TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. IE VA AT, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al nr° 3986/2024 R.G.L. promossa
DA
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Elvira La Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bagheria (Pa), Via Dante, 71.
-ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio
Legale della Sede Provinciale, sito in Via Laurana n. 59, con gli avvocati Silvana
CC e IA RO che lo rappresentano e difendono.
-resistente
Oggetto: accertamento negativo del credito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'invito alla regolarizzazione contributiva di cui ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015, emesso dall' e ricevuto a mezzo pec in data 30 CP_1
settembre 2024, con il quale l , a seguito di richiesta di verifica contributiva, CP_1
1 l'aveva invitata a regolarizzare il pagamento dei contributi in riferimento all' anno
2014, nella Gestione dei Commercianti per l'importo di €. 1.067,25 e in riferimento all'annualità 2018 nella Gestione Separata, per l'importo di € 12.561,98.
A sostegno del ricorso eccepiva, con un unico motivo, la prescrizione della pretesa creditoria vantata dall' e concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare CP_1
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'invito a regolarizzare oggi opposto. Viste le ragioni in diritto su cui si fonda il presente ricorso, che appaiano fondate;
Visto il grave danno che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione delle somme ingiunte con l'avviso opposto;
il ricorrente chiede che, nelle more del giudizio, venga sospesa l'efficacia esecutiva del procedimento di accertamento e dell'invito a regolarizzare, stante la palese fondatezza dei motivi di opposizione (fumus bonis juris) ed il pregiudizio economico enorme (periculum in mora) che verrebbe arrecato alla ricorrente da un'esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere evidentemente non dovute, in quanto prescritte e, in ogni caso, errate e non individuabili nel quantum debeatur;
dichiarare la nullità dell'invito a regolarizzare emesso dall' – Sede Provinciale di Palermo notificato 30 settembre 2024, stante CP_1
l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive sottostanti;
nella denegata ipotesi di non accoglimento, applicare al ricorrente la sanzione ridotta al minimo edittale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_1
richiesta di sospensione, stante la natura di atto endoprocedimentale privo di valenza esecutiva dell'invito a regolarizzare, chiedendo, altresì, che venisse dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, atteso che l'Istituto, nelle more del giudizio, aveva rinunciato alla pretesa relativa alla contribuzione 2014 e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Con decreto del 05.10.2024 questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento opposto, in quanto privo di efficacia esecutiva.
2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 18 novembre 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al credito nella Gestione dei Commercianti per l'anno 2014, pari a € 1.067,25, stante che emerge per tabulas l'annullamento da parte dell con provvedimento in autotutela CP_1
per intervenuta prescrizione, come si evince dal successivo invito a regolarizzare del
30/10/2024 (cfr. doc. 5 produzione ). CP_1
Ciò posto, in forza delle incontestate allegazioni delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alla richiesta di regolarità contributiva per l'anno 2014.
Passando al merito dell'opposizione, va scrutinata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva relativa all'anno 2018 sollevata da parte ricorrente.
Tale eccezione va rigettata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha di recente chiarito che: “in ordine, al dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo, la Corte ha precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935,
3 secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del
d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”; infine, in tema di «sospensione», ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ., della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, si è chiarito che
«non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» (Cass. n. 21816 del 2022; Cass. nr. 37529 del 2021).
Sicché, in applicazione dei superiori principi, la prescrizione quinquennale nella specie non può ritenersi maturata, essendo scaduto il termine per il versamento dei contributi dell'anno 2018 in data 30.09.2019 (avendo l'art. 12 del- quinquies del D.L.
n.34/2019 art.12- quinquies, convertito con modifiche dalla Legge.n.58/2019 disposto la proroga dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali) e tenuto, altresì conto che, sulla scorta dell'art. 37, comma 2, del Decreto Cura Italia n. 18/2020, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono rimasti sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e potendo considerarsi l'invito a regolarizzare come il primo atto interruttivo della prescrizione.
Ed invero, seppur non avente efficacia esecutiva, la comunicazione di invito a regolarizzare la posizione contributiva, quale è quella di cui al presente ricorso, sulla scorta del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è da ritenere vero e proprio atto interruttivo della prescrizione in conformità ai requisiti ritenuti allo scopo necessari “a prescindere dalla formula verbale utilizzata, contengono
4 l'esplicitazione di una pretesa di adempimento, sia pure condizionatamente alla verifica dell'avvenuto versamento in base agli atti in possesso dello stesso datore di lavoro;
pertanto, esse sono dalla giurisprudenza di questa Corte” (cfr. Cass. n. 15714 del 14/06/2018- Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 10513/19 depositata il
15 aprile).
Tenuto conto dell'esito della lite, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta dell' di regolarizzazione della posizione contributiva per l'anno 2014; CP_1
- rigetta le residue domande di parte ricorrente;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 19.11.2025
IL GIUDICE
IE VA AT
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. IE VA AT, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al nr° 3986/2024 R.G.L. promossa
DA
(CF: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Elvira La Rosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bagheria (Pa), Via Dante, 71.
-ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio
Legale della Sede Provinciale, sito in Via Laurana n. 59, con gli avvocati Silvana
CC e IA RO che lo rappresentano e difendono.
-resistente
Oggetto: accertamento negativo del credito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'invito alla regolarizzazione contributiva di cui ai sensi dell'art.4, co, 1 del DM 30 gennaio 2015, emesso dall' e ricevuto a mezzo pec in data 30 CP_1
settembre 2024, con il quale l , a seguito di richiesta di verifica contributiva, CP_1
1 l'aveva invitata a regolarizzare il pagamento dei contributi in riferimento all' anno
2014, nella Gestione dei Commercianti per l'importo di €. 1.067,25 e in riferimento all'annualità 2018 nella Gestione Separata, per l'importo di € 12.561,98.
A sostegno del ricorso eccepiva, con un unico motivo, la prescrizione della pretesa creditoria vantata dall' e concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare CP_1
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'invito a regolarizzare oggi opposto. Viste le ragioni in diritto su cui si fonda il presente ricorso, che appaiano fondate;
Visto il grave danno che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione delle somme ingiunte con l'avviso opposto;
il ricorrente chiede che, nelle more del giudizio, venga sospesa l'efficacia esecutiva del procedimento di accertamento e dell'invito a regolarizzare, stante la palese fondatezza dei motivi di opposizione (fumus bonis juris) ed il pregiudizio economico enorme (periculum in mora) che verrebbe arrecato alla ricorrente da un'esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere evidentemente non dovute, in quanto prescritte e, in ogni caso, errate e non individuabili nel quantum debeatur;
dichiarare la nullità dell'invito a regolarizzare emesso dall' – Sede Provinciale di Palermo notificato 30 settembre 2024, stante CP_1
l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive sottostanti;
nella denegata ipotesi di non accoglimento, applicare al ricorrente la sanzione ridotta al minimo edittale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_1
richiesta di sospensione, stante la natura di atto endoprocedimentale privo di valenza esecutiva dell'invito a regolarizzare, chiedendo, altresì, che venisse dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, atteso che l'Istituto, nelle more del giudizio, aveva rinunciato alla pretesa relativa alla contribuzione 2014 e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Con decreto del 05.10.2024 questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento opposto, in quanto privo di efficacia esecutiva.
2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 18 novembre 2025 per il deposito di note scritte.
In via preliminare, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al credito nella Gestione dei Commercianti per l'anno 2014, pari a € 1.067,25, stante che emerge per tabulas l'annullamento da parte dell con provvedimento in autotutela CP_1
per intervenuta prescrizione, come si evince dal successivo invito a regolarizzare del
30/10/2024 (cfr. doc. 5 produzione ). CP_1
Ciò posto, in forza delle incontestate allegazioni delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alla richiesta di regolarità contributiva per l'anno 2014.
Passando al merito dell'opposizione, va scrutinata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva relativa all'anno 2018 sollevata da parte ricorrente.
Tale eccezione va rigettata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha di recente chiarito che: “in ordine, al dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo, la Corte ha precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935,
3 secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del
d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”; infine, in tema di «sospensione», ai sensi dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ., della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, si è chiarito che
«non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» (Cass. n. 21816 del 2022; Cass. nr. 37529 del 2021).
Sicché, in applicazione dei superiori principi, la prescrizione quinquennale nella specie non può ritenersi maturata, essendo scaduto il termine per il versamento dei contributi dell'anno 2018 in data 30.09.2019 (avendo l'art. 12 del- quinquies del D.L.
n.34/2019 art.12- quinquies, convertito con modifiche dalla Legge.n.58/2019 disposto la proroga dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali) e tenuto, altresì conto che, sulla scorta dell'art. 37, comma 2, del Decreto Cura Italia n. 18/2020, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono rimasti sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e potendo considerarsi l'invito a regolarizzare come il primo atto interruttivo della prescrizione.
Ed invero, seppur non avente efficacia esecutiva, la comunicazione di invito a regolarizzare la posizione contributiva, quale è quella di cui al presente ricorso, sulla scorta del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è da ritenere vero e proprio atto interruttivo della prescrizione in conformità ai requisiti ritenuti allo scopo necessari “a prescindere dalla formula verbale utilizzata, contengono
4 l'esplicitazione di una pretesa di adempimento, sia pure condizionatamente alla verifica dell'avvenuto versamento in base agli atti in possesso dello stesso datore di lavoro;
pertanto, esse sono dalla giurisprudenza di questa Corte” (cfr. Cass. n. 15714 del 14/06/2018- Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 10513/19 depositata il
15 aprile).
Tenuto conto dell'esito della lite, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta dell' di regolarizzazione della posizione contributiva per l'anno 2014; CP_1
- rigetta le residue domande di parte ricorrente;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 19.11.2025
IL GIUDICE
IE VA AT
5