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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/08/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1234/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
Tedino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via De Attellis n. 11; Parte_1
Attore in opposizione contro
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Santoro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via S. Antonio dei Lazzari n. 5; Parte_1
Convenuto in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fatture
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 di ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/21 emesso dal Parte_1
Tribunale di Campobasso l'8.6.2021, chiedendone la revoca e l'accertamento della non debenza di qualsivoglia somma nei confronti dell'ingiungente.
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto: che il decreto ingiuntivo opposto
è fondato su una fattura commerciale emessa dalla parte opposta relativa ad una serie di lavori asseritamente eseguiti per il opponente;
l'inesistenza di Parte_1 qualsivoglia rapporto contrattuale con la controparte;
il mancato conferimento alla controparte di qualsivoglia incarico per la realizzazione dei lavori indicati in fattura, in realtà commissionati ad altro soggetto (G.F. Costruzioni srl, che avrebbe conferito l'incarico di esecuzione di alcuni di essi alla parte convenuta, senza instaurare alcun rapporto diretto tra il Condominio e;
il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva;
l'insufficienza probatoria della fattura;
l'assenza di una delibera assembleare di condominio di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto;
l'impossibilità di produzione di effetto alcuno, nei propri confronti, da qualsiasi incarico (non) conferito dall'amministrator.
Si è costituita la parte opposta Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: l'esistenza del rapporto contrattuale con il condominio opponente, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori e delle opere nel dettaglio indicate nella fattura posta a fondamento della domanda monitoria;
l'avvenuto commissionamento di detti lavori ad opera dell'amministratore di condominio, sulla scorta del “verbale di concordamento lavori”, tra maggio e giugno 2018, a cui ha fatto seguito un sopralluogo per la pianificazione ed esatta individuazione dei lavori da realizzare – ciò che risulterebbe anche dalla trascrizione delle conversazioni via whatsapp intercorse tra l'amministratore di condominio e il legale Parte_2 rappresentante di parte convenuta . CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
4.4.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento integrale per tutte le ragioni che seguono.
Il Giudizio di opposizione che occupa è volto a contestare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria e fondata esclusivamente su una fattura, asseritamente pagina 2 di 7 relativa al pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti ulteriori rispetto a quelli originariamente pattuiti.
L'opponente contesta l'avversa pretesa, sostenendo di non poter essere considerato quale legittimo destinatario dell'avversa richiesta di pagamento, per non aver mai commissionato i lavori in questione alla parte convenuta, bensì ad altro soggetto;
rappresenta, inoltre, l'impossibilità che eventuali incarichi conferiti dall'amministratore di condominio, in assenza di una specifica delibera assembleare, obblighino il Parte_1
A fronte di dette contestazioni, la parte opposta insiste nell'affermazione del proprio credito e nel conferimento dell'incarico di esecuzione dei lavori indicati in fattura ad opera dell'amministratore.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento dapprima al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi al valore probatorio delle fatture.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del pagina 3 di 7 proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Orbene, nel caso che occupa, il creditore ha posto a fondamento della domanda una fattura;
ha altresì aggiunto che i lavori sono stati commissionati direttamente dall'amministratore del Condominio opponente, come da perizia di parte recante la trascrizione delle conversazioni telefoniche via whastapp; sostiene di aver raggiunto la prova in ordine al rapporto sottostante attraverso quanto riferito dai testimoni in sede di prova orale.
Ed invero, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. Cass. 28 maggio 2019, n.
14473).
Essendo, dunque, il creditore onerato a fornire la prova del titolo in base al quale risulta essere tale nei confronti della parte ingiunta, detta prova non può essere limitata alla mera fattura commerciale, utile per ottenere il decreto ingiuntivo, ma non sufficiente per provare il credito in fase di opposizione avendo, come detto, formazione unilaterale (cfr. ex multis Cass. n. 21466/13).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il giudicante che il creditore sia venuto meno all'onere della prova su di lui gravante, in base al riparto come sopra descritto.
Ulteriormente ribadito che la fattura non è di per sé idonea a costituire piena prova del credito vantato nell'ambito del giudizio di opposizione, quale giudizio a cognizione piena, il credito non risulta provato in base alla ulteriori seguenti considerazioni:
- Non è in atti alcuna delibera di assemblea di condominio di conferimento, alla parte opposta, dell'incarico per la realizzazione dei lavori di cui alla fattura: in assenza di detta delibera, alcun incarico può ritenersi conferito, alcun lavoro può
pagina 4 di 7 ritenersi commissionato;
né l'assenza di detta delibera risulta contestata, posto che la parte opposta sostiene che l'incarico sia stato conferito direttamente dall'amministratore;
- Anche ove detti lavori fossero stati conferiti dall'amministratore di condominio – ciò che non si ritiene - , non si vede come la parola del solo amministratore, in assenza di una delibera di supporto, avrebbe potuto impegnare il condominio medesimo, non essendo in atti alcuna prova dell'assoluta urgenza degli interventi, tale da consentire all'amministratore di provvedere, in via straordinaria, prima di una formale delibera assembleare;
- Il “verbale concordamento lavori” del 6.11.2015 è stato redatto e sottoscritto dall'Ing. , già individuato quale tecnico di parte del condominio (come CP_2 da verbali di assemblea del 20.4.2015 e 12.10.2015) e dall'Ing. CP_3
e sig. (quali titolari dell'impresa GF Costruzioni srl),
[...] Persona_1 al fine dell'individuazione dei lavori urgenti per le situazioni più critiche: è evidente come non vi abbia preso parte alcun soggetto riferibile alla parte convenuta e, parimenti, come non sia dato evincere alcun conferimento di incarico nei confronti di quest'ultima;
- Quanto detto trova conferma nelle dichiarazioni rede dal teste CP_2 all'udienza del 13.6.2022, il quale ha confermato che “il Condominio non ebbe a conferire incarico alla perché la GF Costruzioni aveva assunto CP_1 direttamente l'incarico come da verbale”, precisando di non essere a conoscenza
(“a me non risulta”) in ordine al se la GF Costruzioni avesse incaricato
[...] di provvedere allo smontaggio e rimontaggio dei pannelli solari e delle CP_1 tubazioni presenti sul tetto del condominio di;
Parte_1
- Ed ancora, parimenti il teste (sentito all'udienza del Controparte_3
22.9.2023) ha confermato che la GF Costruzioni srl ha assunto l'incarico di eseguire i lavori di riparazione, precisando che “non vi è stato alcun conferimento di un incarico”, sebbene “i lavori di cui alla circostanza sono stati eseguiti dalla CP_
a supporto delle nostre maestranze”;
- Che, poi, alcuni dipendenti della parte convenuta abbiano partecipato al predetto sopralluogo, si rivela circostanza di poco conto – considerato che alcuni lavori potrebbero essere stati eseguiti dalla parte convenuta, senza tuttavia pagina 5 di 7 alcun conferimento specifico di incarico - ; parimenti, è irrilevante che il teste
[...]
(dipendente di parte convenuta, sentito all'udienza del 13.6.2022), abbia Tes_1 riferito che dopo il sopralluogo l'amministratore di condominio avrebbe conferito l'incarico per l'esecuzione dei lavori alla e ciò in quanto, da un CP_1 lato, di detto conferimento di incarico non v'è traccia nel verbale in questione, come pure della sua presenza al momento del sopralluogo medesimo, e, dall'altro, non risulta che alcuno abbia impugnato di falso (ovvero contestato la veridicità del contenuto) il verbale in questione, di tal che deve ritenersi che la documentazione scritta abbia pur sempre carattere prevalente rispetto alle dichiarazioni orali dei testi, rese, tra l'altro, a significativa distanza di tempo dai fatti che qui rilevano;
- La perizia di parte, relativa alla trascrizione delle conversazioni, non è giurata, di tal che non si presta a positivo apprezzamento;
inoltre – e con valore assorbente
- , dalla lettura di detta perizia, che riporterebbe uno scambio minimo di messaggi, non è dato sapere con certezza a quali lavori e parimenti a quale fattura si faccia riferimento, posto che è in atti altra fattura, successiva, emessa dalla parte convenuta alla parte attrice, ciò che dimostra l'esistenza di altri rapporti tra le parti, di tal che non è chiara la riferibilità della fattura in questione a lavori che qui rilevano.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, manca la prova del credito posto a fondamento della domanda monitoria, di tal che l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 - condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 10 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1234/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
Tedino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via De Attellis n. 11; Parte_1
Attore in opposizione contro
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Santoro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via S. Antonio dei Lazzari n. 5; Parte_1
Convenuto in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fatture
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 di ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/21 emesso dal Parte_1
Tribunale di Campobasso l'8.6.2021, chiedendone la revoca e l'accertamento della non debenza di qualsivoglia somma nei confronti dell'ingiungente.
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto: che il decreto ingiuntivo opposto
è fondato su una fattura commerciale emessa dalla parte opposta relativa ad una serie di lavori asseritamente eseguiti per il opponente;
l'inesistenza di Parte_1 qualsivoglia rapporto contrattuale con la controparte;
il mancato conferimento alla controparte di qualsivoglia incarico per la realizzazione dei lavori indicati in fattura, in realtà commissionati ad altro soggetto (G.F. Costruzioni srl, che avrebbe conferito l'incarico di esecuzione di alcuni di essi alla parte convenuta, senza instaurare alcun rapporto diretto tra il Condominio e;
il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva;
l'insufficienza probatoria della fattura;
l'assenza di una delibera assembleare di condominio di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto;
l'impossibilità di produzione di effetto alcuno, nei propri confronti, da qualsiasi incarico (non) conferito dall'amministrator.
Si è costituita la parte opposta Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: l'esistenza del rapporto contrattuale con il condominio opponente, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori e delle opere nel dettaglio indicate nella fattura posta a fondamento della domanda monitoria;
l'avvenuto commissionamento di detti lavori ad opera dell'amministratore di condominio, sulla scorta del “verbale di concordamento lavori”, tra maggio e giugno 2018, a cui ha fatto seguito un sopralluogo per la pianificazione ed esatta individuazione dei lavori da realizzare – ciò che risulterebbe anche dalla trascrizione delle conversazioni via whatsapp intercorse tra l'amministratore di condominio e il legale Parte_2 rappresentante di parte convenuta . CP_1
La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
Precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
4.4.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento integrale per tutte le ragioni che seguono.
Il Giudizio di opposizione che occupa è volto a contestare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria e fondata esclusivamente su una fattura, asseritamente pagina 2 di 7 relativa al pagamento del corrispettivo per lavori eseguiti ulteriori rispetto a quelli originariamente pattuiti.
L'opponente contesta l'avversa pretesa, sostenendo di non poter essere considerato quale legittimo destinatario dell'avversa richiesta di pagamento, per non aver mai commissionato i lavori in questione alla parte convenuta, bensì ad altro soggetto;
rappresenta, inoltre, l'impossibilità che eventuali incarichi conferiti dall'amministratore di condominio, in assenza di una specifica delibera assembleare, obblighino il Parte_1
A fronte di dette contestazioni, la parte opposta insiste nell'affermazione del proprio credito e nel conferimento dell'incarico di esecuzione dei lavori indicati in fattura ad opera dell'amministratore.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento dapprima al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poi al valore probatorio delle fatture.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del pagina 3 di 7 proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Orbene, nel caso che occupa, il creditore ha posto a fondamento della domanda una fattura;
ha altresì aggiunto che i lavori sono stati commissionati direttamente dall'amministratore del Condominio opponente, come da perizia di parte recante la trascrizione delle conversazioni telefoniche via whastapp; sostiene di aver raggiunto la prova in ordine al rapporto sottostante attraverso quanto riferito dai testimoni in sede di prova orale.
Ed invero, le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. Cass. 28 maggio 2019, n.
14473).
Essendo, dunque, il creditore onerato a fornire la prova del titolo in base al quale risulta essere tale nei confronti della parte ingiunta, detta prova non può essere limitata alla mera fattura commerciale, utile per ottenere il decreto ingiuntivo, ma non sufficiente per provare il credito in fase di opposizione avendo, come detto, formazione unilaterale (cfr. ex multis Cass. n. 21466/13).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il giudicante che il creditore sia venuto meno all'onere della prova su di lui gravante, in base al riparto come sopra descritto.
Ulteriormente ribadito che la fattura non è di per sé idonea a costituire piena prova del credito vantato nell'ambito del giudizio di opposizione, quale giudizio a cognizione piena, il credito non risulta provato in base alla ulteriori seguenti considerazioni:
- Non è in atti alcuna delibera di assemblea di condominio di conferimento, alla parte opposta, dell'incarico per la realizzazione dei lavori di cui alla fattura: in assenza di detta delibera, alcun incarico può ritenersi conferito, alcun lavoro può
pagina 4 di 7 ritenersi commissionato;
né l'assenza di detta delibera risulta contestata, posto che la parte opposta sostiene che l'incarico sia stato conferito direttamente dall'amministratore;
- Anche ove detti lavori fossero stati conferiti dall'amministratore di condominio – ciò che non si ritiene - , non si vede come la parola del solo amministratore, in assenza di una delibera di supporto, avrebbe potuto impegnare il condominio medesimo, non essendo in atti alcuna prova dell'assoluta urgenza degli interventi, tale da consentire all'amministratore di provvedere, in via straordinaria, prima di una formale delibera assembleare;
- Il “verbale concordamento lavori” del 6.11.2015 è stato redatto e sottoscritto dall'Ing. , già individuato quale tecnico di parte del condominio (come CP_2 da verbali di assemblea del 20.4.2015 e 12.10.2015) e dall'Ing. CP_3
e sig. (quali titolari dell'impresa GF Costruzioni srl),
[...] Persona_1 al fine dell'individuazione dei lavori urgenti per le situazioni più critiche: è evidente come non vi abbia preso parte alcun soggetto riferibile alla parte convenuta e, parimenti, come non sia dato evincere alcun conferimento di incarico nei confronti di quest'ultima;
- Quanto detto trova conferma nelle dichiarazioni rede dal teste CP_2 all'udienza del 13.6.2022, il quale ha confermato che “il Condominio non ebbe a conferire incarico alla perché la GF Costruzioni aveva assunto CP_1 direttamente l'incarico come da verbale”, precisando di non essere a conoscenza
(“a me non risulta”) in ordine al se la GF Costruzioni avesse incaricato
[...] di provvedere allo smontaggio e rimontaggio dei pannelli solari e delle CP_1 tubazioni presenti sul tetto del condominio di;
Parte_1
- Ed ancora, parimenti il teste (sentito all'udienza del Controparte_3
22.9.2023) ha confermato che la GF Costruzioni srl ha assunto l'incarico di eseguire i lavori di riparazione, precisando che “non vi è stato alcun conferimento di un incarico”, sebbene “i lavori di cui alla circostanza sono stati eseguiti dalla CP_
a supporto delle nostre maestranze”;
- Che, poi, alcuni dipendenti della parte convenuta abbiano partecipato al predetto sopralluogo, si rivela circostanza di poco conto – considerato che alcuni lavori potrebbero essere stati eseguiti dalla parte convenuta, senza tuttavia pagina 5 di 7 alcun conferimento specifico di incarico - ; parimenti, è irrilevante che il teste
[...]
(dipendente di parte convenuta, sentito all'udienza del 13.6.2022), abbia Tes_1 riferito che dopo il sopralluogo l'amministratore di condominio avrebbe conferito l'incarico per l'esecuzione dei lavori alla e ciò in quanto, da un CP_1 lato, di detto conferimento di incarico non v'è traccia nel verbale in questione, come pure della sua presenza al momento del sopralluogo medesimo, e, dall'altro, non risulta che alcuno abbia impugnato di falso (ovvero contestato la veridicità del contenuto) il verbale in questione, di tal che deve ritenersi che la documentazione scritta abbia pur sempre carattere prevalente rispetto alle dichiarazioni orali dei testi, rese, tra l'altro, a significativa distanza di tempo dai fatti che qui rilevano;
- La perizia di parte, relativa alla trascrizione delle conversazioni, non è giurata, di tal che non si presta a positivo apprezzamento;
inoltre – e con valore assorbente
- , dalla lettura di detta perizia, che riporterebbe uno scambio minimo di messaggi, non è dato sapere con certezza a quali lavori e parimenti a quale fattura si faccia riferimento, posto che è in atti altra fattura, successiva, emessa dalla parte convenuta alla parte attrice, ciò che dimostra l'esistenza di altri rapporti tra le parti, di tal che non è chiara la riferibilità della fattura in questione a lavori che qui rilevano.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, manca la prova del credito posto a fondamento della domanda monitoria, di tal che l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 - condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 10 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 7 di 7