Sentenza breve 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 19/05/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01694/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Kaoutar Badrane, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Interno - Questura Varese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 0005932/2025 notificato il 29 gennaio 2025, con cui è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ex art. 18-bis del d.lgs. 286/1998.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
che la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Varese le ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale delle vittime di violenza domestica, ex art. 18-bis del d.lgs. 286/1998;
Considerato:
che l’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile;
che sussistono i presupposti per la definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto:
che occorre preliminarmente dichiarare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale;
che, invero, la richiedente ha chiesto nel presente giudizio la tutela di una posizione soggettiva connessa a primarie ragioni di ordine umanitario;
che, sul punto, il Collegio condivide l’orientamento espresso, da ultimo, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 30137 del 2024, secondo cui i permessi per motivi umanitari – tra cui rientra formalmente anche quello a cui aspira il ricorrente – sono riconnessi a diritti soggettivi rientranti tra i diritti umani fondamentali, e godono di una tutela non condizionata da valutazioni discrezionali dell'amministrazione;
che, sotto altro profilo, la violenza domestica afferisce a condotte lesive rispetto alle quali – anche con riferimento ai conseguenti provvedimenti amministrativi di “protezione” – sono configurabili soltanto diritti soggettivi;
che, pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, con spese che peraltro possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e parziale novità della questione esaminata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Indica quale Giudice fornito di giurisdizione il Giudice ordinario, presso il quale il processo potrà essere riproposto, con gli effetti ed entro i termini di legge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.