivo, integra un debito verso la società, non verso gli altri soci, che persiste per tutta la durata del rapporto sociale. Ne consegue che il diritto della società di pretendere l'adempimento di tale debito, anche quando venga esercitato dal curatore del fallimento con la speciale procedura monitoria contemplata dall'art. 150 della legge fallimentare, è soggetto a prescrizione solo a partire dalla data della cessazione del rapporto sociale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1988, n. 3324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3324
    Data del deposito : 5 maggio 1988

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