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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 9018/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE RIZZO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Siracusa n.
10, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in CP_1
Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dagli avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e
ADRIANA GIOVANNA RIZZO, giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: ISCONOSCIMENTO GIORNATE Parte_2 Parte_3
)
[...]
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 aprile 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi Parte_1
nominativi del Comune di Palermo, con l'attribuzione di 151 giornate lavorative
1 per l'anno 2010, di 152 giornate lavorative per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, di 153 giornate lavorative per l'anno 2015 e di 151 giornate lavorative per l'anno
2016.
❖ Per l'effetto, condanna l'ente previdenziale al riconoscimento dei conseguenti diritti previdenziali e assicurativi;
❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in € 2.697,00, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Salvatore Rizzo dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.7.2023 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver lavorato dal 2010 al 2016 alle dipendenze della società “BO
Ficuzza/Azienda Agricola Biologica Soc. coop.” con la mansione di operaio agricolo, giusta denuncia all' con il modello DMAG trimestrale;
CP_1
- d'aver ottenuto il relativo riconoscimento negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Palermo, e quindi l'accreditamento della contribuzione previdenziale, accedendo anche all'indennità di disoccupazione agricola per i CP_1
predetti anni;
- d'essere stata inserita nei relativi elenchi per n. 151 giornate per il 2010; 152 giornate per ciascun anno del 2011, 2012, 2013 e 2014; 153 giornate per il 2015 e n. 151 giornate per il 2016;
- d'aver successivamente ricevuto (12.1.2023) sei provvedimenti con cui l'ente previdenziale disconosceva detto rapporto lavorativo per gli anni dal 2010 al 2016; conveniva in giudizio l' chiedendo la revoca dei provvedimenti di disconoscimento CP_1
di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali nonché la reiscrizione negli appositi elenchi annuali del Comune di Palermo e il ripristino della relativa contribuzione previdenziale inerente le predette giornate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, l'istituto eccepiva:
2 - in via preliminare:
1. la decadenza, di natura sostanziale, ex art. 22 D.L. n. 7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70;
2. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto “[..] Il disconoscimento effettuato dall' all'esito delle operazioni di accertamento è espressione del CP_1
potere che l' ha di esercitare l'autotutela. Si legge in Cassazione civile n. CP_2
809/2021 che: “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di CP_1
rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare
d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” [..] il potere di autotutela non soggiace ad alcun termine di prescrizione”.
- nel merito, il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato;
di contro, analizzava le risultanze degli accertamenti ispettivi - i cui esiti risultavano compendiati nel verbale di accertamento allegato alla memoria - che avevano condotto al disconoscimento del suddetto rapporto di lavoro subordinato negli anni in questione.
La causa, istruita con l'espletamento della prova testimoniale, assunta in riserva all'udienza del 4 aprile 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di decadenza sollevate dall'ente previdenziale in memoria di costituzione.
3 Al fine di perimetrare adeguatamente la questione oggetto di scrutinio, è opportuno premettere che, come è noto, la pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, così come la pubblicazione delle relative variazioni trimestrali ha ad ogni effetto di legge valore di notifica al soggetto interessato e, pertanto, non deve più essere notificato alcun provvedimento di intervenuta variazione (cancellazione o altro) - come previsto dall'art 38 D.L. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011).
Ciò premesso, l'art. 22, comma 1 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, prevede un termine di decadenza di 120 giorni: «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al tribunale nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza»
Il termine perentorio previsto dalla norma costituisce un termine di decadenza sostanziale per l'esercizio di un diritto la cui inosservanza ne comporta l'estinzione per intervenuta decadenza;
detta decadenza può essere impedita solo dall'esercizio dell'azione e non è soggetta a sospensione ed interruzione.
Al fine di stabilire quale sia il momento a partire dal quale tale termine comincia a decorrere, occorre distinguere l'ipotesi in cui si stato esperito preliminarmente il ricorso amministrativo (come nel caso in esame) da quella in cui parte ricorrente abbia preferito adire direttamente l'Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui sia stato proposto ricorso amministrativo viene in rilievo il procedimento disciplinato dall'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 (rubricato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”) che dispone testualmente: «Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Pt_4
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il
4 ricorso si intende respinto» (Va, evidenziato, che, per effetto dell'art. 19 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, a decorrere dal 1° luglio 1995, il Servizio per i contributi agricoli unificati - SCAU - è stato soppresso e le relative funzioni e il personale sono stati trasferiti all' e all' secondo le rispettive competenze). CP_1 CP_3
In tal caso (ed è l'ipotesi che qui rileva) il termine decadenziale ex art 22 cit. decorrerà dal momento in cui si forma un provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale), sia esso esplicito (se a seguito di ricorso entro il termine di trenta giorni alla commissione provinciale questa decida entro novanta giorni o se a seguito di ulteriore ricorso alla commissione centrale, nei successivi trenta giorni, questa decida entro ulteriori novanta giorni) o tacito di rigetto (decorso inutilmente il termine di 90 giorni come precisato dall'art.11 cit.).
Pertanto, il termine di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/70 è comprensivo, oltre che dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, divenuti definitivi (perché non oggetto di tempestivo gravame amministrativo), anche dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. dell' 01/02/2024, n. 3009).
Con riguardo, invece, alla diversa ipotesi, in cui il ricorrente abbia optato direttamente per il ricorso giurisdizionale, il termine di 120 giorni, indicato dall'art. 22
D.L. n. 7/70, dovrà essere computato dalla data dell'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi nell'albo del Comune di residenza del lavoratore interessato oppure, se il provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento interviene dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, dalla pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione o dalla notifica diretta all'interessato (se intervenuta anche se normativamente non più prevista).
In quest'ultimo caso, alla data di decorrenza, così determinata, dovranno essere aggiunti i 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo (Corte di Appello di
Bari, 8 febbraio 2011, n. 712).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, rientrante nella prima ipotesi, l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente previdenziale non appare fondata e va disattesa.
Invero, emerge per tabulas che:
5 - i ricorsi in via amministrativa avverso i sei provvedimenti di disconoscimento, sono stati proposti tutti il 10.2.2023, ovvero nel termine di gg. 30 dalla loro notifica (12.1.2023);
- l'esito dei ricorsi amministrativi (che dovevano essere resi entro i successivi 90 gg
-11/05/2023 -) e, quindi i provvedimenti definitivi, è intervento il 18.5.2023.
E' di palmare evidenza, dunque, che il ricorso depositato il 14 luglio 2023 sia tempestivo.
A questo punto va esaminata la domanda nel merito.
Com'è ben noto, il riconoscimento delle giornate lavorative svolte in agricoltura costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo tra l'istituto previdenziale e il lavoratore e, al pari del provvedimento di cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è vincolante per l' . Controparte_4
Siamo in presenza, pertanto, di un diritto soggettivo autonomamente tutelabile dinanzi al giudice ordinario con azione di accertamento così come oggetto di autonoma tutela è il diritto del lavoratore all'esatta posizione assicurativa correlata al rapporto di lavoro.
E, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Lavoro Sent.
n. 13877 del 2 agosto 2012) «Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge».
Ciò detto, va sottolineato che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12 R.D. n. 1949/1940, la quale - secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito - espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo ispettivo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
6 dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro,
19/05/2003, n. 7845, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 28/06/2011, n. 14296; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 16/05/2018, n. 12001;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. 28/12/2022, n. 37974; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
24/01/2023, n. 2124; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 01/02/2024, n. 3003; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 02/05/2024, n.11787).
Vanno, all'uopo menzionate le recenti pronunzie della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 01/02/2024, n. 3003, Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 02/05/2024,
n.11787) che hanno ribadito il superiore principio sulla scorta di un orientamento ormai granitico della giurisprudenza puntualizzando che «[..] la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere[..]» (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 01/02/2024, n. 3003).
Pertanto, «l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro;
in quest'ottica, anzi, la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione” (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3556).» (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. 02/05/2024, n.11787).
Alla luce dei superiori principi gravava, dunque, su parte ricorrente l'onere di provare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli in quanto il
7 giudice non può limitarsi al mero riscontro dell'iscrizione negli elenchi, ma deve valutare liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti, verificando la rispondenza dell'iscrizione a dati obiettivi.
Orbene, nella fattispecie in esame, ritiene questo giudicante che la Parte_1
abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante oltre che documentalmente (cfr. la copiosa documentazione allegata al fascicolo telematico della ricorrente) anche con l'espletamento della prova testimoniale e, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta provato il rapporto di subordinazione lavorativa tra e l'Azienda Agricola Parte_1
BO Ficuzza per gli anni dedotti in giudizio (dal 2010 al 2016).
I testi escussi ( e ) hanno, infatti, riferito non Tes_1 Testimone_2
solo di aver visto lavorare la negli anni in questione nei terreni della ditta Parte_1
siti in Cerda, c.da Pero e Cannatino, ma hanno specificato le mansioni assegnate e gli orari di lavoro (“[..] Nel periodo in cui ho lavorato per l'Azienda BO Ficuzza spesso ho lavorato insieme, svolgendo con la le stesse mansioni sia di piantumazione, Parte_1
sia di raccolta, sia di sistemazione delle casse con gli ortaggi che poi andavano vendute ai mercati, così come insieme provvedevamo a sistemare i prodotti lavorati dalla Ditta
CQ che dopo la lavorazione venivano restituiti all'a azienda BO Ficuzza per la commercializzazione. Che io sappia negli anni in cui abbiamo lavorato insieme la
faceva qualche giornata in più rispetto alle mie (io ne facevo più o meno Parte_1
101/102) ma non so riferire di preciso quanti giorni. Anche negli anni in cui ho lavorato per la ditta CQ, trattandosi di attività strettamente collegate tra loro, anche se materialmente non lavoravamo insieme avevamo contatti continui. In genere si lavorava 3-4giorni la settimana poi tutto dipendeva dal tempo e dalla produzione;
più o meno lavoravamo circa sei ore e mezzo al giorno con un'oretta circa di pausa pranzo
[..]” - “[..] “so per certo che il venerdì preparavamo tutto per il mercato contadino del sabato a Villa Sperlinga a Palermo dove portavano non solo le casse con gli ortaggi e i prodotti dell'azienda ma anche i prodotti lavorati dalla ditta CQ che venivano restituiti all'azienda BO Ficuzza;
sinceramente non ricordo se i prodotti commercializzati dalla azienda BO Ficuzza portassero l'etichetta della ditta
CQ o quello dell'azienda BO Ficuzza;
mi sembra di sì. La il Parte_1
sabato veniva sempre con me ai mercati e si occupava della vendita dei prodotti.
8 Ribadisco che, anche se non svolgevamo le stesse mansioni, vedevo la Parte_1
lavorare. [..]”) la sottoposizione alle direttive lavorative da parte del datore (“[..] inizialmente dal;
poi in un secondo momento (ma non ricordo esattamente Per_1
quando), dalla CQ che nel frattempo era diventata legale rappresentante della ditta BO Ficuzza [..]”). e le modalità di retribuzione ([..] ricordo molto bene che tanto il quanto la CQ in un secondo momento, una volta al mese, ci Per_1
convocavano tutti insieme e ci pagavano in contranti e ci facevano firmare le buste paga.
Negli ultimi anni il pagamento avveniva tramite bonifico e quindi ci consegnavano la ricevuta e noi firmavamo la busta paga. [..]”).
Né le dichiarazioni rese dai testi risultano in contrasto con le dichiarazioni dei lavoratori (tra cui, peraltro, non vi è la ) raccolte a campione dai Parte_1
verbalizzanti per cui non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità, non potendosi escludere la veridicità di quanto dichiarato per il fatto che uno di essi ) ha Tes_2
causa analoga contro l' CP_1
L' dal canto suo, ha prodotto il verbale redatto dai propri ispettori che, oltre a CP_1
prendere in considerazione un periodo più ridotto (dal 2013 al 2016) rispetto agli anni in cui è intervenuto il provvedimento di disconoscimento (dal 2010 al 2016) risulta generico nelle contestazioni non esponendo in modo compiuto le criticità riscontrate dai verbalizzati limitatisi ad evidenziare “le incongruenze nel confronto tra le dichiarazioni spontanee rese da parte dei soggetti denunciati, le risultanze degli archivi informatici le dichiarazioni rese dagli stessi rappresentanti legali della cooperativa”, senza alcuna specificazione degli elementi oggettivi riscontrati tali da indurli a siffatta valutazione.
Né alcun riferimento specifico alla posizione lavorativa della ricorrente è contenuto nel predetto verbale così come non sono state acquisite le dichiarazioni della stessa.
In termini conclusivi, dunque, dall'esame del compendio probatorio in atti
(dichiarazioni testimoniali, verbale ispettivo, buste paga, DMAG e dichiarazioni reddituali sia della sia dell'Azienda agricola, Dichiarazioni IRAP e bilanci Parte_1
dell'azienda) deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso negli anni in contestazione tra e la società “ BO Parte_1
Ficuzza - Azienda Agricola Biologica Soc. Coop.” e per le giornate dedotte in giudizio.
9 Conseguentemente, va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere iscritta nell'elenco i nominativi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni e per il numero dei giorni richiesti.
L'accoglimento nel merito rende assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendo la distrazione in favore dell'avv. RIZZO SALVATORE che, ai sensi dell'art 93 cpc, ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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