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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2024, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 27 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12719 dell'anno 2022
TRA
e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. CANDALICE Fabio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio di Bari, alla via F. Lattanzio, n. 80
– Ricorrenti –
CONTRO
in persona del direttore generale Controparte_1 pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. TRAVI Raffaella e Controparte_2 dall'avv. MARINO Grazia Benedetta Marina ed elettivamente domiciliata presso la propria struttura burocratica legale in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
, e con ricorso depositato in Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 24.11.2022, in veste di dipendenti dell' Controparte_3 in servizio presso l' chiedevano il
[...] Organizzazione_1
riconoscimento del diritto al servizio mensa, anche con modalità sostitutive, ed il conseguente risarcimento del danno patito per la mancata fruizione, da parametrarsi all'importo di euro 4,13 per ogni giorno di presenza per l'anno 2021, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
L si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa ed il Giudice decideva come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 29, comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile
1999, prevede la possibilità per le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa, ai sensi del comma 2 della predetta disposizione, tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
Il pasto, ex comma 3 dell'art. 29 CCNL, va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
il tempo impiegato è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Sul punto, l'art. 27, comma 1 e 4, C.C.N.L. di settore 2016-2018, dispone che “l'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore […].
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa)”.
Nella fattispecie, essendo stato istituito il servizio mediante utilizzo della mensa universitaria
E.D.I.S.U., non ha rilievo la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della l.r. Puglia n. 1 del 2008, con particolare riguardo alla “compatibilità” con le risorse finanziarie disponibili. La circostanza che il servizio sia stato garantito, ricorrendo all'uso di una mensa di altro ente, dimostra in modo incontrovertibile che l'azienda si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'erogazione del servizio stesso, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa.
Ai fini dell'accertamento del diritto alla fruizione del servizio mensa, anche con modalità sostitutive, vanno senz'altro considerati tutti i casi in cui il turno si è concluso prima del termine delle fasce orarie di cui all'accordo del 2001 (12:30 – 13:30; 19:30 – 21:30; 21:30 – 22:30), nel senso che non occorre che la prestazione lavorativa si sia protratta per l'intera durata delle suddette fasce ma è sufficiente che ricada in esse. Per il tramite di un'interpretazione conforme al senso ed alla lettera dell'accordo del 2001, infatti, l'insorgenza del diritto dipende esclusivamente dal vincolo derivante dall'organizzazione in turni e, quindi, dalla circostanza che le prestazioni di lavoro programmate secondo essi vadano a cadere appunto in una delle fasce orarie altrimenti destinate alla consumazione dei pasti.
Resta dunque aperto il problema se nella specie si è verificata una disparità di trattamento fra i dipendenti dell'azienda che prestano servizio nel plesso ubicato in Bari, alla piazza Giulio Cesare
(effettivamente distante poche centinaia di metri dalla mensa universitaria) e quelli, come l'odierno ricorrente, che prestano la loro attività presso l' Organizzazione_1
È assolutamente incontestato che la suddetta mensa universitaria, ubicata nei pressi della sede centrale del (via Garrone n. 64), si trovava ad una distanza di circa 4 km dalla sede di CP_1
lavoro (quanto al percorso di sola andata). Pertanto, anche a voler prescindere da dati notori (quali il traffico cittadino nelle ore di punta e nelle zone in questione, nonché il cattivo funzionamento dei mezzi pubblici), si deve concludere che il solo tempo di percorrenza del tragitto intermedio avrebbe ampiamente superato l'arco temporale (30 minuti) contrattualmente a disposizione del dipendente per la consumazione del pasto. Senza contare le spese che il lavoratore avrebbe dovuto sostenere per gli spostamenti (sicuramente necessarie, quanto meno in caso di maltempo) ed il fatto che, in ogni caso, la concreta attuazione di una siffatta modalità del servizio mensa avrebbe evidentemente vanificato la funzione intrinseca della pausa pranzo che, com'è noto, è destinata alla tutela ed al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Ne consegue che il diritto dei dipendenti è stato di fatto violato, essendo stato il suo esercizio reso oltremodo difficoltoso, se non addirittura impossibile. Appare irrilevante la circostanza della chiusura della mensa nel periodo della pandemia per infezione da Covid-19 (2020). Essa è stata dedotta solo genericamente e non vi è prova né dell'effettiva chiusura, né della durata della misura atta a contrastare il contagio e la diffusione del virus.
Infatti, va evidenziato che la chiusura della mensa, lungi da giustificare l'inadempimento della resistente, impone esclusivamente l'adempimento con il ricorso alla modalità sostitutiva del servizio, come sancito dal penultimo capoverso dell'art. 1 dell'accordo del 29.03.2001 in caso di mancata istituzione della mensa.
La violazione del diritto dei ricorrenti, come motivato, obbliga l'azienda al risarcimento del danno, consistente nella mancata fruizione del servizio mensa ovvero nella mancata erogazione di una somma di danaro a titolo di “modalità sostitutiva” del servizio medesimo. Esso può essere commisurato al “costo del pasto” determinato in sostituzione del servizio mensa fissato dall'art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987, come sostituito dagli artt. 68 e 134 del d.P.R. n. 384 del 1990, pari ad € 4,13, moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva presenza evincibili dai fogli di presenza prodotti.
Infatti, il buono pasto, la cui disciplina è definita dall'art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (TUIR), costituisce una delle modalità con cui il datore di lavoro, per il tramite di esercizi convenzionati, può riconoscere servizi di ristoro ai propri dipendenti in sostituzione della mensa aziendale. Esso è il documento di legittimazione, anche in formato elettronico, che attribuisce al titolare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto ad ottenere il suddetto servizio sostitutivo per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Nel caso in esame, tenendo sempre a mente quanto disposto dal menzionato art. 27, comma 1 e 4,
C.C.N.L. 2016-2018, che prevede il riconoscimento del diritto alla fruizione del servizio mensa, anche con modalità sostitutive, soltanto se i turni di lavoro osservati e le prestazioni effettivamente rese eccedono le sei ore, la domanda va accolta in favore di per 206 giornate, Parte_1
limitatamente a 210 giornate e per 171 giornate. Parte_2 Parte_3
La resistente, pertanto, va condannata al risarcimento del danno pari alla somma corrispondente all'importo unitario di € 4,13 del buono pasto per i giorni di presenza in servizio e nelle fasce orarie stabilite dall'accordo sindacale del 29 marzo 2001 per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, nello specifico € 850,78 in favore di , € 867,30 in favore di Parte_1 Parte_2
ed € 706,23 in favore di .
[...] Parte_3
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la condanna della resistente soccombente al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidati, come da dispositivo, secondo i minimi, tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, con compensazione fra le parti del restante terzo, con aumento del 10% per ciascuno dei ricorrenti oltre il primo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, con ricorso depositato in data Controparte_3
24/11/2022, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_3
al pagamento rispettivamente in favore di
[...] Parte_1 della somma pari ad € 850,78, in favore di della somma pari ad € 867,30 e in Parte_2 favore di della somma pari ad € 706,23, corrispondenti all'importo Parte_3 unitario di € 4,13 per ogni giorno di presenza in servizio nel periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, come da documentazione allegata, in cui gli istanti hanno svolto attività lavorativa nelle fasce orarie dalle 12.30 alle 13.30, dalle 19.30 alle 21.30 e dalle 21.30 alle 22.30, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
2) condanna l' soccombente Controparte_3
al pagamento in favore dei ricorrenti di due terzi delle spese di lite, con aumento del 10% per ciascuno dei ricorrenti oltre il primo, già liquidati in € 960,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 49,00 per esborsi, da distrarre al procuratore dichiaratosi anticipatario, compensando l'altro terzo
Bari, 27 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa Così deciso in data 27/05/2024.
il Giudice del Lavoro
Maria Luisa Traversa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 27 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12719 dell'anno 2022
TRA
e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. CANDALICE Fabio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio di Bari, alla via F. Lattanzio, n. 80
– Ricorrenti –
CONTRO
in persona del direttore generale Controparte_1 pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. TRAVI Raffaella e Controparte_2 dall'avv. MARINO Grazia Benedetta Marina ed elettivamente domiciliata presso la propria struttura burocratica legale in Bari, alla piazza Giulio Cesare, n. 11
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
, e con ricorso depositato in Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 24.11.2022, in veste di dipendenti dell' Controparte_3 in servizio presso l' chiedevano il
[...] Organizzazione_1
riconoscimento del diritto al servizio mensa, anche con modalità sostitutive, ed il conseguente risarcimento del danno patito per la mancata fruizione, da parametrarsi all'importo di euro 4,13 per ogni giorno di presenza per l'anno 2021, oltre accessori di legge, con vittoria di spese.
L si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa ed il Giudice decideva come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'art. 29, comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile
1999, prevede la possibilità per le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa, ai sensi del comma 2 della predetta disposizione, tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
Il pasto, ex comma 3 dell'art. 29 CCNL, va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
il tempo impiegato è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Sul punto, l'art. 27, comma 1 e 4, C.C.N.L. di settore 2016-2018, dispone che “l'orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore […].
Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa)”.
Nella fattispecie, essendo stato istituito il servizio mediante utilizzo della mensa universitaria
E.D.I.S.U., non ha rilievo la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della l.r. Puglia n. 1 del 2008, con particolare riguardo alla “compatibilità” con le risorse finanziarie disponibili. La circostanza che il servizio sia stato garantito, ricorrendo all'uso di una mensa di altro ente, dimostra in modo incontrovertibile che l'azienda si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'erogazione del servizio stesso, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa.
Ai fini dell'accertamento del diritto alla fruizione del servizio mensa, anche con modalità sostitutive, vanno senz'altro considerati tutti i casi in cui il turno si è concluso prima del termine delle fasce orarie di cui all'accordo del 2001 (12:30 – 13:30; 19:30 – 21:30; 21:30 – 22:30), nel senso che non occorre che la prestazione lavorativa si sia protratta per l'intera durata delle suddette fasce ma è sufficiente che ricada in esse. Per il tramite di un'interpretazione conforme al senso ed alla lettera dell'accordo del 2001, infatti, l'insorgenza del diritto dipende esclusivamente dal vincolo derivante dall'organizzazione in turni e, quindi, dalla circostanza che le prestazioni di lavoro programmate secondo essi vadano a cadere appunto in una delle fasce orarie altrimenti destinate alla consumazione dei pasti.
Resta dunque aperto il problema se nella specie si è verificata una disparità di trattamento fra i dipendenti dell'azienda che prestano servizio nel plesso ubicato in Bari, alla piazza Giulio Cesare
(effettivamente distante poche centinaia di metri dalla mensa universitaria) e quelli, come l'odierno ricorrente, che prestano la loro attività presso l' Organizzazione_1
È assolutamente incontestato che la suddetta mensa universitaria, ubicata nei pressi della sede centrale del (via Garrone n. 64), si trovava ad una distanza di circa 4 km dalla sede di CP_1
lavoro (quanto al percorso di sola andata). Pertanto, anche a voler prescindere da dati notori (quali il traffico cittadino nelle ore di punta e nelle zone in questione, nonché il cattivo funzionamento dei mezzi pubblici), si deve concludere che il solo tempo di percorrenza del tragitto intermedio avrebbe ampiamente superato l'arco temporale (30 minuti) contrattualmente a disposizione del dipendente per la consumazione del pasto. Senza contare le spese che il lavoratore avrebbe dovuto sostenere per gli spostamenti (sicuramente necessarie, quanto meno in caso di maltempo) ed il fatto che, in ogni caso, la concreta attuazione di una siffatta modalità del servizio mensa avrebbe evidentemente vanificato la funzione intrinseca della pausa pranzo che, com'è noto, è destinata alla tutela ed al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Ne consegue che il diritto dei dipendenti è stato di fatto violato, essendo stato il suo esercizio reso oltremodo difficoltoso, se non addirittura impossibile. Appare irrilevante la circostanza della chiusura della mensa nel periodo della pandemia per infezione da Covid-19 (2020). Essa è stata dedotta solo genericamente e non vi è prova né dell'effettiva chiusura, né della durata della misura atta a contrastare il contagio e la diffusione del virus.
Infatti, va evidenziato che la chiusura della mensa, lungi da giustificare l'inadempimento della resistente, impone esclusivamente l'adempimento con il ricorso alla modalità sostitutiva del servizio, come sancito dal penultimo capoverso dell'art. 1 dell'accordo del 29.03.2001 in caso di mancata istituzione della mensa.
La violazione del diritto dei ricorrenti, come motivato, obbliga l'azienda al risarcimento del danno, consistente nella mancata fruizione del servizio mensa ovvero nella mancata erogazione di una somma di danaro a titolo di “modalità sostitutiva” del servizio medesimo. Esso può essere commisurato al “costo del pasto” determinato in sostituzione del servizio mensa fissato dall'art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987, come sostituito dagli artt. 68 e 134 del d.P.R. n. 384 del 1990, pari ad € 4,13, moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva presenza evincibili dai fogli di presenza prodotti.
Infatti, il buono pasto, la cui disciplina è definita dall'art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (TUIR), costituisce una delle modalità con cui il datore di lavoro, per il tramite di esercizi convenzionati, può riconoscere servizi di ristoro ai propri dipendenti in sostituzione della mensa aziendale. Esso è il documento di legittimazione, anche in formato elettronico, che attribuisce al titolare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto ad ottenere il suddetto servizio sostitutivo per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Nel caso in esame, tenendo sempre a mente quanto disposto dal menzionato art. 27, comma 1 e 4,
C.C.N.L. 2016-2018, che prevede il riconoscimento del diritto alla fruizione del servizio mensa, anche con modalità sostitutive, soltanto se i turni di lavoro osservati e le prestazioni effettivamente rese eccedono le sei ore, la domanda va accolta in favore di per 206 giornate, Parte_1
limitatamente a 210 giornate e per 171 giornate. Parte_2 Parte_3
La resistente, pertanto, va condannata al risarcimento del danno pari alla somma corrispondente all'importo unitario di € 4,13 del buono pasto per i giorni di presenza in servizio e nelle fasce orarie stabilite dall'accordo sindacale del 29 marzo 2001 per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, nello specifico € 850,78 in favore di , € 867,30 in favore di Parte_1 Parte_2
ed € 706,23 in favore di .
[...] Parte_3
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la condanna della resistente soccombente al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidati, come da dispositivo, secondo i minimi, tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, con compensazione fra le parti del restante terzo, con aumento del 10% per ciascuno dei ricorrenti oltre il primo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, con ricorso depositato in data Controparte_3
24/11/2022, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_3
al pagamento rispettivamente in favore di
[...] Parte_1 della somma pari ad € 850,78, in favore di della somma pari ad € 867,30 e in Parte_2 favore di della somma pari ad € 706,23, corrispondenti all'importo Parte_3 unitario di € 4,13 per ogni giorno di presenza in servizio nel periodo gennaio 2021 - dicembre 2021, come da documentazione allegata, in cui gli istanti hanno svolto attività lavorativa nelle fasce orarie dalle 12.30 alle 13.30, dalle 19.30 alle 21.30 e dalle 21.30 alle 22.30, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
2) condanna l' soccombente Controparte_3
al pagamento in favore dei ricorrenti di due terzi delle spese di lite, con aumento del 10% per ciascuno dei ricorrenti oltre il primo, già liquidati in € 960,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 49,00 per esborsi, da distrarre al procuratore dichiaratosi anticipatario, compensando l'altro terzo
Bari, 27 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa Così deciso in data 27/05/2024.
il Giudice del Lavoro
Maria Luisa Traversa