TRIB
Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs. 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5378/2023 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
- CODICE CUI 06DHQUF, rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Marta Monteleone giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
.
[...]
- contumace -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.
1. In fatto
Con ricorso tempestivamente depositato in data 29.12.2023, il ricorrente, cittadino bengalese, nato il [...], Codice Cui 06DHQUF, ha proposto opposizione avverso il provvedimento n. CZ0005655 emesso il
23.11.2023 e notificatogli in data 19.12.2023, con il quale la
[...]
di ha rigettato la sua Controparte_1 CP_1 istanza di protezione internazionale per manifesta infondatezza, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento in suo favore: in via principale dello status di rifugiato, in via subordinata della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata della protezione speciale.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, nulla ha opposto.
A motivo del ricorso l'istante ha lamentato, come la non CP_1 abbia tenuto in debita considerazione né la situazione di violenza esistente nel Paese di origine, né le dichiarazioni rese dal ricorrente e non abbia approfondito adeguatamente la storia personale del ricorrente né il suo viaggio in Libia e in Egitto.
Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti e tenutasi in data
21.03.2024, dinnanzi all'allora Giudice designato, il difensore si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo e ha insistito per l'audizione del ricorrente. Il Giudicante, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio alla luce della documentazione depositata, ha rinviato per l'audizione del ricorrente e per la decisione all'udienza del 12.12.2024 All'udienza del 12.12.2024, dinnanzi al Giudice subentrato nel procedimento, si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato:
“Sono arrivato in Italia nel 2022. Abito a Gizzeria località Faro, vivo in un centro di accoglienza. Lavoro in un ristorante come aiuto cuoco. Sto frequentando anche un corso per migliorare la lingua. La mia famiglia è rimasta in LAdesh. Ho paura di ritornare nel mio Paese in quanto temo le ritorsioni del mio vecchio datore di lavoro perché durante l'attività lavorativa ho danneggiato la sua auto. Null'altro da aggiungere”. All'esito dell'audizione, il difensore ha chiesto un rinvio per la produzione documentale ed il Giudice a tal fine, ha rinviato all'udienza dell'8.05.2025
a trattazione scritta, concedendo termine fino alla stessa udienza per il deposito di note e produzione documentale.
All'udienza dell'8.05.2025, a trattazione scritta, il difensore si è riportato al contenuto del ricorso chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi formulate ed il Giudicante, viste le note scritte, ha riservato la decisione.
Pag. 2 di 17
2. La valutazione degli elementi.
Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.lgs.
251/2007, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare:
- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.
L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93). La norma specifica, inoltre, che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”. Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
Pag. 3 di 17 c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile.
In merito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che:“…l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva
2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale
o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”. La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.
Tale norma – si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282 –
“costituisce, unitamente al D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni,
Pag. 4 di 17 valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”.(cfr. anche Cass. 16202/2012). In merito alla valutazione di credibilità, come noto, le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre 2017 nella causa Causa C-473/161). La prassi europea ha elaborato degli “indici di credibilità” che, unitariamente intesi, portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti2. Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e credibilità esterna. La prima è la valutazione della testimonianza di una persona basata esclusivamente sulle sue stesse dichiarazioni e altre prove presentate dallo stesso richiedente e ne fanno parte gli indicatori di:
1. Sufficienza di dettagli e specificità;
2. Consistenza interna;
3. Plausibilità. La seconda si riferisce a un confronto tra le dichiarazioni del richiedente e altre prove e fonti di informazione e ne 1 “A tal riguardo, in conformità al principio dell'autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale competente
o, ancora, i principi che presiedono alla valutazione, da parte di detto giudice, dell'efficacia probatoria degli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché lo standard probatorio richiesto . Tuttavia, conformemente al principio di effettività, la Corte ha constatato che il regime probatorio non può essere applicato dal giudice nazionale in modo tale da risolversi, in pratica, nell'instaurazione di forme di presunzione ingiustificate, che siano tali da violare il regime probatorio stabilito in atti dell'Unione o da pregiudicare l'effettività stessa delle norme sostanziali previste da tali atti V., a tal fine, sentenza del 21 giugno 2017, W e a. (C-621/15, EU:C:2017:484, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, i giudici nazionali devono garantire che gli indizi prodotti siano effettivamente sufficientemente gravi, precisi e concordanti da autorizzare la conclusione tratta dagli stessi. Detti giudici devono preservare il proprio libero apprezzamento quanto al fatto che una simile prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento in cui, avendo preso conoscenza di tutti gli elementi prodotti dalle parti e degli argomenti scambiati dalle stesse, si ritengano in grado, alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti del caso al loro esame, di formare il proprio convincimento definitivo al riguardo.” 2 Cfr. l report sui sistemi di valutazione probatoria adottati i tre Stati Membri “Al di là della CP_2 prova” su http://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-credibility- assessment-eu-asylum-systems.html; nonché Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, reperibile sul sito dell' it. CP_2
Pag. 5 di 17 fanno parte gli indicatori di: a) Coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o con altre prove acquisite;
b) Coerenza con le informazioni esterne disponibili (cd. COI). Infine, occorre ricordare che lo standard probatorio nella materia della protezione internazionale non è quello dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì del “più probabile che non” e nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di “beneficio del dubbio” accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità. È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall'istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all'attualità ed effettività del rischio (Cass.
27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata). La valutazione deve essere effettuata su base individuale, deve cioè tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente al cospetto della CP_1
, in sede di audizione personale, ha dichiarato di essere cittadino
[...] del LAdesh;
di essere originario di Krishoregonj;
di aver lasciato il
LAdesh per motivi economici, riferendo in particolare: di avere perso il lavoro e di essere l'unico responsabile del mantenimento della sua famiglia in quanto maggiore dei fratelli e di aver lasciato il Paese non riuscendo a trovare un'occupazione; che durante il suo precedente lavoro di autista ha lievemente danneggiato l'auto che guidava e il suo datore di lavoro lo ha insultato e gli ha chiesto il risarcimento dei danni;
di temere, in caso di rientro, che il suo ex datore di lavoro possa chiedergli un risarcimento danni;
di vivere a Gizzeria in un centro di accoglienza e di lavorare regolarmente da 5 mesi come bracciante agricolo.
Orbene, il narrato del ricorrente non integra nessuna delle fattispecie che consente il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251.
Pag. 6 di 17 Non può, difatti, che condividersi la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato, da intendersi in questa sede integralmente richiamata. Infatti, le motivazioni economiche poste a fondamento della domanda non possono neppure astrattamente ricondursi ad alcuna forma di protezione internazionale. È evidente che, nel caso di specie, si tratta di un migrante economico che è partito, in cerca di migliori condizioni di vita non riuscendo a trovare un'occupazione nel Paese di origine;
tanto emerge dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa e confermate in sede giudiziale (verbale udienza 12.12.2024) dove non risultano aspetti di natura religiosa, politica o ideologica, né appaiono ricollegabili ad una caratteristica irrinunciabile della persona del richiedente.
Pertanto, i motivi che hanno indotto il ricorrente ad espatriare, seppur credibili internamente, non assumono alcun rilievo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
In ogni caso, si tratta di un unico episodio per il quale non è dimostrato alcun rischio attuale di persecuzione futura, per cui neppure si configura il rischio del ripetersi di episodi che potrebbero esporlo a persecuzione. Sul punto il ricorrente, infatti, non ha riferito alcun timore attuale in caso di rimpatrio, se non quello che l'ex datore di lavoro possa chiedergli il risarcimento dei danni, suffragando, così, le perplessità palesate dalla
Commissione.
Pertanto, anche a voler comunque assumere per vera la narrazione del ricorrente, essa si caratterizza per essere relativa ad un conflitto prevalentemente inter-privato e pertanto non idonea al riconoscimento della protezione internazionale, deve quindi escludersi il riconoscimento di forme di protezione fondate su rischio specifico (status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007, che presuppone un “fondati motivi di ritenere” che in caso di rientro nel Paese d'origine il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato
Pag. 7 di 17 interno o internazionale interessanti il Paese o, se del caso, la regione di sua provenienza (in tal senso le pronunce CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285
/12 – e 17 febbraio 2009 causa C-465/07 , si osserva Per_1 Per_2 quanto segue.
Significativamente il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un rischio effettivo di subire detta minaccia in caso di rientro nel Paese
d'origine né nel corso del colloquio amministrativo né negli atti di parte, dal cui esame non emerge alcuna allegazione di pericolosità specifica della zona di sua provenienza (sul dovere di allegazione del ricorrente ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, si veda la recente disamina compiuta dalla sentenza Cass. n. 25500/2022).
D'altro canto, le notizie reperite escludono che la zona di provenienza del ricorrente, il LAdesh, sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285 /12 Diakité) tale per cui la sua semplice presenza sul territorio lo esporrebbe al rischio della vita o della sua persona, come da indicazioni contenute nella nota sentenza della CGUE 17 febbraio 2009 causa C-465/07 Per_2 secondo cui: “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Laddove tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. sliding scale).
Nello specifico, dalle informazioni sui Paesi di Origine, c.d. COI (Country of Origin Information), si evince che, in merito alla situazione di sicurezza, il LAdesh non è impegnato in alcun conflitto armato internazionale
o non internazionale.
Pag. 8 di 17 Tuttavia, si legge che l'insurrezione dell'organizzazione terroristica
[...] ha aggiunto una nuova dimensione alla Controparte_3 sicurezza nazionale del LAdesh. I sono un insieme di diversi CP_3 gruppi etnici che vivono principalmente nelle zone di Sylhet e Chittagong Contro Hill Tracts del LAdesh. Nel 2008, il è stato fondato come organizzazione no-profit da;
tuttavia, in seguito, si è evoluto Per_3 in un gruppo di insorti che voleva creare una contea separata nelle Hill
Tracts del LAdesh per il popolo . Il KNF è salito alla ribalta CP_3 dopo che due soldati sono stati uccisi dall'Esercito Nazionale Kuki, aprendo una finestra su una nuova minaccia alla sicurezza nazionale. I recenti disordini nei distretti collinari del LAdesh hanno creato una minaccia alla sicurezza nazionale e regionale. Inoltre, la situazione è peggiorata Contro quando le forze di sicurezza hanno scoperto l'affiliazione tra e
A'UL SA IL AL RQ. Sebbene le ideologie e gli obiettivi di questi due gruppi siano diversi, la collaborazione va a vantaggio di entrambi e li aiuta ad aumentare le loro capacità. La situazione sta diventando ogni giorno più difficile poiché questa affiliazione rappresenta una minaccia più significativa.
Secondo un articolo del media locale Dhaka Tribune del 22 aprile 2024, le tensioni hanno portato all'uccisione di 6 membri dell'esercito e di 17 membri del KNF, con oltre 50 feriti e 30 rapiti dall'ottobre 202235. Non è stato possibile confermare queste cifre. Nell'ottobre 2022, le autorità del Contro LAdesh hanno lanciato un'operazione contro il , ed hanno affermato di voler colpire anche l'organizzazione terroristica A'AT
SA IL AL HA (JA). L'operazione ha causato centinaia di sfollati in India. A causa della situazione della sicurezza, il 18 ottobre 2022 sono stati emessi divieti di viaggio in alcune parti del distretto di
Bandarban. A diversi sottodistretti è stato imposto un divieto di viaggio fino al 14 luglio 2023. L'ultima restrizione di viaggio è stata revocata il 22 gennaio 2024 e riguardava il sottodistretto di Rowangchhari.
Tuttavia, il 2-3 aprile 2024, si sono verificate una serie di rapine in banca, durante le quali i rapinatori hanno saccheggiato denaro e armi, rapito un funzionario della banca e scambiato fuoco con la polizia. Nell'aprile 2024 sono stati quindi imposti nuovi divieti di viaggio a causa delle operazioni
Pag. 9 di 17 Contro che avevano come obiettivo il Mentre il media locale Dhaka Tribune ha riferito di un divieto di viaggio solo nel distretto di Ruma tra il 9 e il 13 aprile 2024, un altro giornale, , ha riferito di un divieto di CP_5 viaggio nel distretto di Ruma ed anche nei distretti di Rowangchhari e
Secondo Hill Voice, un giornale online che riporta le notizie su Per_4
CHT ed i diritti indigeni, 54 persone della comunità sono state Pt_2 arrestate in seguito alle rapine in banca, la maggior parte delle quali erano
“innocenti”, tra cui donne incinte, studenti, insegnanti e impiegati statali.
Ci sono state anche segnalazioni di abitanti del villaggio che sono fuggiti dalle loro case per paura di molestie durante l'operazione. Le operazioni di sicurezza contro il KNF sono continuate anche ad aprile e a maggio 2024, come riportato dall'International Crisis Group37. Si sono verificati anche episodi di bombardamenti e spari oltre il confine in scontri tra l'esercito del
Myanmar e gruppi armati. Il 5 febbraio 2024, due civili sono morti in seguito al danneggiamento di una casa nel distretto di Bandarban.
In LAdesh operano diversi gruppi islamisti violenti, tra cui gruppi regionali come nel Subcontinente indiano (AQIS) e lo Stato Per_5 islamico (IS), sebbene il governo abbia negato la presenza di questi gruppi nel Paese. Ci sono anche gruppi nazionali, come NE JM (una propaggine del defunto MB), affiliato Persona_6 all'IS) e SA -I [noto anche come SAullah LA AM (ABT), affiliato ad AQ] sono i più importanti. Durante le suddette operazioni militari nel CHT nell'ottobre 2022, le autorità del LAdesh hanno affermato che il gruppo estremista JA era presente nell'area. Durante
"un'ondata di terrorismo che ha avuto luogo all'inizio ed alla metà degli anni '90, sono stati uccisi diversi blogger laici e attivisti LGBTIQ. Questo periodo di violenza è culminato in un attacco terroristico denominato
"attacco Holey Artisan" nel 2016, in cui sono state uccise 22 persone. Dopo questo evento, il governo ha avviato un'intensa campagna antiterrorismo.
La campagna è stata tuttavia criticata perché presunti militanti islamici sono stati torturati e fatti sparire con la forza. In particolare, la forza paramilitare d'élite Rapid Action Battalion (RAB), operativa dal 2004, ha commesso gravi violazioni dei diritti umani. Tra coloro che sono stati fatti sparire con la forza ci sarebbero attivisti e dissidenti etichettati come
Pag. 10 di 17 "militanti islamici". Secondo i dati raccolti nel 2021 da Persona_7 professore associato dell'Università di Dhaka, dal giugno 2016 le forze di sicurezza hanno ucciso 92 militanti e 65 sono stati condannati con l'accusa di militanza. La sola RAB aveva arrestato 512 presunti militanti dal luglio
2016, e la fonte ha indicato che il numero effettivo sarebbe stato molto più alto se fossero state incluse altre branche delle forze dell'ordine. La stessa fonte ha inoltre descritto che la militanza islamista in LAdesh è entrata in una "fase di quiescenza" nel 2018, a causa della repressione delle forze di sicurezza, dopo la fase più violenta del 2013-2017. Una "narrativa del terrorismo" è stata utilizzata anche contro individui e gruppi nel CHT, tra l'altro per motivare la continua presenza delle forze di sicurezza del LAdesh nell'area.
Situazione della sicurezza nel Paese 2022-2025
In una nota informativa di “Acaps” si legge che circa il 60% delle violenze e degli incidenti di sicurezza dal 2017 si sono verificati dal 2022 al 20 aprile 2023. Dal 2021, il numero di scontri tra gruppi armati e bande e tra gruppi armati o bande e forze di sicurezza del LAdesh è aumentato, raggiungendo il picco in meno di quattro mesi nel 2023. I dati dell'ACLED hanno anche rivelato una tendenza simile, ma sempre in aumento, per quanto riguarda la violenza contro i civili.
In un report dell'Australian Institute of International Affairs si legge che mentre il traffico di armi, la sicurezza marittima e il terrorismo sono indubbiamente fondamentali per il quadro di sicurezza di Dhaka, le preoccupazioni politiche, economiche, sanitarie, ambientali ed energetiche sono in cima alla lista delle priorità, essendo il LAdesh uno dei Paesi più vulnerabili alle catastrofi del mondo, è spesso colpito da cicloni, inondazioni, problemi di salinità dell'acqua e di erosione dei fiumi.
A partire da agosto 2022 sono aumentati gli attacchi contro i membri dell'opposizione politica, sollevando preoccupazioni per la violenza e la repressione in vista delle elezioni parlamentari di gennaio 2024.
Il BNP aveva lanciato una serie di manifestazioni in tutto il Paese per chiedere le dimissioni del governo dell'AL e lo svolgimento delle elezioni del 2024 sotto un governo ad interim. Tra dicembre 2022 e novembre 2023,
l'ACLED ha registrato oltre 420 manifestazioni che hanno coinvolto
Pag. 11 di 17 sostenitori del BNP. Di queste, il 43% è sfociato nella violenza, con scontri tra sostenitori del BNP da una parte e sostenitori dell'AL e polizia dall'altra.
Il 19 dicembre 2023, nella manifestazione più letale finora, i manifestanti hanno incendiato un treno vicino alla città di Dhaka, causando la morte di almeno quattro passeggeri.
Crisis Group ad aprile 2024 ha riportato che il rischio di conflitto è moderato a causa della presenza di gruppi di militanti e guerriglieri autoctoni in varie parti del Paese e dell'acuirsi delle tensioni tra i gruppi indigeni e il governo nell'area dei Chittagong Hills Tracts;
la crisi dei rifugiati di non rappresenta ancora una minaccia di conflitto Per_8 rilevante. Inoltre, la minaccia di terrorismo è elevata a causa del crescente radicalismo islamista e della presenza di gruppi terroristici e militanti transnazionali. Anche il tasso di criminalità è elevato e i viaggiatori stranieri corrono un rischio credibile di essere esposti a reati minori e opportunistici, soprattutto nelle grandi città. Inoltre, episodi di disordini civili e sindacali si verificano con regolarità, in particolare a Dhaka e nelle principali città, e il rischio che scoppi la violenza durante queste mobilitazioni è valutato da moderato ad alto, soprattutto quando interviene il personale di sicurezza.
Secondo i dati riportati da ACLED, tra il 14/03/2024 e il 14 marzo 2025, si sono verificati 1.125 episodi di violenza politica45 (di cui circa la metà nelle aree di Dhaka e Chittagong), che hanno causato la morte di 516 persone. Nell'anno precedente (14/03/2023 fino a 14/03/2024) gli eventi politici violenti sono stati 1.019 e hanno causato la morte di 329 persone47.
Si nota come questi dati non rispecchiano quanto narrato dalle fonti sopramenzionate riguardanti le vittime delle proteste nell'estate 2024.
Tuttavia, da tali elementi acquisiti d'ufficio, si rileva che, nonostante vi siano siffatte situazioni critiche di tensioni e conflitti, queste non sono idonee ad integrare la fattispecie del conflitto armato generalizzato tale da esporre il ricorrente al rischio di subire un danno grave che, ad ogni modo, rappresenta il presupposto necessario, nonché legalmente previsto, per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né alcuna precisa
Pag. 12 di 17 allegazione risulta dall'esame degli atti di parte (nel ricorso si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi il riconoscimento della protezione sussidiaria e, dunque, la relativa domanda va rigettata.
2. Sulla Protezione Complementare.
Il ricorrente, in via ulteriormente subordinata, ha richiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Così delineata la situazione del Paese di provenienza e passando all'esame delle forme di protezione complementare, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020.
Va, dunque, osservato che – come già evidenziato – non sussiste alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1). Né è emerso in giudizio un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.)
Ad avviso del Collegio, invece, sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel
Pag. 13 di 17 territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine “direttamente applicabile in virtù della norma transitoria (art. 15 DL 130/2020).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » . Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente non ha portato all'attenzione del Collegio, né in alcun modo ha fornito prova di una situazione di solida vita privata e integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano, considerata l'esigua ed insufficiente documentazione prodotta: 1) Comunicazione UNILAV, contratto a tempo determinato dal
27.11.2024 (per 30 giorni), attività di pulizie presso Valery, sede legale a
Lamezia Terme (CZ); 2) fotografia con i colleghi di lavoro;
3) Certificato di iscrizione e frequenza al corso di alfabetizzazione a.s. 2023/2024.
Pag. 14 di 17 La documentazione depositata indica che il ricorrente è giunto in Italia nel
2022, tuttavia non ha svolto attività lavorativa in modo continuativo, difatti dalla documentazione depositata in atti risulta che egli ha lavorato, con un contratto di lavoro a tempo determinato dal 27.11.2024, soltanto per 30 giorni, svolgendo attività di pulizie presso la Ditta Valery, avente sede legale a Lamezia Terme (CZ).
Il ricorrente, in sede di audizione giudiziale, ha dichiarato di lavorare in un ristorante come aiuto cuoco (verbale del 12.12.2025) ed il difensore, in seno alla note scritte depositate all'udienza dell'8.05.2025 ha rappresentato che alla scadenza il datore di lavoro non ha potuto rinnovare il contratto a causa dei ritardi da parte della Questura di Catanzaro nella fese di rinnovo del permesso di soggiorno e che, ad ogni modo, il datore è sempre disponibile all'assunzione appena il ricorrente verrà in possesso di un titolo valido.
Ebbene, a tal fine, il ricorrente, non ha prodotto la relativa lettera di impegno all'assunzione idonea a comprovare la volontà del datore di lavoro di rinnovare il contratto oramai scaduto, nonché a confermare la continuità nello svolgimento dell'attività lavorativa presunta non sussistendo altra allegazione difensiva in merito.
Dunque, la mera documentazione sopra indicata non può validamente fondare il riconoscimento della protezione complementare sulla avvenuta integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, né il ricorrente si è attivato provvedendo a produrre in giudizio ulteriore documentazione lavorativa pregressa o aggiornata, oppure altro documento da cui possa risultare anche un'integrazione in ambito sociale, per cui non vi è in atti prova alcuna di una consolidata vita privata nel nostro Paese.
Nello specifico, dalla documentazione prodotta, non si evince che il ricorrente abbia raggiunto in Italia un effettivo radicamento. A ciò si aggiunga che non è stato documentato né allegato in atti lo svolgimento di attività che possano in qualche modo dimostrare una progressiva integrazione nel tessuto sociale italiano;
né è stata prospettata una violazione del rispetto alla vita privata e familiare, non risultando che il ricorrente abbia instaurato solidi legami affettivi sul territorio nazionale.
Pag. 15 di 17 Il Collegio, in conclusione, per i motivi suesposti, ritiene che, nella fattispecie non sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione complementare, per cui l'istanza deve intendersi rigettata. Se è vero che la nuova protezione speciale si configura per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, laddove consente di valorizzare l'integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità, tuttavia è necessario a maggior ragione che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, che nel caso di specie non sussistono.
Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, 20-05-2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Pag. 16 di 17 Pag. 17 di 17
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs. 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5378/2023 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
- CODICE CUI 06DHQUF, rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Marta Monteleone giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
[...]
Controparte_1
.
[...]
- contumace -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.
1. In fatto
Con ricorso tempestivamente depositato in data 29.12.2023, il ricorrente, cittadino bengalese, nato il [...], Codice Cui 06DHQUF, ha proposto opposizione avverso il provvedimento n. CZ0005655 emesso il
23.11.2023 e notificatogli in data 19.12.2023, con il quale la
[...]
di ha rigettato la sua Controparte_1 CP_1 istanza di protezione internazionale per manifesta infondatezza, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento in suo favore: in via principale dello status di rifugiato, in via subordinata della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata della protezione speciale.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, interveniente necessario, nulla ha opposto.
A motivo del ricorso l'istante ha lamentato, come la non CP_1 abbia tenuto in debita considerazione né la situazione di violenza esistente nel Paese di origine, né le dichiarazioni rese dal ricorrente e non abbia approfondito adeguatamente la storia personale del ricorrente né il suo viaggio in Libia e in Egitto.
Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti e tenutasi in data
21.03.2024, dinnanzi all'allora Giudice designato, il difensore si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo e ha insistito per l'audizione del ricorrente. Il Giudicante, ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio alla luce della documentazione depositata, ha rinviato per l'audizione del ricorrente e per la decisione all'udienza del 12.12.2024 All'udienza del 12.12.2024, dinnanzi al Giudice subentrato nel procedimento, si è svolta l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato:
“Sono arrivato in Italia nel 2022. Abito a Gizzeria località Faro, vivo in un centro di accoglienza. Lavoro in un ristorante come aiuto cuoco. Sto frequentando anche un corso per migliorare la lingua. La mia famiglia è rimasta in LAdesh. Ho paura di ritornare nel mio Paese in quanto temo le ritorsioni del mio vecchio datore di lavoro perché durante l'attività lavorativa ho danneggiato la sua auto. Null'altro da aggiungere”. All'esito dell'audizione, il difensore ha chiesto un rinvio per la produzione documentale ed il Giudice a tal fine, ha rinviato all'udienza dell'8.05.2025
a trattazione scritta, concedendo termine fino alla stessa udienza per il deposito di note e produzione documentale.
All'udienza dell'8.05.2025, a trattazione scritta, il difensore si è riportato al contenuto del ricorso chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi formulate ed il Giudicante, viste le note scritte, ha riservato la decisione.
Pag. 2 di 17
2. La valutazione degli elementi.
Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.lgs.
251/2007, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare:
- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.
L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93). La norma specifica, inoltre, che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”. Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
Pag. 3 di 17 c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile.
In merito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che:“…l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva
2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale
o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente”. La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.
Tale norma – si legge espressamente in Cass. 4.4.2013, n. 8282 –
“costituisce, unitamente al D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni,
Pag. 4 di 17 valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”.(cfr. anche Cass. 16202/2012). In merito alla valutazione di credibilità, come noto, le direttive europee lasciano alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle regole procedurali di assunzione e valutazione della prova, fermi i principi di effettività e di equivalenza (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl presentate il 5 ottobre 2017 nella causa Causa C-473/161). La prassi europea ha elaborato degli “indici di credibilità” che, unitariamente intesi, portano a definire una storia credibile quando il richiedente ha presentato una domanda coerente e plausibile, non in contraddizione con fatti generalmente noti2. Tali indici sono comunemente classificati in due grandi categorie: credibilità interna e credibilità esterna. La prima è la valutazione della testimonianza di una persona basata esclusivamente sulle sue stesse dichiarazioni e altre prove presentate dallo stesso richiedente e ne fanno parte gli indicatori di:
1. Sufficienza di dettagli e specificità;
2. Consistenza interna;
3. Plausibilità. La seconda si riferisce a un confronto tra le dichiarazioni del richiedente e altre prove e fonti di informazione e ne 1 “A tal riguardo, in conformità al principio dell'autonomia procedurale e fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare le modalità di assunzione della prova, i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale competente
o, ancora, i principi che presiedono alla valutazione, da parte di detto giudice, dell'efficacia probatoria degli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché lo standard probatorio richiesto . Tuttavia, conformemente al principio di effettività, la Corte ha constatato che il regime probatorio non può essere applicato dal giudice nazionale in modo tale da risolversi, in pratica, nell'instaurazione di forme di presunzione ingiustificate, che siano tali da violare il regime probatorio stabilito in atti dell'Unione o da pregiudicare l'effettività stessa delle norme sostanziali previste da tali atti V., a tal fine, sentenza del 21 giugno 2017, W e a. (C-621/15, EU:C:2017:484, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, i giudici nazionali devono garantire che gli indizi prodotti siano effettivamente sufficientemente gravi, precisi e concordanti da autorizzare la conclusione tratta dagli stessi. Detti giudici devono preservare il proprio libero apprezzamento quanto al fatto che una simile prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento in cui, avendo preso conoscenza di tutti gli elementi prodotti dalle parti e degli argomenti scambiati dalle stesse, si ritengano in grado, alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti del caso al loro esame, di formare il proprio convincimento definitivo al riguardo.” 2 Cfr. l report sui sistemi di valutazione probatoria adottati i tre Stati Membri “Al di là della CP_2 prova” su http://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-credibility- assessment-eu-asylum-systems.html; nonché Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, reperibile sul sito dell' it. CP_2
Pag. 5 di 17 fanno parte gli indicatori di: a) Coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o con altre prove acquisite;
b) Coerenza con le informazioni esterne disponibili (cd. COI). Infine, occorre ricordare che lo standard probatorio nella materia della protezione internazionale non è quello dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì del “più probabile che non” e nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di “beneficio del dubbio” accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità. È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall'istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all'attualità ed effettività del rischio (Cass.
27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata). La valutazione deve essere effettuata su base individuale, deve cioè tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente al cospetto della CP_1
, in sede di audizione personale, ha dichiarato di essere cittadino
[...] del LAdesh;
di essere originario di Krishoregonj;
di aver lasciato il
LAdesh per motivi economici, riferendo in particolare: di avere perso il lavoro e di essere l'unico responsabile del mantenimento della sua famiglia in quanto maggiore dei fratelli e di aver lasciato il Paese non riuscendo a trovare un'occupazione; che durante il suo precedente lavoro di autista ha lievemente danneggiato l'auto che guidava e il suo datore di lavoro lo ha insultato e gli ha chiesto il risarcimento dei danni;
di temere, in caso di rientro, che il suo ex datore di lavoro possa chiedergli un risarcimento danni;
di vivere a Gizzeria in un centro di accoglienza e di lavorare regolarmente da 5 mesi come bracciante agricolo.
Orbene, il narrato del ricorrente non integra nessuna delle fattispecie che consente il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251.
Pag. 6 di 17 Non può, difatti, che condividersi la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato, da intendersi in questa sede integralmente richiamata. Infatti, le motivazioni economiche poste a fondamento della domanda non possono neppure astrattamente ricondursi ad alcuna forma di protezione internazionale. È evidente che, nel caso di specie, si tratta di un migrante economico che è partito, in cerca di migliori condizioni di vita non riuscendo a trovare un'occupazione nel Paese di origine;
tanto emerge dalle dichiarazioni rese in sede amministrativa e confermate in sede giudiziale (verbale udienza 12.12.2024) dove non risultano aspetti di natura religiosa, politica o ideologica, né appaiono ricollegabili ad una caratteristica irrinunciabile della persona del richiedente.
Pertanto, i motivi che hanno indotto il ricorrente ad espatriare, seppur credibili internamente, non assumono alcun rilievo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.
In ogni caso, si tratta di un unico episodio per il quale non è dimostrato alcun rischio attuale di persecuzione futura, per cui neppure si configura il rischio del ripetersi di episodi che potrebbero esporlo a persecuzione. Sul punto il ricorrente, infatti, non ha riferito alcun timore attuale in caso di rimpatrio, se non quello che l'ex datore di lavoro possa chiedergli il risarcimento dei danni, suffragando, così, le perplessità palesate dalla
Commissione.
Pertanto, anche a voler comunque assumere per vera la narrazione del ricorrente, essa si caratterizza per essere relativa ad un conflitto prevalentemente inter-privato e pertanto non idonea al riconoscimento della protezione internazionale, deve quindi escludersi il riconoscimento di forme di protezione fondate su rischio specifico (status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).
Quanto alla domanda di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs. 251/2007, che presuppone un “fondati motivi di ritenere” che in caso di rientro nel Paese d'origine il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato
Pag. 7 di 17 interno o internazionale interessanti il Paese o, se del caso, la regione di sua provenienza (in tal senso le pronunce CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285
/12 – e 17 febbraio 2009 causa C-465/07 , si osserva Per_1 Per_2 quanto segue.
Significativamente il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un rischio effettivo di subire detta minaccia in caso di rientro nel Paese
d'origine né nel corso del colloquio amministrativo né negli atti di parte, dal cui esame non emerge alcuna allegazione di pericolosità specifica della zona di sua provenienza (sul dovere di allegazione del ricorrente ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, si veda la recente disamina compiuta dalla sentenza Cass. n. 25500/2022).
D'altro canto, le notizie reperite escludono che la zona di provenienza del ricorrente, il LAdesh, sia in questo momento interessata da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (CGUE 30 gennaio 2014 causa C–285 /12 Diakité) tale per cui la sua semplice presenza sul territorio lo esporrebbe al rischio della vita o della sua persona, come da indicazioni contenute nella nota sentenza della CGUE 17 febbraio 2009 causa C-465/07 Per_2 secondo cui: “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Laddove tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. sliding scale).
Nello specifico, dalle informazioni sui Paesi di Origine, c.d. COI (Country of Origin Information), si evince che, in merito alla situazione di sicurezza, il LAdesh non è impegnato in alcun conflitto armato internazionale
o non internazionale.
Pag. 8 di 17 Tuttavia, si legge che l'insurrezione dell'organizzazione terroristica
[...] ha aggiunto una nuova dimensione alla Controparte_3 sicurezza nazionale del LAdesh. I sono un insieme di diversi CP_3 gruppi etnici che vivono principalmente nelle zone di Sylhet e Chittagong Contro Hill Tracts del LAdesh. Nel 2008, il è stato fondato come organizzazione no-profit da;
tuttavia, in seguito, si è evoluto Per_3 in un gruppo di insorti che voleva creare una contea separata nelle Hill
Tracts del LAdesh per il popolo . Il KNF è salito alla ribalta CP_3 dopo che due soldati sono stati uccisi dall'Esercito Nazionale Kuki, aprendo una finestra su una nuova minaccia alla sicurezza nazionale. I recenti disordini nei distretti collinari del LAdesh hanno creato una minaccia alla sicurezza nazionale e regionale. Inoltre, la situazione è peggiorata Contro quando le forze di sicurezza hanno scoperto l'affiliazione tra e
A'UL SA IL AL RQ. Sebbene le ideologie e gli obiettivi di questi due gruppi siano diversi, la collaborazione va a vantaggio di entrambi e li aiuta ad aumentare le loro capacità. La situazione sta diventando ogni giorno più difficile poiché questa affiliazione rappresenta una minaccia più significativa.
Secondo un articolo del media locale Dhaka Tribune del 22 aprile 2024, le tensioni hanno portato all'uccisione di 6 membri dell'esercito e di 17 membri del KNF, con oltre 50 feriti e 30 rapiti dall'ottobre 202235. Non è stato possibile confermare queste cifre. Nell'ottobre 2022, le autorità del Contro LAdesh hanno lanciato un'operazione contro il , ed hanno affermato di voler colpire anche l'organizzazione terroristica A'AT
SA IL AL HA (JA). L'operazione ha causato centinaia di sfollati in India. A causa della situazione della sicurezza, il 18 ottobre 2022 sono stati emessi divieti di viaggio in alcune parti del distretto di
Bandarban. A diversi sottodistretti è stato imposto un divieto di viaggio fino al 14 luglio 2023. L'ultima restrizione di viaggio è stata revocata il 22 gennaio 2024 e riguardava il sottodistretto di Rowangchhari.
Tuttavia, il 2-3 aprile 2024, si sono verificate una serie di rapine in banca, durante le quali i rapinatori hanno saccheggiato denaro e armi, rapito un funzionario della banca e scambiato fuoco con la polizia. Nell'aprile 2024 sono stati quindi imposti nuovi divieti di viaggio a causa delle operazioni
Pag. 9 di 17 Contro che avevano come obiettivo il Mentre il media locale Dhaka Tribune ha riferito di un divieto di viaggio solo nel distretto di Ruma tra il 9 e il 13 aprile 2024, un altro giornale, , ha riferito di un divieto di CP_5 viaggio nel distretto di Ruma ed anche nei distretti di Rowangchhari e
Secondo Hill Voice, un giornale online che riporta le notizie su Per_4
CHT ed i diritti indigeni, 54 persone della comunità sono state Pt_2 arrestate in seguito alle rapine in banca, la maggior parte delle quali erano
“innocenti”, tra cui donne incinte, studenti, insegnanti e impiegati statali.
Ci sono state anche segnalazioni di abitanti del villaggio che sono fuggiti dalle loro case per paura di molestie durante l'operazione. Le operazioni di sicurezza contro il KNF sono continuate anche ad aprile e a maggio 2024, come riportato dall'International Crisis Group37. Si sono verificati anche episodi di bombardamenti e spari oltre il confine in scontri tra l'esercito del
Myanmar e gruppi armati. Il 5 febbraio 2024, due civili sono morti in seguito al danneggiamento di una casa nel distretto di Bandarban.
In LAdesh operano diversi gruppi islamisti violenti, tra cui gruppi regionali come nel Subcontinente indiano (AQIS) e lo Stato Per_5 islamico (IS), sebbene il governo abbia negato la presenza di questi gruppi nel Paese. Ci sono anche gruppi nazionali, come NE JM (una propaggine del defunto MB), affiliato Persona_6 all'IS) e SA -I [noto anche come SAullah LA AM (ABT), affiliato ad AQ] sono i più importanti. Durante le suddette operazioni militari nel CHT nell'ottobre 2022, le autorità del LAdesh hanno affermato che il gruppo estremista JA era presente nell'area. Durante
"un'ondata di terrorismo che ha avuto luogo all'inizio ed alla metà degli anni '90, sono stati uccisi diversi blogger laici e attivisti LGBTIQ. Questo periodo di violenza è culminato in un attacco terroristico denominato
"attacco Holey Artisan" nel 2016, in cui sono state uccise 22 persone. Dopo questo evento, il governo ha avviato un'intensa campagna antiterrorismo.
La campagna è stata tuttavia criticata perché presunti militanti islamici sono stati torturati e fatti sparire con la forza. In particolare, la forza paramilitare d'élite Rapid Action Battalion (RAB), operativa dal 2004, ha commesso gravi violazioni dei diritti umani. Tra coloro che sono stati fatti sparire con la forza ci sarebbero attivisti e dissidenti etichettati come
Pag. 10 di 17 "militanti islamici". Secondo i dati raccolti nel 2021 da Persona_7 professore associato dell'Università di Dhaka, dal giugno 2016 le forze di sicurezza hanno ucciso 92 militanti e 65 sono stati condannati con l'accusa di militanza. La sola RAB aveva arrestato 512 presunti militanti dal luglio
2016, e la fonte ha indicato che il numero effettivo sarebbe stato molto più alto se fossero state incluse altre branche delle forze dell'ordine. La stessa fonte ha inoltre descritto che la militanza islamista in LAdesh è entrata in una "fase di quiescenza" nel 2018, a causa della repressione delle forze di sicurezza, dopo la fase più violenta del 2013-2017. Una "narrativa del terrorismo" è stata utilizzata anche contro individui e gruppi nel CHT, tra l'altro per motivare la continua presenza delle forze di sicurezza del LAdesh nell'area.
Situazione della sicurezza nel Paese 2022-2025
In una nota informativa di “Acaps” si legge che circa il 60% delle violenze e degli incidenti di sicurezza dal 2017 si sono verificati dal 2022 al 20 aprile 2023. Dal 2021, il numero di scontri tra gruppi armati e bande e tra gruppi armati o bande e forze di sicurezza del LAdesh è aumentato, raggiungendo il picco in meno di quattro mesi nel 2023. I dati dell'ACLED hanno anche rivelato una tendenza simile, ma sempre in aumento, per quanto riguarda la violenza contro i civili.
In un report dell'Australian Institute of International Affairs si legge che mentre il traffico di armi, la sicurezza marittima e il terrorismo sono indubbiamente fondamentali per il quadro di sicurezza di Dhaka, le preoccupazioni politiche, economiche, sanitarie, ambientali ed energetiche sono in cima alla lista delle priorità, essendo il LAdesh uno dei Paesi più vulnerabili alle catastrofi del mondo, è spesso colpito da cicloni, inondazioni, problemi di salinità dell'acqua e di erosione dei fiumi.
A partire da agosto 2022 sono aumentati gli attacchi contro i membri dell'opposizione politica, sollevando preoccupazioni per la violenza e la repressione in vista delle elezioni parlamentari di gennaio 2024.
Il BNP aveva lanciato una serie di manifestazioni in tutto il Paese per chiedere le dimissioni del governo dell'AL e lo svolgimento delle elezioni del 2024 sotto un governo ad interim. Tra dicembre 2022 e novembre 2023,
l'ACLED ha registrato oltre 420 manifestazioni che hanno coinvolto
Pag. 11 di 17 sostenitori del BNP. Di queste, il 43% è sfociato nella violenza, con scontri tra sostenitori del BNP da una parte e sostenitori dell'AL e polizia dall'altra.
Il 19 dicembre 2023, nella manifestazione più letale finora, i manifestanti hanno incendiato un treno vicino alla città di Dhaka, causando la morte di almeno quattro passeggeri.
Crisis Group ad aprile 2024 ha riportato che il rischio di conflitto è moderato a causa della presenza di gruppi di militanti e guerriglieri autoctoni in varie parti del Paese e dell'acuirsi delle tensioni tra i gruppi indigeni e il governo nell'area dei Chittagong Hills Tracts;
la crisi dei rifugiati di non rappresenta ancora una minaccia di conflitto Per_8 rilevante. Inoltre, la minaccia di terrorismo è elevata a causa del crescente radicalismo islamista e della presenza di gruppi terroristici e militanti transnazionali. Anche il tasso di criminalità è elevato e i viaggiatori stranieri corrono un rischio credibile di essere esposti a reati minori e opportunistici, soprattutto nelle grandi città. Inoltre, episodi di disordini civili e sindacali si verificano con regolarità, in particolare a Dhaka e nelle principali città, e il rischio che scoppi la violenza durante queste mobilitazioni è valutato da moderato ad alto, soprattutto quando interviene il personale di sicurezza.
Secondo i dati riportati da ACLED, tra il 14/03/2024 e il 14 marzo 2025, si sono verificati 1.125 episodi di violenza politica45 (di cui circa la metà nelle aree di Dhaka e Chittagong), che hanno causato la morte di 516 persone. Nell'anno precedente (14/03/2023 fino a 14/03/2024) gli eventi politici violenti sono stati 1.019 e hanno causato la morte di 329 persone47.
Si nota come questi dati non rispecchiano quanto narrato dalle fonti sopramenzionate riguardanti le vittime delle proteste nell'estate 2024.
Tuttavia, da tali elementi acquisiti d'ufficio, si rileva che, nonostante vi siano siffatte situazioni critiche di tensioni e conflitti, queste non sono idonee ad integrare la fattispecie del conflitto armato generalizzato tale da esporre il ricorrente al rischio di subire un danno grave che, ad ogni modo, rappresenta il presupposto necessario, nonché legalmente previsto, per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Inoltre, nel caso di specie, il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né alcuna precisa
Pag. 12 di 17 allegazione risulta dall'esame degli atti di parte (nel ricorso si fa un generico riferimento alla condizione generale del Paese di provenienza del richiedente) in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017), n.15081).
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi escludersi il riconoscimento della protezione sussidiaria e, dunque, la relativa domanda va rigettata.
2. Sulla Protezione Complementare.
Il ricorrente, in via ulteriormente subordinata, ha richiesto il riconoscimento della protezione speciale.
Così delineata la situazione del Paese di provenienza e passando all'esame delle forme di protezione complementare, occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell'art. 19 del TU Immigrazione, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL 130/2020.
Va, dunque, osservato che – come già evidenziato – non sussiste alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1). Né è emerso in giudizio un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.)
Ad avviso del Collegio, invece, sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel
Pag. 13 di 17 territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine “direttamente applicabile in virtù della norma transitoria (art. 15 DL 130/2020).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » . Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente non ha portato all'attenzione del Collegio, né in alcun modo ha fornito prova di una situazione di solida vita privata e integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano, considerata l'esigua ed insufficiente documentazione prodotta: 1) Comunicazione UNILAV, contratto a tempo determinato dal
27.11.2024 (per 30 giorni), attività di pulizie presso Valery, sede legale a
Lamezia Terme (CZ); 2) fotografia con i colleghi di lavoro;
3) Certificato di iscrizione e frequenza al corso di alfabetizzazione a.s. 2023/2024.
Pag. 14 di 17 La documentazione depositata indica che il ricorrente è giunto in Italia nel
2022, tuttavia non ha svolto attività lavorativa in modo continuativo, difatti dalla documentazione depositata in atti risulta che egli ha lavorato, con un contratto di lavoro a tempo determinato dal 27.11.2024, soltanto per 30 giorni, svolgendo attività di pulizie presso la Ditta Valery, avente sede legale a Lamezia Terme (CZ).
Il ricorrente, in sede di audizione giudiziale, ha dichiarato di lavorare in un ristorante come aiuto cuoco (verbale del 12.12.2025) ed il difensore, in seno alla note scritte depositate all'udienza dell'8.05.2025 ha rappresentato che alla scadenza il datore di lavoro non ha potuto rinnovare il contratto a causa dei ritardi da parte della Questura di Catanzaro nella fese di rinnovo del permesso di soggiorno e che, ad ogni modo, il datore è sempre disponibile all'assunzione appena il ricorrente verrà in possesso di un titolo valido.
Ebbene, a tal fine, il ricorrente, non ha prodotto la relativa lettera di impegno all'assunzione idonea a comprovare la volontà del datore di lavoro di rinnovare il contratto oramai scaduto, nonché a confermare la continuità nello svolgimento dell'attività lavorativa presunta non sussistendo altra allegazione difensiva in merito.
Dunque, la mera documentazione sopra indicata non può validamente fondare il riconoscimento della protezione complementare sulla avvenuta integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, né il ricorrente si è attivato provvedendo a produrre in giudizio ulteriore documentazione lavorativa pregressa o aggiornata, oppure altro documento da cui possa risultare anche un'integrazione in ambito sociale, per cui non vi è in atti prova alcuna di una consolidata vita privata nel nostro Paese.
Nello specifico, dalla documentazione prodotta, non si evince che il ricorrente abbia raggiunto in Italia un effettivo radicamento. A ciò si aggiunga che non è stato documentato né allegato in atti lo svolgimento di attività che possano in qualche modo dimostrare una progressiva integrazione nel tessuto sociale italiano;
né è stata prospettata una violazione del rispetto alla vita privata e familiare, non risultando che il ricorrente abbia instaurato solidi legami affettivi sul territorio nazionale.
Pag. 15 di 17 Il Collegio, in conclusione, per i motivi suesposti, ritiene che, nella fattispecie non sussistono le condizioni per il riconoscimento della protezione complementare, per cui l'istanza deve intendersi rigettata. Se è vero che la nuova protezione speciale si configura per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, laddove consente di valorizzare l'integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità, tuttavia è necessario a maggior ragione che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, che nel caso di specie non sussistono.
Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, 20-05-2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
Pag. 16 di 17 Pag. 17 di 17