Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/05/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04315/2025REG.PROV.COLL.
N. 07867/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2023, proposto da MA OR, LD IA, AN FA, IZ AC, AB ER, QU GR, AN MA, DA PA, GI FA, rappresentati e difesi dall'avvocato DA Furlan, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria Santa Lucia, 1;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103;
nei confronti
HE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 234/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e di HE S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto n. 11 del 3 marzo 2022, pubblicato sul BURV n. 38 del 18 marzo 2022, avente ad oggetto “Ammodernamento impiantistico con realizzazione nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2 del termovalorizzatore di Padova”, con il quale è stata assunta la determinazione positiva di conclusione della relativa conferenza di servizi ed è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006.
In particolare si tratta di un progetto di ammodernamento impiantistico del termovalorizzatore di Padova proposto dal gestore HE S.r.l., che prevede il mantenimento dell’attuale linea di incenerimento dei rifiuti n. 3 e la sostituzione delle linee n. 1 e n. 2 attualmente in esercizio con la linea n. 4.
L’impianto è ubicato in area industriale ad est della città, in prossimità a dei quartieri residenziali.
Il progetto, per il quale è stato rilasciato il provvedimento impugnato, prevede una capacità di smaltimento dei rifiuti nominale di 219.000 t/anno, ridotta rispetto a quella attualmente autorizzata (pari a 245.000 tonnellate all’anno); inoltre attraverso il revamping l’impianto oltre allo smaltimento dei rifiuti effettuerà anche attività di recupero energetico; l’energia derivante dalla combustione dei rifiuti verrà infatti utilizzata per produrre energia elettrica e, in futuro, anche termica.
1.1 Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso gli odierni appellanti innanzi al Tribunale ammnistrativo per il Veneto che lo ha respinto con la sentenza qui appellata sulla scorta delle seguenti motivazioni che, in breve, si riassumono:
a) preliminarmente, quanto all’interesse ad agire dei ricorrenti, il giudice di primo grado ha rilevato che detto interesse è di dubbia consistenza atteso che l’impianto - nell’eventualità di un accoglimento del ricorso - sulla base della previgente autorizzazione potrebbe operare a piena potenza nominale, con un pregiudizio superiore rispetto a quello eventualmente derivante dal progetto di revamping, in considerazione della ritenuta obsolescenza del medesimo;
- non risulta fornita di un principio di prova la relazione di tipo “lineare” per cui l’incremento dei rifiuti trattati nel termovalorizzatore comporterebbe un proporzionale aumento delle emissioni, atteso che non tiene conto dei benefici prodotti dal progetto di ammodernamento che riguarderebbe anche la linea 3;
- il progetto si pone in linea con le specifiche criticità sollevate con le delibere regionali nn. 992 e 993 del 2019, di approvazione della tariffa di trattamento dei rifiuti nel termovalorizzatore di Padova, che avevano preso atto dell’obsolescenza dell’impianto;
- quanto poi al confronto tra la situazione autorizzata attuale e quella autorizzata futura ai fini del rilascio del provvedimento impugnato, il giudice di primo grado ha ritenuto corretto il metodo seguito di considerare l’assetto impiantistico alla sua massima capacità di trattamento dei rifiuti, ovvero la situazione più critica sotto il profilo ambientale che è stato autorizzato con DGRV n. 4139 del 29 dicembre 2009; detta soluzione viene letta dal giudice di primo grado nell’ottica del Piano dei rifiuti 2015 e del successivo aggiornamento 2021 che facevano riferimento a 380 mila tonnellate all’anno da smaltire mediante l’entrata in funzione di linee già autorizzate e l’efficientamento di impianti esistenti, attraverso il revamping di linee obsolete con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT di settore), senza alcuna potenzialità aggiuntiva;
- in sostanza il sottoutilizzo, ad avviso del giudice di primo grado, che ha caratterizzato il periodo temporale recente non può essere considerato rappresentativo della gestione ad impianto invariato ed essere utilizzato quale parametro di raffronto rispetto al progetto di revamping ;
- ad avviso del primo giudice l’inquinamento atmosferico a seguito dell’autorizzazione impugnata è significativamente ridotto con riferimento alla concentrazione e ai flussi di massa delle polveri e dei Nox.
b) in relazione alla mancata considerazione del carico complessivo delle emissioni prodotte dall’impianto e della ritenuta incongruità dei dati unitari utilizzati (concentrazioni e flusso di massa) il giudice di primo grado ha ritenuto che l’istruttoria sia stata approfondita e non inficiata da irragionevolezza o incoerenza; al riguardo ha rilevato che:
- la Regione, a seguito dell’istruttoria svolta, ha ridotto sia il quantitativo massimo di rifiuti trattabili sia i valori limite proposti dall’istante;
- è stato prescritto un adeguamento di tutte le linee esistenti in considerazione della non conformità alle BAT (migliori tecniche disponibili) dovendosi adeguare la gestione ed i sistemi di abbattimento degli inquinanti della linea 3 per garantire gli stessi valori in emissione proposti per la linea 4;
- l’art. 268, lett q ), d.lgs.152/2006 dispone che il valore limite di emissione vada misurato con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e stabilito come media oraria;
- il Comitato Regionale VIA, peraltro, al fine di ridurre il contributo dell’attività di combustione all’inquinamento atmosferico dell’agglomerato di Padova, ha imposto l’abbassamento dei valori limite con la conseguente riduzione del flusso di massa quale “massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo” (art. 268, comma 1, lett. u) d.lgs.152/2006);
c) in relazione alla terza censura relativo all’incenerimento dei rifiuti liquidi ha rilevato come l’amministrazione abbia negato l’autorizzazione all’incenerimento nell’impianto di rifiuti liquidi contenenti PFAS, tra cui il percolato di discarica ma ha concesso l’autorizzazione per i fanghi di depurazione civile ritenendola preferibile rispetto allo smaltimento in discarica atteso che comunque si tratta di materiale soggetto alla disciplina dei rifiuti ex art. 127 d.lgs. 152/2006.
2. Propongono ora appello i ricorrenti in primo grado per le seguenti censure:
I Error in iudicando Erroneità della motivazione; erroneità dei presupposti della decisione; irrazionalità, illogicità, elusività della decisione. Omessa pronuncia, erroneità dell'assorbimento del secondo profilo di illegittimità denunciato con il primo motivo di impugnazione; riproposizione di tale secondo profilo di illegittimità, anche ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.;
II Error in iudicando Erroneità della motivazione; erroneità dei presupposti della decisione; irrazionalità, illogicità, elusività della decisione;
III Error in iudicando Erroneità della motivazione; erroneità dei presupposti della decisione.
2.1 In particolare gli odierni appellanti rilevano - nell’ambito di una ampia premessa - una serie di censure alla sentenza di primo grado, relativamente tra l’altro ai valori 2019 (sub G del ricorso) sostenendo che l'espressione “ ricadute attuali ” significa, in realtà, “ ricadute dello scenario attuale simulato ”; si tratta di motivo intruso che pertanto non viene esaminato.
Quanto al primo motivo rilevano che:
- la VIA o autorizzazioni relative all'impianto interessato dal progetto stesso consistono nella verifica di quali impatti avrà sull'ambiente la realizzazione e l'esercizio dell'opera progettata;
- gli obiettivi del Piano Regionale di gestione dei rifiuti non hanno rilievo ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale atteso che la fissazione di tali obiettivi non eliminerebbe certo la necessità di valutare l'impatto ambientale dei progetti che tendono a realizzarli;
- la simulazione dello scenario emissivo sulla base delle massime condizioni autorizzate dalle previgenti VIA e AIA non è rappresentativa delle effettive modalità di funzionamento dell'impianto e delle emissioni che esso produce atteso che lo stesso - ormai da dieci anni - tratta una quantità di rifiuti che è molto inferiore a quella massima autorizzata, peraltro in progressiva diminuzione;
- la misurazione corretta, ad avviso degli appellanti, deve valutare la differenza di inquinamento fra la situazione attuale e quella di progetto atteso che lo “stato autorizzato” non rappresenta lo “stato di fatto” così quantificato: fra il 2013 e il 2017: 170.000 tonnellate/anno; fra il 2018 e il 2020: 160.000 tonnellate/anno; 2021: 145.650 tonnellate; 2022: 147.412 tonnellate; per cui ritengono che, aumentando la quantità di rifiuti bruciati a 219.000 tonnellate, aumenterebbe la massa delle emissioni.
2.2 Quanto al primo motivo gli appellanti ripropongono anche una censura non esaminata in primo grado, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; in particolare gli appellanti censurano l’affermazione della controinteressata HE per cui non verrebbe individuata alcuna variazione in termini di qualità dell'aria rilevata dalle centraline di monitoraggio. Al riguardo ritengono erronea detta affermazione perché muoverebbe da un presupposto errato: ossia che i dati registrati dalle centraline comprendano anche i valori delle “ricadute dello scenario attuale simulato” mentre essi comprenderebbero le ricadute delle emissioni prodotte dall'esercizio effettivo dell'impianto.
In conclusione gli appellanti ritengono che è stata invece eseguita una comparazione illegittima tra due condizioni autorizzative, quella futura descritta nel progetto proposto e quella stabilita dalla previgente AIA.
3. Si prescinde dalla valutazione circa l’interesse ad agire sollevata dalla controinteressata HE attesa l’infondatezza del merito del ricorso.
Quanto alla documentazione prodotta dagli appellanti in questo grado di giudizio, ritenuta inammissibile dalla controinteressata HE s.r.l., si rileva quanto segue:
-è ammesso il documento n. 24 (relativo alla rilevazione ARPAV della qualità dell’aria nel 2022) prodotto dagli appellanti in quanto ritenuto indispensabile ai fini di decidere;
-non sono ammessi i documenti 25 e 26 in quanto come lo stesso appellante rileva diretti a contrastare la decisione del giudice di primo grado circa il miglioramento della linea 3; essi non rilevano ai fini della trattazione del presente ricorso che non riguarda l’impatto differenziale degli interventi sulla richiamata linea;
- si rigetta la contestazione della controinteressata HE circa il deposito in appello dei documenti già presentati in primo grado; al riguardo non sono previsti limiti normativi circa la documentazione da depositare.
Ciò premesso, è anzitutto infondato il primo motivo:
3.1 sotto il profilo della normativa vigente occorre considerare che:
- l’art. 35 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. in l. 11 novembre 2014, n. 164, dispone che:
Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
ne consegue che detta disposizione esprime un principio - quello della saturazione - che è da ritenersi valido anche nel caso specifico in cui si tratta di valutare il differenziale tra situazione attuale, nella sua accezione di situazione simulata e situazione post operam ;
- per l’AIA, l’art. 5, l- bis , d.lgs. 152/2016 dispone che … In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa ;
- l’allegato VIII indica la soglia prevedendo:
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
- per la VIA: l’art. 6, comma 7, d.lgs. 152/2016 dispone che la VIA è effettuata per:
… d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti; anche in questo caso si fa riferimento al valore massimo dell’autorizzazione che nello specifico è riferito a capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento… (allegato III).
Emerge quindi dalla disciplina vigente che il criterio è quello della quantità massima autorizzata alla quale rapportare i provvedimenti abilitativi; ossia difformemente da come sostengono gli appellanti si utilizza il criterio della misura massima di capacità dell’impianto e non quello della quantità effettivamente utilizzata e ciò a maggiore garanzia dell’ambiente atteso che la quantità utilizzata sarebbe variabile e difficilmente quantificabile.
3.2 Nello specifico quindi il criterio della misurazione sulla base del valore autorizzato è quello che comporta una maggiore tutela ambientale al momento del rilascio dell’autorizzazione.
Non va trascurato, ai fini della valutazione complessiva sulla tutela ambientale, che nel caso in questione si tratta di una autorizzazione concessa nel 2009 che non è stata impugnata ed è pienamente efficace; per cui è necessario tenere presente i valori di quella originaria autorizzazione (245 tonnellate) come potenzialmente utilizzabili senza alcuna attività di efficientamento quale quella posta in essere sulla base dei provvedimenti impugnati.
Né il trattamento di una quantità ridotta può essere garantita atteso che si tratta di fenomeno comunque non definitivo che non può essere posto a fondamento delle autorizzazioni per le ulteriori modifiche dell’impianto.
3.3 Nello specifico occorre inoltre considerare che:
- il piano rifiuti non è stato impugnato ed esso già di per sé indica che gli impianti vanno considerati a completa saturazione (piano rifiuti 2021, doc 7 HE, pag. 84); questo già fornisce una chiave di lettura - non contestata - per l’amministrazione anche nelle autorizzazioni per le modifiche agli impianti esistenti;
- la procedura seguita è conforme alla deliberazione del Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale della Seduta del 18 febbraio 2021 recante “Orientamento operativo per I’ utilizzo di tecniche e modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità” (doc. n. 5 HE).
In particolare detto documento dispone espressamente il richiamo agli impianti esistenti con i limiti autorizzati; in particolare si dispone (pag. 5):
modifiche di impianti esistenti:
1b) si dovrà svolgere la valutazione dello scenario emissivo esistente con i limiti autorizzati [...];
2b) per valutare lo scenario emissivo più vicino alle condizioni reali di esercizio, la simulazione con i limiti già autorizzati potrà, sulla base dell'opportunità valutata dal proponente, essere affiancata da una simulazione con le emissioni derivate dal sistema di monitoraggio in continuto (SME) se presente o con le emissioni derivate da controlli e/o autocontrolli [...].
Ne consegue - in modo chiaro - che la verifica con i valori dello scenario autorizzato risponde oltre che alla normativa vigente anche a quanto previsto da atti non impugnati.
3.4 Quanto alla censura riproposta dagli appellanti:
- come rileva la controinteressata HE (in sede di memoria depositata agli atti di causa il 27 febbraio 2025) dalla documentazione prodotta ai fini dell’autorizzazione emerge che è stata svolta anche una analisi, su stazioni di rilevazione effettive ed esistenti, dell’impatto effettivo del termovalorizzatore attuale sui valori dell’atmosfera; al riguardo - ed in questo l’analisi non è contestata se non con affermazioni generiche da parte degli appellanti - emergerebbe che i valori delle centraline di controllo dell’impianto sono analoghi o più bassi di quelle dei valori di fondo dell’aria; detti valori sono riportati nello studio di impatto ambientale come segue:
-per il PM 10: “Il valore della concentrazione media annuale è risultato in entrambe le stazioni di rilevazione ( APS1 e APS2 quelle ove incide il termovalorizzatore ), inferiore al limite di 40 μg/m3. Sia i valori medi che il numero di superamenti risultano confrontabili con quelli della ND e AR ( che sono individuate come stazioni ove rilevare i valori di fondo)
- per il PM 2,5:” Il limite annuale del PM2.5 di 25 μg/m3 è stato superato, anche se di poco, solo presso la stazione APS2. I valori misurati nelle due stazioni sono comunque in linea con quello registrato alla ND.”
Al riguardo gli appellanti non offrono adeguata controprova se non quella di rifarsi ai dati del 2022 (memoria replica depositata il 24 marzo 2025, pag. 5) che invero offrono valori di superamento della soglia simili.
In particolare nel 2022, presso la stazione APS1, il limite di legge è stato superato 75 volte mentre 60 volte nella stazione APS2; mentre invece nell’anno 2019 di cui allo studio di impatto ambientale (doc 11 controinteressata I grado) il valore soglia è stato superato nelle richiamate stazioni rispettivamente 71 e 57.
In ogni caso i dati offerti dagli appellanti non sono significativi in quanto non vengono riportati quelli della ND e LL al fine di valutare l’eventuale incremento anche in rapporto a queste ultime zone ove sono rilevati i valori di fondo.
Va peraltro rilevato che gli aspetti sin qui rilevati impingono elementi di discrezionalità tecnica; secondo giurisprudenza consolidata il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione deve svolgersi sulla base della verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.
Nello specifico deve ritenersi che le valutazioni dell’amministrazione non siano irrazionali o incoerenti;
4) Quanto al secondo motivo (rubricato: Error in iudicando Erroneità della motivazione; erroneità dei presupposti della decisione; irrazionalità, illogicità, elusività della decisione) gli appellanti censurano il fatto che la VIA e l’AIA hanno fissato limiti alle emissioni “in termini di concentrazione e di flussi di massa” che non incidono sulla quantità complessiva di inquinanti emessi; in particolare rilevano che l'inquinamento prodotto dall'impianto aumenterebbe ulteriormente in funzione del considerevole aumento della quantità di rifiuti trattati, che passerà dalle attuali 150-160.000 tonnellate all'anno alle future 215-219.000 per cui ritengono necessario che vengano fissati limiti alle emissioni complessive realmente idonei a diminuire il contributo dell'impianto all'inquinamento dell'aria.
Il motivo è infondato.
Come evidenzia il giudice di primo grado i limiti di emissione indicati sono quelli previsti dal d.lgs. 152/2006 e dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/2020 del 12 novembre 2019 della Commissione che stabilisce le Conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti ed introduce i BAT-AEL (i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili).
Nello specifico l’art 268 lett. q) d.lgs. 152/2006 dispone che il valore limite di emissione è “il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.”
Come evidenzia la controinteressata HE in sede di memoria, depositata il 27 febbraio 2025, non contestata in questo dagli appellanti, pur non essendo previsto, né nelle disposizioni vigenti né nelle Linee Guida sulle BAT, un limite in emissione espresso in flusso di massa, l’Autorità competente, (per le motivazioni riportate nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 170/2021 [bur_038_2022 – pagina 40] ed in particolare nei paragrafi 7.3.7 “Emissioni in atmosfera” e 7.4.1 “Atmosfera”, data la volontà di prevedere limiti maggiormente cautelativi sulla base del limite inferiore del range dei BAT-AEL), ha previsto per Polveri, Ossidi di Azoto - NOx, Ammoniaca - NH3, Acido Cloridrico - HCl, Acido Fluoridrico - HF, Ossidi di Zolfo - SO2, Monossido di Carbonio - CO e Composti Organici Volatili Totali - TVOC, un valore limite espresso sia come concentrazione sia, ad ulteriore cautela per la qualità dell’ambiente, anche come valore limite del flusso di massa (g/h).
E comunque l’autorizzazione reca limiti più bassi in quanto impone per il parametro polveri un valore di concentrazione massimo di 4 mg/Nmc (rispetto al valore di 5 mg/Nmc limite superiore del range dei BAT-AEL) e per il parametro NOx un valore di concentrazione massimo di 70 mg/Nmc (rispetto al valore di 120 mg/Nmc limite superiore del range dei BAT-AEL per un impianto nuovo), come rileva la Regione in sede di memoria, in questo non contestata dagli appellanti.
Pur nei limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica di cui si è detto il comportamento dell’amministrazione appare coerente e comunque inspirato ad una maggiore tutela ambientale fermo restando che allo stato non risulta previsto l’imposizione di limiti di inquinanti massimi da emettere per tonnellata.
Anche sotto questo profilo, nell’esercizio della discrezionalità tecnica connessa ai provvedimenti impugnati, la motivazione è coerente.
5) Con il terzo motivo (rubricato: Error in iudicando Erroneità della motivazione; erroneità dei presupposti della decisione) gli appellanti censurano la diversa valutazione operata, rispettivamente, sul “percolato” che è stato vietato e sui “fanghi” che sono stati ammessi al trattamento; al riguardo richiamano una circolare della Regione Veneto del 2007 (del 15 novembre 2017 prot. n. 477961 come richiamata dalla memoria della Regione Veneto) che impone ai gestori delle discariche di effettuare un monitoraggio di dette sostanze anche nei rifiuti in ingresso ” nelle discariche e stabilisce “ l'obbligo per i gestori [delle discariche] … di effettuare la determinazione analitica … dei PFOS e degli altri PFAS in tutti i rifiuti che potenzialmente potrebbero contenere tali composti … ”.
Al riguardo gli appellanti evidenziano che tale determinazione analitica sarebbe indispensabile per due delle tipologie di fanghi il cui trattamento è stato invece autorizzato con gli atti impugnati.
Il motivo è infondato.
La questione come emerge dalla ampia documentazione prodotta dalle parti è controversa sotto il profilo tecnico; al riguardo comunque - nei limiti del sindacato sulle scelte di discrezionalità tecnica - appare ragionevole la soluzione adottata in considerazione dell’esclusione di rifiuti liquidi contenenti PFAS, tra cui il percolato di discarica, dal trattamento mediante incenerimento mentre l’autorizzazione è stata concessa per i fanghi di depurazione civile stante peraltro che una parte di questi rifiuti erano stati già autorizzati nel precedente impianto.
In ogni caso il richiamato atto della regione Veneto del 2017 impone solo un obbligo di monitoraggio ma non esclude che detti fanghi possano essere trattati.
In conclusione si tratta di una scelta di mera discrezionalità tecnica che sotto il profilo della sua coerenza (precedenti autorizzazioni e diniego del percolato) appare coerente.
In considerazione di quanto sopra l’appello è da respingere.
Attesa la complessità delle questioni trattate sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO