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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/10/2024, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice rel.
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2123 del R.G. 2024, rimessa al Collegio per la decisione nell'udienza del 08.10.2024, avente ad oggetto: "divorzio- cessazione degli effetti civili”,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ripa Claudio Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Settanni CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato il 10.05.2024, , premesso di aver contratto in data Parte_1
10.08.2002 matrimonio concordatario in Massafra con , adiva questo Tribunale CP_1
chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Si costitutiva in giudizio la resistente sig.ra che non si opponeva alla chiesta CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio non contestandone i motivi di fatto, chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione.
All'udienza del 08.10.2024 svoltasi con le modalità della trattazione scritta le parti, insistendo per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedevano congiuntamente con note difensive del 03.10.2024 che il giudizio venisse trasformato da contenzioso in congiunto ,
conformemente all'accordo intervenuto tra le parti allegato e contenuto nelle note di udienza summenzionate e nelle note difensive depositate il 07.10.2024 .
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n.3115/2023 del 18.12.2023 di questo Tribunale-udienza di comparizione parti 08 06 2022 in cui sono stati adottati i provvedimenti indifferibili ed urgenti ..
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale poi trasformata in consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va percio' dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di divorzio formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle pronunce accessorie va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'allegato accordo e note difensive depositate il 07.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso depositato in data 10.05.2024 Parte_1 CP_1
così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per fatti di natura oggettiva, dei coniugi sigg.ri nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
21.11.1979, uniti in matrimonio in Massafra il 10.08.2002, con atto trascritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del Comune di Massafra atto n. 87, p. II, Serie A,anno 2002;
ORDINA al competente ufficiale di stato civile di Massafra di provvedere alla annotazione della presente sentenza;
DISPONE che i rapporti tra i coniugi siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo contenuto nelle note di trattazione scritta depositate in data 07.10. 2024 per l'udienza dell'
08.10.2024 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 08.10.2024.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi