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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3245 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Bonalume attrice nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Mennella Controparte_1
convenuta
Oggetto: cessione di crediti
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritta per l'udienza del 26 novembre
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, quale cessionaria della Parte_1
a sua volta cessionaria di ha agito in giudizio nei confronti del Controparte_2 Parte_2
onde sentirlo condannare al pagamento di: Controparte_1
- € 73.293,34 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla Lake Securitisations S.p.A., cessionaria dei crediti di Enel Energia S.p.A., poi ceduti alla Parte_1
- € 19.420,58 per interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n 231/2002 e ss.mm., maturati sino al
30.7.2020, decorrenti dalla data di scadenza di ciascun pagamento, riportata nelle fatture;
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 cod. civ. e decorrenti dalla data di notifica della citazione;
- € 8.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm, ossia € 40,00 per ciascuna delle
213 fatture;
- € 14.614,27 per ulteriori interessi di mora (diversi da quelli già calcolati) maturati a seguito del tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta e CP_1
1 fatturati mediante “Note Debito Interessi”, sui quali applicare gli interessi anatocistici calcolati a far data dalla notificazione dell'atto di citazione per gli interessi di mora scaduti da oltre 6 mesi;
- € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm per il mancato pagamento di n. 10 fatture, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora indicati nelle Note Debito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione per violazione del dell'art. 163 n. 4 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto:
- l'infondatezza della domanda avanzata dall'attrice, per mancata produzione delle fatture di cui si lamenta il mancato pagamento e rispetto alle quali è chiesto il pagamento di interessi moratori, anatocistici e delle penali;
- l'infondatezza della pretesa di pagamento della sorte capitale, in quanto il aveva già CP_1 corrisposto l'importo € 70.152,05, utilizzando il codice IBAN riportato nell'atto di cessione, che era intestato alla cedente anziché alla cessionaria - e poi a quest'ultima comunque prontamente riversato dalla stessa cedente, su segnalazione del - e la differenza di € 3.141,29 trovava giustificazione CP_1 nell'aver già corrisposto all' quanto dovuto in base alle fatture n. 4701654017, n.4701706898, n. Pt_2
4701706900, n. 4701766469 e n. 4701706899, mentre la fattura n. 0047016554017, era stata oggetto di compensazione;
- l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta CP_1 di € 73.293,34 e pari ad € 14.614,27, relativi a fatture emesse da RSA Flaminia s.r.l. e RSA Viterbo s.r.l., per intervenuta compensazione, essendosi il avvalso della previsione di cui all'art. 28 quater del CP_1
DPR 602/1973 e, pertanto, a fronte del loro saldo avvenuto oltre cinque anni fa, interessi, penali e sanzioni di alcun tipo erano esigibili verso il e comunque prescritti;
CP_1
- l'infondatezza della richiesta di pagamento di interessi moratori, anatocistici e delle penali per inapplicabilità delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002, essendo il contratto di fornitura del servizio anteriore alla entrata in vigore della normativa citata e, in ogni caso, essendo la richiesta di pagamento gravemente iniqua ai sensi degli artt. 7 e 7 bis del D.lgs. 231/2002 e dunque nulla, nonché ricorrendo in ogni caso l'esimente di cui all'art. 3 del D.lgs. 231/2002 ed essendo comunque prescritti ex art. 2948 co.
4 c.c. gli interessi moratori, sanzioni e penali, computabili in data anteriore al quinquennio previsto dalla legge.
3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria parte attrice ha precisato che, a fronte dei pagamenti effettuati dal la sorte capitale azionata doveva ridursi ad € 838,24, di cui CP_1 alla fattura n. 4701654017/16, mentre l'importo dovuto in base alle Note Debito ammontava ad €
12.867,02 in luogo di € 14.614,27.
2 4. La causa, istruita documentalmente, è quindi stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
26.11.2024, con termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
5. Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti e delle ragioni in diritto che giustificano la domanda, ai sensi dell'art. 163 comma 3, n. 4, c.p.c., sollevata da parte convenuta, giova rilevare, in conformità all'orientamento di legittimità, che la nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum (o della causa petendi) postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. n. 1681/2015). Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità comminata e del tenore delle difese svolte dalla parte convenuta, non può ritenersi l'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata.
Ciò posto, si osserva in linea generale che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di inadempimento contrattuale svolta è quello derivante dal combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile o altri fatti idonei ad estinguere/modificare il diritto avversario (ex multis Cass. SS.UU. n. 13533/2001; nello stesso senso:
Cass. del 25.10.2007 n. 22361/2007; Cass. n. 4867/2006).
Per quanto concerne la prova del proprio credito, parte attrice ha allegato i contratti di cessione del credito per sorte capitale (all. 6 atto di citazione) nonché, con la seconda memoria istruttoria, i contratti di somministrazione di energia dal quale il credito ha tratto origine e le relative fatture, riportate anche nel prospetto indicativo e riepilogativo prodotto (all. 3 citazione).
Parte convenuta, nel costituirsi, ha invece dedotto di aver integralmente corrisposto il credito per sorte capitale;
nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha Parte_1 conseguentemente ridotto la propria corrispondente pretesa, lamentando tuttavia il persistere dell'inadempimento rispetto al residuo importo di euro ad € 838,24, di cui alla fattura n.
4701654017/16.
Sul punto, il convenuto ha genericamente dedotto che la fattura n. 4701654017/16 sarebbe CP_1 stata oggetto di compensazione, senza tuttavia nulla allegare a dimostrazione di quanto asserito, ad eccezione di una comunicazione inoltrata dallo stesso all' nella quale si segnalava che la CP_1 Pt_2 fattura in oggetto sarebbe “stata da questo ente saldata ad Enel Energia tramite compensazione di credito come risulta da determinazione allegata” (all. 3 comparsa di costituzione), documentazione di per sé non sufficiente a dimostrare l'effettiva estinzione per compensazione del credito. Pertanto, tenuto conto dei
3 rispettivi oneri probatori, la pretesa di parte attrice per sorte capitale, limitata all'importo di € 838,24, deve ritenersi fondata.
Sono altresì dovuti sulla sorte capitale gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, come quantificati da parte attrice, oltre quelli maturandi sulla suddetta sorte capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al giorno del pagamento, come risultante dalla documentazione in atti.
Agli interessi moratori come sopra quantificati vanno ad aggiungersi gli interessi anatocistici sulla porzione degli interessi moratori scaduta da almeno sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, ex art. 1283 c.c., nella misura di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 e 1284, comma
4, c.c. ed a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Quanto all'ammontare degli interessi richiesti, occorre anche osservare che il convenuto non CP_1 ha contestato specificamente gli elementi di calcolo utilizzati dall'attrice.
È fondata, ugualmente, la richiesta volta ad ottenere il pagamento delle somme previste ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 in relazione alle fatture non pagate o pagate in ritardo, perché l'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. La disposizione citata trova applicazione al caso di cui trattasi, alla luce anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pertinentemente richiamata dalla parte.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta va viceversa rigettata, avendo parte attrice depositato idonei atti interruttivi della prescrizione (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), rispetto ai quali alcuna contestazione è stata avanzata.
Parimenti, la prospettazione di parte convenuta sull'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 del D.lgs.
231/2002 è rimasta mera allegazione, non supportata da alcuna prova, così come non ha trovato riscontro l'eccepita inapplicabilità delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002.
Altrettanto generica è la doglianza relativa alla asserita grave iniquità di cui agli artt. 7 e 7 bis del D.lgs.
231/2002, che secondo parte convenuta dovrebbe discendere dalla circostanza che “l'Ente Locale sarebbe soggetto al pagamento di somme a titolo di interessi (moratori ed anatocistici) e penali, del tutto iniqui rispetto al ruolo svolto in favore della collettività e per di più in mancanza totale di risorse autonome da poter impiegare per fare subito fronte a quelle spese” (p. 8 comparsa di costituzione), trattandosi di circostanza inidonea ad alterare il sinallagma negoziale nei termini posti dalle disposizioni citate.
La domanda di condanna al pagamento di € 12.867,02 per il mancato pagamento degli interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di ulteriori fatture deve essere, invece, rigettata.
Sebbene l'attrice abbia provato la cessione dei crediti, allegando i relativi contratti, non ha difatti provveduto ad allegare le fatture di cui trattasi, che sono solo menzionate nei contratti di cessione.
4 Inoltre, trattandosi di ritardato pagamento delle fatture, uno degli elementi costitutivi della domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori maturati dalla scadenza alla data di effettivo soddisfo è proprio la data dell'adempimento, con conseguente onere probatorio in capo all'attrice.
Le note di debito depositate sub doc. 4, seppure accompagnate dall'elenco delle fatture sub doc. 5, non sono sufficienti ai fini della soddisfazione dell'art. 2697 c.c., in quanto trattasi di atto di formazione unilaterale della cessionaria del credito. Dunque, poiché l'attrice non ha provato la data di pagamento delle fatture, si ritiene che vi sia difetto di uno degli elementi costitutivi della domanda, con conseguente rigetto della stessa. Ulteriore conseguenza del suddetto rigetto è il mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici e delle somme previste dall'art. 6 comma 2, d.lgs.
231/2002.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 agg. D.M. 147/2022, valori minimi, avuto riguardo al valore del decisum e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate ai fini della risoluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3245 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1 P.IVA_1
Bonalume attrice nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Mennella Controparte_1
convenuta
Oggetto: cessione di crediti
Conclusioni delle parti: come precisate con note di trattazione scritta per l'udienza del 26 novembre
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, quale cessionaria della Parte_1
a sua volta cessionaria di ha agito in giudizio nei confronti del Controparte_2 Parte_2
onde sentirlo condannare al pagamento di: Controparte_1
- € 73.293,34 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla Lake Securitisations S.p.A., cessionaria dei crediti di Enel Energia S.p.A., poi ceduti alla Parte_1
- € 19.420,58 per interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n 231/2002 e ss.mm., maturati sino al
30.7.2020, decorrenti dalla data di scadenza di ciascun pagamento, riportata nelle fatture;
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 cod. civ. e decorrenti dalla data di notifica della citazione;
- € 8.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm, ossia € 40,00 per ciascuna delle
213 fatture;
- € 14.614,27 per ulteriori interessi di mora (diversi da quelli già calcolati) maturati a seguito del tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta e CP_1
1 fatturati mediante “Note Debito Interessi”, sui quali applicare gli interessi anatocistici calcolati a far data dalla notificazione dell'atto di citazione per gli interessi di mora scaduti da oltre 6 mesi;
- € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm per il mancato pagamento di n. 10 fatture, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora indicati nelle Note Debito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione per violazione del dell'art. 163 n. 4 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto:
- l'infondatezza della domanda avanzata dall'attrice, per mancata produzione delle fatture di cui si lamenta il mancato pagamento e rispetto alle quali è chiesto il pagamento di interessi moratori, anatocistici e delle penali;
- l'infondatezza della pretesa di pagamento della sorte capitale, in quanto il aveva già CP_1 corrisposto l'importo € 70.152,05, utilizzando il codice IBAN riportato nell'atto di cessione, che era intestato alla cedente anziché alla cessionaria - e poi a quest'ultima comunque prontamente riversato dalla stessa cedente, su segnalazione del - e la differenza di € 3.141,29 trovava giustificazione CP_1 nell'aver già corrisposto all' quanto dovuto in base alle fatture n. 4701654017, n.4701706898, n. Pt_2
4701706900, n. 4701766469 e n. 4701706899, mentre la fattura n. 0047016554017, era stata oggetto di compensazione;
- l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento degli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta CP_1 di € 73.293,34 e pari ad € 14.614,27, relativi a fatture emesse da RSA Flaminia s.r.l. e RSA Viterbo s.r.l., per intervenuta compensazione, essendosi il avvalso della previsione di cui all'art. 28 quater del CP_1
DPR 602/1973 e, pertanto, a fronte del loro saldo avvenuto oltre cinque anni fa, interessi, penali e sanzioni di alcun tipo erano esigibili verso il e comunque prescritti;
CP_1
- l'infondatezza della richiesta di pagamento di interessi moratori, anatocistici e delle penali per inapplicabilità delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002, essendo il contratto di fornitura del servizio anteriore alla entrata in vigore della normativa citata e, in ogni caso, essendo la richiesta di pagamento gravemente iniqua ai sensi degli artt. 7 e 7 bis del D.lgs. 231/2002 e dunque nulla, nonché ricorrendo in ogni caso l'esimente di cui all'art. 3 del D.lgs. 231/2002 ed essendo comunque prescritti ex art. 2948 co.
4 c.c. gli interessi moratori, sanzioni e penali, computabili in data anteriore al quinquennio previsto dalla legge.
3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria parte attrice ha precisato che, a fronte dei pagamenti effettuati dal la sorte capitale azionata doveva ridursi ad € 838,24, di cui CP_1 alla fattura n. 4701654017/16, mentre l'importo dovuto in base alle Note Debito ammontava ad €
12.867,02 in luogo di € 14.614,27.
2 4. La causa, istruita documentalmente, è quindi stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
26.11.2024, con termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
5. Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti e delle ragioni in diritto che giustificano la domanda, ai sensi dell'art. 163 comma 3, n. 4, c.p.c., sollevata da parte convenuta, giova rilevare, in conformità all'orientamento di legittimità, che la nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum (o della causa petendi) postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. n. 1681/2015). Nel caso di specie, anche alla luce della ratio sottesa alla nullità comminata e del tenore delle difese svolte dalla parte convenuta, non può ritenersi l'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata.
Ciò posto, si osserva in linea generale che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di inadempimento contrattuale svolta è quello derivante dal combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile o altri fatti idonei ad estinguere/modificare il diritto avversario (ex multis Cass. SS.UU. n. 13533/2001; nello stesso senso:
Cass. del 25.10.2007 n. 22361/2007; Cass. n. 4867/2006).
Per quanto concerne la prova del proprio credito, parte attrice ha allegato i contratti di cessione del credito per sorte capitale (all. 6 atto di citazione) nonché, con la seconda memoria istruttoria, i contratti di somministrazione di energia dal quale il credito ha tratto origine e le relative fatture, riportate anche nel prospetto indicativo e riepilogativo prodotto (all. 3 citazione).
Parte convenuta, nel costituirsi, ha invece dedotto di aver integralmente corrisposto il credito per sorte capitale;
nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha Parte_1 conseguentemente ridotto la propria corrispondente pretesa, lamentando tuttavia il persistere dell'inadempimento rispetto al residuo importo di euro ad € 838,24, di cui alla fattura n.
4701654017/16.
Sul punto, il convenuto ha genericamente dedotto che la fattura n. 4701654017/16 sarebbe CP_1 stata oggetto di compensazione, senza tuttavia nulla allegare a dimostrazione di quanto asserito, ad eccezione di una comunicazione inoltrata dallo stesso all' nella quale si segnalava che la CP_1 Pt_2 fattura in oggetto sarebbe “stata da questo ente saldata ad Enel Energia tramite compensazione di credito come risulta da determinazione allegata” (all. 3 comparsa di costituzione), documentazione di per sé non sufficiente a dimostrare l'effettiva estinzione per compensazione del credito. Pertanto, tenuto conto dei
3 rispettivi oneri probatori, la pretesa di parte attrice per sorte capitale, limitata all'importo di € 838,24, deve ritenersi fondata.
Sono altresì dovuti sulla sorte capitale gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002, come quantificati da parte attrice, oltre quelli maturandi sulla suddetta sorte capitale dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al giorno del pagamento, come risultante dalla documentazione in atti.
Agli interessi moratori come sopra quantificati vanno ad aggiungersi gli interessi anatocistici sulla porzione degli interessi moratori scaduta da almeno sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, ex art. 1283 c.c., nella misura di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 e 1284, comma
4, c.c. ed a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione.
Quanto all'ammontare degli interessi richiesti, occorre anche osservare che il convenuto non CP_1 ha contestato specificamente gli elementi di calcolo utilizzati dall'attrice.
È fondata, ugualmente, la richiesta volta ad ottenere il pagamento delle somme previste ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 in relazione alle fatture non pagate o pagate in ritardo, perché l'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. La disposizione citata trova applicazione al caso di cui trattasi, alla luce anche della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pertinentemente richiamata dalla parte.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta va viceversa rigettata, avendo parte attrice depositato idonei atti interruttivi della prescrizione (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), rispetto ai quali alcuna contestazione è stata avanzata.
Parimenti, la prospettazione di parte convenuta sull'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 del D.lgs.
231/2002 è rimasta mera allegazione, non supportata da alcuna prova, così come non ha trovato riscontro l'eccepita inapplicabilità delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002.
Altrettanto generica è la doglianza relativa alla asserita grave iniquità di cui agli artt. 7 e 7 bis del D.lgs.
231/2002, che secondo parte convenuta dovrebbe discendere dalla circostanza che “l'Ente Locale sarebbe soggetto al pagamento di somme a titolo di interessi (moratori ed anatocistici) e penali, del tutto iniqui rispetto al ruolo svolto in favore della collettività e per di più in mancanza totale di risorse autonome da poter impiegare per fare subito fronte a quelle spese” (p. 8 comparsa di costituzione), trattandosi di circostanza inidonea ad alterare il sinallagma negoziale nei termini posti dalle disposizioni citate.
La domanda di condanna al pagamento di € 12.867,02 per il mancato pagamento degli interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di ulteriori fatture deve essere, invece, rigettata.
Sebbene l'attrice abbia provato la cessione dei crediti, allegando i relativi contratti, non ha difatti provveduto ad allegare le fatture di cui trattasi, che sono solo menzionate nei contratti di cessione.
4 Inoltre, trattandosi di ritardato pagamento delle fatture, uno degli elementi costitutivi della domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori maturati dalla scadenza alla data di effettivo soddisfo è proprio la data dell'adempimento, con conseguente onere probatorio in capo all'attrice.
Le note di debito depositate sub doc. 4, seppure accompagnate dall'elenco delle fatture sub doc. 5, non sono sufficienti ai fini della soddisfazione dell'art. 2697 c.c., in quanto trattasi di atto di formazione unilaterale della cessionaria del credito. Dunque, poiché l'attrice non ha provato la data di pagamento delle fatture, si ritiene che vi sia difetto di uno degli elementi costitutivi della domanda, con conseguente rigetto della stessa. Ulteriore conseguenza del suddetto rigetto è il mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici e delle somme previste dall'art. 6 comma 2, d.lgs.
231/2002.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 agg. D.M. 147/2022, valori minimi, avuto riguardo al valore del decisum e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate ai fini della risoluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre esborsi, spese generali Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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