Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 06/03/2026, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13597 del 2025, proposto dai Signori
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato MM TI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento - previa tutela cautelare -del provvedimento di diniego del visto per residenza elettiva n. 20250022705/22720/2272del 19/9/2025 - notificato il 30/9/2025 - del Consolato d'Italia a Istanbul.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. TO RI OR ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti – coniugi turchi, appartenenti a un nucleo familiare costituito da tre persone, compreso un figlio minorenne - hanno chiesto il visto per residenza elettiva , manifestando l’intento di soggiornare stabilmente nel territorio nazionale.
Nondimeno la DE LA di Istanbul ha emesso il provvedimento di diniego del 19/9/2025, motivato da difetto di prova del requisito economico.
Con ricorso ritualmente proposto, gli istanti hanno impugnato – previa tutela cautelare – la decisione consolare negativa.
I ricorrenti censurano la condotta procedimentale della competente Rappresentanza LA , denunciando - in sintesi - il difetto di motivazione congrua nonché l’eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e depositando documentazione concernente le contestate disponibilità finanziarie.
Il MAECI si è costituito in resistenza, a mezzo della difesa erariale .
All’ udienza camerale del 24/2/2026 - previo avviso di sentenza in forma semplificata - la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il gravame è fondato , in quanto sorretto da idonea documentazione - parimenti depositata in atti, come evidenzia la memoria depositata il 23/2/2026 - che attesta come il nucleo familiare dei ricorrenti fruisca di redditi complessivi annuali non inferiori a € 93.916,51 , “composto articolatamente da redditi da locazioni, pensioni, dividendi societari, il che smentisce che i ricorrenti abbiano basato la loro istanza sui soli documenti bancari. Il Sig. -OMISSIS- non svolge attività lavorativa, è invece titolare di aziende in Turchia dalle quali riceve dividendi periodici quale socio. Del tutto strumentali, pretestuose ed infondate le contestazioni circa la mancata legalizzazione della documentazione estera, che avrebbe dovuto essere positivamente valutata”.
Inoltre - come già precisato da questa Sezione - “Con specifico riferimento al dato reddituale minimo (…) la disciplina richiamata va interpretata nel senso che ove ulteriori cittadini stranieri (“viaggiatori”) si aggiungano alla richiesta di visto (nella specie il coniuge ed il figlio dei due), il dato reddituale deve essere parametrato alla diversa quota giornaliera di euro 17,04 cadauno e non a quella prevista per il singolo straniero di euro 27,89. Ciò si comprende poiché appare più logico che la normativa pretenda un reddito soglia base per il cittadino straniero che intenda trasferirsi in Italia, aumentato di un surplus, in proporzione inferiore, per tenere conto dei componenti della famiglia.
8.5. Alla luce di quanto chiarito il provvedimento di diniego è illegittimo per violazione delle disposizioni richiamate, in quanto ha richiesto automaticamente lo stesso reddito minimo annuale di euro 31.000,00 anche per i soggetti conviventi, quando il parametro di riferimento posto dalla normativa richiamata richiede un distinguo in presenza di più viaggiatori, prevedendo per questi ultimi un reddito minimo annuale aggiuntivo inferiore a quello del primo viaggiatore e pari ad euro 18.660,00 ca.”. (Cfr. n. 1976/2025)
Le documentate argomentazioni dei ricorrenti – essendo attendibili, contrariamente alle eccezioni formulate dall’ amministrazione resistente – determinano, quindi, il Collegio ad accogliere il gravame e – per l’effetto – ad annullare il provvedimento impugnato.
Né – in sede di riedizione del potere – la competente DE LA potrà reiterare il diniego dei visti per residenza elettiva in base alle risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e.- per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese di lite in € 1.000 (mille) - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - a carico del MAECI e a favore dei ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LL, Presidente
TO RI OR, Referendario, Estensore
RA Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RI OR | RA LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.