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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Anna Maria D'Antonio ha pronunziato all'udienza del 23.09.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 920 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Manfredonia Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (Sa), via Fogazzaro n. 57/A, pec.
Email_1
Ricorrente
E
- in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentate p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avvisi di addebito.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 10.02.2025 premesso di rivestire la qualifica di piccolo Parte_1 imprenditore, esponeva:
- di essere stata titolare di un'impresa artigiana, registrata presso il Registro delle Imprese di Salerno il 25.11.2013;
- che l'attività della predetta impresa era iniziata il 5.11.2012 ed era cessata in data 31.12.2014, mentre la cancellazione dal registro era avvenuta l'8.10.2024;
- che, a seguito di un'ispezione tributaria compiuta in autonomia, ella aveva appreso dell'esistenza di un debito ascrittole, per contributi inevasi, in relazione alla suddetta attività d'impresa, pari ad € 34.487,62;
- che, tuttavia, la pretesa impositiva de qua era illegittima, in quanto ella non aveva mai ricevuto la notifica di alcun avviso di addebito;
CP_
- che perciò l' doveva ritenersi decaduto dal potere di rivendicare le somme in questione e, in ogni caso, il presunto credito dell'Istituto Previdenziale era prescritto;
- che, nello specifico, gli avvisi di addebito N. 40020140010152567000, N. 40020150003891327000, N. 40020150004826175000, N. 40020160002556554000, N. 40020160006921991000, N. 40020170004224671000, N. 40020180004058365000, N. 40020180004159453000, N. 40020180005204588000, N. 40020180008688856000 e N. 40020190003535225000 facevano riferimento all'arco temporale che andava dal 2014 al 2019, per cui, essendo decorso più di un quinquennio in assenza di atti interruttivi dal momento in cui la richiesta di pagamento dei contributi CP_ poteva essere fatta valere, nulla era dovuto all' a tale titolo.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno affinché – previa Parte_1 sospensione dell'esecuzione – accertasse e dichiarasse la nullità e/o comunque l'infondatezza degli avvisi di pagamento richiamati e, in ogni caso, la prescrizione delle somme da essi portate.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Il giudice, il 12.02.2025, disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
CP_ In data 24.04.2025, l' si costituiva in giudizio, evidenziando di aver riconosciuto l'intervenuta cessazione, a partire dal 31.12.2014, dell'attività di cui la era titolare e di aver, perciò, Pt_1 provveduto allo sgravio dei seguenti avvisi di addebito: n. 40020160002556554000, relativo alla prima e seconda rata dei contributi fissi 2015; n. 40020160006921991000, relativo alla terza e quarta rata dei contributi fissi 2015; n. 40020170004224671000, relativo alla prima, seconda, terza e quarta rata dei contributi fissi 2016; n. 40020180004159453000, relativo alla prima, seconda e terza rata dei contributi fissi 2017 e n. 40020180008688856000, relativo alla quarta rata dei contributi fissi ed alla prima rata dei contributi fissi 2018;
L'Istituto deduceva, quindi, che la restava debitrice della somma portata dagli avvisi di Pt_1 addebito che residuavano e, precisamente, di quelli aventi 1) n. 40020140010152567000, 2) n. 40020150003891327000, 3) n. 40020150004826175000, 4) n. 40020180004058365000 e 5) 40020180005204588000, tutti ad ella regolarmente notificati.
Evidenziava, perciò, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, nonché, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta tardivamente.
Concludeva, quindi, affinché il Tribunale adito, previo annullamento degli avvisi di addebito oggetto di sgravio, condannasse la parte ricorrente al pagamento degli importi residui, contenuti negli avvisi di addebito regolarmente notificati alla sua persona. Vinte le spese.
Indi, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, il giudice, subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione, in forza del Decreto del Presidente del Tribunale n. 183/2025, decideva la controversia, della cui motivazione dava comunicazione telematica alle parti entro il termine codicistico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo giudicante ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa impositiva portata dagli avvisi di addebito n. 40020160002556554000, n. 40020160006921991000, n. 40020170004224671000, n. 40020180004159453000 e n. 40020180008688856000. Al riguardo, va evidenziato che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
CP_ Orbene, nel caso di specie, in data 22.04.2025, l' ha adottato provvedimento di sgravio, annullando gli avvisi di addebito oggetto dell'odierna opposizione contraddistinti dai n. 40020160002556554000; n. 40020160006921991000; n. 40020170004224671000; n. 40020180004159453000 e n. 40020180008688856000 e, precisamente, quelli relativi ai contributi fissi, gestione artigiani, richiesti alla per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e Pt_1
2021, per un totale di euro 26.925,25 (si veda, al riguardo, il documento denominato sgravio e versato in atti dalla parte resistente).
L' ha così ritenuto fondate le motivazioni addotte dalla ricorrente circa la non Controparte_2 debenza del versamento contributivo, da parte sua, nel periodo successivo a quello della cessazione della sua attività individuale, avvenuta il 31.12.2014.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, rispetto alla pretesa impositiva contenuta negli avvisi di addebito sopra menzionati, è venuta meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere.
Venendo ora all'esame degli ulteriori avvisi di addebito pure impugnati in questa sede, vale a dire di quelli aventi n. 40020140010152567000, n. 40020150003891327000, n. 40020150004826175000, n. 40020180004058365000 e n. 40020180005204588000, in relazione ad essi, va dichiarata, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
Invero, l'azione da cui il presente giudizio , volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità o, comunque, l'estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito appena indicati, va CP_ qualificata come una domanda di accertamento negativo del diritto vantato dall'
Infatti, con l'opposizione proposta, la ha sottolineato di aver appreso dell'esistenza di un debito Pt_1 di natura previdenziale in capo alla sua persona mediante una ricerca ipotecaria eseguita autonomamente ed ha rimarcato di non aver mai ricevuto, al riguardo, la notifica di alcun atto CP_ impositivo. Ha poi dedotto che le somme richieste dall' erano prescritte e ha domandato la sospensione dell'esecuzione.
Al riguardo, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui integra una condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività (cfr., sul punto, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. III, 12 settembre 2024, n. 24552, che ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal creditore). CP_3
Con specifico riguardo all'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione, con una serie di pronunce di identico tenore, ne ha affermato a più riprese la non impugnabilità, in via autonoma, quando ad esso sono sottesi atti impositivi ritualmente notificati (si vedano, al riguardo, le ordinanze della Sezione VI n. 6166 del 1° marzo 2019, n. 6723 del 7 marzo 2019 e n. 21289 del 5 ottobre 2020, nonché la sentenza della Sez. III n. 10807 del 5 giugno 2020).
Con tali pronunce, in particolare, i giudici della nomofilachia, dopo aver manifestato l'intento di “dare continuità al principio, affermato … anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile”, essendo “di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge”, hanno evidenziato che, in caso di rituale notifica dell'atto presupposto, “difetta nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”.
Tale approdo ermeneutico ha trovato conferma anche nella previsione normativa introdotta dal Decreto-Legge n. 146 del 21.10.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125 del 17.12.2021, il cui art. 3 bis ha così statuito: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Nel ribadire che l'estratto di ruolo, in via generale, non è impugnabile, la norma in esame ha espressamente circoscritto i casi di impugnabilità alle sole ipotesi in cui la cartella di pagamento (o l'avviso di addebito che ad essa è equiparato) sia stata “invalidamente notificata” (ovvero, a fortiori, non sia stata affatto notificata) e l'opponente dimostri in giudizio che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio connesso a una delle fattispecie ivi elencate.
Analoga regola è stata di recente introdotta con il D. Lgs 29 luglio 2024, n. 110, il cui art. 4 bis così statuisce: “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Orbene, nella vicenda per cui è causa, facendo applicazione dei principi di diritto richiamati, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, va necessariamente dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta da agli avvisi di addebito aventi n. 40020140010152567000, Parte_1
n. 40020150003891327000, n. 40020150004826175000, n. 40020180004058365000 e n. 40020180005204588000.
CP_ Invero, l' costituendosi in giudizio, ha dato prova dell'avvenuta notifica, a mezzo pec, dei richiamati avvisi di pagamento (si veda, sul punto, la produzione documentale dell' ). CP_1
Perciò, essendo stati tali atti impositivi tutti ritualmente notificati e, peraltro, non avendo l'opponente prospettato, neppure con le note di trattazione scritta trasmesse il 15.09.2025, l'esistenza di un concreto pregiudizio del tipo di quelli indicati dal predetto art. 4 bis - non può che dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta con il ricorso depositato il 10.02.2025.
Quanto da ultimo al riparto delle spese processuali, occorre tener conto dell 'esito complessivo della causa , sicchè , valutato che , nella specie , l' ha provveduto all'annullamento d'ufficio degli CP_1 avvisi di addebito ancor prima della udienza di discussione e considerata comunque la parziale inammissibilità della domanda , appare opportuno addivenire alla compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 920 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito n. 40020160002556554000; n. 40020160006921991000; n. 40020170004224671000; n. 40020180004159453000 e n. 40020180008688856000;
2) dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso gli avvisi di addebito aventi n. 40020140010152567000, n. 40020150003891327000, n. 40020150004826175000, n. 40020180004058365000 e n. 40020180005204588000.
3) spese interamente compensate.
Salerno, 23.09.2025.
Il giudice del Lavoro
Dott.ssa Anna Maria D'Antonio