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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2793/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2793/2025 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1
MARCHESE FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, residente in [...]
46/A;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, ha chiesto di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con , nato a Controparte_1
Catania il 7.4.1964, in Mascalucia (CT) in data 20.05.1995 (iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mascalucia al n. 4 parte 1 - anno 1995).
Ha esposto che dall'unione è nato il figlio , in data 23.09.1996 e che Persona_1
questo Tribunale ha pronunciato la separazione consensuale tra le parti con Decreto di
Omologa n.226/2003 del 24.3.2003.
Nelle more, e ancora non costituitosi il convenuto, con memoria del 21.05.2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda deducendo che le parti hanno raggiunto un accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio;
quindi, la causa è
stata posta in decisione.
Orbene, la rinuncia alla domanda è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte e preclude ogni attività giurisdizionale perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dalla ricorrente, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (si v., tra le tante: Cass. n. 2268/1999; Cass. n.
33761/2019; Cass. n. 1386/2020).
Le spese di giudizio, in virtù della mancata costituzione di controparte sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 - nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2793/2025 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._1
MARCHESE FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, residente in [...]
46/A;
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 marzo 2025, ha chiesto di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con , nato a Controparte_1
Catania il 7.4.1964, in Mascalucia (CT) in data 20.05.1995 (iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Mascalucia al n. 4 parte 1 - anno 1995).
Ha esposto che dall'unione è nato il figlio , in data 23.09.1996 e che Persona_1
questo Tribunale ha pronunciato la separazione consensuale tra le parti con Decreto di
Omologa n.226/2003 del 24.3.2003.
Nelle more, e ancora non costituitosi il convenuto, con memoria del 21.05.2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda deducendo che le parti hanno raggiunto un accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio;
quindi, la causa è
stata posta in decisione.
Orbene, la rinuncia alla domanda è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte e preclude ogni attività giurisdizionale perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dalla ricorrente, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (si v., tra le tante: Cass. n. 2268/1999; Cass. n.
33761/2019; Cass. n. 1386/2020).
Le spese di giudizio, in virtù della mancata costituzione di controparte sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 - nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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