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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8941 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 37371 dell'anno 2024, vertente t r a
- , nata a [...] in data [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Migliano e Angela C.F._1
Malacarne, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 10.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora esponeva di aver contratto matrimonio con il sig. Parte_1
in Antibes (Francia) in data 19/9/2008. Dall'unione coniugale non nascevano CP_1 figli. Venuta meno l'affectio coniugalis e constatata l'impossibilità di ricostituire tale unione, i coniugi decidevano di separarsi. Con decreto di omologazione del 19.07.2011 RG
n. 580/2011 il Tribunale di Genova pronunciava la loro separazione personale.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace.
All'udienza del 10.06.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentiti gli avvocati della ricorrente, impossibilitata a comparire, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e l'assenza di figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
1 Status divorzile La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto dalla documentazione prodotta, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale e del decreto di omologazione del 19.07.2011 RG n. 580/2011 del Tribunale di Genova, che aveva dichiarato la separazione personale delle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Spese di giudizio Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 37371/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Antibes (Francia) in data 19/9/2008 tra , nata a [...] in data [...] Parte_1
( ), e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
19/12/1969 ); C.F._2
- dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 37371 dell'anno 2024, vertente t r a
- , nata a [...] in data [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Migliano e Angela C.F._1
Malacarne, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 10.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora esponeva di aver contratto matrimonio con il sig. Parte_1
in Antibes (Francia) in data 19/9/2008. Dall'unione coniugale non nascevano CP_1 figli. Venuta meno l'affectio coniugalis e constatata l'impossibilità di ricostituire tale unione, i coniugi decidevano di separarsi. Con decreto di omologazione del 19.07.2011 RG
n. 580/2011 il Tribunale di Genova pronunciava la loro separazione personale.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace.
All'udienza del 10.06.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentiti gli avvocati della ricorrente, impossibilitata a comparire, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e l'assenza di figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
1 Status divorzile La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto dalla documentazione prodotta, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale e del decreto di omologazione del 19.07.2011 RG n. 580/2011 del Tribunale di Genova, che aveva dichiarato la separazione personale delle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Spese di giudizio Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC 37371/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Antibes (Francia) in data 19/9/2008 tra , nata a [...] in data [...] Parte_1
( ), e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
19/12/1969 ); C.F._2
- dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
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