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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4974/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice designato dott. Giuseppe Marseglia, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.
4974/2023 e vertente fra le parti:
, Parte_1
in atti generalizzato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Ragone e Domenico Sollazzo, giusta procura in atti,
Opponente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino del Foro di Milano, giusta procura in atti
Opposta
Visti gli atti di causa e udita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'8.01.2025 da parte dei procuratori delle parti presenti, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, direttamente applicabile al presente giudizio introdotto dopo la data di entrata in vigore della legge medesima
(4.07.2009).
pagina 1 di 2 In aderenza con quanto sommariamente delibato già con l'ordinanza del 27.03.2024 ed in accoglimento dell'eccezione spiegata da parte opponente, il presente giudizio di opposizione andrà dichiarato improcedibile in quanto l'istituto opposto, a cui spettava l'onere di instaurare la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010 (si veda sul punto Cass., S.U., n.
19596/2020), non vi ha utilmente provveduto come invece richiesto con l'ordinanza del 9.10.2023 che aveva statuito sulla richiesta di provvisoria esecuzione.
Sul punto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, sebbene il termine assegnato di 15 giorni non abbia natura perentoria, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio giudizialmente fissata, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (si veda Cass. civ., n. 40035/2021 e successive pronunzie conformi).
Tanto non è avvenuto nel caso di specie a causa della colpevole inerzia di parte opposta che a fronte di una udienza di verifica fissata per il 27.03.2024 ha trasmesso la domanda di mediazione solo il
25.03.2024 (e dunque oltre 4 mesi dopo l'ordinanza del 9.10.2023), con fissazione del primo incontro da parte dell'Istituto individuato per il successivo 17.04.2024 oltre l'udienza di verifica stessa.
Dalla declaratoria di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La peculiarità della vicenda e la natura solo in rito della decisione legittimano la integrale compensazione delle spese processuali a norma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio portante n. 4974/2023 R.G., ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 556/2023 opposto;
2. compensa integralmente le spese del giudizio di opposizione tra le parti.
Bari, 8 gennaio 2025
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione del verbale, che la contiene e di cui forma parte integrante.
Il Giudice Unico
(Dott. Giuseppe Marseglia)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice designato dott. Giuseppe Marseglia, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.
4974/2023 e vertente fra le parti:
, Parte_1
in atti generalizzato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Ragone e Domenico Sollazzo, giusta procura in atti,
Opponente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino del Foro di Milano, giusta procura in atti
Opposta
Visti gli atti di causa e udita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'8.01.2025 da parte dei procuratori delle parti presenti, ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, direttamente applicabile al presente giudizio introdotto dopo la data di entrata in vigore della legge medesima
(4.07.2009).
pagina 1 di 2 In aderenza con quanto sommariamente delibato già con l'ordinanza del 27.03.2024 ed in accoglimento dell'eccezione spiegata da parte opponente, il presente giudizio di opposizione andrà dichiarato improcedibile in quanto l'istituto opposto, a cui spettava l'onere di instaurare la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010 (si veda sul punto Cass., S.U., n.
19596/2020), non vi ha utilmente provveduto come invece richiesto con l'ordinanza del 9.10.2023 che aveva statuito sulla richiesta di provvisoria esecuzione.
Sul punto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, sebbene il termine assegnato di 15 giorni non abbia natura perentoria, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio giudizialmente fissata, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (si veda Cass. civ., n. 40035/2021 e successive pronunzie conformi).
Tanto non è avvenuto nel caso di specie a causa della colpevole inerzia di parte opposta che a fronte di una udienza di verifica fissata per il 27.03.2024 ha trasmesso la domanda di mediazione solo il
25.03.2024 (e dunque oltre 4 mesi dopo l'ordinanza del 9.10.2023), con fissazione del primo incontro da parte dell'Istituto individuato per il successivo 17.04.2024 oltre l'udienza di verifica stessa.
Dalla declaratoria di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La peculiarità della vicenda e la natura solo in rito della decisione legittimano la integrale compensazione delle spese processuali a norma dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio portante n. 4974/2023 R.G., ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 556/2023 opposto;
2. compensa integralmente le spese del giudizio di opposizione tra le parti.
Bari, 8 gennaio 2025
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione del verbale, che la contiene e di cui forma parte integrante.
Il Giudice Unico
(Dott. Giuseppe Marseglia)
pagina 2 di 2