Sentenza 4 aprile 2024
Massime • 2
Qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (incluso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata.
Mentre il lido è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, sottoposti a mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque; ne deriva che il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo, mentre per l'arenile è necessaria l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2024, n. 8872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8872 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ZANZIBAR s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano 82, Civile Sent. Sez. 2 Num. 8872 Anno 2024 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 04/04/2024 Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -2- presso lo studio dell'avv. Fabio D’Amato, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura, con indicazione dell’indirizzo pec;
- ricorrente incidentale - e contro OSTILIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Barletta n.29, presso lo studio dell'avv. Alfredo Del Vecchio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura, con indicazione dell’indirizzo pec;
- controricorrente e controricorrente incidentale- e ASSOCIAZIONE NAUTICA CAMPO DI MARE a.s.d., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n.7125/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, pubblicata in data 13/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con citazione del 25 maggio 1997, LI s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Civitavecchia MA GA, l’Associazione nautica Campo di Mare, NA NA RE e LM CH (cui nel corso del giudizio subentrò quale avente causa Zanzibar s.r.l.), per sentir dichiarare il suo esclusivo diritto di proprietà su una fascia di terreno in località Campo di Mare, compresa tra la zona di demanio Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -3- marittimo corrispondente alla spiaggia e l’adiacente lungomare denominato Dei Navigatori Etruschi, distinta in catasto al foglio 53 particella 10 e al foglio 61 particella 6, con conseguente ordine, nei confronti di ciascun convenuto, di rilascio, di sgombero di cose e persone e condanna al risarcimento del danno. Costituendosi, l’Associazione nautica Campo di Mare eccepì di aver iniziato ad occupare una superficie demaniale nel 1970 a seguito di regolare concessione della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, installandovi alcune strutture necessarie all’esercizio dell’attività oggetto di concessione;
LM CH eccepì di aver iniziato ad occupare una superficie demaniale a seguito di regolare concessione della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
nelle memorie autorizzate ex art. 183 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis, chiesero al Giudice di valutare l'opportunità dell’estensione del contraddittorio alla pubblica amministrazione per l’accertamento della demanialità del bene. MA GA, premesso che tra il 1974 e il 1975 il Comune aveva realizzato un muretto di mattoni per frenare la dispersione della sabbia verso l’entroterra, eccepì di aver progressivamente esteso l’occupazione dell’area oggetto della sua concessione fino al muretto, cioè fino alla porzione rivendicata da LI s.r.l.; chiese, pertanto, in riconvenzionale, di accertare l’usucapione dell’area non demaniale, chiedendo l’estensione del contraddittorio al Ministero dei Trasporti e al Comune di Cerveteri per essere il primo subentrato nelle competenze del Ministero della Marina e, il secondo, l’ente concedente. 2. Con sentenza n. 1122/2009, il Tribunale di Civitavecchia, estromesso CH, ritenne che la domanda riconvenzionale di usucapione dovesse ritenersi implicitamente rinunciata, perché i convenuti non l’avevano reiterata nella memoria ex art. 183 comma V cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis, Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -4- precedente quella introdotta dall'art. 23 lett. c-ter del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 11 lett. a della l. 28 dicembre 2005, n. 263, in vigore dal 1° marzo 2006); ritenne pure che la domanda di accertamento della natura demaniale della fascia di terreno rivendicata fosse inammissibile perché nuova e proposta nei confronti di terzi estranei al giudizio;
rigettò altresì la domanda di pagamento di un indennizzo per le opere inamovibili perché realizzate abusivamente e la domanda di costituzione di una servitù di passaggio per consentire l’accesso alla spiaggia in quanto «il passaggio e l’accesso alla spiaggia erano regolate da apposita normativa locale»; ordinò perciò all’Associazione Nautica Campo di Mare, a MA GA, a Zanzibar s.r.l. e ad NA NA RE il rilascio delle aree occupate come individuate dal c.t.u., con onere delle spese. 3. Avverso questa sentenza l’Associazione Nautica Campo di Mare, Zanzibar s.r.l. e AN RF CH di GA SS s.a.s. – avente causa di SS GA – proposero appello lamentando, per quanto ancora qui rileva, la carenza di prova in ordine alla titolarità dell’area, la mancata valutazione del fenomeno dell’erosione marittima che avrebbe dovuto comportare l’acquisizione ipso iure al demanio del territorio retrostante, l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Cerveteri e del Ministero dei Trasporti, l’erroneità della c.t.u. nella delimitazione dell’area demaniale e la debenza dell’indennità per le opere inamovibili realizzate, di cui non era stata tenuta in considerazione l’utilità sociale e la possibilità di sanatoria. 3.1. Con la sentenza n. 7125/2018, la Corte d’appello di Roma, dichiarata cessata la materia del contendere fra l’Associazione Nautica Campo di Mare e la LI s.r.l. per essere intervenuto accordo Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -5- transattivo, rigettò l’appello proposto da Zanzibar s.r.l. e AN RF beach di GA SS s.a.s., condannando le società alle spese. Ritenne, infatti, che la documentazione prodotta fosse idonea a provare la proprietà dell’area in capo alla società LI, anche in quanto risultava attenuato l’onere probatorio del rivendicante in caso di eccezione o domanda di usucapione opposte in difesa;
dichiarò pure che, in mancanza di un apposito provvedimento amministrativo, l’area non poteva divenire automaticamente parte del demanio marittimo e che di conseguenza non ricorreva un’ipotesi di litisconsorzio necessario;
ribadì l’esattezza delle risultanze della c.t.u. e la non debenza di alcun indennizzo per le opere inamovibili in quanto abusive. 4. Avverso questa sentenza AN RF CH ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a otto motivi. Con successivo atto notificato in data 27/6/2019, anche Zanzibar s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. LI s.r.l. si è difesa con controricorso nei confronti di entrambe le società. AN RF CH ha depositato memorie;
l’Associazione Nautica Campo di Mare non ha svolto difese. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento di entrambi i ricorsi, in particolare delle censure aventi ad oggetto la mancata estensione del contraddittorio. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi che il controricorso di LI s.r.l. nei confronti di AN è inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis, precedente l’art. 3, comma 27, lett. f) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: il ricorso è stato, infatti, notificato il 3/5/2019 all’avv. Del Vecchio e la notifica del controricorso è stata effettuata in data 14/06/2019. Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -6- 1. Deve pure rilevarsi che, nel ricorso principale, AN RF CH non ha indicato numericamente alcuna delle cinque ragioni di impugnazione previste dal comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.; ciononostante, il ricorso risulta ammissibile in quanto comunque articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ipotesi dell’articolo suddetto. 1.1 Con il primo motivo del suo ricorso, dunque, AN RF CH ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello affermato che la prova della proprietà del terreno è affievolita in presenza di avversa istanza di usucapione che, nella specie, è stata comunque rinunciata e modificata in istanza di demanialità del bene. I giudici di primo e secondo grado avrebbero errato a fondare la prova della rivendicata proprietà sulla convenzione intercorsa fra LI e Comune di Cerveteri, che, al contrario, sarebbe in contraddizione con l’affermata sussistenza di un diritto di proprietà in capo alla società. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto formatasi la prova della proprietà sulle conclusioni della c.t.u. che sarebbe, invece, erronea e non precisa, perché avrebbe considerato la part.lla 9 e non 10 del foglio 51 e non avrebbe approfondito la demanialità del bene;
la sentenza sarebbe perciò viziata per «ultrapetizione e assenza di motivazione». 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, AN RF CH ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'Appello di Roma disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Cerveteri e del Ministero dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Demanio «e comunque delle competenti autorità», non considerando che la Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -7- questione della demanialità dell’area costituiva un antecedente logico- giuridico rispetto ad ogni statuizione sulla titolarità del bene rivendicato. 1.4. Con il quarto motivo, la società ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost., degli artt. 32 e 36 cod. nav. e del d.lgs. 112/98, per non avere la Corte d'appello considerato l’«intrinseca demanialità» del bene rivendicato e come l’uso pubblico costituisca la normale fruizione dei beni demaniali, avendo invece l’uso privato natura eccezionale». 1.5. Con il quinto motivo, la società ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 824 cod. civ. ed art. 942 cod. civ. per avere la Corte d'appello ritenuto che non sussistessero idonei indici in ordine alla natura di bene pubblico dell’area, trascurando che, ai fini del riconoscimento della natura demaniale di un bene, è sufficiente la sua concreta funzione e destinazione. 1.6. Con il sesto motivo, AN RF CH ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 823 e 2697 cod. civ. e dell'art. 28 cod. nav., per non avere la Corte d’appello considerato che il lido e la spiaggia appartengono al demanio marittimo, a prescindere dalla funzione concreta loro attribuita. 1.7. Con il settimo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 32 cod. nav. per non avere la Corte territoriale considerato il fenomeno della erosione marina per dichiarare la demanialità dell’area e disporre l’integrazione del contraddittorio in favore delle pubbliche amministrazioni competenti. 1.8. Con l’ottavo motivo, infine, AN RF CH ha quindi prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 825 cod. civ. e della l. 217/211 in riferimento al principio di accesso alla battigia: la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata in merito alla intervenuta richiesta del diritto di passaggio sui terreni a monte dell'arenile e alla Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -8- viabilità e non avrebbe affermato la servitù di uso continuativo da parte della collettività per il pubblico accesso al mare. 2.1. A sua volta, con il primo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., Zanzibar s.r.l. ha denunciato la violazione dell'articolo 112 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 948 cod. civ.: la Corte avrebbe immotivatamente ritenuta sussistente la prova, invece in alcun modo raggiunta, della proprietà in capo alla LI s.r.l.. 2.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., la società ricorrente incidentale ha lamentato la violazione degli art. 132 n. 4 e 118 disp. att. cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello reso una motivazione perplessa e, perciò, meramente apparente sulla sussistenza della prova del primo acquisto del diritto di proprietà a titolo originario da parte della rivendicante. 2.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., Zanzibar s.r.l. ha sostenuto la violazione degli art. 2697 e 948 cod. civ., per avere la Corte d’appello rinvenuto la prova del diritto sull’area rivendicata nella c.t.u., con ciò evidentemente utilizzando quale fonte di prova uno strumento di mero ausilio tecnico, oltre i limiti della funzione attribuita dal codice di procedura civile. 2.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., la ricorrente incidentale ha prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo, individuandolo nella lettera dell’8/11/1990 con cui LI s.r.l. ha dichiarato quale fosse il confine della sua proprietà verso il mare, nonché la scrittura privata del 2/10/1992, in cui la stessa società ha affermato che MA GA era titolare di attività di balneazione insistente sul tratto demaniale a confine con la sua proprietà, indicando questo confine nel muretto Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -9- riportato nella planimetria, così come pure evidenziato nella dichiarazione dell’8/3/1990 e, infine, l’atto n. 2020 del 1994 in cui il Ministero dei Trasporti e della Navigazione hanno concesso all'Associazione nautica Campo di Mare di occupare la zona demaniale compresa tra i termini lapidei 5 e 6 allo scopo di mantenere un arenile per la posa degli ombrelloni. 2.5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., la società ha poi denunciato la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.: la Corte d’appello non avrebbe in ogni caso valutato il valore confessorio dei documenti indicati nell’argomentazione del precedente motivo. 2.6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ., infine, Zanzibar s.r.l. ha ribadito la violazione degli art. 102 cod. proc. civ. e dell’art. 32 del Codice della Navigazione per non avere la Corte disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero e del Comune di Cerveteri. 3. Il terzo motivo di ricorso principale e il sesto motivo di ricorso incidentale, che devono essere esaminati preliminarmente per ragioni logiche, sono fondati. LI s.r.l. aveva rivendicato, nei confronti di ciascun convenuto, la proprietà di una fascia di terreno in località Campo di Mare, compresa tra la zona di demanio marittimo corrispondente alla spiaggia e l’adiacente lungomare nominato Dei Navigatori Etruschi, distinta in catasto al foglio 53 particella 10 e al foglio 61 particella 6, con conseguente ordine di rilascio delle aree libere da cose e persone. La fascia rivendicata dalla società LI era stata interessata dall'azione erosiva del mare e degli agenti atmosferici: i soggetti convenuti in rivendica erano, infatti, tutti titolari di concessioni amministrative aventi ad oggetto l’occupazione della spiaggia per l’esercizio di attività di balneazione. Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -10- Tra i convenuti, MA GA aveva proprio chiesto l’estensione del contraddittorio nei confronti del Ministero dei Trasporti e del Comune di Cerveteri per essersi la sua occupazione estesa, nel tempo di durata della concessione in suo favore, fino al «muretto» costruito per frenare la dispersione della sabbia verso l’entroterra. In diritto, deve premettersi che, per giurisprudenza ormai consolidata, «mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non soltanto quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale» (Cass., Sez. 1, 30 luglio 2009, n. , Sez. 3, 28 maggio 2004, n. , m. 573255). In conseguenza, il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo (Cass., Sez. 2, 11 maggio 2009, n. ), a differenza dell'arenile, che presuppone «l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare» (Cass., Sez. 1, 5 novembre 1981, n. ). Qualora, perciò, venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -11- appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Sez. 1, Sentenza n. 6619 del 01/04/2015; Sez. Unite, Sentenza n. 848 del 02/05/1962). Ciò precisato, l’integrazione del contraddittorio – come peraltro tempestivamente chiesta da MA GA con la proposizione della sua domanda riconvenzionale - era perciò necessaria, atteso che la corretta identificazione dell’area oggetto di rivendica era destinata, quale questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale), ad essere coperta dall’efficacia del giudicato e implicava ancor prima la previa individuazione dell’area demaniale finitima. L’accertamento, pertanto, non poteva che essere svolto nel contraddittorio con il Comune di Cerveteri, ente territoriale che aveva stipulato le concessioni e con il Ministero delle Finanze a cui era stata attribuita dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l'amministrazione dei beni immobili dello Stato;
i medesimi poteri gestori del Ministero sono oggi di competenza dell'Agenzia del demanio ai sensi degli art. 57 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario importa, secondo l'art. 383 cod. proc. civ., comma III e l’art. 354 cod. proc. civ., l'annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro. Ric. 2019 n. 14273 sez. S2 - ud. 12-10-2023 -12- 4. Dall’accoglimento di entrambi i motivi, deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. 5. La sentenza impugnata deve perciò essere dichiarata nulla, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Civitavecchia anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda