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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/01/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1159 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...] int.7 sc DA, C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Vivinetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via Ennio Quirino Visconti n. 99;
appellante nato a [...] l'[...], C.F. Parte_2
e deceduto a Roma il 15.4.24; C.F._2
appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1058/22 emessa dal Tribunale di Roma il 23.1.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 35478/19.
_ _ _
Con ricorso depositato il 21.06.2019 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale aveva Parte_2
contratto matrimonio in Roma il 20.12.2008, precisando che dalla predetta unione era nato il figlio (28.08.2011), chiedendo: l'affidamento Persona_1
esclusivo del figlio minore alla madre, con suo collocamento presso il domicilio
1 della medesima e con determinazione delle modalità di frequentazione padre-figlio come meglio indicate nel ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma,
Via Salaria n. 1378, alla madre, quale genitore collocataria;
la determinazione a carico del marito dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
la determinazione a carico del marito dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di euro 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, oltre al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto che molteplici erano stati gli episodi di violenza verbale e fisica, nonché di atteggiamenti aggressivi ed autolesionistici posti in essere dal resistente, anche in presenza del figlio minore;
ha sostenuto altresì che il matrimonio era entrato in crisi anche a causa della condizione clinica del resistente, il quale risultava affetto da un disturbo di personalità grave, di tipo psicotico, aggravato da patologia diabetica la quale lo induceva a frequenti episodi di ipoglicemie, per cui molteplici e gravi erano stati gli episodi di atteggiamenti di incuria posti in essere dal medesimo anche nei confronti del figlio minore.
, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che il matrimonio era Parte_2
entrato in crisi a causa del comportamento della divenuto, nel corso degli anni, Pt_1
sempre più astioso, offensivo ed umiliante nei suoi confronti, anche alla presenza del figlio minore;
ha riferito altresì di comportamenti ostili posti in essere dalla Pt_1
Per_ nei confronti della figlia primogenita del IG. , nata da precedente Parte_2
relazione. Il resistente ha contestato quindi le deduzioni di controparte ed ha chiesto, formulando domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, oltre l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale a lui quale nonché la determinazione di un assegno di mantenimento per il figlio minore a carico della ricorrente pari ad euro
400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto altresì determinarsi le modalità di frequentazione madre-figlio come meglio indicato nella comparsa di costituzione.
Con provvedimento dell'11.11.2019, il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2019, sentiti personalmente i coniugi ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sentita altresì in qualità di informatrice la baby-sitter del minore ha adottato con ordinanza Persona_1
2 presidenziale ex art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso l'abitazione coniugale, assegnandola alla madre e stabilendo le modalità di frequentazione padre-figlio come meglio indicato nel provvedimento;
ha determinato altresì in euro 400,oo mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre con decorrenza da gennaio 2020, oltre al 50% delle spese straordinarie, non accogliendo la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
Ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Espletata c.t.u. psicologica, con sentenza resa in data 16.12.2022 il Tribunale così ha definito il giudizio: dichiara la separazione personale …;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte resistente;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il minore sia collocato presso il domicilio della madre.
- dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: il lunedì ed il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00, oltre al sabato o la domenica a settimane alternate per
l'intero pomeriggio sino alle ore 19:00, senza pernotto. Durante il periodo natalizio, ad anni alterni con i genitori la giornata del 24.12 e del 25.12 (ore 10.00 - 16.00) e del 1° gennaio e 6 gennaio (11.00-16.00); ad anni alterni la giornata di Pasqua e
Pasquetta (10.00-15.00). Durante l'estate, nel mese di luglio due periodi di 5 giorni continuativi con il padre senza pernotto (o con pernotto nel caso in cui la baby-sitter si prenda l'onere di dormire insieme al bambino) e sempre in presenza di una baby- sitter, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
con la madre l'intero mese di agosto;
3 - conferma l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare in oggetto, nonché la prosecuzione del servizio SISMIF in favore del minore sino al 30.06.2023, segnalando alla Procura presso il Tribunale dei Minori di qualunque episodio che si renda di pregiudizio al figlio minore;
- invita le parti ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità nell'interesse del figlio minore, invitandoli altresì a far proseguire al minore il percorso psicoterapeutico secondo tempi e modi stabiliti e valutati dalla terapeuta incaricata.
- determina in euro 500,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda
(21.06.2019) il contributo dovuto da per il mantenimento Parte_2
del figlio minore, da corrispondere alla IG.ra presso il di lei domicilio, entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio minore con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014; dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
- rigetta la domanda promossa da parte ricorrente volta alla determinazione di un assegno a carico del IG. per il mantenimento della IG.ra ; Parte_2 Pt_1
- compensa le spese di lite;
- le spese della CTU sono compensate tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra lamentando che il primo Pt_1
giudice aveva sottovalutato le condizioni personali del coniuge ed i rischi cui la stessa esponeva il figlio. Pertanto, ella formulava le seguenti richieste: in via preliminare concedere la sospensione cautelare della esecutività della sentenza impugnata;
nel merito disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere per la forma il presente appello e facendovi diritto, annullare o revocare la sentenza n.
1058 del 23 gennaio 2023 del Tribunale ordinario di Roma. Sez. 1, nei capi e punti indicati nel corpo motivo del presente atto, e, per l'effetto, modificare le statuizioni ivi contenute nel senso di:
-affidare il figlio minore nato a [...] il [...], Persona_1
in maniera esclusiva alla madre RA , stabilendo il Parte_1
domicilio del minore presso quello della madre sito in Roma (00141) Viale Jonio n°
389 int.7 sc DA;
-disporre che il NO , in considerazione del suo grave stato di salute Parte_2
e soprattutto in ragione della giovane età del minore, possa vedere il figlio con le
4 seguenti modalità: solo in presenza di altro adulto, di fiducia della madre, due pomeriggi a settimana, per circa tre ore consecutive, dalle 16.00 alle 19.00 nei giorni di lunedì e venerdì; in specie verrà prelevato a scuola e con-dotto Per_1
presso il domicilio del padre, e lì il NO potrà trascorrere le ore Parte_2
indicate in compagnia del figlio;
un week end al mese, senza dormire, dalle ore
10.00 alle ore 18.30 sia il sabato che la domenica, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del figlio;
per le festività natalizie, comprensive, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello di Capodanno, potrà tenere con se Per_1
per tre giorni consecutivi sempre in presenza di altro adulto di fiducia della madre;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni e sempre in presenza di un adulto, potrà tenere con se il figlio il giorno di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 19.00; per le vacanze estive potrà tenere il figlio con sè 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il mese di maggio, e sempre in presenza di adulto di fiducia della madre;
-disporre la prosecuzione del Servizio Sismif fino al compimento del 14° anno di età del bambino. Salvo ogni altro diritto.
Si costituiva, solo per opporsi all'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza, il sig. Parte_2
Con ordinanza resa ai sensi dell'art 283 c.p.c in data 5.6.23 la Corte, alla luce della relazione del G.I.L. acquisita, così si pronunciava: sospendendo ogni diversa disposizione a tal riguardo adottata dal Tribunale di Roma con la sentenza di primo grado oggi appellata, dispone che gli incontri padre-figlio continuino ad avvenire sempre e solo alla presenza di un operatore SISMIF;
che il Servizio Sociale, ove già non trovata l'intesa sul punto da parte dei genitori, iscriva immediatamente ad un centro specializzato ritenuto idoneo ai fini Per_1
della presa in carico del minore per la sua valutazione, il monitoraggio ed il sostegno psicologico dei quali necessita;
che i genitori intraprendano quanto prima un percorso di sostegno genitoriale che tenga conto delle singole loro caratteristiche personali presso un Centro famiglia di primo livello o, in caso di lista d'attesa, presso un altro Centro o professionista che, in caso di mancata intesa, sarà loro suggerito dal Servizio sociale.
Rinvia la causa all'udienza del 12 settembre 2024 ore 10,30 per la precisazione delle conclusioni.
5 Per ragioni di ruolo tale udienza di rinvio era differita al 23.1.2025, udienza di seguito
“cartolarizzata” ai sensi dell'art 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente depositava la notifica dell'atto introduttivo al convenuto.
Successivamente, in data 15.4.24, il decedeva in Roma, come da Parte_2
certificato in atti.
Di conseguenza, la sig.ra ribadito di aver inteso impugnare la sentenza di Pt_1
primo grado solo avuto riguardo alle modalità dell'affido del figlio ed al regime di visita paterna, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il rappresentante della Procura Generale si pronunciava: Preso atto del decesso del convenuto , nonché del contenuto della relazione degli Parte_2 assistenti sociali, esprime parere favorevole alla revoca dell'intervento dei S.S., stante la capacità genitoriale della sig.ra . Pt_1
* * *
Considerato che la ricorrente ha, effettivamente, proposto appello solo per sentir modificati il regime di affido del figlio e le modalità di svolgimento dei suoi incontri con il padre, a seguito dell'intervenuto decesso di quest'ultimo deve esser dichiarato estinto il giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere, gli eventuali eredi della parte convenuta non avendo titolo per esser coinvolti, né per interloquire, in tali questioni, essendosi l'esercizio della responsabilità genitoriale, di conseguenza, concentrato nella sola figura materna.
Alcuna pronuncia deve esser adottata in merito alle spese di lite.
L'esito del giudizio esclude l'applicabilità alla parte ricorrente della sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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