Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3299/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 22/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 22/05/2025 nella causa n. 3299/2021 avente ad oggetto “azione ex 2932 c.c.” e vertente tra
(C.F./P.IVA: , quale Parte_1 C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore _1
col ministero/assistenza dell'avv. DE SANTIS ENRICA
[...]
- attrice - e
(C.F./P.IVA: ) Controparte_1 C.F._2
- contumace – Conclusioni All'udienza del 22/05/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore,
[...]
conveniva in giudizio al fine di _1 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] A) accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo assunto nel ricorso per la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario cosi come modificato ed integrato nel verbale dell'udienza presidenziale del 09.02.2018; B) e per l'effetto attribuire il diritto di proprietà sugli immobili siti nel Comune di Cesinali (AV), Via Elsa
Morante, 7, costituiti da un appartamento al I piano, Scala A, composto di 4 vani ed accessori, oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. fg. 2, part.lla
1334, sub. 21, cat. A/2 cl U, vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di c.a metri quadrati 30 identificato al fg. 2, part.lla 1334, sub. 9, cat. C/6, cl. U, mq
30, al minore C) ordinare al conservatore dei registri immobiliari _1 di trascrivere l'emananda sentenza ex art. 2645 bis c.c. comma 2 […]. A fondamento della domanda, l'attrice deduceva: che con sentenza n. 312/2018, pubblicata il 19.02.2018, il Tribunale di Avellino […] dichiarava la
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cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e Pt_1
alle condizioni previste nel ricorso introduttivo del giudizio come Per_1 modificate ed integrate nel verbale dell'udienza presidenziale tenutasi in data
09.01.2018 […]; che, in particolare, il ricorso congiunto prevedeva a carico del sig. […]“a titolo di adempimento anticipato degli obblighi per il Per_1 mantenimento futuro gravanti fino al raggiungimento della maggiore età ed indipendenza economica del predetto (del figlio trasferisce al _1 proprio figlio i diritti di proprietà pari 1000/1000 dal medesimo _1 vantati sulla casa coniugale sita nel Comune di Cesinali (AV), Via Elsa Morante, 7, costituita da un appartamento al I piano, Scala A, composto di 4 vani ed accessori, oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. fg. 2, part.lla 1334, sub. 21, cat. A/2 cl U, vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di c.a metri quadrati 30 identificato al fg. 2, part.lla 1334, sub. 9, cat. C/6, cl. U, mq 30, il tutto ricevuto in forza di atto di assegnazione di alloggio da parte di Cooperativa edilizia del 13.12.2001, rogato dal Notaio (nn. 162390 / 20964 rep. Persona_2
/racc.)” […]; che tale condizione era stata poi modificata all'udienza presidenziale del 09.01.2019, allorquando veniva specificato: […] “a p. 3 del ricorso laddove leggesi
“trasferisce” deve intendersi e leggersi “si impegna a trasferire”. Nel medesimo verbale si specificava che: “l'accordo patrimoniale a beneficio del figlio contenuto nel ricorso e come sopra modificato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”;
[…]; che […] per l'esecuzione dell'impegno a trasferire l'immobile in favore del figlio assunto in sede di divorzio, le parti concordavano un incontro dinanzi al
Notaio Dott. per la data 10.12.2019 […]; che tuttavia il Persona_3 Per_1 si rifiutava di procedere alla stipula del definitivo. Pertanto, chiedeva al Tribunale una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. che producesse gli effetti del ritenuto preliminare non adempiuto.
Ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, nella non dichiarata contumacia del convenuto, CP_1
, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
[...]
Mutato l'Istruttore, assegnato un termine a parte attrice per la concessione delle dovute autorizzazioni da parte del Giudice Tutelare e per la produzione della documentazione necessaria all'attestazione della conformità catastale del bene a trasferirsi, la causa, ritenuta nuovamente matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa assegnazione di note conclusionali alle parti. II. Diritto Sul merito Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto,
[...]
, non costituitosi, pur ritualmente citato. Controparte_1
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Passando al merito, suscettibile di accoglimento, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda, così come proposta. Giova innanzitutto precisare come, nella fattispecie in esame, tra le parti in causa, e sia Parte_1 Controparte_1 intervenuta la sentenza n. 312/2018, emessa dal Tribunale di Avellino in data 19.02.2018 (v. sentenza in atti), documentalmente passata in giudicato (v. attestazione in atti), con la quale è stata pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in Cesinali (Av) in data 25.04.2013 […] alle condizioni di cui al ricorso, come modificate ed integrate nel verbale dell'udienza presidenziale tenutasi in data 9.01.2018 […] (v. testualmente dispositivo). Nel citato ricorso, invero, era stato espressamente previsto che […] a titolo di adempimento anticipato degli obblighi per il mantenimento futuro gravanti fino al raggiungimento della maggiore età ed indipendenza economica del predetto (del figlio trasferisce al proprio figlio i _1 _1 diritti di proprietà pari 1000/1000 dal medesimo vantati sulla casa coniugale sita nel Comune di Cesinali (AV), Via Elsa Morante, 7, costituita da un appartamento al
I piano, Scala A, composto di 4 vani ed accessori, oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. fg. 2, part.lla 1334, sub. 21, cat. A/2 cl U, vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di c.a metri quadrati 30 identificato al fg.
2, part.lla 1334, sub. 9, cat. C/6, cl. U, mq 30, il tutto ricevuto in forza di atto di assegnazione di alloggio da parte di Cooperativa edilizia del 13.12.2001, rogato dal
Notaio (nn. 162390 / 20964 rep. /racc.)” […] (v. ricorso del Persona_2
20.11.2017 di cui in atti). La predetta condizione veniva tuttavia modificata in sede presidenziale, specificando che […] “a p. 3 del ricorso laddove leggesi “trasferisce” deve intendersi e leggersi “si impegna a trasferire”. Nel medesimo verbale si specificava che: “l'accordo patrimoniale a beneficio del figlio contenuto nel ricorso e come sopra modificato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale” […] (v. testualmente verbale udienza presidenziale del 9.01.2018). Orbene, è ormai pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità l'ammissibilità dell'assunzione dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene o altro diritto reale con gli accordi di separazione o divorzio, giacché qualsiasi clausola in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente gli aspetti economici della vicenda, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile, o di cessione definitiva del bene o anche di assunzione dell'obbligo di trasferirlo sia correttamente formulata nel rispetto dei requisiti di forma e di sostanza. L'obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto attraverso una prestazione periodica, quale può essere un mensile
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assegno di mantenimento, o in alternativa con l'attribuzione definitiva di beni, o con l'impegno ad effettuare detta attribuzione sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale. Con tali accordi, dunque, vengono regolate solo le modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta, quale il contributo al mantenimento dei figli, minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, o anche della coniuge. L'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti può essere, dunque, legittimamente adempiuto con un accordo di separazione o di divorzio che attribuisca direttamente o impegni il promittente ad attribuire la proprietà di beni mobili o immobili ai figli senza che tale accordo integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso di converso una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Più nel dettaglio, si è espressamente chiarito che L'accordo di separazione o divorzio comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si sono impegnati ad attribuire, di talché in questa seconda ipotesi - che ricorre nel caso di specie - il correlativo obbligo è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc (Cfr. Cass. sent. 3747/2006, sent. 21763/2013, 21761/2021). In particolare, si è detto In tema di separazione consensuale, l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all'interno dell'accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest'ultimo con ricorso a documenti esterni. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda ex art. 2932 c.c. sul presupposto che il verbale di separazione consensuale non conteneva alcuna identificazione catastale degli immobili oggetto degli accordi intervenuti tra i coniugi, senza tenere conto che il giudizio era stato introdotto in forma giudiziale, successivamente trasformato in ricorso consensuale, essendo indicati nel ricorso introduttivo i riferimenti catastali identificativi degli immobili in comproprietà tra i due coniugi) (Sez. 2 - , Ordinanza n. 22559 del 26/07/2023). Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, quindi, non ci si può esimere dal rilevare come nel ricorso congiunto depositato in data 20.11.2017, sia stato specificamente previsto, tra l'altro, che: 1) il Sig. , a Controparte_1 titolo di adempimento agli obblighi per il mantenimento del proprio figlio Per_1
, si obbliga a versare alla Sig.ra la somma mensile di €
[...] Parte_2
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300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese di utenza della casa, nonché inoltre a titolo di adempimento anticipato degli obblighi per il mantenimento futuri, gravanti fino al raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica del predetto, trasferisce al proprio figlio i diritti di proprietà pari a 1000/1000 _1 dal medesimo vantati sulla casa coniugale sita nel comune Cesinali, via Elsa
Morante 7, costituita da un appartamento al primo piano, scala A, composto di quattro vani ed accessori, oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F.
Foglio 2, p.lla 1334, sub. 21, Cat. A2, cl. U, vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di circa metri quadrati trenta identificato al foglio 2, p.lla 1334, sub. 9, cat. C6, cl. U., mq 30, il tutto ricevuto in forza di atto di assegnazione di alloggio da parte di cooperativa edilizia del 13.12.2001 rogato dal notaio Persona_2
(nn. 162390/20964 rep./racc.) (v. testualmente ricorso in atti), ferma la modifica sul punto apportata in sede di udienza presidenziale, secondo cui a p. 3 del ricorso laddove leggesi “trasferisce” deve intendersi e leggersi “si impegna a trasferire”. L'accordo patrimoniale a beneficio del figlio contenuto nel ricorso e come sopra modificato è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (v. verbale udienza presidenziale del 9.01.2018). Non può, dunque, revocarsi in dubbio che le predette condizioni, così come recepite nella sentenza n. 312/2018 del 19.02.2018, recante la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti, e documentalmente passata in giudicato (v. sentenza e correlata attestazione di cui in atti), integrino, così come interpretate alla stregua dei criteri di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., un autentico contratto a contenuto obbligatorio, di matrice non donativa, perché concernente una cessione avente causa nella sistemazione degli aspetti economici del divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 c.c., non attribuendo direttamente la proprietà dei beni indicati – peraltro già compiutamente identificati, anche da un punto di vista catastale, all'interno dell'accordo – al figlio, ma piuttosto rimettendone il trasferimento ad un futuro ed ulteriore atto, qui non avutosi per mancata collaborazione dell'onerato,
[...]
, rimasto contumace. Controparte_1
Ne consegue, la piena emettibilità della pronuncia ex art. 2932 c.c. richiesta, avendo l'attrice, , quale genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore, altresì ottenuto in corso _1 di causa l'autorizzazione del Giudice Tutelare imposta dall'art. 320 c.c. (v. autorizzazione del 24.01.2024 del GT in sede di cui in atti). Come statuito in corso di causa, in sede di rilievo d'ufficio dell'assenza della suddetta autorizzazione, difatti, […] ai sensi dell'art. 320 c.c. i genitori non
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possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio, dopo autorizzazione del giudice tutelare, ferma la precisazione secondo cui se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli ed uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore […] mentre […] ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Il giudice istruttore quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione
[…] (v. ordinanza del 30.10.2023). Del pari, la medesima attrice ha provveduto nella stessa sede a produrre documentazione attestante la conformità catastale dei beni a trasferirsi (v. attestazione del 2.05.2024 a firma del tecnico, ing. di cui in Persona_4 atti), elemento richiesto anche per gli accordi tra coniugi successivi al 2010, quale quello in esame (v. Sez. 1, Ordinanza n. 5061 del 24/02/2021), che deve, sussistere, quale condizione dell'azione, anche nel giudizio ex art. 2932 c.c., quantomeno al momento della decisione, e che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio (v. Sez. 2 - , Sentenza n. 20526 del 29/09/2020). Alla stregua di quanto precede, dunque, in accoglimento della domanda proposta, deve trasferirsi da (C.F.: Controparte_1
) a (C.F.: C.F._2 Parte_1
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul C.F._1 minore, ex art 2932 c.c., la proprietà, in relazione alla quota di _1
1000/1000, dell'immobile sito in Cesinali (AV), alla via Elsa Morante 7, costituito da un appartamento al primo piano, scala A, composto di quattro vani ed accessori, oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. Foglio 2, p.lla 1334, sub. 21, Cat. A2, cl. U, vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di circa metri quadrati trenta identificato al foglio 2, p.lla 1334, sub. 9, cat. C6, cl. U., mq 30, come pervenuto al suddetto in forza Controparte_1 di atto di assegnazione di alloggio da parte di cooperativa edilizia del 13.12.2001 rogato dal notaio (nn. 162390/20964 rep./racc.). Persona_2
Assorbita, o comunque respinta, alla stregua di tutto quanto precede deve infine intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile. Sulle spese
La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna del convenuto, , anche se contumace (Sez. 6 - 1, Controparte_1
Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018), non ammesso al gratuito patrocinio, alla rifusione in favore dell'attrice, ammessa al gratuito patrocinio (v. provvedimento
7 Tribunale di Avellino n. 3299/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'8.07.2021), delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti e senza alcuna dimidiazione in questa sede (v. da ultimo Cass., Sez. II, Ord., 17 novembre 2022, n. 33924; nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018; conf. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019) - tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00, essendo il prezzo dell'immobile a trasferirsi nell'atto di assegnazione del 2001 indicato in £ 147.000.000), della natura e della complessità (minima) della controversia, non connotata da fase autenticamente istruttoria, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate, disponendo tuttavia che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato (v. art. 133 TUSG).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , quale genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore nei confronti di _1
, rimasto contumace, respinta, o comunque Controparte_1 assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda, così come proposta, e per l'effetto trasferisce da (C.F.: ) a Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F.: , quale genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul minore, ex art 2932 c.c., la _1 proprietà, in relazione alla quota di 1000/1000, dell'immobile sito in Cesinali (AV), alla via Elsa Morante 7, costituito da un appartamento al primo piano, scala A, composto di quattro vani ed accessori, oltre ad uno scoperto pertinenziale identificato al C.F. Foglio 2, p.lla 1334, sub. 21, Cat. A2, cl. U, vani 5,5 nonché da un locale garage al piano terra di circa metri quadrati trenta identificato al foglio 2, p.lla 1334, sub. 9, cat. C6, cl. U., mq 30, come pervenuto al suddetto in forza di atto di assegnazione di alloggio Controparte_1 da parte di cooperativa edilizia del 13.12.2001 rogato dal notaio Persona_2
(nn. 162390/20964 rep./racc.);
[...] ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente territorialmente a procedere alla trascrizione della presente sentenza;
condanna parte convenuta, , non ammesso al patrocinio a Controparte_1 spese dello Stato, alla rifusione in favore di parte attrice,
[...]
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
8 Tribunale di Avellino n. 3299/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del _1 presente giudizio, liquidate, quanto alle spese vive, nell'importo prenotato a debito, e quanto ai compensi in € 4.217,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/05/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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